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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/09/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 3032/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 14/05/2025,
da e ,con il patrocinio dell'avv. SORANZIO Parte_1 Parte_2
LIALA
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 14.07.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3032/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a VALDOBBIADENE (TV) il 27/11/1983, e C.F._1
(CF: ), n. a CAMPOSAMPIERO (PD) il Parte_2 C.F._2
29/05/1982, che hanno contratto matrimonio il 24.05.2014 a
MONTEBELLUNA (TV), atto trascritto al n. 6, parte II, Serie A, anno
2014, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale
I figli restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà
al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza.
I figli resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso l'abitazione della madre.
Il padre potrà frequentarli e vederli liberamente, previo accordo con la madre e potrà tenerli con sé:
- dal martedì sera al mercoledì mattina con riconsegna a scuola;
- a weekend alterni dal venerdì alle 16.30, con prelievo a casa,
fino alla domenica sera, con riconsegna sempre a casa;
- nei weekend di competenza della mamma, stante le difficoltà di visita infrasettimanali a causa della distanza, il padre potrà tenere con sé i figli dal venerdì sera fino al sabato sera, sempre con prelievo e riconsegna a casa;
- nel periodo natalizio, ad anni alterni, i figli trascorreranno la settimana dalla fine della scuola al 30.12 con uno e dal 31.12 al rientro a scuola con l'altro genitore;
le vacanze pasquali verranno divise tra ciascun genitore, sempre ad anni alterni, dalla fine della scuola a Pasqua e da Pasquetta al rientro a scuola;
tutti i ponti e le festività saranno gestite in modo alternato tra i due genitori;
durante le vacanze estive, almeno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore.
4. Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale sita in Montebelluna (TV), via 18 giugno n. 27 è
assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra , nella sua Parte_1
qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori.
5. Ripartizione degli oneri di mantenimento
Il IG. contribuirà al mantenimento dei figli Parte_2 Per_1
, e ,
[...] Per_2 Per_3 a) versando alla IG.ra , nella sua qualità di genitore Parte_1
collocatario prevalente, in via anticipata entro il giorno 12 di ogni mese, l'importo mensile di Euro 270,00 per ciascuno dei figli e dunque per un totale di Euro 810,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi e con decorrenza dal mese di maggio 2025; importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di maggio 2026;
b) tenendo a proprio carico, o rimborsando alla IG.ra Parte_1
per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese sostenute per i figli seguendo le indicazioni del Protocollo di intesa redatto dal
Tribunale di Treviso, che le parti dichiarano di conoscere e di rendere parte integrante del presente ricorso.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione.
L'assegno unico e le detrazioni fiscali verranno ripartite al 50%
tra i due genitori.
7. Divisione dei beni
I coniugi dichiarano che:
a) al IG. resterà assegnata in piena proprietà Parte_2
l'autovettura targata EZ023DY;
b) alla IG.ra resterà assegnata in piena proprietà Parte_1
l'autovettura targata FW759ZS, nonché l'abitazione familiare sita in
Montebelluna (TV), via 18 Giugno 27, così catastalmente censita:
sez. C, foglio 1, mapp. N. 815 sub 2 via XVIII Giugno, piano S1 T
cat. A/3 cl. 2 vani 7, sup. cat. Tot. 164 mq rendita euro 457,68;
mapp. N. 815 sub 3 via XVIII Giugno – piano T Cat. C/6 Cl. 3 mq 33
sup. cat. Tot. 39 mq rendita 98,85; mapp. N. 815 sub 4 via XVIII
Giugno, piano T cat. C/6 cl. 3 mq 10, sup. cat. Tot. 13 mq rendita euro 29,85; mapp. N. 815 sub 4 via XVIII Giugno, piano S1 cat. C/3
cl. 2 mq 121, sup. cat. Tot. 134 mq rendita euro 324,96; mapp. N.
815 sub 1 via XVIII Giugno, piano T cat. F/1 mq 795.
c) la IG.ra si farà carico di pagare il mutuo Parte_1
dell'abitazione familiare e il finanziamento della propria autovettura;
d) di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MONTEBELLUNA
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di ConIGlio del 4/9/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi