Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2023, proposto dall’avv. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e Claudia Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise - A.S.RE.M., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell'avv. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Calabrese, con domicilio eletto presso il suo studio in Boiano, via Calderari, n. 163;
dell’avv. -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
della Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise -A.S.RE.M., di estremi e contenuto sconosciuti, recante l'approvazione degli atti relativi alla procedura di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Collaboratore Professionale – Cat. D – Profilo Avvocato, indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1437 del 28 novembre 2019, segnatamente nella parte in cui ha recepito la valutazione di “non ammesso” in esito alla prova pratica sostenuta dall'odierna ricorrente;
- della graduatoria relativa allo svolgimento della prova pratica sostenuta dai candidati in data 13 luglio 2022 e pubblicata in medesima data, recante la votazione di 13/20 con esito “non ammesso” dell'odierna ricorrente, “ nonché della graduatoria complessiva di tutte le operazioni concorsuali Deliberazione degli atti di relativi alla procedura concorsuale, anch'essa pubblicata in data 13 luglio 2022 ”;
- del Provvedimento del Direttore Generale del 14 maggio 2021, n. 506, di nomina della Commissione per la procedura di selezione;
- del verbale n. 1 della riunione del 30 maggio 2022, con il quale la Commissione ha dichiarato di prendere in esame e recepire i criteri di valutazione dei candidati stabiliti nel Bando, e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi e le graduatorie;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ivi incluso l'eventuale ed allo stato non conosciuto provvedimento di nomina dei candidati risultati vincitori in graduatoria;
- nonché per la condanna dell'A.S.RE.M. alla rivalutazione dei candidati alla procedura da parte della Commissione e sulla base di criteri predeterminati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.RE.M., delle Amministrazioni statali intimate e dell’avv. -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2025 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la Deliberazione n. 1437 del 28 novembre 2019 il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (A.S.RE.M.) ha indetto una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di Collaboratore Professionale - Cat. D - Profilo Avvocato .
1.1. Il bando del concorso, tra le altre cose, ha previsto che:
- i candidati “ dovranno dare particolare evidenza nella presentazione della domanda/curriculum di conoscenza: A. della normativa in ambito di responsabilità professionale e gestione diretta dei sinistri, nonché di eventuale esperienza maturata nel settore della gestione del contenzioso per sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi in ambito sanitario e ospedaliero; B. normativa in materia di lavoro e pubblico impiego con particolare riguardo al settore sanitario; C. normativa in materia di appalti e di accreditamento degli operatori di servizi sanitari ”.
- “ le prove d’esame sono articolate nel modo seguente: PROVA SCRITTA: Relazione su argomenti relativi alle materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse PROVA PRATICA: Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti attinenti alla qualificazione richiesta. PROVA ORALE: Colloquio nelle materie delle prove scritte. Verifica dell’idoneità, oltre che di elementi di informatica, della conoscenza almeno iniziale della lingua inglese (le verifiche di idoneità non concorrono all’attribuzione del punteggio della prova orale). La prova scritta e la prova pratica potranno consistere nella soluzione di quesiti a risposta multipla/sintetica. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20 ” (cfr. il bando di concorso, all. n. 1 alla produzione della parte controinteressata del 17 marzo 2023).
1.2. All’esito della procedura selettiva, la graduatoria finale è stata approvata con la Deliberazione del Direttore dell’A.S.RE.M. n. 980 del 5 agosto 2022, alla stregua della quale sono risultati vincitori gli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-.
1.3. Alla procedura concorsuale aveva partecipato anche l’interessata in epigrafe, la quale, però, avendo superato la sola prova scritta, e non anche la successiva prova pratica, non era stata ammessa alla conclusiva prova orale.
2. Contro gli atti della procedura concorsuale l’interessata -come detto, non ammessa all’ultima fase della selezione- ha presentato originariamente un ricorso straordinario ex art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, affidato all’unico motivo di ricorso così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 14 del d.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione avendo la Commissione omesso la formazione dei criteri. – Eccesso di potere per arbitrarietà dell’azione amministrativa. – Violazione degli artt. 97 Cost. e 3 della l. n. 241/1990, non avendo la Commissione fondato la valutazione su criteri preventivamente stabiliti ».
In estrema sintesi, con il ricorso ci si è doluti del fatto che:
- la Commissione non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione dei candidati, in violazione dell’art. 9, comma 3 del d.P.R. n. 220 del 2001, così rendendo di fatto incomprensibile “ l’iter logico motivazionale che avrebbe condotto la Commissione ad attribuire un punteggio insufficiente all’odierna ricorrente rispetto ai candidati le cui prove sono state ritenute, invece, sufficienti ” (cfr. il ricorso a pag. 12);
- il giudizio della Commissione, sotto altro profilo, sarebbe stato espresso con un mero voto numerico, e questo in assenza di “ criteri minimi, ovvero di indicatori adeguati e descrittivi degli elementi cha hanno guidato il giudizio della Commissione ” (cfr. il ricorso a pag. 14);
- “ In definitiva, nell’odierna fattispecie la Commissione ha abdicato alla propria funzione, ora omettendo di predeterminare i criteri valutativi delle prove oggetto del concorso, ora rimettendo alla mera attribuzione di un punteggio la valutazione complessiva su ciascun candidato, senza precisare rispetto a quali elementi il livello dei candidati sia stato giudicato complessivamente migliore o peggiore. Anche nella (denegata) ipotesi in cui la Commissione avrebbe potuto prescindere dall’articolazione di specifici criteri rispetto ai quali orientare le valutazioni, il giudizio avrebbe dovuto fondarsi, quanto meno, su di una motivazione idonea e sufficiente per consentire di apprezzare i profili qualitativi di ciascun candidato e, in ultima analisi, dei candidati poi dichiarati vincitori della procedura ” (cfr. il ricorso a pag. 16).
Il ricorso straordinario si concludeva quindi per l’accoglimento tanto della domanda di annullamento degli atti concorsuali, quanto della domanda di condanna dell’A.S.RE.M. “ alla rivalutazione dei candidati alla Procedura da parte della Commissione e sulla base di criteri predeterminati ” (cfr. il ricorso a pag. 17).
3. A seguito dell’opposizione formalizzata dall’A.S.RE.M., il ricorso dell’interessata è stato indi tempestivamente trasposto innanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 48 cod. proc. amm..
3.1. Le Amministrazioni evocate in giudizio vi si sono costituite, così come uno dei due controinteressati.
La difesa dell’A.S.RE.M, in particolare, ha eccepito, oltre che l’infondatezza del ricorso, la sua stessa inammissibilità, tanto per la mancata impugnazione tempestiva del bando, quanto per il mancato superamento della prova di resistenza: in questa seconda prospettiva, non sarebbe “ in alcun modo prospetticamente ipotizzabile (anche in caso di accoglimento dell’avverso ricorso e, dunque, di applicazione da parte della Commissione esaminatrice di diversi criteri di valutazione delle prove selettive) che l’elaborato relativo alla prova pratica svolta dalla Meale possa raggiungere una valutazione positiva (o anche solo sufficiente) tale da consentirle di essere ammessa alla successiva prova orale e, quindi, di ottenere quantomeno il suo inserimento in graduatoria. Invero, sul punto la ricorrente nulla allega e tantomeno tenta di provare, aspetto – questo – che implica di per sé l’inammissibilità dell’avverso ricorso ” (cfr. la memoria della difesa dell’A.S.RE.M. del 17.03.2023 a pag. 9).
Anche l’avv. -OMISSIS-, costituitasi in giudizio in qualità di controinteressata, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Per le Amministrazioni statali intimate, invece, si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale, eccependo il difetto di legittimazione passiva delle prime, ne ha domandato l’estromissione dal giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 22 marzo 2023 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare come da verbale.
