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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/09/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1461/2025
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE
Dott. Carmine Di Fulvio GIUDICE
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1461 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 06/05/2025 da:
, nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]
32, C.F.: rappresentata e difesa dell'avvocato MICCOLI EMANUELA e con C.F._1
questi elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Chieti alla Via Cauta n.14, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento giudiziale di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 1461/2025 di R.G. del Tribunale di Pescara
Contro
, nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Croce n.197, CF: rappresentato e difeso dall'avvocato GALASSO MONICA e C.F._2
con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Pescara in viale Pindaro n. 27, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica;
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
1 Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, agiva nei confronti dell'ex coniuge , al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere una modifica delle condizioni di divorzio contenute nella Sentenza n. 288/2023 pubbl. il
23/02/2023 (n. RG 4324/2022), con cui il Tribunale di Pescara aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara il 09.09.2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di PESCARA, nell'anno 2007, atto numero 226, parte I.
Nello specifico, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1- disporre l'affidamento condiviso delle tre figlie minori , e con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione stabile presso la madre.
2 - disporre che il IG. versi alla IG.ra , entro il 7 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di euro 600,00 (seicento/00), ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo di mantenimento per le figlie;
l'assegno de quo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
3. disporre che gli incontri tra il padre e le figlie potranno avvenire senza rigidi formalismi, tenendo sempre presenti le esigenze delle minori, i loro impegni scolastici ed extra scolastici e compatibilmente con i di loro impegni;
in ogni caso, stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie durante i week-end a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino alle ore 21.00 della domenica
(con cena compresa) nonché due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 (con cena compresa) salvo diverso accordo tra le parti;
4. disporre, per ciò che attiene alle festività che, riguardo a quelle natalizie, i coniugi terranno con sé le figlie, alternativamente di anno in anno, il giorno della Vigilia/Natale/S. , e così il 31 dicembre e Per_4
il giorno di Capodanno;
riguardo a quelle pasquali, i coniugi terranno le figlie l'uno la domenica di
2 Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, sempre alternativamente di anno in anno. Salvo accordi diversi fra le parti, sempre nel rispetto della alternanza;
- disporre, per ciò che attiene al periodo non scolastico estivo, che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie una settimana intera consecutiva sia nel mese di luglio che nel mese di agosto,
da dedicare anche a villeggiature o viaggi con le stesse, e da concordare con almeno 30 giorni di anticipo, comunicando altresì reperibilità e destinazione, e sempre nel rispetto della equipollenza dei tempi di permanenza con ciascuno di essi;
- disporre che, come disposto in sede di divorzio, la sig.ra incassi per intero l'importo Parte_1
mensile erogato dall' a titolo di assegno unico universale per le tre figlie;
CP_2
- disporre che, come disposto in sede di divorzio, la sig.ra incassi per intero l'importo Parte_1
mensile erogato dall' a titolo di indennità di frequenza, pari ad €. 320,00 (trecentoventi), con CP_2
rendiconto una tantum al padre;
- disporre che, come disposto in sede di divorzio, le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, come segue: il 60% a carico del sig. e il 40% a carico della sig.ra Controparte_1
Le spese straordinarie sono quelle individuate nel “protocollo famiglia del Tribunale di Parte_1
Pescara”, e dovranno essere, come ivi previsto, previamente concordate e debitamente documentate.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in via telematica in data 13/06/2025, l'ex coniuge convenuto , a ministero dell'Avv. GALASSO MONICA, si costituiva nel Controparte_1
procedimento, contestando la fondatezza della domanda avversaria, e, per l'effetto, chiedeva volersi:
“1) nell'immediatezza, confermare l'attuale collocamento paritario delle tre figlie, secondo il calendario da anni vigente;
2) al definitivo, esperita la necessaria istruttoria, ivi compresa C.T.U. volta a verificare le capacità
genitoriali delle parti alla luce dei bisogni e delle caratteristiche delle tre figlie minori e volta a valutare l'adeguatezza dei rispettivi ambienti familiari, disporre che le tre figlie vengano collocate in via prevalente presso il padre, che continuerà ad assicurare loro un ambiente di vita e crescita sano,
3 accudente, attento e funzionale. Prevedendo espressamente i tempi di permanenza delle minori presso la madre, anche secondo modalità differenti in ragione delle tre età delle bambine e delle loro differenti esigenze psico-fisiche;
3) ammonire ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. la sig.ra invitandola ad astenersi da Parte_1
condotte che possano incidere sulle abitudini funzionali delle tre figlie, creare pregiudizio psicologico o disagio alle stesse, che possano ostacolare l'attuazione del vigente regime di collocamento paritario o che siano irrispettose del ruolo genitoriale paterno;
4) quanto ai provvedimenti economici, revocare il contributo al mantenimento delle figlie attualmente posto a carico del sig. per €. 300,00 mensili stante la mutata condizione Controparte_1
economica della e disporre che l' corrisponda sia l'assegno unico per le tre minori che Pt_1 CP_2
l'indennità di frequenza per la secondogenita in quota parte pari al 50% in favore Per_2
di ciascun genitore.
