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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 3854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3854 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n.
12696 dell'anno 2024 , vertente
TRA
, con l'Avv.to LONGOBARDI MARIAROSARIA per procura in Parte_1
atti
E
Controparte_1
[...]
Resistente contumace
Oggetto: accertamento diritto alla c.d. Carta elettronica di aggiornamento
Con ricorso depositato il 12 marzo 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata sulla premessa di aver lavorato con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, in Roma presso l' Istituto scolastico ivi indicato, per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato, di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di ruolo, la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione professionale, ha chiesto al
Tribunale sez. Lavoro di disapplicare l'art. 2 del D.P.C.M. del n. 32313 /2015 e di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, in suo favore oltre accessori di legge. Ha prodotto contratti di lavoro.
1 Ha allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che è nominativa personale e non trasferibile”; l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM 28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ha altresì richiamato le motivazioni contenute nell'Ordinanza del 18 maggio 2022 della
Corte del SE ( all.5 fascicolo di parte) e la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precetti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...” mentre “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del
2 personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla
” .
Parte resistente è rimasta contumace a seguito di notifica del ricorso e di tanto si è dato atto.
Concesso termine a parte ricorrente per prendere posizione sul nuovo disposto normativo di cui all'art. 15 Dl.69/2023, convertito in Legge n. 103/23, del seguente tenore : “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile", parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni : “Previo annullamento e/o disapplicazione e/o sospensione di ogni atto presupposto contrario, accertare, riconoscere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “Carta del Docente” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per ogni anno scolastico svolto, così come sopra indicato;
2) per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.000,00, o alla somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, con l'emissione di ogni altro provvedimento di legge necessario e consequenziale e con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Ha in particolare dedotto che l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al
31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente ed esclude invece senza ragioni giustificative i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, come già ritenuto in analogo precedente specifico giurisprudenziale. Ne consegue che, anche se non espressamente richiesta dal difensore la disapplicazione della citata norma, la stessa
3 richiesta può ritenersi implicitamente formulata dalla lettura delle difese complessive contenute nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione e definita con deposito di sentenza in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia si premette l'art. 1 comma 121 della L. n.
107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €
500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
4 Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Si osserva inoltre che il nuovo disposto normativo, di cui all'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, o risulta in contrasto col principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, principio richiamato nella pronunzia della
Corte di Cassazione intervenuta in materia il 27 ottobre 2023 n. 29961 per gli anni anteriori all'anno scolastico 2023/2024, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino il mancato riconoscimento anche per l'anno 2023/2024 del beneficio richiesto per i docenti assunti in detto anno con contratto a termine fino al 30 giugno 2024.
L'Amministrazione convenuta deve, conseguentemente, essere condannata ad accreditare sulla carta di aggiornamento elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500 l'anno per ciascun anno scolastico indicato in dispositivo, oltre accessori.
In relazione alle spese di lite, si osserva che le stesse sono poste a carico della parte resistente come in dispositivo, con distrazione al difensore antistatario, alla luce del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 29 marzo 2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1.Accoglie le domande proposte e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 per gli anni
5 scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con disapplicazione dell'art. 15 Dl.69/2023, convertito in Legge n. 103/23 ;
2. Condanna il ad accreditare sulla carta elettronica Controparte_1
di aggiornamento alla stessa parte euro 1000, oltre alla maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
3. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 217 oltre 15% per spese generali, iva e cpa con distrazione al difensore antistatario
Avv.to LONGOBARDI MARIAROSARIA.
Roma, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n.
12696 dell'anno 2024 , vertente
TRA
, con l'Avv.to LONGOBARDI MARIAROSARIA per procura in Parte_1
atti
E
Controparte_1
[...]
Resistente contumace
Oggetto: accertamento diritto alla c.d. Carta elettronica di aggiornamento
Con ricorso depositato il 12 marzo 2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata sulla premessa di aver lavorato con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno, in Roma presso l' Istituto scolastico ivi indicato, per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato, di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di ruolo, la carta elettronica finalizzata all'aggiornamento ed alla formazione professionale, ha chiesto al
Tribunale sez. Lavoro di disapplicare l'art. 2 del D.P.C.M. del n. 32313 /2015 e di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, in suo favore oltre accessori di legge. Ha prodotto contratti di lavoro.
1 Ha allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio 2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una carta che è nominativa personale e non trasferibile”; l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM 28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ha altresì richiamato le motivazioni contenute nell'Ordinanza del 18 maggio 2022 della
Corte del SE ( all.5 fascicolo di parte) e la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precetti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...” mentre “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del
2 personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla
” .
Parte resistente è rimasta contumace a seguito di notifica del ricorso e di tanto si è dato atto.
Concesso termine a parte ricorrente per prendere posizione sul nuovo disposto normativo di cui all'art. 15 Dl.69/2023, convertito in Legge n. 103/23, del seguente tenore : “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile", parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni : “Previo annullamento e/o disapplicazione e/o sospensione di ogni atto presupposto contrario, accertare, riconoscere e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “Carta del Docente” per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per ogni anno scolastico svolto, così come sopra indicato;
2) per l'effetto, condannare
[...]
al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 1.000,00, o alla somma maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, con l'emissione di ogni altro provvedimento di legge necessario e consequenziale e con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Ha in particolare dedotto che l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al
31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente ed esclude invece senza ragioni giustificative i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, come già ritenuto in analogo precedente specifico giurisprudenziale. Ne consegue che, anche se non espressamente richiesta dal difensore la disapplicazione della citata norma, la stessa
3 richiesta può ritenersi implicitamente formulata dalla lettura delle difese complessive contenute nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione e definita con deposito di sentenza in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia si premette l'art. 1 comma 121 della L. n.
107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di €
500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
4 Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3).
Si osserva inoltre che il nuovo disposto normativo, di cui all'art. 15 DL 69/2023, come convertito nella LEGGE 10 agosto 2023, n. 103, o risulta in contrasto col principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, principio richiamato nella pronunzia della
Corte di Cassazione intervenuta in materia il 27 ottobre 2023 n. 29961 per gli anni anteriori all'anno scolastico 2023/2024, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino il mancato riconoscimento anche per l'anno 2023/2024 del beneficio richiesto per i docenti assunti in detto anno con contratto a termine fino al 30 giugno 2024.
L'Amministrazione convenuta deve, conseguentemente, essere condannata ad accreditare sulla carta di aggiornamento elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500 l'anno per ciascun anno scolastico indicato in dispositivo, oltre accessori.
In relazione alle spese di lite, si osserva che le stesse sono poste a carico della parte resistente come in dispositivo, con distrazione al difensore antistatario, alla luce del valore della controversia, della natura del giudizio e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM 147/22.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla parte ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato il 29 marzo 2024, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1.Accoglie le domande proposte e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 tramite la Carta elettronica del docente di cui all'articolo 1, commi 121 e ss., della Legge n. 107/2015 per gli anni
5 scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con disapplicazione dell'art. 15 Dl.69/2023, convertito in Legge n. 103/23 ;
2. Condanna il ad accreditare sulla carta elettronica Controparte_1
di aggiornamento alla stessa parte euro 1000, oltre alla maggior somma tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria;
3. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro 217 oltre 15% per spese generali, iva e cpa con distrazione al difensore antistatario
Avv.to LONGOBARDI MARIAROSARIA.
Roma, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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