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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/03/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 6193/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6193 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Nappi Andrea, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Itri Giancarlo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia della separazione con addebito a parte convenuta;
chiedendo confermarsi i provvedimenti già emessi in corso di causa e determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole in misura equa. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione alle medesime condizioni indicate con comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 11/10/2021 parte ricorrente nata in Parte_1 Muehlacker (Germania) il 12/10/1992, premesso di aver contratto matrimonio con nato in Nola (NA) il 04/08/1989, in data [...] in [...] Parte_2 (NA) (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2015), dalla cui unione nascevano due figli-
nato il [...] in [...] e nata il [...] in [...]-chiedeva Per_1 Per_2 disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
-disporsi l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; -determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento del coniuge in euro 450,00 e della prole in euro 900,00.
1 riferimento al nucleo familiare in esame. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia di separazione con addebito a parte ricorrente. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
-assegnarsi la casa coniugale, sita in Cimitile (NA) alla Via Mattei, n.2, a -determinarsi l'assegno di mantenimento Parte_1 della prole in euro 400,00 a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% fra i coniugi alle spese extra-assegno. Agli atti si acquisiva relazione socio-ambientale dei Servizi Sociali di Cimitile in ordine al nucleo familiare. All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 13/06/2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori, che risiederanno presso la madre, ad entrambi i genitori;
dispone che a cura del SS del comune di Cimitile si organizzino visite in luogo neutro, possibilmente con la presenza di un educatore, del padre ai figli , secondo un calendario da concordare con gli interessati (almeno due volte a settimana ); si verifichino e si monitorino le condizioni di vita dei minori e l'andamento degli incontri con il padre, con onere di riferire al giudice istruttore di seguito indicato;
dispone che a cura del Servizio Sociale del comune di Roccarainola si esegua indagine socio-ambientale nei riguardi dei nonni paterni, residenti ivi, via Santa Lucia 16, e l'idoneità e disponibilità degli stessi ad accogliere i nipoti per le visite del padre;
dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese, a mezzo ricarica carta prepagata o bonifico o vaglia postale, la somma di euro 400,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole, applicando in merito alla loro individuazione e alle relative modalità di gestione il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021; assegna la casa coniugale in Cimitile, viale E. Mattei n. 2 alla moglie;
dispone che il resistente, a tanto resosi disponibile, documenti l'esito degli esami tossicologici al giudice istruttore.” Articolati i mezzi istruttori ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c, il Giudice, con ordinanza del 02/07/2023, ammetteva parzialmente le richieste istruttorie formulate dalle parti e disponeva, a cura dei Servizi Sociali di Roccarainola e Cimitile, l'affidamento di parte convenuta al disponeva altresì l'avviamento della coppia ad una valutazione Pt_3 delle capacità genitoriali presso l'UOMI dell'Asl di competenza;
disponeva, infine, la prosecuzione delle visite protette padre-figlio (affidandole al centro per le Famiglie ovvero presso i nonni paterni). Espletata la prova testimoniale, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare: -l'allontanamento dal tetto coniugale di parte convenuta in data 21/06/2021; - l'avvio di una relazione extra-coniugale di parte convenuta;
-la denunciata aggressione fisica e verbale di parte ricorrente determinata da Parte_2 (verbalizzata in data 19/11/2021 dinanzi la Stazione dei Carabinieri di Roccarainola, integrata successivamente in data 14/12/2021) sono elementi attestanti la sussistenza di un'irrimediabile rottura del legame coniugale, sicché l'ormai perdurante cessazione della
2 convivenza, è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Inoltre, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito l'avvio di una relazione extra-coniugale di parte convenuta, che ne ha comportato il suo allontanamento dal tetto coniugale. Convergente è la testimonianza resa dal teste di parte ricorrente, , Testimone_1 acquisita all'udienza del 22/05/2024, il quale ha dichiarato: “[…] quando uscivamo c'era anche questa ragazza;
era ad organizzare le uscite, mi usava come copertura, è Pt_2 successo molte volte nel 2021”. E' noto che, in tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità e nel caso di specie tali elementi non sono stati raccolti. Invece, parte convenuta adduce come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma tale richiesta appare estremamente generica e sfornita di un adeguato supporto probatorio. Appare, inoltre, una mera congettura dedurre dalla nascita di una nuova figlia della ricorrente la preesistenza di una relazione extra-coniugale della moglie. Il Tribunale, pertanto, ritiene di accogliere la domanda di addebito della separazione posta da parte ricorrente e di rigettare la domanda di addebito proposta da parte convenuta nei confronti di parte ricorrente.
