Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 12460/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. COCO SCALISI MARIANNA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
residente a L.GO ROSOLINO PILO 39/D CATANIA, rappresentata e difesa dall'avv. PULEO
LEDA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 30/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
Con ricorso depositato il 05/10/2022 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Pt_1
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili
[...]
del matrimonio contratto con e celebrato a Catania in data Controparte_1
14.10.1997, matrimonio dal quale erano nati i figli (n. il 20.01.2001) e Per_1 Per_2
(n. il 12.06.2004).
Esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che i coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava sentenza di separazione emessa da questo tribunale il
10.10.2020. Chiedeva altresì di confermare i provvedimenti assunti in sentenza di separazione giudiziale, relativamente all'assegno di mantenimento dell'ex coniuge, alla casa coniugale, all'autovettura ed all'affidamento dei figli, e di diminuire l'assegno di mantenimento della prole, ormai maggiorenne, a 250€ mensili.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio e chiedeva Controparte_1
l'aumento dell'assegno di mantenimento pari a 700€ mensili per le accresciute esigenze dei figli maggiorenni.
All'esito dell'udienza presidenziale, transitata la causa in istruttoria per la fase prettamente contenziosa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 29/10/2024, ed il giudice istruttore riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia CP_1
della sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 10/10/2020. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In presenza di figli maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente dato il loro percorso universitario intrapreso, va disposto a carico del l'assegno di Pt_1
mantenimento di e , da versare alla , genitore convivente Per_1 Per_2 CP_1
con la prole, per una somma mensile di euro 600 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, e partecipi altresì al 50% alle spese straordinarie e quelle scolastiche per la prole.
Stante la mancanza di documentazione sufficiente alla determinazione chiara e oggettiva delle condizioni patrimoniali e reddituali del della , tale Pt_1 CP_1
quantificazione appare congrua quale minimo indispensabile per far fronte ai bisogni primari dei figli, tenendo conto delle accresciute esigenze della prole legate all'età ed al percorso formativo.
Sia la decorrenza sia il calcolo della rivalutazione vanno attestati al momento della domanda giudiziale.
Non essendo i figli autonomi economicamente e convivendo con la alla stessa CP_1
va assegnata la casa coniugale con ogni pertinenza unitamente ai mobili che la arredano.
Ricorrono giusti motivi, stante la prevalenza della domanda di status (che non ammette soccombenza) sulle altre reciproche domande meramente accessorie, per compensare tra le parti le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12460/2022
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , a Catania in data 14.10.1997, trascritto nei registri
[...] Controparte_1
dello stato civile del comune di Catania, al n. 1066, parte II, Serie A, anno 1997. Pone a carico di il versamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma mensile di euro 600, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie e delle spese scolastiche per la prole.
Assegna a la casa coniugale con mobili arredi e pertinenze. Controparte_1
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 10/01/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
(dott. Massimo Escher)