Allo stesso modo, porre a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie per le minori, come individuate e regolamentate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
5) con il favore delle spese ed ogni altra conseguenza di legge.”
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, le parti addivenivano ad un accordo per la trasformazione del giudizio in congiunto, datato 10/09/2025, in ordine all'affidamento, collocamento,
diritto di visita e mantenimento delle figlie minori (nata a [...] il [...]), (nata Per_1 Per_2
ad Ortona il 16.07.2012) e (nata a [...] il [...]). Per_3
All'udienza dell'11/09/2025 le parti rappresentavano, quindi, di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, già versato in atti e sottoscritto dalle parti in udienza, nei sensi che seguono:
“- affidamento condiviso ex L. n. 54/2006 delle figlie (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2
(nata ad [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), ad entrambi i genitori che Per_3
4 dunque continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sulle stesse, con obbligo reciproco di informazione, collaborazione, condivisione e rispetto;
- collocamento in via paritaria delle tre figlie minori presso entrambi i genitori, come già disposto in sede di divorzio, confermando l'attuale organizzazione settimanale vigente, secondo la quale le tre figlie staranno:
a) il lunedì e il martedì sempre col papà;
b) il mercoledì a settimane alterne col papà e con la mamma;
c) il giovedì e venerdì sempre con la mamma;
-
d) il sabato e la domenica alternativamente con il papà o con la mamma.
Il tutto dando atto che i genitori si rendono altresì disponibili, ove fosse necessario, ad anticipare il cambio di collocamento al venerdì, purché la richiesta pervenga entro il lunedì precedente e sempre compatibilmente con le esigenze delle figlie ed i rispettivi impegni lavorativi dei genitori.
- conferma di quanto già vigente per ciò che attiene alle festività e cioè che: riguardo a quelle natalizie,
i coniugi terranno con sé le figlie, alternativamente di anno in anno, il giorno della Vigilia/Natale/S.
, e così il 31 dicembre e il giorno di Capodanno;
riguardo a quelle pasquali, i coniugi terranno Per_4
le figlie l'uno la domenica di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, sempre alternativamente di anno in anno. Salvo accordi diversi fra le parti, sempre nel rispetto della alternanza;
- conferma di quanto già vigente, per ciò che attiene al periodo non scolastico estivo, che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie una settimana intera consecutiva sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, da dedicare anche a villeggiature o viaggi con le stesse, e da concordare con almeno 15 giorni di anticipo, comunicando altresì reperibilità e destinazione, e sempre nel rispetto della equipollenza dei tempi di permanenza con ciascuno di essi;
- conferma di quanto già vigente per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle figlie, e cioè
che il sig. verserà entro il giorno 7 di ogni mese alla sig.ra quale Controparte_1 Parte_1
5 contributo al mantenimento delle tre figlie, €. 300,00 (trecento) complessivi, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- si conferma che la sig.ra incasserà per intero l'importo mensile erogato dall' a Parte_1 CP_2
titolo di assegno unico universale per le tre figlie;
- l'importo mensile erogato dall' a titolo di indennità di frequenza per la figlia resterà CP_2 Per_2
incassato dalla sig.ra e sarà utilizzato esclusivamente per le necessità della figlia, con Parte_1
rendiconto trimestrale al padre;
si dispone altresì che – ove possibile - il relativo libretto di deposito attualmente cartaceo, sia trasferito su prodotto elettronico/digitale, affinché entrambi i genitori possano accedere direttamente e più facilmente all'estratto movimenti, al rendiconto etc.;
- le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, saranno poste a carico di entrambi i genitori in pari quota al 50%, e saranno individuate e regolamentate secondo il cd.
