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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4080/2022 R.G. TRA
, n. il 10.02.1960 a Senegal, res.te in San Nicola La Strada via Appia n. Parte_1
32, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Di Tella, e dall'Avv. Francesco Di Tella, ed elett.te domiciliato presso lo studio di questi in Aversa (CE) al Viale Della Libertà n. 14bis
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale procuratore speciale della CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. G. Controparte_2
Tellone, come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' già Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to L.
[...]
Donatiello, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 0282022 90023308 14/000 notificata in data 3.6.2022 emessa da
[...]
, in virtù di un presunto debito complessivo di €. 34.042,11 inerente Controparte_4 anche, tra l'altro, i seguenti atti esecutivi:
1- Cartella n. 02820080040105957000 dell'importo di €. 14.969,89 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti agli anni dal 2002 al 2007 e notificato il 27.02.2009
2- Cartella n. 02820080050427240000 dell'importo di €. 7.426,85 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti agli anni dal 2002 al 2007 e notificato il 09.04.2009
3- Avviso di addebito n. 32820120001344280000 dell'importo di €. 4.650,54 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti agli anni 2010/2011 e notificato il 16.06.2012;
4- Avviso di addebito n. 32820140007669054000 dell'importo di €. 4.458,84 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti all'anno 2013 e notificato il 11.03.2015;
1 5- Avviso di addebito n. 32820140007738404000 dell'importo di €. 2.530,11 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti all'anno 2013 e notificato il 11.03.2015 Deduceva parte opponente tra gli altri motivi, la prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c. dei crediti portati nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Tanto premesso, parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). CP_1
Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
2 Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza.
3 Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 13.6.2022 è tempestivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto proposto entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento notificata in data 3.6.2022 e conseguentemente anche ai sensi del d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_4
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_4 [...]
per cartelle di pagamento e anche dell' in quanto titolare Controparte_5 CP_1 del rapporto obbligatorio di natura previdenziale e soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo, l'avviso di addebito impugnato, ex dl 78/2010. Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la parziale cessata materia del contendere essendo stati sgravati totalmente sgravati (tutti) gli AVA in questa sede impugnati nn. 32820120001344280000; 32820140007669054000; 32820140007738404000 ai sensi della L.n.197/22 e parzialmente la cartella di pagamento n.0282 008005042724 0000 ai sensi del D.L.n.41/2021 e del D.L.n.119/2018 come dedotto dall' con la memoria difensiva e CP_1 risultante dall'estratto di ruolo depositato da e datato 20.10.2023 (cfr. prod. in atti) da cui CP_7 in effetti risulta l'azzeramento delle relative partite di ruolo. Va detto che gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
4 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Nel caso in esame, giova richiamare gli artt. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, secondo cui “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”; l'art. 4 co. 4 del D.L.n.41/2021 che dispone “
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai
5 fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro” e l'art. 1 co. 227 della L.n.197/22 prevede: “227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.” Il legislatore ha quindi previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a cinquemila euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il dì 1.01.2000 e il 31.12.2015. Dal tenore letterale della norma per cui tali debiti, sono automaticamente annullati, si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e comporta fin da subito (dall'entrata in vigore del decreto) l'inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori. Ciò premesso emerge dall'estratto di ruolo aggiornato depositato dall'Agenzia delle Entrate che il residuo corrente e totale relativo agli AVA sottostanti l'estratto di ruolo è pari a zero per cui le parti resistenti non vantano alcun credito nei confronti della parte ricorrente. Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento agli AVA nn. 132820120001344280000; 32820140007669054000; 32820140007738404000 e parzialmente alla cartella di pagamento n.0282 008005042724 0000 nella parte in cui si fonda su crediti di titolarità dell' in questa sede impugnati. CP_1
