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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
SI SO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 8/10/2025, nella causa avente n. 1713/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
(C.F. e Partita Iva Parte_1
), con sede in Livorno, Via San Francesco n. 17, in persona del P.IVA_1 curatore dott. (procedura di liquidazione giudiziale, RG. Persona_1
16/2023, Tribunale di Livorno), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Unia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Largo del Duomo n. 15, giusta procura in atti;
ATTORE
E
con sede legale in Piazza Filippo Meda n. 2, 20121 Milano, Controparte_1
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. P.IVA_2
Partita IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Nannelli, del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Antognoli n. 44, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: revocatoria fallimentare ex art. 166 CCII.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela della liquidazione giudiziale ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_2
1 Tribunale, il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, dichiarare inefficaci nei confronti di parte attrice, e quindi revocare, i pagamenti effettuati dalla
[...]
in favore di per Parte_3 Controparte_1 complessivi € 33.035,80, addebitati dal 8 al 30.06.2022 sul conto corrente n. 1998 intrattenuto dalla società con l'istituto di credito convenuto, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, IN TESI Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166, commi 1 e 2 D. Lgs 14/2019 ed IN IPOTESI A sensi dell'art. 165 CCII e 2901 codice civile, e per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sedente in Milano, alla Piazza Filippo Meda, n. 4, al n.
di c.f. e di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza- P.IVA_2
Brianza e Lodi, a pagare e/o rifondere e/o restituire alla
[...]
(procedura N. 16/2023 Tribunale Controparte_2 di Livorno), la somma di € 33.035,80, oltre interessi dalla data dei pagamenti al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- nell'anno 2021, la coop. concludeva con il due Parte_1 CP_1 contratti di finanziamento: 1) finanziamento n. 05252873 dell'importo di €
320.000,00, assistito dalla garanzia del Fondo pubblico di garanzia ex lege 662/96, il cui credito risulta assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art.
8-bis del decreto legge 24/1/2015 n. 3, che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del Codice civile;
2) finanziamento n. 05499474 dell'importo di
€ 80.000,00 da rimborsare con n. 19 rate, la prima a scadenza al 31/12/2021 e l'ultima a scadenza al 30/6/2023, con rango solo chirografario;
- in data 19/05/2022, con atto poi registrato in data 26-31/5/2022, la società veniva sciolta e posta in liquidazione volontaria;
- con sentenza n. 26 del 17/05/2023, pubblicata il 19/05/2023, il Tribunale di
Livorno dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
, a seguito di domanda spiegata ex. art. 40 CCII da vari ex lavoratori, e
[...] quindi creditori, della società debitrice, depositata il 13/03/2023;
- nell'attività di controllo dei conti correnti della società fallita e in particolare dall'esame dell'estratto del conto n. 1998 intrattenuto con la filiale di Livorno di
, è emerso che, nell'anno anteriore dalla domanda di liquidazione CP_1 giudiziale, la già in liquidazione volontaria, pagava n. tre Parte_1 rate del finanziamento n. 05499474, non dovute in quanto non ancora scadute al
2 momento del pagamento: precisamente pagava le seguenti somme: € 29.605,77 (in data e valuta 08.06.2022) con causale “PAG. RATE SU FIN.TO 2701/05499474 INT.:
; € 1.430,03 (in data e valuta Controparte_3
13.06.2022) con causale “PAG. RATE SU FIN.TO 2701/05499474 INT.:
[...]
; € 2.000,00 (in data e valuta 30.06.2022) con Controparte_3 causale “PAG. RATE SU FIN.TO 2701/05499474 INT.: Controparte_3
, per un totale di € 33.035,80;
[...]
Alla luce di tali fatti, la Curatela Servizi generali, ritenendo tali pagamenti revocabili ai sensi dell'art. 166, commi 1 e 2, CCII, in quanto aventi ad oggetto debiti chirografari non scaduti e non esigibili, compiuti nell'anno anteriore al deposito della domanda giudiziale e nella piena consapevolezza di entrambe le parti del pregiudizio arrecato agli altri creditori, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, domandando il rigetto delle domande attore in quanto infondate.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali.
