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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10468/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, residente in [...]- int.
5- rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Gori, con domicilio eletto nel suo studio in Bologna, Via Rizzoli n. 1/2,
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_2 C.F._2
(BO) Via delle Rose n.34- int.5-, rappresentata e difesa, dall'Avv. Barbara Ruggini, con domicilio eletto nel suo studio in Bologna, via De' Poeti n. 1/7,
gli atti sono stati inviati al P.M
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 11/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata, il 06/10/2010, la figlia Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 4
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(BO) il 06/06/1975 e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Bologna (BO) il 29/09/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna (BO) al N.372, Parte 2,Serie A;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1)- affida La figlia minore ad entrambi i genitori, che ne cureranno in comune accordo Per_1
l'istruzione e l'educazione, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione familiare posta in Bologna, Via delle Rose n. 34 che a tale fine viene assegnata alla Dott.ssa Pt_2
con termine e restituzione al Dr. , ovvero alla proprietà, quando la figlia sarà
[...] CP_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) prende atto che il sig. si impegna a farsi totale ed esclusivo carico tutte le spese, nessuna Parte_1 esclusa, inerenti all'abitazione posta in Via delle Rose n.34 e assegnata alla Dott.ssa ed in Pt_2 particolare tutte le spese condominiali, tanto ordinarie quanto straordinarie – tra le quali quelle di manutenzione – nonché tutte le spese di utenza;
3) prende atto che l'abitazione familiare di Via delle Rose n. 34 di proprietà di è stata Parte_3 concessa in uso a titolo di benefit al Dr. . Nel caso in cui tale benefit dovesse Parte_1 essergli revocato, il Dr. si accolla integralmente il pagamento di un canone di Parte_1 locazione di un immobile dotato di caratteristiche analoghe a quello adibito a casa familiare e posto sempre in zona di prestigio, in cui si debbano trasferire la madre con la figlia sino a quando Per_1 quest'ultima diverrà maggiorenne e economicamente autosufficiente;
anche per tale immobile tutte le spese connesse (condominiali ordinarie e straordinarie – tra le quali quelle di manutenzione – e di utenza) saranno a carico del Dr. ; Parte_1
4) prende atto che il sig. si impegnava a trasferirsi da Via delle Rose in altra abitazione Parte_1 entro il 18 settembre 2025;
pagina 2 di 4 5) dispone che il padre possa vedere liberamente la figlia salvo diverso accordo e nel rispetto Per_1 delle esigenze della stessa, la terrà comunque con sé a fine settimana alterni nonché 15 giorni durante le vacanze estive e, alternativamente con la madre, il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua;
6) obbliga, con decorrenza dal mese di settembre 2025,il padre a corrispondere alla madre a titolo di concorso per le spese di mantenimento della figlia da pagarsi con bonifico bancario entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 1.800,00 – da adeguarsi annualmente agli indici
ISTAT – in cui sono compresi i costi per le esigenze ordinarie della minore previste dal protocollo del
Tribunale di Bologna;
7) prende atto che il padre, inoltre, entro il mese di settembre 2025 consegnerà alla figlia una Per_1 carta Bancomat collegata al suo conto corrente personale in cui egli si impegna a versare mensilmente la somma di Euro 500,00 per la “paghetta” mensile della figlia.
8)- dispone che il padre si accollerà inoltre le spese straordinarie necessarie per la figlia – per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, anche avuto riguardo alle modalità di rimborso – nella misura del 70% e la madre nella misura del 30%;
9) prende atto che, in deroga alla suddivisione delle spese straordinarie come prevista al punto che precede, il padre sosterrà per l'intero i costi relativi alle due rate in scadenza nei mesi di settembre 2025
e marzo 2026 indicate nel piano terapeutico dentistico dell'ambulatorio Milano-Guerra;
10) prende atto che i genitori sosterranno direttamente ed ognuno per l'intero i costi delle vacanze che trascorrerà con ciascuno di essi;
entrambi si comunicheranno preventivamente i periodi ed i Per_1 luoghi di villeggiatura ove si recheranno con la figlia;
11) prende atto che il padre provvederà a dotare la figlia con onere di spesa a suo esclusivo Per_1 carico, di una minicar (quadriciclo leggero) e compiuti i 18 anni di un'automobile adeguata;
la madre sosterrà per l'intero le spese occorrenti alla figlia per il conseguimento delle patenti per la guida;
12) prende atto che il Dr. e la Dott.ssa sono cointestatari di conto corrente presso CP_1 CP_2
INTESA SANPAOLO Private Banking;
le parti si impegnano reciprocamente a provvedere a versare in tale conto corrente comune l'importo corrispondente al 50% per ciascuno delle somme necessarie a portare il saldo del medesimo conto corrente a zero, ivi compresi i versamenti delle somme relative agli addebiti delle carte di credito in uso a ciascuno dei coniugi già contabilizzati per il mese di luglio
2025 e quelli che verranno addebitati per il mese di agosto 2025;le parti si impegnano a estinguere tale conto corrente cointestato entro e non oltre il 15 settembre 2025 sottoscrivendo la documentazione bancaria che verrà richiesta, impegnandosi a non utilizzare le carte di credito collegate al predetto conto sin dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
rimarrà attivo solo il Bancomat in uso alla figlia pagina 3 di 4 in cui il padre provvederà a versare la corrispondente provvista- paghetta- sino a quando non le Per_1 verrà consegnata la nuova carta Bancomat di cui sopra sub n. 6).