***
3.Quanto al regime di affidamento dei figli minori , di anni 8, e , di anni 6, Per_1 Per_2 occorre richiamare, anzitutto, il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole.
3 Con riguardo al caso in esame, rilevata la concordanza di entrambe le figure genitoriali, il Tribunale ritiene congruo disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, nella fase sede presidenziale è stato disposto che, a cura dei Servizi Sociali del Comune di Cimitile, si organizzassero visite in luogo neutro, possibilmente con la presenza di un educatore, secondo un calendario da concordare con gli interessati (almeno due volte a settimana), senza costrizioni o forzature dei minori, almeno fino al raggiungimento di una maturità anagrafica maggiore della prole. Nel corso del giudizio, sono stati avviati gli incontri padre – figli presso il Centro per la Famiglia- RTS, incontri (svoltisi in maniera positiva) poi sospesi il 20.9.2022 per lo spostamento fuori regione del convenuto per motivi lavorativi e non ripresi per la temporanea inattività del centro;
è stata verificata l'idoneità abitativa della dimora dei nonni paterni al fine di valutare la possibilità di sperimentare incontri presso i nonni paterni. E' stata documentata anche la condanna in primo grado (N. 1744/2024 del convenuto) ex art. 570 bis c.p.p. per mancato versamento del mantenimento a favore dei figli dal mese di luglio dell'anno 2022 con condotta perdurante. Tanto premesso, si ritiene che debba verificarsi a cura dei Servizi Sociali del Comune di Cimitile la possibilità della ripresa degli incontri padre -figli secondo un calendario da concordare con gli interessati (in ambiente neutro e/o con il coinvolgimento dei nonni paterni).
*** 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Ai fini della determinazione del contributo si osserva che, nel caso di specie, parte ricorrente percepisce il reddito di inclusione e vive nella casa coniugale, nel cui appartamento inferiore vivono i suoi genitori (nonni materni dei minori); parte convenuta, un tempo alle dipendenze della ditta del suocero, lavora come muratore, dichiarando introiti pari ad euro 800-900 mensili (circostanza dichiarata sussistente sino al luglio 2022, come emerge da comparsa conclusionale versata in atti) e vive a casa con i suoi genitori. Orbene, il Tribunale, tenuto conto delle potenzialità economiche del marito, ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole da porsi a carico di in euro 400,00, somma soggetta alla rivalutazione Parte_2 monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021).
*** 5. Quanto alla richiesta di mantenimento di a carico di Parte_1 Parte_2
è noto che, in quanto la separazio incolo coni
[...] non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire
4 che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame le acquisizioni istruttorie non offrono il riscontro di una disparità economico-patrimoniale tra i coniugi;
laddove, parte ricorrente percepisce il reddito di inclusione e parte convenuta ha svolto l'attività di muratore a nero con introiti di 800-900 euro circa (cfr. verbale dell'udienza del 13/06/2022). Invero, nella comparsa conclusionale, parte convenuta ha, poi, specificato di versare in uno stato di disoccupazione dal luglio 2022. La richiesta formulata deve essere, pertanto, respinta.