All'udienza del 8/10/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito d comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto, la domanda va inquadrata nell'alveo dell'art. 166 CCII, il quale al primo comma statuisce che “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”.
Nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti di cui alla norma suddetta.
Ed invero, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che la effettuava, nel periodo dal 8 al 30 Parte_1 giugno 2022, tre pagamenti, mediante addebiti diretti sul conto corrente n. 1998 intrattenuto presso il , in favore della medesima Banca con causale CP_1 pagamento rata finanziamento n. 05499474.
3 Trattasi, dunque, di atti a titolo oneroso compiuti dal debitore nell'anno anteriore al deposito della domanda giudiziale di liquidazione giudiziale (depositata il
13/3/2023).
I suddetti pagamenti superano, inoltre, di oltre un quarto l'importo di ciò che era stato dato al debitore, come richiesto dalla norma suddetta.
Ed infatti, il finanziamento n. 05499474 aveva ad oggetto la somma di €
80.000,00 concessa alla da rimborsare mediante 19 rate Parte_1 mensili a partire dal 31/12/2021.
La Servizi generali ha provveduto al pagamento regolare delle rate mensili (che ammontavano a circa € 4.500,00) fino al 31/5/2022, per poi, senza alcuna ragione giustificatrice, effettuare nel mese di giugno 2022 n. 3 pagamenti, tutti indicanti come causale “pagamento rata finanziamento n. 05499474” per l'importo complessivo di € 33.035,80, che supera di gran lunga il limite di un quarto previsto dall'art. 166 CCII rispetto all'importo originario del finanziamento.
La Banca convenuta, dal canto suo, ha prodotto delle quietanze di pagamento nelle quali si dà atto che i suddetti pagamenti erano stati effettuati quali estinzione anticipata del mutuo, che sarebbe stato voluto dalla stessa società debitrice.
Sul punto va evidenziato che, a prescindere dalla circostanza che nel contratto di mutuo sia stata concordata la facoltà per il mutuatario di restituire anticipatamente la somma mutuata prescindendo dalla rateazione pattuita, l'art. 166 CCII è compreso tra le norme del capo 1^, sezione 4^, che disciplinano gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, e, pertanto, fa parte di un complesso di norme dirette a colpire tutti quegli atti aventi l'effetto di depauperare il patrimonio del fallito, alterando quella situazione economico-giuridica sulla quale i creditori potevano legittimamente contare e che costituiva la base concreta della garanzia patrimoniale. Tale garanzia deve essere rigorosamente ricostituita al fine di far salva la par condicio creditorum, costituendo questa la finalità essenziale perseguita dalla procedura concorsuale.
L'art. 166 considera inefficaci e, dunque, revocabili, tutti quegli atti a titolo oneroso, compiuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore alla domanda, che hanno l'effetto, appunto, di ledere la par condicio creditorum, tra cui, alla lett. a) rientrano gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, circostanza che ricorre nel caso in esame.
Non può, contrariamente a quanto rappresentato dalla Banca convenuta, ritenersi sussistente nel caso in esame l'esenzione di cui all'art. 166, comma 3, lett. b) (“Non
4 sono soggetti all'azione revocatori: b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca”) i quanto i pagamenti per cui è causa non costituiscono certo rimesse in conto corrente, ma trattasi di addebiti diretti sul conto corrente n. 1998, avenie come unica finalità il pagamento di rate del finanziamento n. 05499474, tra l'altro non ancora scadute al momento dell'addebito.
Quanto, poi, alla consapevolezza in capo alla Banca della situazione di insolvenza della debitrice al momento del compimento dell'atto a titolo oneroso, va osservato come la norma ponga un'inversione dell'onere della prova, nel senso che è la stessa che avrebbe dovuto provare che non conosceva tale stato di insolvenza. CP_4
Nella fattispecie in esame, tale prova non è stata fornita dalla convenuta, CP_4 ma al contrario dalle allegazioni difensive delle parti nonché dalla documentazione prodotta sono emerse presunzioni idonee a ritenere che la avesse, o CP_4 comunque potesse avere, piena conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice al momento dei pagamenti oggetto di controversia.