12) prende atto che La colf di nazionalità filippina in servizio giornaliero presso l'abitazione coniugale delle parti di Via delle Rose n. 34, assunta con contratto dal Dr. , ha cessato il suo CP_1 rapporto di lavoro alla fine del mese di luglio 2025; il suo stipendio è stato pagato in eguale misura da entrambi i coniugi che provvederanno nella misura del 50% ciascuno a corrisponderle lo stipendio di luglio ed a liquidarle tutte le somme dovute per la cessazione del rapporto di lavoro.
13) prende atto che con decorrenza dal mese di settembre 2025 e per la durata di cinque anni corrispondente al noleggio in corso viene concesso dal Dr. alla Dott.ssa l'utilizzo Parte_1 Parte_2 gratuito dell'autovettura Range Rover Evoque; sono compresi nell'utilizzo i tagliandi necessari,
l'assicurazione, il bollo il cambio delle gomme da neve, il pass DSI;
non è prevista l'auto sostitutiva, è escluso il gasolio;
14) prende atto che i genitori esprimono il loro reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia Per_1
15) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento;
3. Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integramente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _19.112025________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10468/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] - C.F. Parte_1 C.F._1 cittadino italiano, residente in [...]- int.
5- rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Gori, con domicilio eletto nel suo studio in Bologna, Via Rizzoli n. 1/2,
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]Parte_2 C.F._2
(BO) Via delle Rose n.34- int.5-, rappresentata e difesa, dall'Avv. Barbara Ruggini, con domicilio eletto nel suo studio in Bologna, via De' Poeti n. 1/7,
gli atti sono stati inviati al P.M
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 11/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 23/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata, il 06/10/2010, la figlia Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 4
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(BO) il 06/06/1975 e , nata a [...] il [...], uniti in matrimonio Parte_2 celebrato a Bologna (BO) il 29/09/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna (BO) al N.372, Parte 2,Serie A;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1)- affida La figlia minore ad entrambi i genitori, che ne cureranno in comune accordo Per_1
l'istruzione e l'educazione, con collocazione prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione familiare posta in Bologna, Via delle Rose n. 34 che a tale fine viene assegnata alla Dott.ssa Pt_2
con termine e restituzione al Dr. , ovvero alla proprietà, quando la figlia sarà
[...] CP_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) prende atto che il sig. si impegna a farsi totale ed esclusivo carico tutte le spese, nessuna Parte_1 esclusa, inerenti all'abitazione posta in Via delle Rose n.34 e assegnata alla Dott.ssa ed in Pt_2 particolare tutte le spese condominiali, tanto ordinarie quanto straordinarie – tra le quali quelle di manutenzione – nonché tutte le spese di utenza;
3) prende atto che l'abitazione familiare di Via delle Rose n. 34 di proprietà di è stata Parte_3 concessa in uso a titolo di benefit al Dr. . Nel caso in cui tale benefit dovesse Parte_1 essergli revocato, il Dr. si accolla integralmente il pagamento di un canone di Parte_1 locazione di un immobile dotato di caratteristiche analoghe a quello adibito a casa familiare e posto sempre in zona di prestigio, in cui si debbano trasferire la madre con la figlia sino a quando Per_1 quest'ultima diverrà maggiorenne e economicamente autosufficiente;
anche per tale immobile tutte le spese connesse (condominiali ordinarie e straordinarie – tra le quali quelle di manutenzione – e di utenza) saranno a carico del Dr. ; Parte_1
4) prende atto che il sig. si impegnava a trasferirsi da Via delle Rose in altra abitazione Parte_1 entro il 18 settembre 2025;
pagina 2 di 4 5) dispone che il padre possa vedere liberamente la figlia salvo diverso accordo e nel rispetto Per_1 delle esigenze della stessa, la terrà comunque con sé a fine settimana alterni nonché 15 giorni durante le vacanze estive e, alternativamente con la madre, il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua;
6) obbliga, con decorrenza dal mese di settembre 2025,il padre a corrispondere alla madre a titolo di concorso per le spese di mantenimento della figlia da pagarsi con bonifico bancario entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 1.800,00 – da adeguarsi annualmente agli indici
ISTAT – in cui sono compresi i costi per le esigenze ordinarie della minore previste dal protocollo del
Tribunale di Bologna;
7) prende atto che il padre, inoltre, entro il mese di settembre 2025 consegnerà alla figlia una Per_1 carta Bancomat collegata al suo conto corrente personale in cui egli si impegna a versare mensilmente la somma di Euro 500,00 per la “paghetta” mensile della figlia.
8)- dispone che il padre si accollerà inoltre le spese straordinarie necessarie per la figlia – per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, anche avuto riguardo alle modalità di rimborso – nella misura del 70% e la madre nella misura del 30%;
9) prende atto che, in deroga alla suddivisione delle spese straordinarie come prevista al punto che precede, il padre sosterrà per l'intero i costi relativi alle due rate in scadenza nei mesi di settembre 2025
e marzo 2026 indicate nel piano terapeutico dentistico dell'ambulatorio Milano-Guerra;
10) prende atto che i genitori sosterranno direttamente ed ognuno per l'intero i costi delle vacanze che trascorrerà con ciascuno di essi;
entrambi si comunicheranno preventivamente i periodi ed i Per_1 luoghi di villeggiatura ove si recheranno con la figlia;
11) prende atto che il padre provvederà a dotare la figlia con onere di spesa a suo esclusivo Per_1 carico, di una minicar (quadriciclo leggero) e compiuti i 18 anni di un'automobile adeguata;
la madre sosterrà per l'intero le spese occorrenti alla figlia per il conseguimento delle patenti per la guida;
12) prende atto che il Dr. e la Dott.ssa sono cointestatari di conto corrente presso CP_1 CP_2
INTESA SANPAOLO Private Banking;
le parti si impegnano reciprocamente a provvedere a versare in tale conto corrente comune l'importo corrispondente al 50% per ciascuno delle somme necessarie a portare il saldo del medesimo conto corrente a zero, ivi compresi i versamenti delle somme relative agli addebiti delle carte di credito in uso a ciascuno dei coniugi già contabilizzati per il mese di luglio
2025 e quelli che verranno addebitati per il mese di agosto 2025;le parti si impegnano a estinguere tale conto corrente cointestato entro e non oltre il 15 settembre 2025 sottoscrivendo la documentazione bancaria che verrà richiesta, impegnandosi a non utilizzare le carte di credito collegate al predetto conto sin dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
rimarrà attivo solo il Bancomat in uso alla figlia pagina 3 di 4 in cui il padre provvederà a versare la corrispondente provvista- paghetta- sino a quando non le Per_1 verrà consegnata la nuova carta Bancomat di cui sopra sub n. 6).
12) prende atto che La colf di nazionalità filippina in servizio giornaliero presso l'abitazione coniugale delle parti di Via delle Rose n. 34, assunta con contratto dal Dr. , ha cessato il suo CP_1 rapporto di lavoro alla fine del mese di luglio 2025; il suo stipendio è stato pagato in eguale misura da entrambi i coniugi che provvederanno nella misura del 50% ciascuno a corrisponderle lo stipendio di luglio ed a liquidarle tutte le somme dovute per la cessazione del rapporto di lavoro.
13) prende atto che con decorrenza dal mese di settembre 2025 e per la durata di cinque anni corrispondente al noleggio in corso viene concesso dal Dr. alla Dott.ssa l'utilizzo Parte_1 Parte_2 gratuito dell'autovettura Range Rover Evoque; sono compresi nell'utilizzo i tagliandi necessari,
l'assicurazione, il bollo il cambio delle gomme da neve, il pass DSI;
non è prevista l'auto sostitutiva, è escluso il gasolio;
14) prende atto che i genitori esprimono il loro reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia Per_1
15) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento;
3. Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integramente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data _19.112025________
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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