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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 941/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
SQ AN SA RI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3529/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA Ric._2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP.COMPENSAZ. n. 2025-ADERISC-4606794 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - CO (di seguito l'ADER), notificava al Ricorrente_2 RL la
“Proposta di adesione alla compensazione volontaria – AVVISO DI RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO IN
COMPENSAZIONE – RIMB. IVA anno 2023”, Prot n. 2025-ADERISC – prot. 4606794 del 22.7.2025.
Per mezzo di detto documento l'ADER ha proposto di compensare il credito IVA anno 2023, riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, con la cartella di pagamento n. 29620000065388111000, afferente carico non erariale risalente all'anno 2000.
Veniva assegnato un termine di trenta giorni per l'adesione a tale proposta con l'indicazione che “Decorso tale termine, senza che sia data prova dell'estinzione del debito (provvedimento di sgravio oppure quietanza di avvenuto pagamento etc.) ovvero non sia stata trasmessa formale adesione alla proposta di compensazione, potremo procedere, secondo le disposizioni di legge, all'attivazione delle procedure esecutive.”.
1.1.- Il Sig. Ricorrente_1, nella qualità di socio della predetta Società estinta, ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate- CO (di seguito l'ADER) e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'Ufficio”), avverso la predetta proposta di compensazione volontaria ex art. 5 D.L. 119/2018, invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
i)- pregiudizialmente rappresenta la ritenuta legittimazione attiva, impugnabilità della “proposta di compensazione” e competenza del Giudice tributario;
ii)- Illegittimità della “proposta di compensazione” per intervenuta prescrizione del credito opposto in compensazione.
2.- L'Ufficio si è costituto nel presente grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva.
2.1.- L'ADER, si è costituita nel prese4nte grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn. 26242 e 26243) - in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936) – la Corte ritiene pregiudiziale l'esame del profilo del primo motivo ricorso relativo alla “legittimazione attiva, impugnabilità della proposta di compensazione” che è infondato.
3.1.- In via preliminare, richiamato il predetto contenuto dell'atto impugnato descritto al par. 1, si osserva che non sono in discussione: a) la legittimità della “proposta di compensazione volontaria” ex art. 5 D.L.
119/2018” formulata dalla ADER, in quanto normativamente prevista, e b) la spettanza del credito IVA in capo alla Società cessata, in quanto incontestattamente riconosciuto dall'Ufficio.
3.1.1.- Ciò posto, dall'esame della documentazione versata in atti, non risulta che il credito IVA della Società cessata sia stato dall'Ufficio sospeso o negato, con la conseguenza che l'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., della parte ricorrente non è attuale e concreto.
3.2.- Per quanto precede la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. .
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del disposto di cui all'art. 15, comma 1, del
D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna il ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dalle resistenti che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – come segue:
· In favore dell'ADE - previa riduzione ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92, in quanto difesa da proprio funzionario - Euro 1.927,20 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge;
· In favore dell'ADER Euro 2.409,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. .
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle resistenti, che liquida in Euro 1.927,20, oltre accessori di legge, in favore dell'ADE e in Euro 2.409,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge, in favore dell'ADER.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO MO NC Lo MA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
SQ AN SA RI, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3529/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 S.r.l. - P.IVA Ric._2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROP.COMPENSAZ. n. 2025-ADERISC-4606794 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - CO (di seguito l'ADER), notificava al Ricorrente_2 RL la
“Proposta di adesione alla compensazione volontaria – AVVISO DI RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO IN
COMPENSAZIONE – RIMB. IVA anno 2023”, Prot n. 2025-ADERISC – prot. 4606794 del 22.7.2025.
Per mezzo di detto documento l'ADER ha proposto di compensare il credito IVA anno 2023, riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, con la cartella di pagamento n. 29620000065388111000, afferente carico non erariale risalente all'anno 2000.
Veniva assegnato un termine di trenta giorni per l'adesione a tale proposta con l'indicazione che “Decorso tale termine, senza che sia data prova dell'estinzione del debito (provvedimento di sgravio oppure quietanza di avvenuto pagamento etc.) ovvero non sia stata trasmessa formale adesione alla proposta di compensazione, potremo procedere, secondo le disposizioni di legge, all'attivazione delle procedure esecutive.”.
1.1.- Il Sig. Ricorrente_1, nella qualità di socio della predetta Società estinta, ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, contro l'Agenzia delle Entrate- CO (di seguito l'ADER) e l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Palermo (di seguito l'Ufficio”), avverso la predetta proposta di compensazione volontaria ex art. 5 D.L. 119/2018, invocandone l'annullamento per i seguenti motivi:
i)- pregiudizialmente rappresenta la ritenuta legittimazione attiva, impugnabilità della “proposta di compensazione” e competenza del Giudice tributario;
ii)- Illegittimità della “proposta di compensazione” per intervenuta prescrizione del credito opposto in compensazione.
2.- L'Ufficio si è costituto nel presente grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso e la propria carenza di legittimazione passiva.
2.1.- L'ADER, si è costituita nel prese4nte grado di giudizio invocando l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.- In applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, ovvero in conseguenza dell'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione e tale da non richiedere alcuna ulteriore valutazione sulle altre questioni dedotte in giudizio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr.: Cass. civ., Sez. Unite, 12.12.2014, nn. 26242 e 26243) - in quanto si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerita' del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c., (Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363;
Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936) – la Corte ritiene pregiudiziale l'esame del profilo del primo motivo ricorso relativo alla “legittimazione attiva, impugnabilità della proposta di compensazione” che è infondato.
3.1.- In via preliminare, richiamato il predetto contenuto dell'atto impugnato descritto al par. 1, si osserva che non sono in discussione: a) la legittimità della “proposta di compensazione volontaria” ex art. 5 D.L.
119/2018” formulata dalla ADER, in quanto normativamente prevista, e b) la spettanza del credito IVA in capo alla Società cessata, in quanto incontestattamente riconosciuto dall'Ufficio.
3.1.1.- Ciò posto, dall'esame della documentazione versata in atti, non risulta che il credito IVA della Società cessata sia stato dall'Ufficio sospeso o negato, con la conseguenza che l'interesse ad agire, di cui all'art. 100 c.p.c., della parte ricorrente non è attuale e concreto.
3.2.- Per quanto precede la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse ad agire della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. .
4.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio, tenuto conto del disposto di cui all'art. 15, comma 1, del
D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, condanna il ricorrente, interamente soccombente, alla rifusione di quelle del grado sostenute dalle resistenti che liquida – con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – come segue:
· In favore dell'ADE - previa riduzione ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92, in quanto difesa da proprio funzionario - Euro 1.927,20 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge;
· In favore dell'ADER Euro 2.409,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sezione XII, dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. .
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle resistenti, che liquida in Euro 1.927,20, oltre accessori di legge, in favore dell'ADE e in Euro 2.409,00 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge, in favore dell'ADER.
Il Giudice estensore Il Presidente
CO MO NC Lo MA