*** 6.Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore di ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è Parte_1 attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso in esame, alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli minori, deve essere assegnata la casa coniugale, ciò al fine di salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico - da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
*** 7. La soccombenza, reciproca e parziale di entrambe le parti in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6193/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 10/08/2015 in Cimitile (NA) (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2015);
2) accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 e rigetta la domanda di addebito formulata da Parte_2 Parte_2 nei confronti di Parte_1
3) dispone l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, disponendo che a cura dei Servizi Sociali del Comune di Cimitile si organizzino visite in luogo neutro, possibilmente con la presenza di un educatore, e/o con il coinvolgimento dei nonni paterni secondo un calendario da concordare con gli interessati (almeno due volte a settimana), senza costrizioni o forzature dei minori, almeno fino al raggiungimento di una maturità anagrafica maggiore della prole;
5) dispone che versi a la somma di € 400,00, Parte_2 Parte_1 (€200,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, ed Per_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_3 indici ISTAT;
6) dispone che le parti concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli minori (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
5 7) assegna la casa coniugale sita in Cimitile (NA), alla via Mattei, n.2, a Parte_1
[...]
8)dichiara compensate le spese di lite;
9)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cimitile (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cimitile (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 24/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 6193 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Nappi Andrea, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...], parte difesa e rappresentata Parte_2 dall'Avv. Itri Giancarlo, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia della separazione con addebito a parte convenuta;
chiedendo confermarsi i provvedimenti già emessi in corso di causa e determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole in misura equa. Parte convenuta ha concluso per la pronuncia di separazione alle medesime condizioni indicate con comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 11/10/2021 parte ricorrente nata in Parte_1 Muehlacker (Germania) il 12/10/1992, premesso di aver contratto matrimonio con nato in Nola (NA) il 04/08/1989, in data [...] in [...] Parte_2 (NA) (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2015), dalla cui unione nascevano due figli-
nato il [...] in [...] e nata il [...] in [...]-chiedeva Per_1 Per_2 disporsi la separazione personale dei coniugi con addebito a parte convenuta. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore;
-disporsi l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; -determinarsi l'importo dovuto a titolo di mantenimento del coniuge in euro 450,00 e della prole in euro 900,00.
1 riferimento al nucleo familiare in esame. Parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia di separazione con addebito a parte ricorrente. Chiedeva, inoltre: -disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
-assegnarsi la casa coniugale, sita in Cimitile (NA) alla Via Mattei, n.2, a -determinarsi l'assegno di mantenimento Parte_1 della prole in euro 400,00 a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% fra i coniugi alle spese extra-assegno. Agli atti si acquisiva relazione socio-ambientale dei Servizi Sociali di Cimitile in ordine al nucleo familiare. All'esito della fase presidenziale, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 13/06/2022, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori, che risiederanno presso la madre, ad entrambi i genitori;
dispone che a cura del SS del comune di Cimitile si organizzino visite in luogo neutro, possibilmente con la presenza di un educatore, del padre ai figli , secondo un calendario da concordare con gli interessati (almeno due volte a settimana ); si verifichino e si monitorino le condizioni di vita dei minori e l'andamento degli incontri con il padre, con onere di riferire al giudice istruttore di seguito indicato;
dispone che a cura del Servizio Sociale del comune di Roccarainola si esegua indagine socio-ambientale nei riguardi dei nonni paterni, residenti ivi, via Santa Lucia 16, e l'idoneità e disponibilità degli stessi ad accogliere i nipoti per le visite del padre;
dispone che il marito versi alla moglie entro il cinque di ogni mese, a mezzo ricarica carta prepagata o bonifico o vaglia postale, la somma di euro 400,00 per il mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
contribuisca al 50% alle spese straordinarie nell'interesse della prole, applicando in merito alla loro individuazione e alle relative modalità di gestione il protocollo tra il Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021; assegna la casa coniugale in Cimitile, viale E. Mattei n. 2 alla moglie;