Basti pensare che i suddetti pagamenti sono intervenuti subito dopo lo scioglimento della Società debitrice che era stata posta, nel mese di maggio 2022, in liquidazione volontaria;
i pagamenti appaiono, inoltre, del tutto anomali, in quanto, senza alcuna ragione giustificatrice, la società debitrice avrebbe deciso improvvisamente, e proprio subito dopo essere stata messa in liquidazione, di estinguere anticipatamente parte del finanziamento n. 05499474, quando, invece, fino a quel momento aveva regolarmente pagato le singole rate con scadenza mensile.
Tutte queste ragioni, unitariamente considerate portano ragionevolmente a ritenere che la fosse consapevole della situazione in cui versava la debitrice CP_4
(vedi, sul punto, il principio espresso da Cassazione Sezione 1, Civile, Ordinanza 14 settembre 2022, n.27070, che può essere richiamato anche nel caso in esame “In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della “scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei
5 presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”).
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere accolta, sussistendo i presupposti dell'art. 166, comma 1, lett. a) CCII, e conseguentemente la deve essere condannata a restituire alla Curatela la CP_4 somma complessiva di € 33.035,80.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo aggiornati, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria atteso che la stessa ha avuto luogo esclusivamente tramite lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
• Dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 166, comma 1 lett. a), CCII, i pagamenti effettuati dalla in favore del Parte_1 CP_1
, in data 8/6/2022, 13/6/2022, 30/6/2022, mediante addebiti sul conto
[...] corrente n. 1998;
• Condanna il a restituire alla Controparte_1 Parte_4 la somma complessiva di € 33.035,80, oltre interessi dalla data dei
[...] pagamenti e fino all'effettivo soddisfo;
• Condanna il al rimborso in favore della Curatela delle spese del CP_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
4.970,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 06/11/2025
Il giudice
Dott.ssa SI SO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
SI SO, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 8/10/2025, nella causa avente n. 1713/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
(C.F. e Partita Iva Parte_1
), con sede in Livorno, Via San Francesco n. 17, in persona del P.IVA_1 curatore dott. (procedura di liquidazione giudiziale, RG. Persona_1
16/2023, Tribunale di Livorno), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Unia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno, Largo del Duomo n. 15, giusta procura in atti;
ATTORE
E
con sede legale in Piazza Filippo Meda n. 2, 20121 Milano, Controparte_1
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. P.IVA_2
Partita IVA n. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Nannelli, del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Antognoli n. 44, giusta procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: revocatoria fallimentare ex art. 166 CCII.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela della liquidazione giudiziale ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_2
1 Tribunale, il al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, dichiarare inefficaci nei confronti di parte attrice, e quindi revocare, i pagamenti effettuati dalla
[...]
in favore di per Parte_3 Controparte_1 complessivi € 33.035,80, addebitati dal 8 al 30.06.2022 sul conto corrente n. 1998 intrattenuto dalla società con l'istituto di credito convenuto, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto, IN TESI Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166, commi 1 e 2 D. Lgs 14/2019 ed IN IPOTESI A sensi dell'art. 165 CCII e 2901 codice civile, e per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, sedente in Milano, alla Piazza Filippo Meda, n. 4, al n.
di c.f. e di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza- P.IVA_2
Brianza e Lodi, a pagare e/o rifondere e/o restituire alla
[...]
(procedura N. 16/2023 Tribunale Controparte_2 di Livorno), la somma di € 33.035,80, oltre interessi dalla data dei pagamenti al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Nello specifico, parte attrice ha rappresentato i seguenti fatti:
- nell'anno 2021, la coop. concludeva con il due Parte_1 CP_1 contratti di finanziamento: 1) finanziamento n. 05252873 dell'importo di €
320.000,00, assistito dalla garanzia del Fondo pubblico di garanzia ex lege 662/96, il cui credito risulta assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art.
