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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 16313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16313 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA (art. 83, comma 7, lett. h, decreto-legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui la parte si è riportata in luogo della discussione ex art. 281-sexies c.p.c.; decide come da provvedimento che segue, sostitutivo della lettura in aula del dispositivo.
Il Giudice
AR LA LL
TRIBUNALE ROMA
SEZIONE V
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice AR LA LL Ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 34720/24 e vertente
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma Via Merulana n 76 presso lo studio dell'avv. Guido Gabrielli, rappresentante e difensore come da delega in calce al ricorso RICORRENTE
E
Controparte_1
[...] RESISTENTI CONTUMACI
1 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc il. sig. in qualità di unico figlio e Parte_1 successore ab intestato del de cuius , cui per l'effetto devoluto Persona_1 anche l'immobile di via degli Scipioni n 92 piano 4 censito al catasto al foglio 404, particella 48 sub 11- ha chiesto la cancellazione su detto cespite della formalità pregiudizievole trascritta. A sostegno ha dedotto in particolare che:
-il de cuius era stato convenuto in giudizio dalla sorella e nel Parte_2 relativo giudizio iscritto al nrg. 9123/86 era stato concesso in favore dell'attrice sequestro conservativo sul bene, poi trascritto;
-il giudizio si era definito con transazione stragiudiziale;
-in attuazione dell'accordo il de cuius aveva venduto alla sorella le quote dell'immobile di via Ottaviano n 74, la quale a sua volta aveva rinunciato agli atti del giudizio;
-nel 1996 era deceduta, e le figlie eredi- odierne contumaci- Parte_2 avevano ottenuto la cancellazione della trascrizione insistente sul bene di Via Ottaviano, poi alienato;
-dovendo esso ricorrente procedere allo stato alla vendita del bene, aveva necessità di cancellare la trascrizione del sequestro di cui sopra.
Le sig. e del sono rimaste contumaci. Controparte_1 CP_1
La domanda- istruita con la produzione documentale- è fondata nei termini che seguono.
Invero il ricorrente ha dimostrato di avere ereditato il bene di via degli Scipioni 92 dal padre (cfr all 1,2 3 con dichiarazione successione), e l formalità pregiudizievole del 1987 tutt'ora trascritta come da ispezione ipotecaria del 24.6.19 (all. 7).
Ebbene dalla lettura di tale formalità (pag 2 all 7) si evince come in effetti essa sia dipesa da un contenzioso tra il de cuius e la sorella , Parte_2 beneficiaria del sequestro concesso, ed è documentalmente provato che tale contenzioso sia stato conciliato stragiudizialmente tanto che le eredi di
[...] hanno chiesto ed ottenuto la cancellazione della formalità gravante Parte_3 anche sull'immobile di via Ottaviano, evidentemente perché a loro pervenuto a seguito dell'accordo raggiunto (all. 6).
il Tribunale dunque- pure in assenza di deposito dell'accordo conciliativo- attese le prove documentali richiamate e la contumacia delle convenute che nulla hanno contestato sulla ricostruzione di cui sopra- ritiene sussistente il diritto alla cancellazione come da istanza.
La domanda pertanto può trovare accoglimento.
Spese compensate, posto che le resistenti, non costituendosi, di fatto nulla hanno opposto al riguardo
2 3
PQM
definitivamente decidendo, ogni ulteriore istanza assorbita:
- accoglie la domanda avanzata da e per l'effetto ordina Persona_1 all'Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale di Roma- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 la cancellazione della trascrizione iscritta al numero generale 102158 particolare 59943 sull'immobile sito in Roma via degli Scipioni n 92 92 piano 4 censito al catasto al foglio 404, particella 48 sub 11;
- compensa le spese di lite.
Roma 21.11.25
Il Giudice
dott. AR LA LL
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V
VERBALE DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA (art. 83, comma 7, lett. h, decreto-legge 18 del 2020)
IL GIUDICE
Preso atto dell'avvenuto deposito delle note scritte cui la parte si è riportata in luogo della discussione ex art. 281-sexies c.p.c.; decide come da provvedimento che segue, sostitutivo della lettura in aula del dispositivo.
Il Giudice
AR LA LL
TRIBUNALE ROMA
SEZIONE V
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice AR LA LL Ha pronunciato
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 34720/24 e vertente
TRA
cf. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma Via Merulana n 76 presso lo studio dell'avv. Guido Gabrielli, rappresentante e difensore come da delega in calce al ricorso RICORRENTE
E
Controparte_1
[...] RESISTENTI CONTUMACI
1 2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies cpc il. sig. in qualità di unico figlio e Parte_1 successore ab intestato del de cuius , cui per l'effetto devoluto Persona_1 anche l'immobile di via degli Scipioni n 92 piano 4 censito al catasto al foglio 404, particella 48 sub 11- ha chiesto la cancellazione su detto cespite della formalità pregiudizievole trascritta. A sostegno ha dedotto in particolare che:
-il de cuius era stato convenuto in giudizio dalla sorella e nel Parte_2 relativo giudizio iscritto al nrg. 9123/86 era stato concesso in favore dell'attrice sequestro conservativo sul bene, poi trascritto;
-il giudizio si era definito con transazione stragiudiziale;
-in attuazione dell'accordo il de cuius aveva venduto alla sorella le quote dell'immobile di via Ottaviano n 74, la quale a sua volta aveva rinunciato agli atti del giudizio;
-nel 1996 era deceduta, e le figlie eredi- odierne contumaci- Parte_2 avevano ottenuto la cancellazione della trascrizione insistente sul bene di Via Ottaviano, poi alienato;
-dovendo esso ricorrente procedere allo stato alla vendita del bene, aveva necessità di cancellare la trascrizione del sequestro di cui sopra.
Le sig. e del sono rimaste contumaci. Controparte_1 CP_1
La domanda- istruita con la produzione documentale- è fondata nei termini che seguono.
Invero il ricorrente ha dimostrato di avere ereditato il bene di via degli Scipioni 92 dal padre (cfr all 1,2 3 con dichiarazione successione), e l formalità pregiudizievole del 1987 tutt'ora trascritta come da ispezione ipotecaria del 24.6.19 (all. 7).
Ebbene dalla lettura di tale formalità (pag 2 all 7) si evince come in effetti essa sia dipesa da un contenzioso tra il de cuius e la sorella , Parte_2 beneficiaria del sequestro concesso, ed è documentalmente provato che tale contenzioso sia stato conciliato stragiudizialmente tanto che le eredi di
[...] hanno chiesto ed ottenuto la cancellazione della formalità gravante Parte_3 anche sull'immobile di via Ottaviano, evidentemente perché a loro pervenuto a seguito dell'accordo raggiunto (all. 6).
il Tribunale dunque- pure in assenza di deposito dell'accordo conciliativo- attese le prove documentali richiamate e la contumacia delle convenute che nulla hanno contestato sulla ricostruzione di cui sopra- ritiene sussistente il diritto alla cancellazione come da istanza.
La domanda pertanto può trovare accoglimento.
Spese compensate, posto che le resistenti, non costituendosi, di fatto nulla hanno opposto al riguardo
2 3
PQM
definitivamente decidendo, ogni ulteriore istanza assorbita:
- accoglie la domanda avanzata da e per l'effetto ordina Persona_1 all'Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale di Roma- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 la cancellazione della trascrizione iscritta al numero generale 102158 particolare 59943 sull'immobile sito in Roma via degli Scipioni n 92 92 piano 4 censito al catasto al foglio 404, particella 48 sub 11;
- compensa le spese di lite.
Roma 21.11.25
Il Giudice
dott. AR LA LL
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