Per quanto concerne la cartella n. 02820080040105957000 e gli importi residui portati dalla cartella n. 02820080050427240000, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti, anche successiva. Ciò posto, si rileva che trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui:“
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di
6 procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_8
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Ciò posto, si rileva che costituendosi in giudizio, l' non ha dato prova di aver notificato CP_7 regolarmente i predetti atti impositivi, in quanto per essi la notifica versata in atti risulta effettuata ai sensi del 140 c.p.c. e tuttavia non vi è prova dell'invio e della ricezione della relativa cartolina a/r all'indirizzo del destinatario che dunque risultano irrimediabilmente prescritti. Tuttavia e in ogni caso, a tutto voler concedere, non risultano validi atti interruttivi atteso che l' ha depositato in giudizio l'intimazione di pagamento n. 02820169007519314000, cui CP_7 sono sottese anche le predette cartelle di pagamento, notificata il 23.5.16 e perfezionatasi per compiuta giacenza quando era evidentemente già trascorso il termine quinquennale: pertanto gli atti successivi e l'intimazione in questa sede impugnata non hanno alcuna valenza interruttiva dal momento che i crediti in esame erano già prescritti al momento della prima intimazione. Tanto rilevato, il ricorso va accolto e vanno dichiarate non dovute le somme portate dalle cartelle nn. 02820080040105957000 e 02820080050427240000 e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 0282022 90023308 14000 nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle. Le spese di lite vanno compensate, essendo l'automatico annullamento del debito conseguente ad espressa previsione legislativa, oltre la circostanza che parte opponente, pur non contestando il merito delle avverse pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento si avvantaggi delle conseguenze della maturata prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 132820120001344280000; 32820140007669054000; 32820140007738404000 e parzialmente riguardo la cartella di pagamento n.0282 008005042724 0000; 2) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento nn. 02820080040105957000 e 02820080050427240000, per intervenuta prescrizione
7 3) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 8.1.2025. Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
8
, n. il 10.02.1960 a Senegal, res.te in San Nicola La Strada via Appia n. Parte_1
32, rapp. e dif., congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Raffaele Di Tella, e dall'Avv. Francesco Di Tella, ed elett.te domiciliato presso lo studio di questi in Aversa (CE) al Viale Della Libertà n. 14bis
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale procuratore speciale della CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. G. Controparte_2
Tellone, come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' già Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to L.
[...]
Donatiello, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.6.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 0282022 90023308 14/000 notificata in data 3.6.2022 emessa da
[...]
, in virtù di un presunto debito complessivo di €. 34.042,11 inerente Controparte_4 anche, tra l'altro, i seguenti atti esecutivi:
1- Cartella n. 02820080040105957000 dell'importo di €. 14.969,89 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti agli anni dal 2002 al 2007 e notificato il 27.02.2009
2- Cartella n. 02820080050427240000 dell'importo di €. 7.426,85 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti agli anni dal 2002 al 2007 e notificato il 09.04.2009
3- Avviso di addebito n. 32820120001344280000 dell'importo di €. 4.650,54 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti agli anni 2010/2011 e notificato il 16.06.2012;
4- Avviso di addebito n. 32820140007669054000 dell'importo di €. 4.458,84 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti all'anno 2013 e notificato il 11.03.2015;
1 5- Avviso di addebito n. 32820140007738404000 dell'importo di €. 2.530,11 per contributi I.V.S. e somme aggiuntive riferiti all'anno 2013 e notificato il 11.03.2015 Deduceva parte opponente tra gli altri motivi, la prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c. dei crediti portati nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Tanto premesso, parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). CP_1
Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
2 Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto. Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza.
3 Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 13.6.2022 è tempestivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto proposto entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento notificata in data 3.6.2022 e conseguentemente anche ai sensi del d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_4
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_4 [...]
per cartelle di pagamento e anche dell' in quanto titolare Controparte_5 CP_1 del rapporto obbligatorio di natura previdenziale e soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo, l'avviso di addebito impugnato, ex dl 78/2010. Tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la parziale cessata materia del contendere essendo stati sgravati totalmente sgravati (tutti) gli AVA in questa sede impugnati nn. 32820120001344280000; 32820140007669054000; 32820140007738404000 ai sensi della L.n.197/22 e parzialmente la cartella di pagamento n.0282 008005042724 0000 ai sensi del D.L.n.41/2021 e del D.L.n.119/2018 come dedotto dall' con la memoria difensiva e CP_1 risultante dall'estratto di ruolo depositato da e datato 20.10.2023 (cfr. prod. in atti) da cui CP_7 in effetti risulta l'azzeramento delle relative partite di ruolo. Va detto che gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
4 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Nel caso in esame, giova richiamare gli artt. 4 D.L. 119/2018, convertito con modifiche dalla legge 136/2018, secondo cui “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”; l'art. 4 co. 4 del D.L.n.41/2021 che dispone “
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai
5 fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro” e l'art. 1 co. 227 della L.n.197/22 prevede: “227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.” Il legislatore ha quindi previsto un annullamento ope legis dei carichi di debito inferiori a cinquemila euro (comprensive di capitale, interessi e sanzioni) affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra il dì 1.01.2000 e il 31.12.2015. Dal tenore letterale della norma per cui tali debiti, sono automaticamente annullati, si evince che l'effetto estintivo opera con efficacia immediata e comporta fin da subito (dall'entrata in vigore del decreto) l'inesigibilità del credito, a prescindere dalla concreta cancellazione delle quote di debito da parte dell'agente della riscossione e dal conseguente discarico da parte degli enti impositori. Ciò premesso emerge dall'estratto di ruolo aggiornato depositato dall'Agenzia delle Entrate che il residuo corrente e totale relativo agli AVA sottostanti l'estratto di ruolo è pari a zero per cui le parti resistenti non vantano alcun credito nei confronti della parte ricorrente. Può dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento agli AVA nn. 132820120001344280000; 32820140007669054000; 32820140007738404000 e parzialmente alla cartella di pagamento n.0282 008005042724 0000 nella parte in cui si fonda su crediti di titolarità dell' in questa sede impugnati. CP_1
Per quanto concerne la cartella n. 02820080040105957000 e gli importi residui portati dalla cartella n. 02820080050427240000, la parte opponente ha contestato la prescrizione dei crediti, anche successiva. Ciò posto, si rileva che trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui:“
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di
6 procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_8
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Ciò posto, si rileva che costituendosi in giudizio, l' non ha dato prova di aver notificato CP_7 regolarmente i predetti atti impositivi, in quanto per essi la notifica versata in atti risulta effettuata ai sensi del 140 c.p.c. e tuttavia non vi è prova dell'invio e della ricezione della relativa cartolina a/r all'indirizzo del destinatario che dunque risultano irrimediabilmente prescritti. Tuttavia e in ogni caso, a tutto voler concedere, non risultano validi atti interruttivi atteso che l' ha depositato in giudizio l'intimazione di pagamento n. 02820169007519314000, cui CP_7 sono sottese anche le predette cartelle di pagamento, notificata il 23.5.16 e perfezionatasi per compiuta giacenza quando era evidentemente già trascorso il termine quinquennale: pertanto gli atti successivi e l'intimazione in questa sede impugnata non hanno alcuna valenza interruttiva dal momento che i crediti in esame erano già prescritti al momento della prima intimazione. Tanto rilevato, il ricorso va accolto e vanno dichiarate non dovute le somme portate dalle cartelle nn. 02820080040105957000 e 02820080050427240000 e, per l'effetto, va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 0282022 90023308 14000 nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle. Le spese di lite vanno compensate, essendo l'automatico annullamento del debito conseguente ad espressa previsione legislativa, oltre la circostanza che parte opponente, pur non contestando il merito delle avverse pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento si avvantaggi delle conseguenze della maturata prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito nn. 132820120001344280000; 32820140007669054000; 32820140007738404000 e parzialmente riguardo la cartella di pagamento n.0282 008005042724 0000; 2) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati nelle cartelle di pagamento nn. 02820080040105957000 e 02820080050427240000, per intervenuta prescrizione
7 3) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Santa Maria Capua Vetere, 8.1.2025. Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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