“protocollo famiglia” del Tribunale di Pescara;
- spese del procedimento integralmente compensate fra le parti.”
Detto accordo può essere recepito dal collegio, in quanto conforme all'interesse delle minori e non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, come da accordo tra le parti, vanno dichiarate integralmente compensate tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. Sentenza n.
288/2023 del 21/02/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 23/02/2023, come da accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
2. dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Pescara, 23/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE
Dott. Carmine Di Fulvio GIUDICE
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1461 del R.G.A.C.C. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 06/05/2025 da:
, nata il [...] a [...] e ivi residente a[...]
32, C.F.: rappresentata e difesa dell'avvocato MICCOLI EMANUELA e con C.F._1
questi elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Chieti alla Via Cauta n.14, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimento giudiziale di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 1461/2025 di R.G. del Tribunale di Pescara
Contro
, nato il [...] ad [...] e residente in [...]
Croce n.197, CF: rappresentato e difeso dall'avvocato GALASSO MONICA e C.F._2
con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Pescara in viale Pindaro n. 27, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione telematica;
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza dell'11/09/2025.
1 Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06/05/2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, agiva nei confronti dell'ex coniuge , al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere una modifica delle condizioni di divorzio contenute nella Sentenza n. 288/2023 pubbl. il
23/02/2023 (n. RG 4324/2022), con cui il Tribunale di Pescara aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pescara il 09.09.2007 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di PESCARA, nell'anno 2007, atto numero 226, parte I.
Nello specifico, la ricorrente adiva l'intestato Tribunale, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1- disporre l'affidamento condiviso delle tre figlie minori , e con Per_1 Per_2 Per_3
collocazione stabile presso la madre.
2 - disporre che il IG. versi alla IG.ra , entro il 7 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di euro 600,00 (seicento/00), ovvero quella che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di contributo di mantenimento per le figlie;
l'assegno de quo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
3. disporre che gli incontri tra il padre e le figlie potranno avvenire senza rigidi formalismi, tenendo sempre presenti le esigenze delle minori, i loro impegni scolastici ed extra scolastici e compatibilmente con i di loro impegni;
in ogni caso, stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie durante i week-end a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino alle ore 21.00 della domenica
(con cena compresa) nonché due pomeriggi a settimana, il mercoledì ed il venerdì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 (con cena compresa) salvo diverso accordo tra le parti;
4. disporre, per ciò che attiene alle festività che, riguardo a quelle natalizie, i coniugi terranno con sé le figlie, alternativamente di anno in anno, il giorno della Vigilia/Natale/S. , e così il 31 dicembre e Per_4
il giorno di Capodanno;
riguardo a quelle pasquali, i coniugi terranno le figlie l'uno la domenica di
2 Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, sempre alternativamente di anno in anno. Salvo accordi diversi fra le parti, sempre nel rispetto della alternanza;
- disporre, per ciò che attiene al periodo non scolastico estivo, che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie una settimana intera consecutiva sia nel mese di luglio che nel mese di agosto,
da dedicare anche a villeggiature o viaggi con le stesse, e da concordare con almeno 30 giorni di anticipo, comunicando altresì reperibilità e destinazione, e sempre nel rispetto della equipollenza dei tempi di permanenza con ciascuno di essi;