Nel prosieguo del giudizio le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti.
5. All’udienza pubblica del 17 settembre 2025, preso atto della richiesta di passaggio in decisione precedentemente presentata dalla parte ricorrente, e uditi gli avvocati presenti riportarsi ai propri scritti, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
6. In limine litis , le Amministrazioni statali intimate vanno estromesse dal presente giudizio, come richiesto dalla difesa erariale nella memoria del 17.03.2023, le stesse risultando del tutto estranee ai contenuti della controversia in esame.
7. Tanto premesso, il Tribunale deve subito rilevare l’inammissibilità del presente ricorso in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’A.S.RE.M., la quale ha invocato il principio secondo il quale, “ in presenza di controversie aventi ad oggetto selezioni pubbliche, non si può prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza, con riferimento alla posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura le cui operazioni sono prospettate come illegittime, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti che la parte ricorrente non otterrebbe il bene-interesse per cui lotta, in caso di accoglimento del ricorso (tra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019, n. 5837; sez. III, 5 febbraio 2014, n. 571)” (cfr. la memoria dell’A.S.RE.M. del 17.03.2023 a pag. 8).
7.1. Al riguardo si ricorda che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale 'defensor legitimitatis', un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto ” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 1442/2025).
7.2. Ora, nel caso di specie la ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione, e neppure un principio di prova, circa l’eventuale collegamento tra il vizio qui lamentato, attinente alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica, e l’esito concorsuale negativo da essa concorrente ottenuto.
E la mancata trattazione in sede ricorsuale della relativa tematica è già di per sé traducibile nell’insussistenza della prova di resistenza, pur richiesta in subjecta materia ai fini dell’ammissibilità della impugnativa (in termini, cfr. anche T.A.R. Molise, sentenza n. 302 del 24.10.2025).
7.3. La parte ricorrente si è, infatti, limitata a contestare il fatto che “ la Commissione non ha disposto alcun criterio volto a definire l’oggetto e la misura della valutazione, rendendo così impossibile prestabilire gli elementi dai quali sarebbe disceso il superamento della prova, ovvero il raggiungimento della sufficienza. Si osserva, del resto, come l’indicazione di tali elementi decisivi per la motivazione non siano nemmeno ricavabili da eventuali indicazioni o correzioni che la Commissione avrebbe potuto riportate sugli elaborati dei candidati. Con particolare riferimento alla prova pratica sostenuta dell’odierna ricorrente, infatti, la Commissione si è limitata ad apporre punti interrogativi a margine di alcuni paragrafi dell’elaborato, senza alcuna indicazione circa i profili che avrebbero effettivamente determinato il giudizio negativo sul contenuto della prova ” (cfr. il ricorso alle pagine 15 e 16).
Ma nessuna censura il ricorso ha sollevato sul merito della insufficiente valutazione dell’elaborato pratico che non ha consentito all’interessata di essere ammessa alla successiva prova orale.
7.4. Sul punto, di contro, la difesa dell’A.S.RE.M. ha eccepito incisivamente quanto segue.
« l’elaborato predisposto dalla … nel corso della prova pratica relativa al concorso di che trattasi presenta evidenti e rilevanti errori sia in termini di esame degli istituti giuridici sottesi alla traccia della prova sia in termini di modalità concrete di predisposizione dell’atto deliberativo aziendale che si chiedeva ai candidati di redigere. Al riguardo, va difatti considerato che con la prova pratica in questione (cfr. all. 6 cit.) si chiedeva testualmente: “Il candidato, premessi brevi cenni sulla franchigia assicurativa, rediga una delibera aziendale con la quale vengono restituite agli assicuratori somme da questi anticipate per la definizione transattiva di un sinistro da responsabilità professionale medica autorizzata dall’ASReM”. E, come è noto, con la previsione di una franchigia il contraente di una polizza assicurativa si obbliga contrattualmente a farsi carico di (e quindi a restituire alla compagnia assicuratrice) una parte del costo del sinistro liquidato al terzo danneggiato. Per franchigia, dunque, si intende, in campo assicurativo, quella parte di danno che resta a carico dell'assicurato per espressa previsione contrattuale. Il suddetto istituto della franchigia, inoltre, come pure è noto, si differenzia dalle ipotesi – che possono essere previste sia dal contratto sia dalla legge (ad esempio, in tema di responsabilità sanitaria dall’art. 9 della L. 24/2017) – in cui, ove il sinistro sia stato causato da una condotta gravemente colposa o dolosa dell’assicurato (o dei suoi dipendenti), l’assicuratore può chiedere il rimborso dei danni risarciti, agendo in rivalsa nei confronti dell’assicurato e/o dei suoi dipendenti responsabili. Ebbene, l’odierna ricorrente, nel redigere l’atto deliberativo richiesto dalla traccia, fa riferimento (cfr. all. 6 cit. e in particolare i paragrafi contrassegnati dalla Commissione esaminatrice con i punti interrogativi) a una richiesta di rivalsa degli assicuratori e non, come avrebbe dovuto, a una richiesta di rimborso di parte del risarcimento del danno anticipato dagli stessi, siccome rientrante nell’ambito della franchigia contrattualmente prevista. Non solo, nel definire la franchigia assicurativa, l’odierna ricorrente nel suo elaborato afferma che la stessa “ha la funzione di delimitare l’importo massimo del danno risarcibile” (cfr. all. 6 cit.) La suddetta definizione rimanda, però, letteralmente a un diverso istituto giuridico-contrattuale e più, precisamente, al massimale delle polizze assicurative, laddove – viceversa – la franchigia, come si è visto, indica solo quella parte del risarcimento del danno corrisposto dall’assicuratore al danneggiato che, per previsione contrattuale, resta a carico dell’assicurato (e per la quale l’assicuratore ha diritto all’eventuale rimborso da parte dell’assicurato stesso). Come si vede, dunque, l’esame dell’istituto giuridico sottoposto all’esame dei candidati con la prova pratica di che trattasi è stato affrontato in maniera assolutamente non corretta dalla odierna ricorrente. Ma non è tutto. L’odierna ricorrente, nella stesura dell’atto aziendale richiesto dalla traccia oggetto della prova pratica, sia nella parte destinata alla proposta del funzionario istruttore sia nella parte finale dispositiva ha previsto la restituzione delle somme anticipate in favore degli assicurati anziché degli assicuratori (come, invece, avrebbe dovuto stabilire per il caso appunto di restituzione degli importi rientranti nella franchigia assicurativa). In definitiva, dunque, la prova pratica predisposta dall’odierna ricorrente, in considerazione di quanto sopra evidenziato, non potrebbe in ogni caso (quali che siano gli eventuali diversi criteri di valutazione delle prove da adottare all’esito dell’ipotetico accoglimento dell’avverso ricorso) consentire alla … di ottenere una valutazione anche solo sufficiente in grado di consentirle di poter partecipare all’ulteriore corso della procedura selettiva di che trattasi e, quindi, di aspirare quantomeno ad essere inserita nella graduatoria finale » (cfr. la memoria dell’A.S.RE.M. del 17.03.2023 alle pagine 9, 10 e 11).
7.5. Ebbene, l’analisi dell’elaborato pratico redatto dalla candidata ricorrente induce a ritenere condivisibili i rilievi della difesa dell’A.S.RE.M. appena riportati, avverso i quali non sono state, del resto, sollevate precise obiezioni.
7.5.1. Quali che siano i criteri di valutazione in concreto eventualmente predeterminati, la precondizione affinché qualsiasi elaborato concorsuale possa risultare sufficiente in sede di valutazione è senz’altro la sua coerenza rispetto alla traccia proposta dalla Commissione.
7.5.2. Nel caso di specie, la traccia assegnata ai candidati ai fini dello svolgimento della prova pratica di cui si controverte aveva richiesto che : “Il candidato, premessi brevi cenni sulla franchigia assicurativa, rediga una delibera aziendale con la quale vengono restituite agli assicuratori somme da questi anticipate per la definizione transattiva di un sinistro da responsabilità professionale medica autorizzata dall’ASReM ”.
7.5.3. Il Collegio deve a questo punto rimarcare che la Commissione di concorso, lungi dal limitarsi ad attribuire all’interessata la valutazione alfanumerica insufficiente di 13 punti (il bando ai fini della sufficienza aveva fissato il limite di 14 punti, sul massimo attribuibile di 20), aveva anche contrassegnato dei passaggi del tema ritenuti da essa non rispondenti alla traccia, apponendo dei punti interrogativi a margine di alcuni paragrafi del testo, alle pagine 3 e 4 dell’elaborato (cfr. l’allegato n. 6 alla produzione dell’A.S.RE.M. del 17 marzo 2023).
I paragrafi interessati dai punti di domanda apposti a margine dalla Commissione recavano i seguenti contenuti testuali:
- « Ritenuto che con nota del … la detta Compagnia Assicurativa esercitava azione di rivalsa nei confronti dell’Azienda Sanitaria chiedendo la restituzione delle somme dalla stessa anticipate per la definizione della vicenda de qua »;
- « Ritenuta la sussistenza dei presupposti necessari per esercitare l’azione di rivalsa » (cfr. le pagine 3 e 4 dell’elaborato in questione, allegato n. 6 alla produzione dell’A.S.RE.M. del 17 marzo 2023).
Ebbene, l’elaborato in questione effettivamente si presentava, in parte qua , fuori traccia.
7.5.4. Inoltre, con più specifico riguarda al tema della “ franchigia assicurativa ”, la candidata odierna ricorrente si era limitata a scrivere quanto segue:
- « Rilevato che ai fini de quibus si rientra nei limiti della franchigia assicurativa di cui alla polizza n. …»
- « Considerato che la franchigia assicurativa ha la funzione di delimitare l’importo massimo del danno risarcibile che, nel caso di specie, ammonta ad € …»;
- « Ritenuto, pertanto, la legittimità della richiesta dell’assicurazione …, con sede legale in …, di restituzione degli importi corrisposti ed anticipati per conto della Struttura Sanitaria, in favore del Sig. … per le causali di cui sopra »;
- « Propone: - di procedere alla restituzione in favore degli assicurati degli importi anticipati e corrisposti per conto della Struttura Sanitaria, in favore del Sig. … per le causali di cui sopra …»;
- « Delibera: - di procedere alla restituzione, in favore degli assicurati, degli importi corrisposti ed anticipati per conto dell’Azienda Sanitaria, in favore del Sig. … per le causali di cui sopra …» (cfr. le pagine 4 e 5 dell’elaborato in questione, allegato n. 6 alla produzione dell’A.S.RE.M. del 17 marzo 2023).
7.5.5. I richiami testuali dianzi svolti confermano, dunque, che l’elaborato redatto dall’odierna ricorrente non solo non risultava coerente rispetto alla traccia da svolgere, ma, anche a voler ipoteticamente prescindere dalle sue imprecisioni, non era comunque realmente focalizzato sui temi specifici che la traccia stessa aveva richiesto di affrontare.
Difetti, questi, cui qualsiasi “ predeterminato criterio ” non avrebbe potuto ovviare.
7.6. Si deve allora tornare a ricordare che, per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso – anche dalla cd. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o, comunque, quantomeno fornire un principio di prova del) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2023 n. 219; e, nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5837; Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 571).
7.7. Facendo applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, e non risultando superata nel caso di specie la prova di resistenza, il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile.
8. Il carattere meramente processuale della presente decisione e la peculiarità della vicenda giustificano, tuttavia, la pur eccezionale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, e previa estromissione delle Amministrazioni statali, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
IG LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.