Sentenza 27 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 21/01/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00435/2025REG.PROV.COLL.
N. 05783/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5783 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Starace e Umberto Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pompei, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaella Veniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5629/2020, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pompei e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 5629 del 2020 del Tar Campania, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento del decreto dell’11 febbraio 1999 del Soprintendente per i Beni culturali, ambientali e architettonici di Napoli e Provincia, con il quale è stato disposto l’annullamento dell’autorizzazione n. 1862/1998 rilasciata dal Sindaco del comune di Pompei in relazione agli interventi edilizi realizzati in località Villa dei Misteri, oggetto delle pratiche di condono avanzate dall’originario ricorrente ex lege n. 47/85 e n. 724/94.
Le opere in contestazione riguardavano la realizzazione di alcuni manufatti relativi ad una struttura turistica ricettiva (camping, bungalow, ristorante, bar, ecc.), nonché del completamento di parti di essi.
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante contestava le argomentazioni svolte dal Tar e formulava i seguenti motivi di appello:
- error in iudicando et in procedendo, omesso esame di motivo di ricorso, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art 112 cpc, degli artt. 63 e 64 c.p.a., difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dei principi in materia di tutela ambientale e del DPR 616/1977, dell’art. 1-quinquies l. 431/1985 e della legge 1497/1939, eccesso di potere per travisamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, istruttoria carente e perplessa, motivazione apparente e, comunque, carente, ingiustizia manifesta, irrazionalità e illogicità, violazione del principio di buon andamento, di economicità, proporzionalità e congruenza;
- analoghi vizi in relazione alla legge 7.8.1990 n. 241 e alle garanzie procedimentali;
- analoghi vizi in ordine al termine perentorio per l’annullamento.
3. L’amministrazione comunale appellata si costituiva in giudizio chiedendo l’accoglimento dell’appello. Il Ministero appellato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza di smaltimento del 15 dicembre 2024 la causa passava in decisione.
4. L’appello è infondato.
5. In relazione al primo articolato vizio di appello, va ribadito che il motivo di illegittimità posto a base della determinazione contestata appare coerente agli orientamenti espressi da questo Consiglio ed alle risultanze agli atti, con riferimento sia ai vincoli esistenti in loco che ai caratteri dell’area e dei manufatti in questione.
5.1 In linea di diritto la giurisprudenza di questo Consiglio ha già più volte evidenziato come il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale - disciplinato, dapprima, dall’art. 1, l. n. 431/1985, indi, dall’art. 151 d.lgs. n. 490/1999 e, infine, limitatamente al periodo transitorio, dall’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio , approvato con d.lgs. n. 42 del 2004 - non comporti un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione o da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, estrinsecandosi in una verifica di legittimità, che, tuttavia, si estende a tutte le figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3913).
5.2 In tale ottica, pertanto, se la Soprintendenza ha il potere di annullare il nulla osta paesaggistico comunale per qualsiasi vizio di legittimità della valutazione formulata dall'ente territoriale, compreso l’eccesso di potere, sussiste il divieto di procedere ad un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’ente competente, tale da comportare la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2989).
5.3 Applicando tali coordinate al caso di specie, emerge come, con il decreto impugnato, la Soprintendenza abbia rilevato una serie di vizi autonomi, rispetto ai quali assumono rilievo anche i principi consolidati in tea di atto plurimotivato.
5.4 In dettaglio, il provvedimento impugnato, lungi dal sostituire la propria valutazione a quella comunale, ne ha evidenziato le plurime illegittimità, sia per la commistione di diversi procedimenti, sia per la violazione del decreto di vincolo paesaggistico, sia per la immodificabilità dei luoghi e conseguente violazione dell’art. 1-quinquies l. 431 del 1985 sopra citato.
6. In relazione al secondo motivo di appello, va ribadito il principio per cui nei procedimenti in esame l’avviso di avvio va riferito in generale al procedimento di secondo grado svolto dall’autorità ministeriale e non anche alla specifica determinazione annullatoria, considerandosi pure che il controllo ministeriale è attività necessaria, direttamente prevista dalla legge e che il privato, adoperando l’ordinaria diligenza a seguito dell'avvenuta comunicazione, ben avrebbe potuto acquisire presso la Sovrintendenza ogni utile elemento e spiegare la propria partecipazione procedimentale (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 02/12/2016, n.5060).
7. In relazione al terzo motivo di appello occorre richiamare il consolidato orientamento a mente del quale il termine per l’annullamento decorre dalla ricezione, da parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico-amministrativa, sulla cui base l’autorizzazione è stata emanata e nel caso in cui la documentazione risulti incompleta, il termine decorre dal momento in cui la Soprintendenza riceve la documentazione completa (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 05/03/2018 , n. 1387 e 29/01/2016 , n. 356). Nel caso di specie, a fronte della ricezione della documentazione completa in data 27 gennaio 1999, l’adozione dell’atto in data 11 febbraio 1999 appare pienamente tempestiva.
7.1 In proposito, se il termine per l'esercizio del potere di annullamento è pacificamente inteso come perentorio, ossia come limite temporale decadenziale che decorre dalla ricezione — da parte della competente Soprintendenza — dell’autorizzazione rilasciata e della pertinente e completa documentazione tecnico/amministrativa, è altrettanto consolidato l’orientamento per cui entro il termine previsto deve avvenire solo l’adozione e non anche la successiva comunicazione del provvedimento di annullamento d'ufficio (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 05/12/2016 , n. 5106).
8. Sussistono giusti motivi, anche a fronte della natura di mera memoria di stile della difesa erariale, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO