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Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08546/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/02/2026
N. 01504 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08546/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8546 del 2025, proposto dal
PO di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B589452911, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ON Test Technologies S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo NI e Linda Morellini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; nei confronti
Il Disgelo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TU EO, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia; N. 08546/2025 REG.RIC.
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 15 ottobre
2025, n. 3267, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ON Test Technologies S.r.l., della società Il Disgelo s.r.l., del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'appello incidentale proposto da Il Disgelo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere Angela
OT e uditi per le parti gli avvocati Marco Selvaggi, per delega dell'avv. Paolo
NI, TU EO e l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato il 10 febbraio 2025 il PO di NO indiceva una gara con procedura telematica aperta per l'affidamento della progettazione e della fornitura della “camera climatica del tunnel cryolab”, con base d'asta pari ad euro 1.378.500, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e finanziata in parte (per la sola fase della progettazione) con i fondi del PNRR. N. 08546/2025 REG.RIC.
2. Presentava offerta la società ON Test Technologies s.r.l. (di seguito anche solo “ON”), ma la stessa era esclusa dalla gara per violazione della lex specialis, in quanto il valore dell'offerta economica indicato nel modello allegato al
Disciplinare di gara era reputato difforme dal valore della stessa offerta indicato a sistema.
Nello specifico, la Commissione giudicatrice constatava che l'importo dell'offerta economica indicato nell'allegato 10 inserito dalla ON nella busta economica, pari ad € 1.280.000, non coincideva con quello inserito nel campo “offerta economica” della piattaforma NT, pari invece a euro 1.278.500.
2.1. La gara proseguiva ed era aggiudicata alla sola altra partecipante, la società Il
Disgelo s.r.l.
3. Contro il provvedimento di esclusione ed altri atti connessi, oltre che contro l'aggiudicazione, la società ON proponeva ricorso al Tar della Lombardia, con domanda di sospensiva.
3.1. Si costituivano in giudizio il PO, la società aggiudicataria Il Disgelo s.r.l., il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
3.2. La controinteressata Il Disgelo proponeva altresì un ricorso incidentale avente carattere escludente.
4. Abbinata al merito l'istanza cautelare e fissata l'udienza pubblica di discussione, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale (con assorbimento del quarto motivo), annullando l'esclusione della ON e l'aggiudicazione della gara alla società Il Disgelo, mentre ha respinto il ricorso incidentale di quest'ultima, dichiarando infondate le relative censure. N. 08546/2025 REG.RIC.
5. Avverso la sentenza di primo grado sono stati proposti due appelli, in via principale da parte del PO di NO e in via incidentale dalla controinteressata, già ricorrente incidentale, Il Disgelo s.r.l.
6. Per mezzo dei gravami le appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza, chiedendone la riforma.
7. In particolare, l'appello principale del PO è affidato a due motivi, che saranno esaminati in diritto, mediante i quali sono state formulate le seguenti censure:
“I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 101 del D.lgs. n. 36 del 2023.
Violazione della lex specialis con particolare riguardo al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, c. 2, 1430 e 2697
c.c.- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 64 c.p.a. e dell'art. 115 c.p.c. –
Violazione del principio della par condicio fra concorrenti, della autoresponsabilità dei concorrenti e dell'autovincolo-Travisamento dei fatti e degli atti –difetto di motivazione - contraddittorietà;
“II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 122 c.p.a.- Violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, c. 2., c.p.a.. – Violazione dell'art. 97 Cost. -
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 101 del D.lgs. n. 36 del 2023.
Violazione della lex specialis -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, c. 2,
1430 e 2697 c.c- Violazione del principio della par condicio fra concorrenti, della autoresponsabilità dei concorrenti e dell'autovincolo - Travisamento dei fatti e degli atti – difetto di motivazione -contraddittorietà”.
8. Invece, l'appello incidentale della società Il Disgelo, oltre a dedurre con i primi tre motivi l'erroneità delle statuizioni di accoglimento del ricorso principale della
ON, sostenendo cioè che fosse legittima l'esclusione dalla gara disposta nei confronti di quest'ultima dalla stazione appaltante e che il primo giudice, annullando i provvedimenti impugnati, avrebbe altresì violato il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., nonché i principi del risultato, di buon andamento, di N. 08546/2025 REG.RIC.
economicità, continuità amministrativa e certezza del procedimento, con un quarto motivo ha impugnato la sentenza nei capi in cui ha respinto le censure dedotte col ricorso incidentale, riproponendole integralmente in questa sede e insistendo per il loro accoglimento.
9. Si è costituita la società ON, argomentando l'infondatezza degli appelli e domandandone la reiezione, con integrale conferma della sentenza impugnata.
9.1. Si sono altresì costituite le Amministrazioni statali interessate indicate in epigrafe.
9.2. All'esito della camera di consiglio del 2 dicembre 2025, con ordinanza n.
4403/2025, la Sezione ha respinto le istanze cautelari delle parti appellanti, per la rilevata insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
9.3. Alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2026, udita l'articolata discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si procede ad esaminare con priorità i motivi proposti nell'appello principale del
PO di NO e le analoghe censure dedotte con i primi tre motivi dell'appello incidentale della controinteressata.
2. Il PO, dopo aver premesso che le indicazioni per la compilazione dell'offerta economica erano chiare e precise, richiamando puntualmente nell'atto di appello le disposizioni del disciplinare che indicavano agli operatori come compilare la propria offerta economica (con particolare riguardo ai costi della sicurezza derivanti da interferenze), critica le statuizioni di accoglimento del ricorso principale per le seguenti ragioni.
2.1. In primo luogo, l'appellante principale sostiene l'erroneità del presupposto su cui il Tar ha fondato la propria decisione, in quanto a suo dire, alla luce delle dettagliate e chiare istruzioni di compilazione dell'offerta economica predisposte dall'EO, il N. 08546/2025 REG.RIC.
comportamento della ditta esclusa non potrebbe in alcun modo ricondursi a un mero
“errore materiale”, ma sarebbe frutto di pura negligenza dell'operatore.
2.2. La sentenza violerebbe così i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, quali di fila: a) il principio di autoresponsabilità, secondo il quale ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione allegata; b)
l'obbligo di diligenza qualificata, gravante sull'impresa che partecipa a pubblici appalti non solo nella esecuzione del contratto, ma anche nelle fasi prodromiche e genetiche della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara (i.e. la diligenza “superiore alla media” che è richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale”, da valutarsi “con riguardo alla natura dell'attività esercitata”); c) il principio della par condicio tra i concorrenti in base al quale tutti gli operatori economici devono rispettare le regole della procedura, ivi comprese quelle relative alle modalità di presentazione delle offerte e della documentazione pertinente indicate nella lex specialis di gara; d) il principio di autovincolo nelle procedure concorsuali
(in base al quale le prescrizioni contenute nella lex specialis sono vincolanti e immodificabili non solo per gli operatori economici che ad esse devono conformare il contenuto delle loro offerte, ma anche per la stessa stazione appaltante, che non può mutarle in corso di gara, neppure per via interpretativa) e i suoi corollari, ovvero i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti; e) i principi di legalità e imparzialità dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 97 Cost.
e dal diritto unionale.
2.3. A tale riguardo, l'appellante principale assume che le conseguenze della negligenza dell'impresa appellata dovrebbero rimanere ad essa imputate e che non si tratterebbe di un errore materiale emendabile né di una mera irregolarità formale. N. 08546/2025 REG.RIC.
2.4. Tanto porrebbe in luce un'ulteriore violazione di legge in cui il Tar sarebbe incorso in relazione al tema del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 101 del D.Lgs.
36/2003, laddove lo ha ritenuto applicabile alla fattispecie, senza avvedersi che la norma citata consente solo la sanabilità delle mere irregolarità formali della domanda di partecipazione, mentre esclude espressamente dal soccorso istruttorio “la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica” e che nel caso in esame verrebbe a configurarsi proprio una ipotesi di “modifica sostanziale dell'offerta stessa”, vietata dalla legge. Sotto altro concorrente profilo, l'appellante principale rimarca che il rimedio del soccorso istruttorio non può risolversi in una violazione del principio della par condicio in danno degli altri concorrenti né può alterare in modo inammissibile le regole di funzionamento della gara.
2.5. Ad avviso del PO, il primo giudice avrebbe pure erroneamente applicato il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023, dimenticando che la norma àncora comunque la sua portata a parametri imprescindibili dell'azione amministrativa, prescrivendo espressamente che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione […] nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”. Ciò vuol dire che, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (sono, in particolare, richiamate le precedenti decisioni del Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2024, n.
3985 e sez. VII, 5 giugno 2025, n. 4896), il richiamo ai principi del risultato e dell'efficienza sanciti dall'art.1 del Codice dei contratti pubblici non può comunque sovvertire le regole di svolgimento della gara e i concorrenti principi di par condicio
e di autoresponsabilità nelle dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.
2.6. Nella procedura in esame, la lex specialis disponeva l'esclusione dell'offerta per indeterminatezza nel caso fosse stata riscontrata l'incongruenza “tra il prezzo inserito
a sistema e quello inserito in sede di offerta”. Pertanto, a fronte di una disposizione così chiara (peraltro non tempestivamente impugnata dall'originaria ricorrente che ha N. 08546/2025 REG.RIC.
partecipato alla procedura), il PO sostiene di aver solo doverosamente applicato la legge di gara, in base alle consolidate regole ermeneutiche che ne impongono “l'interpretazione secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale e dalla loro connessione”, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e di proporzionalità, selezionando l'operatore che, fin dalle prime fasi della gara, si è dimostrato più affidabile.
