Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 130/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 9 gennaio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 130/24 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente C/da Case Nuove Parte_1
Russo Str. Naz. 123 c.f. elettivamente domiciliata in Patti via C.F._1
Letterio D'Amico 3 presso lo studio dell'avv. Catena Mastrantonio (c.f.
[...]
che la rappresenta e difende, fax 094121624, pec catena. C.F._2 [...]
-Appellante, appellata incidentale Email_1
CONTRO in persona del Presidente, (c.f. Controparte_1
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, P.IVA_1 anche disgiuntamente, dalle avv. Michela Foti ( – avv.- CodiceFiscale_3 E
– fax 090 5724777) e Maria Cammaroto Email_2
( – t) dell'avvo- CodiceFiscale_4 Email_4 catura dell'istituto, con loro elettivamente domiciliato anche in Messina via Ar- meria 1 – Appellato, appellante incidentale
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1902 depositata in data 10 ottobre 2023
CONCLUSIONI
Cappadona: In riforma parziale della sentenza impugnata, dichiarare che l'indebito oggetto di causa relativo al periodo dal 30/08/2019 al 30/06/2020 è irripetibile, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi e distrazione ex art. 93 cpc in favore della procuratrice.
In accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente la CP_1 sentenza impugnata, acclarando la ripetibilità dell'indebito assistenziale per cui è causa per l'intero periodo compreso tra il 01.07.2017 ed il 30.06.2020, rigettando le domande proposte in primo grado da parte avversa e dichiarando che questa è
tenuta alla restituzione del complessivo importo di € 18.624,60, per il titolo in atti.
Con vittoria di spese e compensi del secondo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, titolare di pensione Parte_1 invciv 07124463 con accompagnamento, decorrenza luglio 2016, per invalidità civile al 100% e necessità di assistenza continua (verbale 2/08/2016), narrava di essere stata sottoposta revisione il 6 giugno 2017 e nuovamente il 30 aprile 2019. CP_ Lamentava che l' dopo averle comunicato con provvedimento del 5 novembre
2019 il nuovo importo della pensione, pari a 813,83 euro mensili comprensivi dell'accompagnamento, in data 15 luglio 2020 le aveva inaspettatamente notificato la richiesta di restituzione di 18.624,60 euro per revoca dell'indennità di accompagnamento già a decorrere dalla revisione del 2017.
Dedotta la propria buona fede e invocato l'art. 37 comma 8 legge 448/1998 come CP_ interpretato a suo dire dalla Corte costituzionale, ha sostenuto che l'avere l' ampiamente sforato il termine di novanta giorni dal provvedimento di sospensione della prestazione, peraltro nemmeno adottato, renderebbe inapplicabile il regime generale dell'indebito civilistico, segnalando che il verbale di revisione del 2017 non le era stato notificato ed era stato anzi contraddetto dal provvedimento del 5 novembre 2019. Ha chiesto dunque dichiararsi non dovuta la somma chiesta in restituzione. CP_ Resistendo l con sentenza n° 1902 depositata in data 10 ottobre 2023 il giu- dice di primo grado ha autorizzato la ripetizione per il solo periodo compreso fra il
30 agosto 2019 e il 30 giugno 2020, dichiarando irripetibili le somme maturate pre- cedentemente e compensando le spese. ha proposto appello con ricorso depositato in data 21 marzo Parte_1 CP_ 2024. Nella resistenza dell che propone incidentale, depositate note di tratta- zione scritta entro il 9 gennaio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale, richiamando Cass. Sez. lav. 24180/2022, ha ritenuto che la fattispecie, relativa ad indebito assistenziale e non previdenziale, sia regolata dall'art. 37 comma 8 legge 448/1998, in base al quale la revoca del beneficio decorre dalla comunicazione dell'esito negativo della visita di verifica, essendo irrilevante che l'amministrazione non abbia immediatamente sospeso l'erogazione e non abbia adottato la revoca nei novanta giorni, come previsto nel medesimo art. 47. Il Giu- CP_ dice a quo ha tuttavia constatato che nel verbale della visita 2017 l' aveva con- fermato l'invalidità al 100% senza esplicitamente riferirsi all'accompagnamento, e solo con la nuova visita del 2019, in cui si riconosceva anche una percentuale di invalidità inferiore al 100%, poteva dirsi venuta meno la buona fede della assistita, N° 130/24 r.g.l.
dato che, per i soggetti infrasessantacinquenni qual è la appellante, nata nel 1976,
l'accompagnamento richiede contemporaneamente sia l'inabilità totale sia la neces- sità di assistenza continua.
