TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2695/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2695/ 2023 R.G., avente ad oggetto: separazione dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025; promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata SA,
VIALE SANTA PANAGIA N. 136/A, dall'avv. MICHELE MAUCERI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso contro
(C.F. ), nato SA (SR) il CP_1 C.F._2
25/04/1968 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
SA, VIALE S. PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. GUERCI MA che la difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. TOMMASSO SERRA, giusta procura in atti;
pagina 1 di 4 -resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 28/06/2023 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio in SA secondo il rito civile in
[...] data 02/07/2018, nel corso del quale non è stata generata prole. Chiedeva, altresì, di porre a cario del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 800,00.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.3.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi Controparte_1 avanzata dalla ricorrente, ma chiedendo di addebitarla alla moglie;
chiedeva, altresì, di rigettare la domanda di mantenimento della moglie, nonché di condannare la ricorrente alla restituzione della mobilia della casa coniugale o, in subordine, di condannarla al pagamento della somma di euro 13.000,00; infine, chiedeva di condannare la al pagamento in Pt_1 favore del marito della somma di euro 27.500,00 o al 50% delle rate del mutuo pagato fino al marzo 2023 dal resistente.
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice sentiva le parti, entrambe personalmente presenti.
Istruita la causa con l'escussione dei testi , Testimone_1 [...]
, , e LL MA, Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 27.11.2025 entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione. La causa veniva quindi rimessa al Collegio, che la decideva sulle conclusioni precisate come in atti.
Attesa la richiesta congiunta delle parti di sentenza immediata sullo status, deve in tal senso provvedersi (Cass. Sez. VI- I 31.8.2017 n. 20666; Cass. Sez. VI 1.8.2014 n. 17567; Cass.
Sez. VI - I Ordinanza 22.6.2012 n. 10484).
pagina 2 di 4 La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E', infatti, pacifico che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, considerate le allegazioni delle parti. Non appare, pertanto, possibile una loro riconciliazione.
Le parti hanno del resto rassegnato conclusioni congiunte quanto alla domanda di separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposati in SA il 02/07/2018 (atto iscritto nei Registri
[...] dello Stato Civile del SA anno 2018, atto n. 77, parte I);
2. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso, in Siracusa il 04/12/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2695/ 2023 R.G., avente ad oggetto: separazione dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza del 27.11.2025; promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata SA,
VIALE SANTA PANAGIA N. 136/A, dall'avv. MICHELE MAUCERI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso contro
(C.F. ), nato SA (SR) il CP_1 C.F._2
25/04/1968 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
SA, VIALE S. PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. GUERCI MA che la difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. TOMMASSO SERRA, giusta procura in atti;
pagina 1 di 4 -resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto del 23.10.2023);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 28/06/2023 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito al marito CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio in SA secondo il rito civile in
[...] data 02/07/2018, nel corso del quale non è stata generata prole. Chiedeva, altresì, di porre a cario del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 800,00.
Con comparsa di costituzione depositata in data 29.3.2024 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi Controparte_1 avanzata dalla ricorrente, ma chiedendo di addebitarla alla moglie;
chiedeva, altresì, di rigettare la domanda di mantenimento della moglie, nonché di condannare la ricorrente alla restituzione della mobilia della casa coniugale o, in subordine, di condannarla al pagamento della somma di euro 13.000,00; infine, chiedeva di condannare la al pagamento in Pt_1 favore del marito della somma di euro 27.500,00 o al 50% delle rate del mutuo pagato fino al marzo 2023 dal resistente.
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice sentiva le parti, entrambe personalmente presenti.
Istruita la causa con l'escussione dei testi , Testimone_1 [...]
, , e LL MA, Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 27.11.2025 entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione. La causa veniva quindi rimessa al Collegio, che la decideva sulle conclusioni precisate come in atti.
Attesa la richiesta congiunta delle parti di sentenza immediata sullo status, deve in tal senso provvedersi (Cass. Sez. VI- I 31.8.2017 n. 20666; Cass. Sez. VI 1.8.2014 n. 17567; Cass.
Sez. VI - I Ordinanza 22.6.2012 n. 10484).
pagina 2 di 4 La domanda di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento. E', infatti, pacifico che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi sia venuta meno da tempo, considerate le allegazioni delle parti. Non appare, pertanto, possibile una loro riconciliazione.
Le parti hanno del resto rassegnato conclusioni congiunte quanto alla domanda di separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle domande accessorie, come da separata ordinanza.
La presente sentenza, ancorché non definitiva, sarà trasmessa al passaggio in giudicato dalla Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siracusa per le annotazioni di legge.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, sposati in SA il 02/07/2018 (atto iscritto nei Registri
[...] dello Stato Civile del SA anno 2018, atto n. 77, parte I);
2. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande;
4. riserva la decisione sulle spese di lite alla pronuncia della sentenza definitiva.
Così deciso, in Siracusa il 04/12/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4