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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GA SC, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3298/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230004446509000 CONTR MOD 770 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della cartella di pagamento n. 297 2023
00044465 09 000 di complessivi € 701,60 e della sottesa iscrizione a ruolo, cartella comunicata a mezzo pec in data 20.04.2023 da parte della Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Ragusa, ruolo formato per asserito omesso o carente versamento ritenute alla fonte “Riten.retrib.,pensioni, trasfer. mensilita' aggiunt.e relat.conguaglio”, scaturente da controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 sul modello 770/19.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
In particolare risulta fondata la seconda censura atteso che la ritenuta di complessivi € 473,54 è stata regolarmente eseguita e versata con F 24 prodotto in giudizio insieme alla rettifica.
In definitiva va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GA SC, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3298/2023 depositato il 16/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720230004446509000 CONTR MOD 770 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Conclusioni come infra precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità/infondatezza della cartella di pagamento n. 297 2023
00044465 09 000 di complessivi € 701,60 e della sottesa iscrizione a ruolo, cartella comunicata a mezzo pec in data 20.04.2023 da parte della Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione – prov. di Ragusa, ruolo formato per asserito omesso o carente versamento ritenute alla fonte “Riten.retrib.,pensioni, trasfer. mensilita' aggiunt.e relat.conguaglio”, scaturente da controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n.600 del 1973 sul modello 770/19.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
Si e' costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate avversando il ricorso.
In data 1.12.25 la causa è stata tratta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
In particolare risulta fondata la seconda censura atteso che la ritenuta di complessivi € 473,54 è stata regolarmente eseguita e versata con F 24 prodotto in giudizio insieme alla rettifica.
In definitiva va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
La materia in esame, l'importo non elevato e l'evoluzione della controversia sono motivi validi per compensare le spese fra le parti.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 1.12.25.
Il Pres. Giud. Mon.