8-bis del decreto legge 24/1/2015 n. 3, che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del Codice civile;
2) finanziamento n. 05499474 dell'importo di
€ 80.000,00 da rimborsare con n. 19 rate, la prima a scadenza al 31/12/2021 e l'ultima a scadenza al 30/6/2023, con rango solo chirografario;
- in data 19/05/2022, con atto poi registrato in data 26-31/5/2022, la società veniva sciolta e posta in liquidazione volontaria;
- con sentenza n. 26 del 17/05/2023, pubblicata il 19/05/2023, il Tribunale di
Livorno dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
, a seguito di domanda spiegata ex. art. 40 CCII da vari ex lavoratori, e
[...] quindi creditori, della società debitrice, depositata il 13/03/2023;
- nell'attività di controllo dei conti correnti della società fallita e in particolare dall'esame dell'estratto del conto n. 1998 intrattenuto con la filiale di Livorno di
, è emerso che, nell'anno anteriore dalla domanda di liquidazione CP_1 giudiziale, la già in liquidazione volontaria, pagava n. tre Parte_1 rate del finanziamento n. 05499474, non dovute in quanto non ancora scadute al
2 momento del pagamento: precisamente pagava le seguenti somme: € 29.605,77 (in data e valuta 08.06.2022) con causale “PAG. RATE SU FIN.TO 2701/05499474 INT.:
; € 1.430,03 (in data e valuta Controparte_3
13.06.2022) con causale “PAG. RATE SU FIN.TO 2701/05499474 INT.:
[...]
; € 2.000,00 (in data e valuta 30.06.2022) con Controparte_3 causale “PAG. RATE SU FIN.TO 2701/05499474 INT.: Controparte_3
, per un totale di € 33.035,80;
[...]
Alla luce di tali fatti, la Curatela Servizi generali, ritenendo tali pagamenti revocabili ai sensi dell'art. 166, commi 1 e 2, CCII, in quanto aventi ad oggetto debiti chirografari non scaduti e non esigibili, compiuti nell'anno anteriore al deposito della domanda giudiziale e nella piena consapevolezza di entrambe le parti del pregiudizio arrecato agli altri creditori, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, domandando il rigetto delle domande attore in quanto infondate.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali.
All'udienza del 8/10/2025 la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito d comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto, la domanda va inquadrata nell'alveo dell'art. 166 CCII, il quale al primo comma statuisce che “Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”.
Nella fattispecie in esame ricorrono tutti i presupposti di cui alla norma suddetta.
Ed invero, costituisce circostanza pacifica, oltre che documentalmente provata, che la effettuava, nel periodo dal 8 al 30 Parte_1 giugno 2022, tre pagamenti, mediante addebiti diretti sul conto corrente n. 1998 intrattenuto presso il , in favore della medesima Banca con causale CP_1 pagamento rata finanziamento n. 05499474.
3 Trattasi, dunque, di atti a titolo oneroso compiuti dal debitore nell'anno anteriore al deposito della domanda giudiziale di liquidazione giudiziale (depositata il
13/3/2023).
I suddetti pagamenti superano, inoltre, di oltre un quarto l'importo di ciò che era stato dato al debitore, come richiesto dalla norma suddetta.
Ed infatti, il finanziamento n. 05499474 aveva ad oggetto la somma di €
80.000,00 concessa alla da rimborsare mediante 19 rate Parte_1 mensili a partire dal 31/12/2021.
La Servizi generali ha provveduto al pagamento regolare delle rate mensili (che ammontavano a circa € 4.500,00) fino al 31/5/2022, per poi, senza alcuna ragione giustificatrice, effettuare nel mese di giugno 2022 n. 3 pagamenti, tutti indicanti come causale “pagamento rata finanziamento n. 05499474” per l'importo complessivo di € 33.035,80, che supera di gran lunga il limite di un quarto previsto dall'art. 166 CCII rispetto all'importo originario del finanziamento.
La Banca convenuta, dal canto suo, ha prodotto delle quietanze di pagamento nelle quali si dà atto che i suddetti pagamenti erano stati effettuati quali estinzione anticipata del mutuo, che sarebbe stato voluto dalla stessa società debitrice.