La lamenta che il tribunale avrebbe dovuto tenere conto della comu- Parte_1 nicazione dell'importo della prestazione, posteriore anche alla seconda visita di re- CP_ visione, evidenziando che l aveva ingenerato con la lettera del 5 novembre
2019 un legittimo affidamento sulla persistenza del diritto. La appellante non contesta ulteriormente che l'adozione dei provvedimenti immediati di cui all'art. 37 CP_ comma 8 sia indispensabile perché l abbia diritto alla ripetizione, ma argomenta che l'omissione si associava ad un comportamento positivo dell'istituto, coerente con l'ipotesi della persistenza del diritto, specie considerando che il
Giudice delle leggi (ord. 448/2000) ha espressamente chiarito che la percezione indebita non può protrarsi eccessivamente nel tempo. La assistita individua insomma nel caso in esame un'ipotesi patologica rispetto all'iter previsto dalla legge, finalizzato (quantomeno anche) a scongiurare l'ingenerarsi di un affidamento che, di contro, può nascere di fronte ad un'erogazione protratta per ben tre anni ed in presenza di un esplicito provvedimento favorevole della stessa amministrazione.
Ciò a fortiori ove si tenga conto che la liquidazione di novembre 2019 era posteriore persino alla seconda revisione, risalente ad aprile. CP_ L a sua volta evidenzia in primo luogo che entrambi i verbali di revisione erano stati regolarmente notificati alla (circostanza nemmeno più Parte_1 contestata in questa sede) e che l'originaria prestazione, pensione di inabilità con diritto all'accompagnamento, non poteva che essere oggetto di riliquidazione trattandosi di indebito oggettivo.
L'istituto propone peraltro incidentale evidenziando che una lettura attenta del verbale del 2017 avrebbe dovuto indurre la controparte a rendersi conto della per- dita del diritto all'accompagnamento, perché in detto verbale non compariva più alcun cenno alla necessità di assistenza continua che era invece presente in quello CP_ del 2016. L argomenta dunque che la riduzione della percentuale di invalidità constatata nel 2019 non ha sotto questo aspetto alcuna rilevanza, bastando già il primo verbale a fare venire meno ogni affidamento.
Questa Corte ha trattato un caso assai simile (r.g. 591/22, sentenza 642/23 citata dall'istituto) evidenziando che di buona fede non si può parlare una volta che sia stato comunicato l'esito della visita di revisione, come chiarito, fra le altre, da Cass. sez. VI-L ord. 24180/2022 (che cita 13915/2021, 13223/2020, 10642/2019 e
31372/2019). In quel giudizio, questa Corte ha tuttavia adottato il medesimo prin- cipio fatto proprio dal tribunale nella sentenza qui impugnata, distinguendo l'effetto di un primo verbale in cui veniva confermata la sola invalidità al 100%, ma senza alcun effetto tangibile sulla misura della prestazione per i due anni successivi, e un N° 130/24 r.g.l.
secondo in cui la percentuale veniva abbassata al 75%.
È congruo confermare quanto divisato in tale precedente, e cioè che una persona non esperta della materia, a fronte di una conferma della percentuale massima di invalidità (che è pur sempre uno dei requisiti previsti per l'accompagnamento) e dell'erogazione per un periodo abnorme, poteva sviluppare un legittimo affida- CP_ mento, specie considerando che neanche in questo giudizio, come nel 591/22, l offre alcuna spiegazione di tale irragionevole attesa né produce altri atti anteriori al
2019 il cui contenuto smentisse tale affidamento.
Non si vede di contro come si possa continuare a nutrire tale affidamento quando, oltre al requisito della necessità di assistenza continua, venga meno anche quello dell'inabilità al 100%. Si è in tal caso di fronte ad una comunicazione tutt'altro che ambigua. Il provvedimento di liquidazione del 2019 interveniva dopo la seconda revisione, quando dunque l'affidamento era venuto meno, e d'altro canto dal suo tenore letterale non emerge alcuna espressa affermazione della persistenza del di- ritto all'accompagnamento in contrasto con l'esito della seconda revisione, ma una mera comunicazione dell'importo della prestazione, se dovuta. Si trattava insomma di una lettera meramente informativa sul quantum in cui il problema dell'an sem- plicemente non era preso in considerazione.
Entrambi gli appelli sono dunque infondati.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese anche per que- sto grado. Si applica l'art. 13 comma 1quater d.P.R. n° 115 del 2002, valevole sia per il principale che per l'incidentale. La si dichiara tuttavia esente da Parte_1 contributo.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul-
l'appello proposto con ricorso depositato in data 21 marzo 2024 da Parte_1
contro l nonché sul reci-
[...] Controparte_1 proco incidentale, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1902 depo- sitata in data 10 ottobre 2023, rigetta gli appelli e conferma la sentenza impugnata, compensando le spese di questo grado. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma
1quater ai fini del contributo unificato sia per l'appello principale che per quello incidentale, se dovuti.
Messina 14 gennaio 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)