2.7. Analoghe censure sono sviluppate nei primi due motivi dell'appello incidentale, mediante i quali si contesta la sentenza nella parte in cui ha qualificato come “errore materiale” l'incongruenza tra gli importi dell'offerta economica, lamentando
“violazione degli artt. 1, 3 e 101 del d.lgs. n. 36 del 2023”, nonché violazione della lex specialis e dei principi della par condicio competitorum, della autoresponsabilità dei concorrenti e dell'autovincolo.
2.8. Sotto altra angolazione, anche l'appellante incidentale, richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il soccorso istruttorio non può estendersi al contenuto sostanziale dell'offerta né essere utilizzato per sanare carenze che incidono su suoi elementi essenziali, evidenzia l'inammissibilità di ogni forma di soccorso istruttorio correttivo sull'offerta economica, rilevando che l'art. 101 del d.lgs. 36/2003, da un lato – al comma 1, lett. b) - si riferisce unicamente alla documentazione amministrativa, dall'altro – al comma 4 - ammette soltanto una rettifica limitata e residuale di errori materiali contenuti nell'offerta, di cui nel caso di specie difetterebbero però i presupposti in quanto l'incongruenza tra i due importi indicati – lungi dal rappresentare un mero lapsus calami - darebbe luogo “a due autonome e divergenti manifestazioni di volontà contrattuale, reciprocamente incompatibili”.
Nel caso di specie l'errore avrebbe quindi generato “un'ambiguità radicale e insanabile sulla componente economica dell'offerta” e, non avvedendosene, la sentenza impugnata avrebbe violato apertamente il principio di immodificabilità dell'offerta. N. 08546/2025 REG.RIC.
2.9. L'appellante incidentale deduce, altresì, avverso la sentenza censure di eccesso di potere nelle forme del travisamento dei fatti e degli atti, del difetto di motivazione e della contraddittorietà.
3. Le riassunte censure sono infondate, essendo invece corrette le statuizioni della sentenza appellata per le seguenti ragioni.
4. In primo luogo, giova richiamare le disposizioni della lex specialis di interesse nella fattispecie.
4.1. Come accennato in fatto, il bando di gara prevedeva quale base d'asta, sulla quale presentare le offerte al ribasso, la cifra di euro 1.378.500,00.
4.2. Il Disciplinare di gara al paragrafo n. 19 stabiliva che ogni concorrente presentasse la propria offerta attraverso il modello di cui all'allegato 10 al Disciplinare, modello che prevedeva un'offerta articolata in diverse voci (da specificare in modo dettagliato), a cui aggiungere il costo della sicurezza per rischi di interferenza non soggetti al ribasso, determinati dalla stazione appaltante nel Disciplinare stesso in euro
1.500,00.
4.3. Il suindicato modello debitamente compilato doveva essere inserito nella busta economica e trasmesso alla stazione appaltante a pena di esclusione.
4.4. Inoltre, il Disciplinare imponeva che nell'apposito campo della piattaforma telematica utilizzata per la gara (denominata “NT”) il partecipante dovesse anche inserire il valore complessivo dell'offerta economica.
4.5. In caso di incongruenza fra i due prezzi (quello inserito a sistema e quello indicato in sede di offerta), il Disciplinare prevedeva l'esclusione dell'offerta per indeterminatezza (cfr. sempre il paragrafo n. 19 del Disciplinare, lettera “a”).
4.6. La società appellata predisponeva il modello allegato n. 10 formulando un'offerta di euro 1.280.000,00 cui erano aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso (euro 1.500,000), come stabiliti dallo stesso N. 08546/2025 REG.RIC.
disciplinare, per un valore complessivo di euro 1.281.500,00, con dettagliata indicazione dei prezzi offerti per ciascuna voce evidenziata nel predetto modello.
All'atto dell'inserimento del valore complessivo sulla piattaforma NT, però, la società ON, anziché aggiungere il valore di euro 1.500,00 alla propria offerta, lo sottraeva, per cui era indicato un valore complessivo di euro 1.278.500,00
(1.280.000,00 – 1.500,00 = 1.278.500,00, cfr. il doc. 11 della ricorrente principale di primo grado, pag. 1 ed anche il verbale di gara n. 3 del 2025, doc. 2 della stessa ricorrente).
4.7. Come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo, si tratta di un evidente errore, posto che il Disciplinare stabilisce con chiarezza che il valore dell'offerta è “al netto” dei costi da interferenza non modificabili.
Orbene, anche secondo il Collegio tale errore ha il carattere di un mero errore materiale, facilmente individuabile e rettificabile dalla stazione appaltante.
Quest'ultima può individuare l'errore avvalendosi dell'ordinaria diligenza (o meglio, della diligenza specifica di cui all'art. 1176 comma 2 del codice civile) e lo può correggere con una semplice operazione aritmetica, vale a dire effettuando una addizione anziché una sottrazione, posto che gli oneri da interferenza vanno sommati e non sottratti dal prezzo offerto.
4.7.1. La sentenza appellata ha dunque correttamente qualificato come “errore materiale” l'incongruenza riscontrata ed ha in modo conseguenziale applicato principi consolidati sulla rilevanza e sulla emendabilità degli errori materiali nei procedimenti di affidamenti dei contratti pubblici, richiamando in particolare la decisione del
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4583 del 2025 con la giurisprudenza ivi citata, secondo cui: «…nelle gare pubbliche l'errore materiale nell'offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta…». N. 08546/2025 REG.RIC.
4.7.2. La correzione dell'errore materiale presuppone, infatti, che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, sì che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell'impegno ivi assunto; la ricerca della volontà dell'offerente ben può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta. L'errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (si vedano, tra le tante, in tal senso Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2529; Consiglio di
Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978). In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta.
4.7.3. Nel caso di specie l'operazione prospettata dall'appellata configura una mera rettifica di errore materiale che, come evidenziato, non può sostanziarsi in operazioni manipolative e di adattamento dell'offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889). Infatti, la volontà dell'offerente può qui essere ricostruita mediante l'operazione aritmetica descritta nel ricorso di primo grado e riportata nella sentenza appellata, nonché attraverso il mero riferimento al contesto stesso degli atti di gara; può essere altresì desunta da un'interpretazione sistematica e complessiva dell'offerta alla luce del prezzo indicato (cfr. in un caso simile, concernente l'indicazione difforme in un allegato degli oneri della sicurezza da interferenza già N. 08546/2025 REG.RIC.
determinati e puntualmente quantificati nell'offerta economica, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2022, n. 324).
4.7.4. Nello specifico, l'errore pacificamente commesso dall'appellata – consistito nell'aver inserito nel campo “Offerta economica” della piattaforma NT un importo da cui i costi della sicurezza da interferenze sono stati sottratti, anziché aggiunti al valore indicato nell'offerta economica presentata nella relativa busta – era ictu oculi riconoscibile e quindi facilmente emendabile.
L'accertata incongruenza tra l'offerta economica inserita nella busta economica e quella inserita nel campo “offerta economica” della piattaforma NT è infatti esattamente pari agli oneri della sicurezza da interferenze stabiliti dalla stazione appaltante, pari a euro 1.500,00.
4.8. Non sono neppure condivisibili le argomentazioni delle appellanti dirette a confutare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione del PO non appare inoltre rispettosa di due fondamentali principi della contrattualistica pubblica, vale a dire quello del risultato (art. 1 del decreto legislativo
1° aprile 2023, n. 36 “Nuovo codice dei contratti pubblici”) e dell'accesso al mercato
(art. 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023).
Infatti, come correttamente statuito dal primo giudice, il rispetto degli evocati principi preclude un'interpretazione eccessivamente formalistica della legge di gara, privilegiando invece quelle soluzioni che, pur nel rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa, consentono alle Amministrazioni di ottenere la migliore prestazione attraverso i meccanismi concorrenziali di mercato.
In altri termini, la stazione appaltante è tenuta a improntare la propria attività, anche oltre principi formalistici, alla migliore soluzione possibile.
Come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, il principio del risultato (che ha valenza ricognitiva di canoni generali), secondo la declinazione datane dal legislatore: N. 08546/2025 REG.RIC.
- costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto (Cons. Stato, VII, 1° luglio 2024 n.
5789).
È stato, in particolare affermato, che “Si tratta un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse, da perseguire attraverso il rispetto della concorrenza e della trasparenza, funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice” (Cons. Stato, VII, n. 5789/2024 cit., la quale ha difatti ritenuto che nella fattispecie lì esaminata proprio l'eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all'eccessivo “formalismo” con cui la stazione appaltante aveva gestito la gara, avessero nella sostanza frustrato i riportati principi).
Il principio del risultato e quello della fiducia di cui al successivo art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici (il quale amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della pubblica amministrazione in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile) sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).