Sul punto va evidenziato che, a prescindere dalla circostanza che nel contratto di mutuo sia stata concordata la facoltà per il mutuatario di restituire anticipatamente la somma mutuata prescindendo dalla rateazione pattuita, l'art. 166 CCII è compreso tra le norme del capo 1^, sezione 4^, che disciplinano gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, e, pertanto, fa parte di un complesso di norme dirette a colpire tutti quegli atti aventi l'effetto di depauperare il patrimonio del fallito, alterando quella situazione economico-giuridica sulla quale i creditori potevano legittimamente contare e che costituiva la base concreta della garanzia patrimoniale. Tale garanzia deve essere rigorosamente ricostituita al fine di far salva la par condicio creditorum, costituendo questa la finalità essenziale perseguita dalla procedura concorsuale.
L'art. 166 considera inefficaci e, dunque, revocabili, tutti quegli atti a titolo oneroso, compiuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore alla domanda, che hanno l'effetto, appunto, di ledere la par condicio creditorum, tra cui, alla lett. a) rientrano gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, circostanza che ricorre nel caso in esame.
Non può, contrariamente a quanto rappresentato dalla Banca convenuta, ritenersi sussistente nel caso in esame l'esenzione di cui all'art. 166, comma 3, lett. b) (“Non
4 sono soggetti all'azione revocatori: b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca”) i quanto i pagamenti per cui è causa non costituiscono certo rimesse in conto corrente, ma trattasi di addebiti diretti sul conto corrente n. 1998, avenie come unica finalità il pagamento di rate del finanziamento n. 05499474, tra l'altro non ancora scadute al momento dell'addebito.
Quanto, poi, alla consapevolezza in capo alla Banca della situazione di insolvenza della debitrice al momento del compimento dell'atto a titolo oneroso, va osservato come la norma ponga un'inversione dell'onere della prova, nel senso che è la stessa che avrebbe dovuto provare che non conosceva tale stato di insolvenza. CP_4
Nella fattispecie in esame, tale prova non è stata fornita dalla convenuta, CP_4 ma al contrario dalle allegazioni difensive delle parti nonché dalla documentazione prodotta sono emerse presunzioni idonee a ritenere che la avesse, o CP_4 comunque potesse avere, piena conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice al momento dei pagamenti oggetto di controversia.
Basti pensare che i suddetti pagamenti sono intervenuti subito dopo lo scioglimento della Società debitrice che era stata posta, nel mese di maggio 2022, in liquidazione volontaria;
i pagamenti appaiono, inoltre, del tutto anomali, in quanto, senza alcuna ragione giustificatrice, la società debitrice avrebbe deciso improvvisamente, e proprio subito dopo essere stata messa in liquidazione, di estinguere anticipatamente parte del finanziamento n. 05499474, quando, invece, fino a quel momento aveva regolarmente pagato le singole rate con scadenza mensile.
Tutte queste ragioni, unitariamente considerate portano ragionevolmente a ritenere che la fosse consapevole della situazione in cui versava la debitrice CP_4
(vedi, sul punto, il principio espresso da Cassazione Sezione 1, Civile, Ordinanza 14 settembre 2022, n.27070, che può essere richiamato anche nel caso in esame “In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della “scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei
5 presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare”).
Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere accolta, sussistendo i presupposti dell'art. 166, comma 1, lett. a) CCII, e conseguentemente la deve essere condannata a restituire alla Curatela la CP_4 somma complessiva di € 33.035,80.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come da ultimo aggiornati, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria atteso che la stessa ha avuto luogo esclusivamente tramite lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., e con congrua riduzione di tutte le altre voci, tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto,
• Dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 166, comma 1 lett. a), CCII, i pagamenti effettuati dalla in favore del Parte_1 CP_1
, in data 8/6/2022, 13/6/2022, 30/6/2022, mediante addebiti sul conto
[...] corrente n. 1998;
• Condanna il a restituire alla Controparte_1 Parte_4 la somma complessiva di € 33.035,80, oltre interessi dalla data dei
[...] pagamenti e fino all'effettivo soddisfo;
• Condanna il al rimborso in favore della Curatela delle spese del CP_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi ed €
4.970,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 06/11/2025
Il giudice
Dott.ssa SI SO
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