dispone che il resistente, a tanto resosi disponibile, documenti l'esito degli esami tossicologici al giudice istruttore.” Articolati i mezzi istruttori ai sensi dell'art.183, VI comma, c.p.c, il Giudice, con ordinanza del 02/07/2023, ammetteva parzialmente le richieste istruttorie formulate dalle parti e disponeva, a cura dei Servizi Sociali di Roccarainola e Cimitile, l'affidamento di parte convenuta al disponeva altresì l'avviamento della coppia ad una valutazione Pt_3 delle capacità genitoriali presso l'UOMI dell'Asl di competenza;
disponeva, infine, la prosecuzione delle visite protette padre-figlio (affidandole al centro per le Famiglie ovvero presso i nonni paterni). Espletata la prova testimoniale, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare: -l'allontanamento dal tetto coniugale di parte convenuta in data 21/06/2021; - l'avvio di una relazione extra-coniugale di parte convenuta;
-la denunciata aggressione fisica e verbale di parte ricorrente determinata da Parte_2 (verbalizzata in data 19/11/2021 dinanzi la Stazione dei Carabinieri di Roccarainola, integrata successivamente in data 14/12/2021) sono elementi attestanti la sussistenza di un'irrimediabile rottura del legame coniugale, sicché l'ormai perdurante cessazione della
2 convivenza, è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3.Quanto alla domanda di addebito della separazione, il giudice per il suo accoglimento deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 c.c., e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione. Oggetto di valutazione risulta essere anche la condotta dell'altro coniuge, dovendo procedersi ad una valutazione comparativa al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. È altresì significativo che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti. Inoltre, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr., tra le altre, Cass. 16859/15). Nel caso di specie, parte ricorrente adduce come motivi di addebito l'avvio di una relazione extra-coniugale di parte convenuta, che ne ha comportato il suo allontanamento dal tetto coniugale. Convergente è la testimonianza resa dal teste di parte ricorrente, , Testimone_1 acquisita all'udienza del 22/05/2024, il quale ha dichiarato: “[…] quando uscivamo c'era anche questa ragazza;
era ad organizzare le uscite, mi usava come copertura, è Pt_2 successo molte volte nel 2021”. E' noto che, in tema di prova testimoniale, non esiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia con una delle parti processuali un vincolo di parentela o coniugale, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità e nel caso di specie tali elementi non sono stati raccolti. Invece, parte convenuta adduce come motivi di addebito la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma tale richiesta appare estremamente generica e sfornita di un adeguato supporto probatorio. Appare, inoltre, una mera congettura dedurre dalla nascita di una nuova figlia della ricorrente la preesistenza di una relazione extra-coniugale della moglie. Il Tribunale, pertanto, ritiene di accogliere la domanda di addebito della separazione posta da parte ricorrente e di rigettare la domanda di addebito proposta da parte convenuta nei confronti di parte ricorrente.
***
3.Quanto al regime di affidamento dei figli minori , di anni 8, e , di anni 6, Per_1 Per_2 occorre richiamare, anzitutto, il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole.
3 Con riguardo al caso in esame, rilevata la concordanza di entrambe le figure genitoriali, il Tribunale ritiene congruo disporre l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna. Quanto al diritto di visita del genitore non collocatario, nella fase sede presidenziale è stato disposto che, a cura dei Servizi Sociali del Comune di Cimitile, si organizzassero visite in luogo neutro, possibilmente con la presenza di un educatore, secondo un calendario da concordare con gli interessati (almeno due volte a settimana), senza costrizioni o forzature dei minori, almeno fino al raggiungimento di una maturità anagrafica maggiore della prole. Nel corso del giudizio, sono stati avviati gli incontri padre – figli presso il Centro per la Famiglia- RTS, incontri (svoltisi in maniera positiva) poi sospesi il 20.9.2022 per lo spostamento fuori regione del convenuto per motivi lavorativi e non ripresi per la temporanea inattività del centro;
è stata verificata l'idoneità abitativa della dimora dei nonni paterni al fine di valutare la possibilità di sperimentare incontri presso i nonni paterni. E' stata documentata anche la condanna in primo grado (N. 1744/2024 del convenuto) ex art. 570 bis c.p.p. per mancato versamento del mantenimento a favore dei figli dal mese di luglio dell'anno 2022 con condotta perdurante. Tanto premesso, si ritiene che debba verificarsi a cura dei Servizi Sociali del Comune di Cimitile la possibilità della ripresa degli incontri padre -figli secondo un calendario da concordare con gli interessati (in ambiente neutro e/o con il coinvolgimento dei nonni paterni).
