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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6522/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6522/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to Vincenzo Salomone Parte_1
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Francesco Bosone Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4423/2017, emessa dal Giudice di Pace di Nola
con la quale era stata accolta la domanda formulata da , odierno Controparte_1
appellato. L'azione di primo grado mirava a conseguire la restituzione di €
931,00, pari al 50% dei canoni di locazione relativi al periodo gennaio - maggio
2016, percepiti per l'intero da comproprietario assieme Parte_1
all'odierno appellato di un immobile sito in Terzigno e concesso in locazione a terzi.
Si costituiva in giudizio l'appellato, impugnando e contestando il gravame,
insistendo per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza di primo grado.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 20/05/2025.
2 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello come formulato non supera il vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in particolare, alle generiche censure non si accompagna la formulazione di un'impugnazione rispettosa dei requisiti di forma e sostanza richiesti dal predetto articolo a pena di inammissibilità del gravame. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di
un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio
di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata. Ciò che il nuovo testo dell'articolo 342 del Cpc esige è che le
questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente
enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella
ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza,
così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe
anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto,
analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione
delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in
un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile
3 della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della
controversia. In particolare, nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte
volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi
contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla
decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata
dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di
appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle
linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di
primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più
specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di
aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per
una decisione diversa” (Cass. civ. n. 18309/2024).
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, l'appello in esame non può che essere dichiarato inammissibile non contenendo una parte argomentativa sufficientemente approfondita da confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, limitandosi, di fatto, a sostenere la mera necessità di una diversa valutazione dei fatti di causa.
L'appello risulta, altresì, inammissibile anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto tardive risultano sia le allegazioni che la documentazione che l'appellante pone a sostegno del difetto del titolo di proprietà dell'odierno appellato. Tali allegazioni e documentazione, infatti, non possono che ritenersi inammissibili in quanto in contrasto col divieto di cui all'art. 345 c.p.c., non essendo più consentito al giudice ammettere nuove produzioni documentali in appello sulla base dell'indispensabilità del documento ai fini del decidere
4 (come, invece, consentiva il testo previgente dello stesso art. 345 c.p.c. – cfr.
Cass. civ. Sez. Un., 10790/2017) ferma la sola possibilità di dedurne la tardività
non imputabile in ragione della impossibilità della tempestiva acquisizione. Sul
punto è intervenuta la Suprema Corte a ribadire che “Nel giudizio di appello, la
nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella
di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del
2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo
grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto
di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza
l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di
dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado
per causa ad essa non imputabile.” (Cass. civ. n. 26522/2017). Dunque, non risultando dedotto alcunché in ordine ai motivi dell'impossibilità della produzione di tale documentazione in primo grado per fatto non imputabile all'appellante, non può che discenderne l'inammissibilità della stessa.
L'appellante, d'altronde, nemmeno impugnava la parte della sentenza in cui ne veniva dichiarata la contumacia né eccepiva l'irregolarità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, facendo riferimento, nel primo motivo di appello,
unicamente alla notifica della sentenza.
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo,
a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e della pronuncia in rito.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
5 01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 331,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 27/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6522/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv.to Vincenzo Salomone Parte_1
APPELLANTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Francesco Bosone Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 4423/2017, emessa dal Giudice di Pace di Nola
con la quale era stata accolta la domanda formulata da , odierno Controparte_1
appellato. L'azione di primo grado mirava a conseguire la restituzione di €
931,00, pari al 50% dei canoni di locazione relativi al periodo gennaio - maggio
2016, percepiti per l'intero da comproprietario assieme Parte_1
all'odierno appellato di un immobile sito in Terzigno e concesso in locazione a terzi.
Si costituiva in giudizio l'appellato, impugnando e contestando il gravame,
insistendo per il rigetto dello stesso con conferma della sentenza di primo grado.
Incardinatosi il giudizio innanzi all'intestato Tribunale, la causa, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 20/05/2025.
2 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'appello come formulato non supera il vaglio di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; in particolare, alle generiche censure non si accompagna la formulazione di un'impugnazione rispettosa dei requisiti di forma e sostanza richiesti dal predetto articolo a pena di inammissibilità del gravame. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “Gli articoli
342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di
un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio
di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata. Ciò che il nuovo testo dell'articolo 342 del Cpc esige è che le
questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente
enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella
ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza,
così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe
anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto,
analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione
delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in
un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile
3 della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della
controversia. In particolare, nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte
volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal
primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi
contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla
decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata
dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di
appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle
linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di
primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più
specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di
aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per
una decisione diversa” (Cass. civ. n. 18309/2024).
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, l'appello in esame non può che essere dichiarato inammissibile non contenendo una parte argomentativa sufficientemente approfondita da confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, limitandosi, di fatto, a sostenere la mera necessità di una diversa valutazione dei fatti di causa.
L'appello risulta, altresì, inammissibile anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto tardive risultano sia le allegazioni che la documentazione che l'appellante pone a sostegno del difetto del titolo di proprietà dell'odierno appellato. Tali allegazioni e documentazione, infatti, non possono che ritenersi inammissibili in quanto in contrasto col divieto di cui all'art. 345 c.p.c., non essendo più consentito al giudice ammettere nuove produzioni documentali in appello sulla base dell'indispensabilità del documento ai fini del decidere
4 (come, invece, consentiva il testo previgente dello stesso art. 345 c.p.c. – cfr.
Cass. civ. Sez. Un., 10790/2017) ferma la sola possibilità di dedurne la tardività
non imputabile in ragione della impossibilità della tempestiva acquisizione. Sul
punto è intervenuta la Suprema Corte a ribadire che “Nel giudizio di appello, la
nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella
di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del
2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo
grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto
di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza
l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di
dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado
per causa ad essa non imputabile.” (Cass. civ. n. 26522/2017). Dunque, non risultando dedotto alcunché in ordine ai motivi dell'impossibilità della produzione di tale documentazione in primo grado per fatto non imputabile all'appellante, non può che discenderne l'inammissibilità della stessa.
L'appellante, d'altronde, nemmeno impugnava la parte della sentenza in cui ne veniva dichiarata la contumacia né eccepiva l'irregolarità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, facendo riferimento, nel primo motivo di appello,
unicamente alla notifica della sentenza.
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo,
a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e della pronuncia in rito.
Occorre, inoltre, dare atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma
5 01/01/2013, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 331,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
È dato atto che ricorrono i presupposti, a norma all'art. 1 comma 17 della L. n.
228/2012, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione proposta.
Nola, 27/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 della L. n. 228/2012, applicabile alle impugnazioni proposte a far data dal