TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/03/2026, n. 4460
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Decreto presidenziale 4 ottobre 2023
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Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Valore residuale dei metodi alternativi

    Il Tribunale ha ritenuto che la legge quadro (art. 19, comma 3, L. 157/1992) prevede il contenimento della fauna mediante abbattimento e cattura, pertanto i metodi alternativi, pur non preclusi, possono trovare applicazione non prioritaria nel Piano. Inoltre, le attività di contenimento devono rispettare le direttive comunitarie.

  • Rigettato
    Mancata tutela delle specie non target

    Il Tribunale ha affermato che le disposizioni del Piano si muovono all’interno delle prerogative attribuite agli Stati membri dalla disciplina eurounitaria. L’attività contenitiva dovrà svolgersi secondo modalità in grado di garantire il minore disturbo per le specie “non target” e le regioni dovranno decidere se avvalersi di tali strumenti, e in che misura, tenendo conto delle caratteristiche dell’area e della fauna presente. Sarà onere dei Piani regionali adottare tutte le precauzioni perché ciò non accada.

  • Accolto
    Inoperatività dei divieti di cui all’art. 21 L. 157/1992, allegato F DPR 357/1997 e allegato IV Direttiva UC

    Il Tribunale ha ritenuto illegittima la previsione dell’inoperatività dei divieti di cui all’art. 21 della legge n. 157 del 1992, all'allegato F del D.P.R. n. 357 del 1997 e all'allegato IV della direttiva UC. L'art. 21 della L. 157/1992 contiene prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica e della fauna che non riguardano esclusivamente l'attività venatoria. L'allegato F del DPR 357/1997 ha una portata più ampia rispetto alla sola attività venatoria. L'allegato IV della direttiva UC introduce divieti che non si limitano alla materia della caccia. Pertanto, la deroga generalizzata introdotta dal Piano è illegittima.

  • Accolto
    Commissariamento dell’ente gestore di aree naturali

    Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il comma 7 del punto 2.9 del Piano, in quanto introduce una previsione contraria al principio di autonomia dell’Ente, nonché incompatibile con le previsioni della legge n. 394 del 1991 che assegnano all’Ente gestore il potere di disciplinare e attuare interventi di prelievo e abbattimento selettivo. Casi e forme di potere sostitutivo debbono trovare base nella legge.

  • Rigettato
    Metodi di cattura e abbattimento del cinghiale

    Il Tribunale ha ritenuto che le previsioni del decreto si muovono nell’ottica di contrastare il fenomeno di eccessiva proliferazione del cinghiale, attraverso strumenti di contenimento che non risultano violativi della disciplina nazionale e comunitaria. Le valutazioni dei ricorrenti mirano a sostituire le valutazioni tecnico-discrezionali espresse nel Piano con considerazioni proprie, senza dimostrare una illogicità delle decisioni assunte. Le decisioni, inoltre, limitano l’utilizzabilità di metodi invasivi, quali la braccata, ai casi specifici e rimettono ai piani regionali il compito di dettagliare le condizioni di attivazione.

  • Rigettato
    Rimozione del lupo

    Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze, affermando che la statuizione in questione non si pone in antitesi con le previsioni nazionali e comunitarie che tutelano la specie del lupo, ma si limita a riportare un dato fattuale e a ribadire che eventuali rimozioni saranno possibili solo secondo l’iter autorizzativo di cui al DPR n. 357 del 1997 e nel pieno rispetto della direttiva Habitat.

  • Accolto
    Esclusione dei metodi alternativi per le specie parautoctone

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure, affermando che le specie parautoctone non sono contemplate nel Regolamento UE n. 1143/2014 e, anche se soggette a controllo, non sono equiparabili tout court a quelle esotiche invasive. La loro eradicazione non può essere ammessa in maniera indiscriminata. Pertanto, la previsione del Piano che esclude l’utilizzo dei metodi alternativi per le specie parautoctone è illegittima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/03/2026, n. 4460
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4460
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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