*** 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Ai fini della determinazione del contributo si osserva che, nel caso di specie, parte ricorrente percepisce il reddito di inclusione e vive nella casa coniugale, nel cui appartamento inferiore vivono i suoi genitori (nonni materni dei minori); parte convenuta, un tempo alle dipendenze della ditta del suocero, lavora come muratore, dichiarando introiti pari ad euro 800-900 mensili (circostanza dichiarata sussistente sino al luglio 2022, come emerge da comparsa conclusionale versata in atti) e vive a casa con i suoi genitori. Orbene, il Tribunale, tenuto conto delle potenzialità economiche del marito, ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole da porsi a carico di in euro 400,00, somma soggetta alla rivalutazione Parte_2 monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021).
*** 5. Quanto alla richiesta di mantenimento di a carico di Parte_1 Parte_2
è noto che, in quanto la separazio incolo coni
[...] non estingue né sospende come tale i diritti di contenuto economico che spettano ai coniugi. Il coniuge separato conserva, quindi, il diritto all'assistenza materiale che, però, venendo meno la convivenza, si traduce nel diritto all'assegno di mantenimento. Al momento della separazione, dunque, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire
4 che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°comma c.c.). Valutate le circostanze caso per caso, l'assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare. Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono costituite dalla mancanza di adeguati redditi propri, ovvero di redditi che permettano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché dalla sussistenza di una disparità economica delle parti. Nel caso in esame le acquisizioni istruttorie non offrono il riscontro di una disparità economico-patrimoniale tra i coniugi;
laddove, parte ricorrente percepisce il reddito di inclusione e parte convenuta ha svolto l'attività di muratore a nero con introiti di 800-900 euro circa (cfr. verbale dell'udienza del 13/06/2022). Invero, nella comparsa conclusionale, parte convenuta ha, poi, specificato di versare in uno stato di disoccupazione dal luglio 2022. La richiesta formulata deve essere, pertanto, respinta.
*** 6.Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa coniugale a favore di ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., il godimento della casa familiare è Parte_1 attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nel caso in esame, alla madre, in qualità di genitore collocatario dei figli minori, deve essere assegnata la casa coniugale, ciò al fine di salvaguardare la conservazione dell'“habitat” domestico - da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
*** 7. La soccombenza, reciproca e parziale di entrambe le parti in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 6193/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 10/08/2015 in Cimitile (NA) (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2015);
2) accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di Parte_1 e rigetta la domanda di addebito formulata da Parte_2 Parte_2 nei confronti di Parte_1
3) dispone l'affido condiviso dei figli minori ed ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, disponendo che a cura dei Servizi Sociali del Comune di Cimitile si organizzino visite in luogo neutro, possibilmente con la presenza di un educatore, e/o con il coinvolgimento dei nonni paterni secondo un calendario da concordare con gli interessati (almeno due volte a settimana), senza costrizioni o forzature dei minori, almeno fino al raggiungimento di una maturità anagrafica maggiore della prole;
5) dispone che versi a la somma di € 400,00, Parte_2 Parte_1 (€200,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, ed Per_2
, entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_3 indici ISTAT;
6) dispone che le parti concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli minori (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
5 7) assegna la casa coniugale sita in Cimitile (NA), alla via Mattei, n.2, a Parte_1
[...]
8)dichiara compensate le spese di lite;
9)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cimitile (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cimitile (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 24/02/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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