4.8.1. Il Tar ha quindi correttamente ritenuto sanabile l'incongruenza riscontrata.
A tale riguardo, il primo giudice non ha affatto erroneamente applicato le regole in materia di soccorso istruttorio di cui al nuovo codice dei contratti pubblici, avendo invece tenuto ben presente la distinzione tra “la sanabilità delle mere irregolarità della domanda di partecipazione …espressamente prevista dall'art. 101 comma 1 N. 08546/2025 REG.RIC.
lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 2023”, da un lato, e la rettifica di un «errore materiale» contenuto nell'offerta tecnica o economica, che può essere richiesta dall' operatore economico (ai sensi del comma 4 della stessa norma) “purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta oppure una sua modifica sostanziale”.
Infatti, muovendo dalla qualificazione – corretta per le ragioni anzidette – della difformità riscontrata come errore materiale, la sentenza appellata ha concluso che sia possibile la rettifica dell'errore commesso dalla ricorrente principale ON
(richiamando anche l'art. 1430 del codice civile sulla irrilevanza dell'errore di calcolo, che dà luogo di regola ad una mera rettifica e non all'annullamento del contratto).
Deve evidenziarsi che nel caso di specie consentire la rettifica dell'errore non sovverte i principi di par condicio e immodificabilità dell'offerta.
Infatti, in primo luogo deve rilevarsi che la nuova disciplina dei contratti pubblici approvata con il D.Lgs. 36/2023 dispone che “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica” (art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36 del 2023).
La stazione appaltante, per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, può dunque attivare il soccorso procedimentale, e acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità.
Al riguardo, giova sul punto richiamare l'indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui: “L'istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva N. 08546/2025 REG.RIC.
antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati” (cfr. Cons.
Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870). Ed invero, in materia di procedure per
l'aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull'evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere
l'aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell'azione amministrativa.”
(Cons. Stato, 20 febbraio 2025, n. 1425 alle cui motivazioni, in ossequio al principio di sinteticità, si rinvia per la disamina dell'istituto del soccorso istruttorio).
Ciò risponde, come si è detto, alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell'azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322).
4.8.2. La stazione appaltante deve, invero, mirare a raggiungere il risultato dell'aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, che non appaiono qui in alcun modo compromesse.
4.8.3. Infatti, come detto, l'errore in cui è incorsa l'appellata (la quale aveva presentato la migliore offerta sia sotto il profilo tecnico che economico) è facilmente riconoscibile ed emendabile.
L'offerta economica doveva essere articolata nelle diverse voci previste dal citato allegato 10 e tanto è avvenuto puntualmente ad opera della società ON, la quale non ha commesso un errore nella formulazione dell'offerta economica inserita nell'apposita busta e contenente il dettaglio delle sue componenti, bensì ha errato nel riportare l'offerta economica nella sua “forma sintetica” nel campo della piattaforma N. 08546/2025 REG.RIC.
NT (i.e. riportando anziché il totale dell'offerta economica al netto dei costi della sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, quel medesimo valore a cui sono stati ulteriormente sottratti i predetti costi, determinati dalla lex specialis in Euro
1.500,00: cfr. memoria conclusiva della società ON del 26 gennaio 2026) .
In definitiva, la difformità tra l'offerta economica correttamente espressa nel modello inserito nella busta economica e il valore riportato nell'apposito campo della piattaforma di NT non si presta a particolari congetture (e, tantomeno, a diverse interpretazioni della medesima offerta economica), sicché tale profilo non poteva determinare l'esclusione dalla gara dell'appellata.
4.9. A tale riguardo, meritano di essere confermate anche le statuizioni della sentenza secondo le quali l'art. 19 del Disciplinare sull'esclusione dell'offerta per indeterminatezza, richiamato nel provvedimento impugnato, deve essere interpretato con criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto dei superiori principi del codice dei contratti, per cui non può reputarsi indeterminata un'offerta economica che
è invece la conseguenza di un mero errore materiale facilmente identificabile ed emendabile.
Nella specie, deve rilevarsi che è altresì infondato il rilievo del PO secondo cui la clausola escludente prevista dal Disciplinare non sarebbe stata tempestivamente impugnata: la società ricorrente, impugnando il provvedimento di esclusione lesivo dei suoi interessi, ha infatti specificamente impugnato e contestato la legge di gara, per le parti eventualmente lesive, così come dedotto in ricorso.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, vanno pertanto respinti, in quanto infondati, il primo motivo dell'appello principale e i primi due motivi dell'appello incidentale.
6. Sono del pari infondate le censure articolate con il secondo motivo dell'appello principale (la cui rubrica si è trascritta per esteso in fatto) e il terzo motivo dell'appello incidentale, volte a contestare la sentenza per omessa considerazione di un fatto decisivo, ossia la stipula e l'avvenuta esecuzione del contratto. N. 08546/2025 REG.RIC.
6.1. A tale proposito, le parti appellanti lamentano entrambe violazione e falsa applicazione dell'art. 122 c.p.a., violazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 97 cost.; reiterano le doglianze concernenti la violazione dei principi in materia di procedure evidenziali (principi di risultato, buon andamento, economicità, continuità amministrativa e certezza del procedimento, della par condicio fra concorrenti, dell'autoresponsabilità e dell'autovincolo); deducono censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà.
In sostanza, le appellanti assumono siano rimasti incontestati l'avvio anticipato della esecuzione e la stipula del contratto di modo che la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 64 c.p.a., disattendendo il principio di non contestazione e l'obbligo di valutare lo stato di esecuzione contrattuale, privilegiando una lettura formalistica e disancorata dall'interesse pubblico concreto e giungendo così a un esito contrario ai principi di buon andamento e certezza giuridica.
6.2. Si tratta di censure infondate, tenuto conto che come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, l'aver dato esecuzione anticipata al contratto senza attendere il merito imminente in primo grado è frutto della decisione dell'Università. Peraltro, occorre rimarcare che l'odierna appellata (la quale ha ottenuto il miglior punteggio tecnico ed ha presentato la migliore offerta economica) ha ripetutamente dichiarato in giudizio
(ciò ribadendo anche nella memoria conclusiva e nelle repliche) di poter consegnare il proprio progetto nei termini stabiliti per l'utilizzo dei fondi PNRR, non appena sarà disposta l'aggiudicazione in suo favore in esecuzione della sentenza impugnata (non sospesa in sede cautelare).
6.3. Inoltre, deve al riguardo precisarsi che in vista dell'udienza di merito fissata dal
Tar per il 7 ottobre 2025, precisamente in data 12 settembre 2025, il PO di
NO ha depositato gli atti attestanti la disposta esecuzione in via d'urgenza, ai sensi N. 08546/2025 REG.RIC.
dell'art. 17 comma 8 D.lgs. 36/2023, del contratto, a far data dal giorno 29 luglio 2025, nelle more della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, giustificando nella memoria ex art. 73 c.p.a. tale misura con la “stretta tempistica per l'esecuzione dei lavori, i quali sono in parte finanziati con fondi PNRR”.
6.4. L'appellata ha contestato espressamente tale decisione del PO e le ragioni di urgenza addotte a sostegno, evidenziando che, da un lato, i fondi PNRR finanziano soltanto la progettazione e che, dall'altro, il bando aveva previsto che la gara durasse fino al 10 novembre 2025, per cui fino a quel momento l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in tempo utile per consentire la consegna del progetto.
6.5. Quanto all'intervenuta stipula del contratto, il PO per la prima volta ne ha dato notizia soltanto nella memoria di replica in vista dell'udienza di merito depositata il 26 settembre 2025.
6.6. Infine, con riguardo all'intervenuta esecuzione della fase progettuale già prima della stipula del contratto, la società ON ha dimostrato – senza contestazioni sul punto - di averne avuto notizia soltanto con nota del 28 ottobre 2025, successivamente alla notifica della sentenza impugnata e alla richiesta di provvedere all'aggiudicazione in suo favore.
6.7. Alla luce di quanto evidenziato, vanno confermate le statuizioni della sentenza che, a valle del disposto annullamento dei provvedimenti di esclusione della ricorrente principale e di aggiudicazione alla controinteressata, vista la nuova graduatoria finale
– che vede al primo posto la ON (la quale ha ottenuto il miglior punteggio tecnico ed ha presentato la migliore offerta economica) e al secondo posto la società
Il Disgelo – ha disposto che il PO proceda ai disposti incombenti di legge finalizzati all'aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto, previa declaratoria di inefficacia (con decorrenza dalla notifica della sentenza di primo grado) del contratto stipulato tra l'EO e la controinteressata, contratto di cui la difesa del
PO ha riferito nella memoria di replica del 26 settembre 2025. N. 08546/2025 REG.RIC.
7. Infine, va esaminato il quarto motivo dell'appello incidentale, con cui si contesta la sentenza nella parte relativa al rigetto del ricorso incidentale, sostenendo, sotto vari profili, la carenza e contraddittorietà dell'offerta tecnica di ON (che avrebbe dovuto essere, in tesi, esclusa dalla gara) mediante plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere nelle sue varie forme. In particolare, ad avviso dell'appellante incidentale l'offerta tecnica della concorrente sarebbe affetta da plurimi e rilevanti profili di incompletezza, incoerenza interna e carenza funzionale, in manifesto contrasto con le prescrizioni vincolanti della lex specialis.
7.2. Anche tali censure vanno respinte.
7.3. Deve rilevarsi, innanzitutto, che le censure formulate con il ricorso incidentale, riproposte sostanzialmente in questa sede, attengono alla gestione dei carichi termici dinamici, al controllo dell'umidità relativa, alla rumorosità in regime stazionario, al sistema attivo di salvaguardia del gas refrigerante, alla simulazione illuminotecnica, al trattamento e demineralizzazione dell'acqua, al gruppo frigorifero e alla supposta superiorità tecnica del “sistema ad anello indiretto”.
7.4. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che rispetto a tali profili la verifica di conformità dell'offerta tecnica ai requisiti prescritti dalla lex specialis costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica ed ha, quindi, in modo approfondito accertato che le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara al riguardo non sono irragionevoli e inficiate da profili di manifesta erroneità o illogicità (che ne consentano la sindacabilità in sede giurisdizionale), per le motivazioni diffusamente esposte che il Collegio condivide, poiché le censure dedotte nell'appello non valgono a contrastare l'iter argomentativo della sentenza di prime cure.
7.5. In particolare, nel rilevare l'infondatezza delle censure dedotte, il Tar ha correttamente osservato che: N. 08546/2025 REG.RIC.
a) quanto all'asserita discrasia fra quanto risulta dal layout impiantistico a pag. 2 della relazione tecnica della ricorrente (dove vi sarebbero 10 UTA) e le soluzioni invece effettivamente descritte nell'offerta, riferite a 6 UTA, la citata relazione ha un carattere meramente indicativo (cfr. pag. 1 del documento, che parla di “layout indicativo solo per riferimento”) e la società ON ha indicato il numero di 6 (sei) UTA nella dichiarazione sui criteri tabellari e quantitativi (cfr. il doc. 9 della controinteressata, pag. 3 di 7) e nella dichiarazione sui requisiti minimi inderogabili (cfr. il doc. 7 della controinteressata, pag. 4 di 13), indicando peraltro alla pagina 1 il numero di sei unità indipendenti per il trattamento dell'aria (numero che appare rispettoso di quanto richiesto dal capitolato tecnico che prevede un minimo di tre UTA, laddove la ricorrente ne offre il doppio);
b) quanto all'assenza di riscontro nel progetto di ON sulle modalità di gestione dei carichi termici dinamici nelle fasi operative caratterizzate da rapide variazioni di regime, il capitolato tecnico non chiedeva una dimostrazione specifica di quanto indicato nel gravame incidentale, mentre i dati delle prestazioni dell'impianto di ON sono riportati nel già citato doc. 7 della controinteressata
(dichiarazione sui requisiti minimi inderogabili) ai punti da 2 a 6 della dichiarazione e spesso sono superiori a quanto richiesto dal CT a titolo di requisito minimo (si veda la pagina 2 del doc. 7, con il raffronto fra il requisito minimo e la prestazione offerta);
c) quanto ad asserite indicazioni divergenti e incompatibili nell'offerta tecnica di
ON con particolare riguardo alla relazione tecnica del tunnel climatico, la dichiarazione sui requisiti minimi rispetta il capitolato tecnico quanto al controllo dell'umidità relativa (cfr. il doc. 7 della controinteressata, punto 7, pagina 3), mentre la dichiarazione sui criteri tabellari nulla riferisce a tale proposito;
d) quanto alla rumorosità prodotta dal sistema nelle diverse condizioni di esercizio, con particolare riguardo alla fase operativa stazionaria, in mancanza di dati attuali per uno studio acustico, la società ON ha proposto un dato di attenuazione del N. 08546/2025 REG.RIC.
rumore ipotizzando un'emissione sonora da parte del sistema durante la fase iniziale e prendendo in considerazione valori minimi noti di attenuazione di pannelli per celle frigorifere (cfr. il già citato doc. 7, pag. 3 punto 9), essendo possibile soltanto nella fase di esecuzione o comunque quando saranno noti una serie di elementi, alcuni oggetto di diversa gara da parte del PO di NO, un'accurata valutazione delle emissioni sonore di sistema;
e) quanto alla mancata previsione di un sistema automatico di salvaguardia del gas refrigerante in caso di rilevamento di fughe, richiesto invece espressamente dal CT,
ON ha indicato nella dichiarazione sui requisiti minimi il sistema di salvaguardia del gas alla voce “Centrale frigorifera” (cfr. il doc. 7 della controinteressata, pagine da 5 a 8, punto 12), che costituisce un sistema rispettoso della normativa tecnica vigente indicata nel CT (F-gas 573-2024);
f) con riguardo alle prescrizioni tecniche in materia di illuminazione interna del tunnel climatico, nella propria dichiarazione sui requisiti minimi (doc. 7 citato, pag. 11, punto
16) la ricorrente ON ha attestato il possesso di tali requisiti con riguardo all'illuminazione (tunnel climatico, minimo 350 lux a terra); tuttavia la stessa non ha elaborato alcun studio di simulazione illuminotecnica (indicato nel CT) in quanto lo stesso può essere svolto proficuamente soltanto in fase esecutiva, allorché saranno noti taluni elementi essenziali, fermo restando l'obbligo dell'impresa di garantire le prestazioni minime di cui al CT anche dopo la redazione dello studio;
g) con riferimento alla presunta inadeguatezza del sistema di trattamento e demineralizzazione dell'acqua di ON, nella propria dichiarazione sui requisiti minimi, la ricorrente principale ha attestato il rispetto del CT indicando compiutamente le caratteristiche del demineralizzatore ad osmosi (cfr. ancora il doc.
7 della controinteressata, pag. 9, punto 13);
h) anche in relazione al gruppo frigorifero offerto la dichiarazione di ON appare rispettosa dei requisiti del CT (cfr. il doc. 7 suindicato, pagine da 5 a 8, punto N. 08546/2025 REG.RIC.
12), il quale richiede di minimizzare i consumi di energia; nell'offerta della ricorrente principale sono, pertanto, previsti tre compressori, mentre Il Disgelo ne contempla quattro e tale ridondanza – di cui si parla nel ricorso incidentale – appare in contrasto con l'obiettivo della legge di gara di riduzione dei consumi;
i) infine, apodittica e non adeguatamente dimostrata si rivela l'asserzione della ricorrente incidentale circa la superiorità tecnica del proprio progetto in quanto prevede un sistema ad anello indiretto per la gestione termo-igrometrica dell'aria trattata in luogo del sistema interno di ON, in assenza di prove sulla presunta erroneità della valutazione sul punto da parte della commissione di gara.
7.6. Le riassunte statuizioni della sentenza di primo grado – che il Collegio condivide integralmente - applicano correttamente principi consolidati in materia di valutazione dell'offerta tecnica dei partecipanti alle gare pubbliche, la quale sia per quanto riguarda la rispondenza della stessa alla lex specialis, sia con riferimento all'attribuzione del punteggio tecnico, costituisce manifestazione della discrezionalità da riconoscersi alle stazioni appaltanti, le cui decisioni possono essere censurate dal giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di manifesta illogicità, non potendo il ricorrente pretendere di sostituire la propria personale ed opinabile valutazione a quella svolta dalla commissione di gara.
Deve, infatti, rammentarsi che il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (cfr. Consiglio di Stato, V,
26 novembre 2025, n. 9316; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931). N. 08546/2025 REG.RIC.
7.7. Pertanto, come statuito dalla sentenza impugnata, la valutazione tecnica svolta dal
PO sull'offerta di ON è immune dai vizi denunciati, il che conduce all'integrale reiezione dell'appello incidentale.
8. In conclusione, gli appelli proposti, principale e incidentale, vanno respinti in quanto infondati, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Come disposto da quest'ultima, vista la nuova graduatoria finale, il PO dovrà procedere ai successivi incombenti di legge finalizzati all'aggiudicazione in favore della prima classificata ON ed alla successiva stipulazione del contratto, stante la già dichiarata inefficacia (che si conferma in questa sede con decorrenza dalla notifica della sentenza di primo grado) del contratto stipulato il 19 settembre 2025 fra il PO di NO e la società Il Disgelo.
9. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico solidale delle appellanti principale e incidentale, secondo la regola della soccombenza.
Sussistono, inoltre, giuste ragioni per compensare interamente le spese nei riguardi dei due Ministeri costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il PO di NO e la società Il Disgelo s.r.l., in solido tra loro, a rifondere all'appellata ON Test Technologies S.r.l. le spese del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Compensa integralmente le spese nei confronti dei Ministeri costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 08546/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI CO, Presidente F/F
Angela OT, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela OT BI CO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/02/2026
N. 01504 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08546/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 8546 del 2025, proposto dal
PO di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B589452911, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
ON Test Technologies S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo NI e Linda Morellini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; nei confronti
Il Disgelo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato TU EO, con domicilio digitale come da PEC Registri di
Giustizia; N. 08546/2025 REG.RIC.
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 15 ottobre
2025, n. 3267, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ON Test Technologies S.r.l., della società Il Disgelo s.r.l., del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'appello incidentale proposto da Il Disgelo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il consigliere Angela
OT e uditi per le parti gli avvocati Marco Selvaggi, per delega dell'avv. Paolo
NI, TU EO e l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con bando pubblicato il 10 febbraio 2025 il PO di NO indiceva una gara con procedura telematica aperta per l'affidamento della progettazione e della fornitura della “camera climatica del tunnel cryolab”, con base d'asta pari ad euro 1.378.500, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e finanziata in parte (per la sola fase della progettazione) con i fondi del PNRR. N. 08546/2025 REG.RIC.
2. Presentava offerta la società ON Test Technologies s.r.l. (di seguito anche solo “ON”), ma la stessa era esclusa dalla gara per violazione della lex specialis, in quanto il valore dell'offerta economica indicato nel modello allegato al
Disciplinare di gara era reputato difforme dal valore della stessa offerta indicato a sistema.
Nello specifico, la Commissione giudicatrice constatava che l'importo dell'offerta economica indicato nell'allegato 10 inserito dalla ON nella busta economica, pari ad € 1.280.000, non coincideva con quello inserito nel campo “offerta economica” della piattaforma NT, pari invece a euro 1.278.500.
2.1. La gara proseguiva ed era aggiudicata alla sola altra partecipante, la società Il
Disgelo s.r.l.
3. Contro il provvedimento di esclusione ed altri atti connessi, oltre che contro l'aggiudicazione, la società ON proponeva ricorso al Tar della Lombardia, con domanda di sospensiva.
3.1. Si costituivano in giudizio il PO, la società aggiudicataria Il Disgelo s.r.l., il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
3.2. La controinteressata Il Disgelo proponeva altresì un ricorso incidentale avente carattere escludente.
4. Abbinata al merito l'istanza cautelare e fissata l'udienza pubblica di discussione, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale (con assorbimento del quarto motivo), annullando l'esclusione della ON e l'aggiudicazione della gara alla società Il Disgelo, mentre ha respinto il ricorso incidentale di quest'ultima, dichiarando infondate le relative censure. N. 08546/2025 REG.RIC.
5. Avverso la sentenza di primo grado sono stati proposti due appelli, in via principale da parte del PO di NO e in via incidentale dalla controinteressata, già ricorrente incidentale, Il Disgelo s.r.l.
6. Per mezzo dei gravami le appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza, chiedendone la riforma.
7. In particolare, l'appello principale del PO è affidato a due motivi, che saranno esaminati in diritto, mediante i quali sono state formulate le seguenti censure:
“I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 101 del D.lgs. n. 36 del 2023.
Violazione della lex specialis con particolare riguardo al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, c. 2, 1430 e 2697
c.c.- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 64 c.p.a. e dell'art. 115 c.p.c. –
Violazione del principio della par condicio fra concorrenti, della autoresponsabilità dei concorrenti e dell'autovincolo-Travisamento dei fatti e degli atti –difetto di motivazione - contraddittorietà;
“II. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 122 c.p.a.- Violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, c. 2., c.p.a.. – Violazione dell'art. 97 Cost. -
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 101 del D.lgs. n. 36 del 2023.
Violazione della lex specialis -Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, c. 2,
1430 e 2697 c.c- Violazione del principio della par condicio fra concorrenti, della autoresponsabilità dei concorrenti e dell'autovincolo - Travisamento dei fatti e degli atti – difetto di motivazione -contraddittorietà”.
8. Invece, l'appello incidentale della società Il Disgelo, oltre a dedurre con i primi tre motivi l'erroneità delle statuizioni di accoglimento del ricorso principale della
ON, sostenendo cioè che fosse legittima l'esclusione dalla gara disposta nei confronti di quest'ultima dalla stazione appaltante e che il primo giudice, annullando i provvedimenti impugnati, avrebbe altresì violato il principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., nonché i principi del risultato, di buon andamento, di N. 08546/2025 REG.RIC.
economicità, continuità amministrativa e certezza del procedimento, con un quarto motivo ha impugnato la sentenza nei capi in cui ha respinto le censure dedotte col ricorso incidentale, riproponendole integralmente in questa sede e insistendo per il loro accoglimento.
9. Si è costituita la società ON, argomentando l'infondatezza degli appelli e domandandone la reiezione, con integrale conferma della sentenza impugnata.
9.1. Si sono altresì costituite le Amministrazioni statali interessate indicate in epigrafe.
9.2. All'esito della camera di consiglio del 2 dicembre 2025, con ordinanza n.
4403/2025, la Sezione ha respinto le istanze cautelari delle parti appellanti, per la rilevata insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
9.3. Alla pubblica udienza dell'11 febbraio 2026, udita l'articolata discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si procede ad esaminare con priorità i motivi proposti nell'appello principale del
PO di NO e le analoghe censure dedotte con i primi tre motivi dell'appello incidentale della controinteressata.
2. Il PO, dopo aver premesso che le indicazioni per la compilazione dell'offerta economica erano chiare e precise, richiamando puntualmente nell'atto di appello le disposizioni del disciplinare che indicavano agli operatori come compilare la propria offerta economica (con particolare riguardo ai costi della sicurezza derivanti da interferenze), critica le statuizioni di accoglimento del ricorso principale per le seguenti ragioni.
2.1. In primo luogo, l'appellante principale sostiene l'erroneità del presupposto su cui il Tar ha fondato la propria decisione, in quanto a suo dire, alla luce delle dettagliate e chiare istruzioni di compilazione dell'offerta economica predisposte dall'EO, il N. 08546/2025 REG.RIC.
comportamento della ditta esclusa non potrebbe in alcun modo ricondursi a un mero
“errore materiale”, ma sarebbe frutto di pura negligenza dell'operatore.
2.2. La sentenza violerebbe così i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica, quali di fila: a) il principio di autoresponsabilità, secondo il quale ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione allegata; b)
l'obbligo di diligenza qualificata, gravante sull'impresa che partecipa a pubblici appalti non solo nella esecuzione del contratto, ma anche nelle fasi prodromiche e genetiche della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara (i.e. la diligenza “superiore alla media” che è richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale”, da valutarsi “con riguardo alla natura dell'attività esercitata”); c) il principio della par condicio tra i concorrenti in base al quale tutti gli operatori economici devono rispettare le regole della procedura, ivi comprese quelle relative alle modalità di presentazione delle offerte e della documentazione pertinente indicate nella lex specialis di gara; d) il principio di autovincolo nelle procedure concorsuali
(in base al quale le prescrizioni contenute nella lex specialis sono vincolanti e immodificabili non solo per gli operatori economici che ad esse devono conformare il contenuto delle loro offerte, ma anche per la stessa stazione appaltante, che non può mutarle in corso di gara, neppure per via interpretativa) e i suoi corollari, ovvero i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti; e) i principi di legalità e imparzialità dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 97 Cost.
e dal diritto unionale.
2.3. A tale riguardo, l'appellante principale assume che le conseguenze della negligenza dell'impresa appellata dovrebbero rimanere ad essa imputate e che non si tratterebbe di un errore materiale emendabile né di una mera irregolarità formale. N. 08546/2025 REG.RIC.
2.4. Tanto porrebbe in luce un'ulteriore violazione di legge in cui il Tar sarebbe incorso in relazione al tema del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 101 del D.Lgs.
36/2003, laddove lo ha ritenuto applicabile alla fattispecie, senza avvedersi che la norma citata consente solo la sanabilità delle mere irregolarità formali della domanda di partecipazione, mentre esclude espressamente dal soccorso istruttorio “la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica” e che nel caso in esame verrebbe a configurarsi proprio una ipotesi di “modifica sostanziale dell'offerta stessa”, vietata dalla legge. Sotto altro concorrente profilo, l'appellante principale rimarca che il rimedio del soccorso istruttorio non può risolversi in una violazione del principio della par condicio in danno degli altri concorrenti né può alterare in modo inammissibile le regole di funzionamento della gara.
2.5. Ad avviso del PO, il primo giudice avrebbe pure erroneamente applicato il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023, dimenticando che la norma àncora comunque la sua portata a parametri imprescindibili dell'azione amministrativa, prescrivendo espressamente che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione […] nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”. Ciò vuol dire che, come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (sono, in particolare, richiamate le precedenti decisioni del Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2024, n.
3985 e sez. VII, 5 giugno 2025, n. 4896), il richiamo ai principi del risultato e dell'efficienza sanciti dall'art.1 del Codice dei contratti pubblici non può comunque sovvertire le regole di svolgimento della gara e i concorrenti principi di par condicio
e di autoresponsabilità nelle dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.
2.6. Nella procedura in esame, la lex specialis disponeva l'esclusione dell'offerta per indeterminatezza nel caso fosse stata riscontrata l'incongruenza “tra il prezzo inserito
a sistema e quello inserito in sede di offerta”. Pertanto, a fronte di una disposizione così chiara (peraltro non tempestivamente impugnata dall'originaria ricorrente che ha N. 08546/2025 REG.RIC.
partecipato alla procedura), il PO sostiene di aver solo doverosamente applicato la legge di gara, in base alle consolidate regole ermeneutiche che ne impongono “l'interpretazione secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale e dalla loro connessione”, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e di proporzionalità, selezionando l'operatore che, fin dalle prime fasi della gara, si è dimostrato più affidabile.
2.7. Analoghe censure sono sviluppate nei primi due motivi dell'appello incidentale, mediante i quali si contesta la sentenza nella parte in cui ha qualificato come “errore materiale” l'incongruenza tra gli importi dell'offerta economica, lamentando
“violazione degli artt. 1, 3 e 101 del d.lgs. n. 36 del 2023”, nonché violazione della lex specialis e dei principi della par condicio competitorum, della autoresponsabilità dei concorrenti e dell'autovincolo.
2.8. Sotto altra angolazione, anche l'appellante incidentale, richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il soccorso istruttorio non può estendersi al contenuto sostanziale dell'offerta né essere utilizzato per sanare carenze che incidono su suoi elementi essenziali, evidenzia l'inammissibilità di ogni forma di soccorso istruttorio correttivo sull'offerta economica, rilevando che l'art. 101 del d.lgs. 36/2003, da un lato – al comma 1, lett. b) - si riferisce unicamente alla documentazione amministrativa, dall'altro – al comma 4 - ammette soltanto una rettifica limitata e residuale di errori materiali contenuti nell'offerta, di cui nel caso di specie difetterebbero però i presupposti in quanto l'incongruenza tra i due importi indicati – lungi dal rappresentare un mero lapsus calami - darebbe luogo “a due autonome e divergenti manifestazioni di volontà contrattuale, reciprocamente incompatibili”.
Nel caso di specie l'errore avrebbe quindi generato “un'ambiguità radicale e insanabile sulla componente economica dell'offerta” e, non avvedendosene, la sentenza impugnata avrebbe violato apertamente il principio di immodificabilità dell'offerta. N. 08546/2025 REG.RIC.
2.9. L'appellante incidentale deduce, altresì, avverso la sentenza censure di eccesso di potere nelle forme del travisamento dei fatti e degli atti, del difetto di motivazione e della contraddittorietà.
3. Le riassunte censure sono infondate, essendo invece corrette le statuizioni della sentenza appellata per le seguenti ragioni.
4. In primo luogo, giova richiamare le disposizioni della lex specialis di interesse nella fattispecie.
4.1. Come accennato in fatto, il bando di gara prevedeva quale base d'asta, sulla quale presentare le offerte al ribasso, la cifra di euro 1.378.500,00.
4.2. Il Disciplinare di gara al paragrafo n. 19 stabiliva che ogni concorrente presentasse la propria offerta attraverso il modello di cui all'allegato 10 al Disciplinare, modello che prevedeva un'offerta articolata in diverse voci (da specificare in modo dettagliato), a cui aggiungere il costo della sicurezza per rischi di interferenza non soggetti al ribasso, determinati dalla stazione appaltante nel Disciplinare stesso in euro
1.500,00.
4.3. Il suindicato modello debitamente compilato doveva essere inserito nella busta economica e trasmesso alla stazione appaltante a pena di esclusione.
4.4. Inoltre, il Disciplinare imponeva che nell'apposito campo della piattaforma telematica utilizzata per la gara (denominata “NT”) il partecipante dovesse anche inserire il valore complessivo dell'offerta economica.
4.5. In caso di incongruenza fra i due prezzi (quello inserito a sistema e quello indicato in sede di offerta), il Disciplinare prevedeva l'esclusione dell'offerta per indeterminatezza (cfr. sempre il paragrafo n. 19 del Disciplinare, lettera “a”).
4.6. La società appellata predisponeva il modello allegato n. 10 formulando un'offerta di euro 1.280.000,00 cui erano aggiunti gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso (euro 1.500,000), come stabiliti dallo stesso N. 08546/2025 REG.RIC.
disciplinare, per un valore complessivo di euro 1.281.500,00, con dettagliata indicazione dei prezzi offerti per ciascuna voce evidenziata nel predetto modello.
All'atto dell'inserimento del valore complessivo sulla piattaforma NT, però, la società ON, anziché aggiungere il valore di euro 1.500,00 alla propria offerta, lo sottraeva, per cui era indicato un valore complessivo di euro 1.278.500,00
(1.280.000,00 – 1.500,00 = 1.278.500,00, cfr. il doc. 11 della ricorrente principale di primo grado, pag. 1 ed anche il verbale di gara n. 3 del 2025, doc. 2 della stessa ricorrente).
4.7. Come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo, si tratta di un evidente errore, posto che il Disciplinare stabilisce con chiarezza che il valore dell'offerta è “al netto” dei costi da interferenza non modificabili.
Orbene, anche secondo il Collegio tale errore ha il carattere di un mero errore materiale, facilmente individuabile e rettificabile dalla stazione appaltante.
Quest'ultima può individuare l'errore avvalendosi dell'ordinaria diligenza (o meglio, della diligenza specifica di cui all'art. 1176 comma 2 del codice civile) e lo può correggere con una semplice operazione aritmetica, vale a dire effettuando una addizione anziché una sottrazione, posto che gli oneri da interferenza vanno sommati e non sottratti dal prezzo offerto.
4.7.1. La sentenza appellata ha dunque correttamente qualificato come “errore materiale” l'incongruenza riscontrata ed ha in modo conseguenziale applicato principi consolidati sulla rilevanza e sulla emendabilità degli errori materiali nei procedimenti di affidamenti dei contratti pubblici, richiamando in particolare la decisione del
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4583 del 2025 con la giurisprudenza ivi citata, secondo cui: «…nelle gare pubbliche l'errore materiale nell'offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta…». N. 08546/2025 REG.RIC.
4.7.2. La correzione dell'errore materiale presuppone, infatti, che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, sì che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell'impegno ivi assunto; la ricerca della volontà dell'offerente ben può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta. L'errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (si vedano, tra le tante, in tal senso Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2529; Consiglio di
Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978). In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell'offerta.
4.7.3. Nel caso di specie l'operazione prospettata dall'appellata configura una mera rettifica di errore materiale che, come evidenziato, non può sostanziarsi in operazioni manipolative e di adattamento dell'offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889). Infatti, la volontà dell'offerente può qui essere ricostruita mediante l'operazione aritmetica descritta nel ricorso di primo grado e riportata nella sentenza appellata, nonché attraverso il mero riferimento al contesto stesso degli atti di gara; può essere altresì desunta da un'interpretazione sistematica e complessiva dell'offerta alla luce del prezzo indicato (cfr. in un caso simile, concernente l'indicazione difforme in un allegato degli oneri della sicurezza da interferenza già N. 08546/2025 REG.RIC.
determinati e puntualmente quantificati nell'offerta economica, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2022, n. 324).
4.7.4. Nello specifico, l'errore pacificamente commesso dall'appellata – consistito nell'aver inserito nel campo “Offerta economica” della piattaforma NT un importo da cui i costi della sicurezza da interferenze sono stati sottratti, anziché aggiunti al valore indicato nell'offerta economica presentata nella relativa busta – era ictu oculi riconoscibile e quindi facilmente emendabile.
L'accertata incongruenza tra l'offerta economica inserita nella busta economica e quella inserita nel campo “offerta economica” della piattaforma NT è infatti esattamente pari agli oneri della sicurezza da interferenze stabiliti dalla stazione appaltante, pari a euro 1.500,00.
4.8. Non sono neppure condivisibili le argomentazioni delle appellanti dirette a confutare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la determinazione del PO non appare inoltre rispettosa di due fondamentali principi della contrattualistica pubblica, vale a dire quello del risultato (art. 1 del decreto legislativo
1° aprile 2023, n. 36 “Nuovo codice dei contratti pubblici”) e dell'accesso al mercato
(art. 3 del D.Lgs. n. 36 del 2023).
Infatti, come correttamente statuito dal primo giudice, il rispetto degli evocati principi preclude un'interpretazione eccessivamente formalistica della legge di gara, privilegiando invece quelle soluzioni che, pur nel rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa, consentono alle Amministrazioni di ottenere la migliore prestazione attraverso i meccanismi concorrenziali di mercato.
In altri termini, la stazione appaltante è tenuta a improntare la propria attività, anche oltre principi formalistici, alla migliore soluzione possibile.
Come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, il principio del risultato (che ha valenza ricognitiva di canoni generali), secondo la declinazione datane dal legislatore: N. 08546/2025 REG.RIC.
- costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
- costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto (Cons. Stato, VII, 1° luglio 2024 n.
5789).
È stato, in particolare affermato, che “Si tratta un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse, da perseguire attraverso il rispetto della concorrenza e della trasparenza, funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice” (Cons. Stato, VII, n. 5789/2024 cit., la quale ha difatti ritenuto che nella fattispecie lì esaminata proprio l'eccessiva “rigidità” della piattaforma informatica approntata per la presentazione delle offerte, unita all'eccessivo “formalismo” con cui la stazione appaltante aveva gestito la gara, avessero nella sostanza frustrato i riportati principi).
Il principio del risultato e quello della fiducia di cui al successivo art. 2 del nuovo codice dei contratti pubblici (il quale amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della pubblica amministrazione in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile) sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2024, n. 1924).
4.8.1. Il Tar ha quindi correttamente ritenuto sanabile l'incongruenza riscontrata.
A tale riguardo, il primo giudice non ha affatto erroneamente applicato le regole in materia di soccorso istruttorio di cui al nuovo codice dei contratti pubblici, avendo invece tenuto ben presente la distinzione tra “la sanabilità delle mere irregolarità della domanda di partecipazione …espressamente prevista dall'art. 101 comma 1 N. 08546/2025 REG.RIC.
lettera b) del D.Lgs. n. 36 del 2023”, da un lato, e la rettifica di un «errore materiale» contenuto nell'offerta tecnica o economica, che può essere richiesta dall' operatore economico (ai sensi del comma 4 della stessa norma) “purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta oppure una sua modifica sostanziale”.
Infatti, muovendo dalla qualificazione – corretta per le ragioni anzidette – della difformità riscontrata come errore materiale, la sentenza appellata ha concluso che sia possibile la rettifica dell'errore commesso dalla ricorrente principale ON
(richiamando anche l'art. 1430 del codice civile sulla irrilevanza dell'errore di calcolo, che dà luogo di regola ad una mera rettifica e non all'annullamento del contratto).
Deve evidenziarsi che nel caso di specie consentire la rettifica dell'errore non sovverte i principi di par condicio e immodificabilità dell'offerta.
Infatti, in primo luogo deve rilevarsi che la nuova disciplina dei contratti pubblici approvata con il D.Lgs. 36/2023 dispone che “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica” (art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36 del 2023).
La stazione appaltante, per risolvere dubbi riguardanti gli elementi essenziali dell'offerta tecnica ed economica, può dunque attivare il soccorso procedimentale, e acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità.
Al riguardo, giova sul punto richiamare l'indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui: “L'istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva N. 08546/2025 REG.RIC.
antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati” (cfr. Cons.
Stato, V, 21 agosto 2023, n. 7870). Ed invero, in materia di procedure per
l'aggiudicazione di contratti pubblici, il soccorso istruttorio impedisce che, nei casi in cui risulti comunque rispettata la par condicio fra i partecipanti, le formalità imposte dalla legislazione sull'evidenza pubblica si traducano in un inutile pregiudizio per il buon esito della gara, il cui scopo è quello di permettere
l'aggiudicazione al soggetto che mette a disposizione della stazione appaltante la migliore offerta e garantisce, dunque, il miglior risultato dell'azione amministrativa.”
(Cons. Stato, 20 febbraio 2025, n. 1425 alle cui motivazioni, in ossequio al principio di sinteticità, si rinvia per la disamina dell'istituto del soccorso istruttorio).
Ciò risponde, come si è detto, alla logica del principio del risultato, che “integra i parametri della legittimità dell'azione amministrativa con riguardo ad una categoria che implica verifiche sostanziali e non formali, di effettività del raggiungimento degli obiettivi (di merito e di metodo), oltre che di astratta conformità al paradigma normativo” (Cons. Stato, III, 29 dicembre 2023, n. 11322).
4.8.2. La stazione appaltante deve, invero, mirare a raggiungere il risultato dell'aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto non delle sterili prescrizioni formalistiche, bensì delle garanzie sostanziali dei partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, che non appaiono qui in alcun modo compromesse.
4.8.3. Infatti, come detto, l'errore in cui è incorsa l'appellata (la quale aveva presentato la migliore offerta sia sotto il profilo tecnico che economico) è facilmente riconoscibile ed emendabile.
L'offerta economica doveva essere articolata nelle diverse voci previste dal citato allegato 10 e tanto è avvenuto puntualmente ad opera della società ON, la quale non ha commesso un errore nella formulazione dell'offerta economica inserita nell'apposita busta e contenente il dettaglio delle sue componenti, bensì ha errato nel riportare l'offerta economica nella sua “forma sintetica” nel campo della piattaforma N. 08546/2025 REG.RIC.
NT (i.e. riportando anziché il totale dell'offerta economica al netto dei costi della sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso, quel medesimo valore a cui sono stati ulteriormente sottratti i predetti costi, determinati dalla lex specialis in Euro
1.500,00: cfr. memoria conclusiva della società ON del 26 gennaio 2026) .
In definitiva, la difformità tra l'offerta economica correttamente espressa nel modello inserito nella busta economica e il valore riportato nell'apposito campo della piattaforma di NT non si presta a particolari congetture (e, tantomeno, a diverse interpretazioni della medesima offerta economica), sicché tale profilo non poteva determinare l'esclusione dalla gara dell'appellata.
4.9. A tale riguardo, meritano di essere confermate anche le statuizioni della sentenza secondo le quali l'art. 19 del Disciplinare sull'esclusione dell'offerta per indeterminatezza, richiamato nel provvedimento impugnato, deve essere interpretato con criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, nel rispetto dei superiori principi del codice dei contratti, per cui non può reputarsi indeterminata un'offerta economica che
è invece la conseguenza di un mero errore materiale facilmente identificabile ed emendabile.
Nella specie, deve rilevarsi che è altresì infondato il rilievo del PO secondo cui la clausola escludente prevista dal Disciplinare non sarebbe stata tempestivamente impugnata: la società ricorrente, impugnando il provvedimento di esclusione lesivo dei suoi interessi, ha infatti specificamente impugnato e contestato la legge di gara, per le parti eventualmente lesive, così come dedotto in ricorso.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, vanno pertanto respinti, in quanto infondati, il primo motivo dell'appello principale e i primi due motivi dell'appello incidentale.
6. Sono del pari infondate le censure articolate con il secondo motivo dell'appello principale (la cui rubrica si è trascritta per esteso in fatto) e il terzo motivo dell'appello incidentale, volte a contestare la sentenza per omessa considerazione di un fatto decisivo, ossia la stipula e l'avvenuta esecuzione del contratto. N. 08546/2025 REG.RIC.
6.1. A tale proposito, le parti appellanti lamentano entrambe violazione e falsa applicazione dell'art. 122 c.p.a., violazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a., violazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 97 cost.; reiterano le doglianze concernenti la violazione dei principi in materia di procedure evidenziali (principi di risultato, buon andamento, economicità, continuità amministrativa e certezza del procedimento, della par condicio fra concorrenti, dell'autoresponsabilità e dell'autovincolo); deducono censure di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, illogicità manifesta e contraddittorietà.
In sostanza, le appellanti assumono siano rimasti incontestati l'avvio anticipato della esecuzione e la stipula del contratto di modo che la sentenza impugnata avrebbe violato l'art. 64 c.p.a., disattendendo il principio di non contestazione e l'obbligo di valutare lo stato di esecuzione contrattuale, privilegiando una lettura formalistica e disancorata dall'interesse pubblico concreto e giungendo così a un esito contrario ai principi di buon andamento e certezza giuridica.
6.2. Si tratta di censure infondate, tenuto conto che come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, l'aver dato esecuzione anticipata al contratto senza attendere il merito imminente in primo grado è frutto della decisione dell'Università. Peraltro, occorre rimarcare che l'odierna appellata (la quale ha ottenuto il miglior punteggio tecnico ed ha presentato la migliore offerta economica) ha ripetutamente dichiarato in giudizio
(ciò ribadendo anche nella memoria conclusiva e nelle repliche) di poter consegnare il proprio progetto nei termini stabiliti per l'utilizzo dei fondi PNRR, non appena sarà disposta l'aggiudicazione in suo favore in esecuzione della sentenza impugnata (non sospesa in sede cautelare).
6.3. Inoltre, deve al riguardo precisarsi che in vista dell'udienza di merito fissata dal
Tar per il 7 ottobre 2025, precisamente in data 12 settembre 2025, il PO di
NO ha depositato gli atti attestanti la disposta esecuzione in via d'urgenza, ai sensi N. 08546/2025 REG.RIC.
dell'art. 17 comma 8 D.lgs. 36/2023, del contratto, a far data dal giorno 29 luglio 2025, nelle more della stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, giustificando nella memoria ex art. 73 c.p.a. tale misura con la “stretta tempistica per l'esecuzione dei lavori, i quali sono in parte finanziati con fondi PNRR”.
6.4. L'appellata ha contestato espressamente tale decisione del PO e le ragioni di urgenza addotte a sostegno, evidenziando che, da un lato, i fondi PNRR finanziano soltanto la progettazione e che, dall'altro, il bando aveva previsto che la gara durasse fino al 10 novembre 2025, per cui fino a quel momento l'aggiudicazione sarebbe avvenuta in tempo utile per consentire la consegna del progetto.
6.5. Quanto all'intervenuta stipula del contratto, il PO per la prima volta ne ha dato notizia soltanto nella memoria di replica in vista dell'udienza di merito depositata il 26 settembre 2025.
6.6. Infine, con riguardo all'intervenuta esecuzione della fase progettuale già prima della stipula del contratto, la società ON ha dimostrato – senza contestazioni sul punto - di averne avuto notizia soltanto con nota del 28 ottobre 2025, successivamente alla notifica della sentenza impugnata e alla richiesta di provvedere all'aggiudicazione in suo favore.
6.7. Alla luce di quanto evidenziato, vanno confermate le statuizioni della sentenza che, a valle del disposto annullamento dei provvedimenti di esclusione della ricorrente principale e di aggiudicazione alla controinteressata, vista la nuova graduatoria finale
– che vede al primo posto la ON (la quale ha ottenuto il miglior punteggio tecnico ed ha presentato la migliore offerta economica) e al secondo posto la società
Il Disgelo – ha disposto che il PO proceda ai disposti incombenti di legge finalizzati all'aggiudicazione e alla successiva stipulazione del contratto, previa declaratoria di inefficacia (con decorrenza dalla notifica della sentenza di primo grado) del contratto stipulato tra l'EO e la controinteressata, contratto di cui la difesa del
PO ha riferito nella memoria di replica del 26 settembre 2025. N. 08546/2025 REG.RIC.
7. Infine, va esaminato il quarto motivo dell'appello incidentale, con cui si contesta la sentenza nella parte relativa al rigetto del ricorso incidentale, sostenendo, sotto vari profili, la carenza e contraddittorietà dell'offerta tecnica di ON (che avrebbe dovuto essere, in tesi, esclusa dalla gara) mediante plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere nelle sue varie forme. In particolare, ad avviso dell'appellante incidentale l'offerta tecnica della concorrente sarebbe affetta da plurimi e rilevanti profili di incompletezza, incoerenza interna e carenza funzionale, in manifesto contrasto con le prescrizioni vincolanti della lex specialis.
7.2. Anche tali censure vanno respinte.
7.3. Deve rilevarsi, innanzitutto, che le censure formulate con il ricorso incidentale, riproposte sostanzialmente in questa sede, attengono alla gestione dei carichi termici dinamici, al controllo dell'umidità relativa, alla rumorosità in regime stazionario, al sistema attivo di salvaguardia del gas refrigerante, alla simulazione illuminotecnica, al trattamento e demineralizzazione dell'acqua, al gruppo frigorifero e alla supposta superiorità tecnica del “sistema ad anello indiretto”.
7.4. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che rispetto a tali profili la verifica di conformità dell'offerta tecnica ai requisiti prescritti dalla lex specialis costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica ed ha, quindi, in modo approfondito accertato che le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara al riguardo non sono irragionevoli e inficiate da profili di manifesta erroneità o illogicità (che ne consentano la sindacabilità in sede giurisdizionale), per le motivazioni diffusamente esposte che il Collegio condivide, poiché le censure dedotte nell'appello non valgono a contrastare l'iter argomentativo della sentenza di prime cure.
7.5. In particolare, nel rilevare l'infondatezza delle censure dedotte, il Tar ha correttamente osservato che: N. 08546/2025 REG.RIC.
a) quanto all'asserita discrasia fra quanto risulta dal layout impiantistico a pag. 2 della relazione tecnica della ricorrente (dove vi sarebbero 10 UTA) e le soluzioni invece effettivamente descritte nell'offerta, riferite a 6 UTA, la citata relazione ha un carattere meramente indicativo (cfr. pag. 1 del documento, che parla di “layout indicativo solo per riferimento”) e la società ON ha indicato il numero di 6 (sei) UTA nella dichiarazione sui criteri tabellari e quantitativi (cfr. il doc. 9 della controinteressata, pag. 3 di 7) e nella dichiarazione sui requisiti minimi inderogabili (cfr. il doc. 7 della controinteressata, pag. 4 di 13), indicando peraltro alla pagina 1 il numero di sei unità indipendenti per il trattamento dell'aria (numero che appare rispettoso di quanto richiesto dal capitolato tecnico che prevede un minimo di tre UTA, laddove la ricorrente ne offre il doppio);
b) quanto all'assenza di riscontro nel progetto di ON sulle modalità di gestione dei carichi termici dinamici nelle fasi operative caratterizzate da rapide variazioni di regime, il capitolato tecnico non chiedeva una dimostrazione specifica di quanto indicato nel gravame incidentale, mentre i dati delle prestazioni dell'impianto di ON sono riportati nel già citato doc. 7 della controinteressata
(dichiarazione sui requisiti minimi inderogabili) ai punti da 2 a 6 della dichiarazione e spesso sono superiori a quanto richiesto dal CT a titolo di requisito minimo (si veda la pagina 2 del doc. 7, con il raffronto fra il requisito minimo e la prestazione offerta);
c) quanto ad asserite indicazioni divergenti e incompatibili nell'offerta tecnica di
ON con particolare riguardo alla relazione tecnica del tunnel climatico, la dichiarazione sui requisiti minimi rispetta il capitolato tecnico quanto al controllo dell'umidità relativa (cfr. il doc. 7 della controinteressata, punto 7, pagina 3), mentre la dichiarazione sui criteri tabellari nulla riferisce a tale proposito;
d) quanto alla rumorosità prodotta dal sistema nelle diverse condizioni di esercizio, con particolare riguardo alla fase operativa stazionaria, in mancanza di dati attuali per uno studio acustico, la società ON ha proposto un dato di attenuazione del N. 08546/2025 REG.RIC.
rumore ipotizzando un'emissione sonora da parte del sistema durante la fase iniziale e prendendo in considerazione valori minimi noti di attenuazione di pannelli per celle frigorifere (cfr. il già citato doc. 7, pag. 3 punto 9), essendo possibile soltanto nella fase di esecuzione o comunque quando saranno noti una serie di elementi, alcuni oggetto di diversa gara da parte del PO di NO, un'accurata valutazione delle emissioni sonore di sistema;
e) quanto alla mancata previsione di un sistema automatico di salvaguardia del gas refrigerante in caso di rilevamento di fughe, richiesto invece espressamente dal CT,
ON ha indicato nella dichiarazione sui requisiti minimi il sistema di salvaguardia del gas alla voce “Centrale frigorifera” (cfr. il doc. 7 della controinteressata, pagine da 5 a 8, punto 12), che costituisce un sistema rispettoso della normativa tecnica vigente indicata nel CT (F-gas 573-2024);
f) con riguardo alle prescrizioni tecniche in materia di illuminazione interna del tunnel climatico, nella propria dichiarazione sui requisiti minimi (doc. 7 citato, pag. 11, punto
16) la ricorrente ON ha attestato il possesso di tali requisiti con riguardo all'illuminazione (tunnel climatico, minimo 350 lux a terra); tuttavia la stessa non ha elaborato alcun studio di simulazione illuminotecnica (indicato nel CT) in quanto lo stesso può essere svolto proficuamente soltanto in fase esecutiva, allorché saranno noti taluni elementi essenziali, fermo restando l'obbligo dell'impresa di garantire le prestazioni minime di cui al CT anche dopo la redazione dello studio;
g) con riferimento alla presunta inadeguatezza del sistema di trattamento e demineralizzazione dell'acqua di ON, nella propria dichiarazione sui requisiti minimi, la ricorrente principale ha attestato il rispetto del CT indicando compiutamente le caratteristiche del demineralizzatore ad osmosi (cfr. ancora il doc.
7 della controinteressata, pag. 9, punto 13);
h) anche in relazione al gruppo frigorifero offerto la dichiarazione di ON appare rispettosa dei requisiti del CT (cfr. il doc. 7 suindicato, pagine da 5 a 8, punto N. 08546/2025 REG.RIC.
12), il quale richiede di minimizzare i consumi di energia; nell'offerta della ricorrente principale sono, pertanto, previsti tre compressori, mentre Il Disgelo ne contempla quattro e tale ridondanza – di cui si parla nel ricorso incidentale – appare in contrasto con l'obiettivo della legge di gara di riduzione dei consumi;
i) infine, apodittica e non adeguatamente dimostrata si rivela l'asserzione della ricorrente incidentale circa la superiorità tecnica del proprio progetto in quanto prevede un sistema ad anello indiretto per la gestione termo-igrometrica dell'aria trattata in luogo del sistema interno di ON, in assenza di prove sulla presunta erroneità della valutazione sul punto da parte della commissione di gara.
7.6. Le riassunte statuizioni della sentenza di primo grado – che il Collegio condivide integralmente - applicano correttamente principi consolidati in materia di valutazione dell'offerta tecnica dei partecipanti alle gare pubbliche, la quale sia per quanto riguarda la rispondenza della stessa alla lex specialis, sia con riferimento all'attribuzione del punteggio tecnico, costituisce manifestazione della discrezionalità da riconoscersi alle stazioni appaltanti, le cui decisioni possono essere censurate dal giudice amministrativo solo in caso di evidenti errori o di manifesta illogicità, non potendo il ricorrente pretendere di sostituire la propria personale ed opinabile valutazione a quella svolta dalla commissione di gara.
Deve, infatti, rammentarsi che il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (cfr. Consiglio di Stato, V,
26 novembre 2025, n. 9316; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 agosto 2023, n. 7931). N. 08546/2025 REG.RIC.
7.7. Pertanto, come statuito dalla sentenza impugnata, la valutazione tecnica svolta dal
PO sull'offerta di ON è immune dai vizi denunciati, il che conduce all'integrale reiezione dell'appello incidentale.
8. In conclusione, gli appelli proposti, principale e incidentale, vanno respinti in quanto infondati, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Come disposto da quest'ultima, vista la nuova graduatoria finale, il PO dovrà procedere ai successivi incombenti di legge finalizzati all'aggiudicazione in favore della prima classificata ON ed alla successiva stipulazione del contratto, stante la già dichiarata inefficacia (che si conferma in questa sede con decorrenza dalla notifica della sentenza di primo grado) del contratto stipulato il 19 settembre 2025 fra il PO di NO e la società Il Disgelo.
9. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico solidale delle appellanti principale e incidentale, secondo la regola della soccombenza.
Sussistono, inoltre, giuste ragioni per compensare interamente le spese nei riguardi dei due Ministeri costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi e conferma la sentenza impugnata.
Condanna il PO di NO e la società Il Disgelo s.r.l., in solido tra loro, a rifondere all'appellata ON Test Technologies S.r.l. le spese del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 7.000,00 (settemila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.
Compensa integralmente le spese nei confronti dei Ministeri costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 08546/2025 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI CO, Presidente F/F
Angela OT, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Angela OT BI CO
IL SEGRETARIO