TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/09/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato INGRID RUIBA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
chiede la compensazione delle spese di lite;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 519/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CASADIO GIANNI Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “Accertare e Dichiarare che Parte_1
la percentuale di danno biologico attribuibile al ricorrente Sig. Parte_1
(CF: ), in relazione alla malattia professionale
[...] C.F._1
pagina 2 di 4 denunciata e già riconosciuta è pari alla misura del 12% (tenuto conto della percentuale di danno del 6% pregresso) o alla percentuale maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia, per l'effetto Condannare l' , in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, a liquidare in favore della ricorrente tutte le prestazioni economiche dovute dalla domanda amministrativa o dalla CP_1
diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre alla corresponsione della maggior somma tra gli interessi legali o la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (relativa al solo quantum di malattie professionali già riconosciute) era istruita con C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
, ossia il 10 % complessivo. Per_1
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 10 % a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 3.246,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
pagina 3 di 4 3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
sezione CIVILE
Oggi 25 settembre 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato INGRID RUIBA, la quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato MANCINI GIANLUCA, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste in essi formulate;
si riporta alle controdeduzioni del proprio C.T.P.;
chiede la compensazione delle spese di lite;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 4 N. R.G. 519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 519/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. CASADIO GIANNI Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'avv. MANCINI GIANLUCA CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava “Accertare e Dichiarare che Parte_1
la percentuale di danno biologico attribuibile al ricorrente Sig. Parte_1
(CF: ), in relazione alla malattia professionale
[...] C.F._1
pagina 2 di 4 denunciata e già riconosciuta è pari alla misura del 12% (tenuto conto della percentuale di danno del 6% pregresso) o alla percentuale maggiore e/o minore che dovesse risultare di giustizia, per l'effetto Condannare l' , in persona del CP_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, a liquidare in favore della ricorrente tutte le prestazioni economiche dovute dalla domanda amministrativa o dalla CP_1
diversa data che sarà accertata in corso di causa, oltre alla corresponsione della maggior somma tra gli interessi legali o la rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
resisteva al ricorso. CP_1
La causa (relativa al solo quantum di malattie professionali già riconosciute) era istruita con C.T.U. medico-legale.
All'esito della C.T.U., il ricorso risulta fondato, nella misura ritenuta dal C.T.U. (dott.
, ossia il 10 % complessivo. Per_1
Alla esaustiva e logica motivazione della C.T.U. si fa integrale rinvio anche in punto ad osservazioni alla C.T.P. del resistente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste definitivamente a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta l'esistenza del danno biologico nella misura del 10 % a far data dalla domanda amministrativa;
condanna a corrispondere al ricorrente le relative CP_1
provvidenze, oltre accessori di legge;
2) condanna a rimborsare al difensore antistatario del ricorrente le spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 43,00 per spese ed € 3.246,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
pagina 3 di 4 3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di . CP_1
Ravenna, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 4 di 4