- disporre che, come disposto in sede di divorzio, la sig.ra incassi per intero l'importo Parte_1
mensile erogato dall' a titolo di assegno unico universale per le tre figlie;
CP_2
- disporre che, come disposto in sede di divorzio, la sig.ra incassi per intero l'importo Parte_1
mensile erogato dall' a titolo di indennità di frequenza, pari ad €. 320,00 (trecentoventi), con CP_2
rendiconto una tantum al padre;
- disporre che, come disposto in sede di divorzio, le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori, come segue: il 60% a carico del sig. e il 40% a carico della sig.ra Controparte_1
Le spese straordinarie sono quelle individuate nel “protocollo famiglia del Tribunale di Parte_1
Pescara”, e dovranno essere, come ivi previsto, previamente concordate e debitamente documentate.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in via telematica in data 13/06/2025, l'ex coniuge convenuto , a ministero dell'Avv. GALASSO MONICA, si costituiva nel Controparte_1
procedimento, contestando la fondatezza della domanda avversaria, e, per l'effetto, chiedeva volersi:
“1) nell'immediatezza, confermare l'attuale collocamento paritario delle tre figlie, secondo il calendario da anni vigente;
2) al definitivo, esperita la necessaria istruttoria, ivi compresa C.T.U. volta a verificare le capacità
genitoriali delle parti alla luce dei bisogni e delle caratteristiche delle tre figlie minori e volta a valutare l'adeguatezza dei rispettivi ambienti familiari, disporre che le tre figlie vengano collocate in via prevalente presso il padre, che continuerà ad assicurare loro un ambiente di vita e crescita sano,
3 accudente, attento e funzionale. Prevedendo espressamente i tempi di permanenza delle minori presso la madre, anche secondo modalità differenti in ragione delle tre età delle bambine e delle loro differenti esigenze psico-fisiche;
3) ammonire ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c. la sig.ra invitandola ad astenersi da Parte_1
condotte che possano incidere sulle abitudini funzionali delle tre figlie, creare pregiudizio psicologico o disagio alle stesse, che possano ostacolare l'attuazione del vigente regime di collocamento paritario o che siano irrispettose del ruolo genitoriale paterno;
4) quanto ai provvedimenti economici, revocare il contributo al mantenimento delle figlie attualmente posto a carico del sig. per €. 300,00 mensili stante la mutata condizione Controparte_1
economica della e disporre che l' corrisponda sia l'assegno unico per le tre minori che Pt_1 CP_2
l'indennità di frequenza per la secondogenita in quota parte pari al 50% in favore Per_2
di ciascun genitore.
Allo stesso modo, porre a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie per le minori, come individuate e regolamentate dal protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
5) con il favore delle spese ed ogni altra conseguenza di legge.”
Nelle more dell'udienza di prima comparizione, le parti addivenivano ad un accordo per la trasformazione del giudizio in congiunto, datato 10/09/2025, in ordine all'affidamento, collocamento,
diritto di visita e mantenimento delle figlie minori (nata a [...] il [...]), (nata Per_1 Per_2
ad Ortona il 16.07.2012) e (nata a [...] il [...]). Per_3
All'udienza dell'11/09/2025 le parti rappresentavano, quindi, di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, già versato in atti e sottoscritto dalle parti in udienza, nei sensi che seguono:
“- affidamento condiviso ex L. n. 54/2006 delle figlie (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2
(nata ad [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), ad entrambi i genitori che Per_3
4 dunque continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sulle stesse, con obbligo reciproco di informazione, collaborazione, condivisione e rispetto;
- collocamento in via paritaria delle tre figlie minori presso entrambi i genitori, come già disposto in sede di divorzio, confermando l'attuale organizzazione settimanale vigente, secondo la quale le tre figlie staranno:
a) il lunedì e il martedì sempre col papà;
b) il mercoledì a settimane alterne col papà e con la mamma;
c) il giovedì e venerdì sempre con la mamma;
-
d) il sabato e la domenica alternativamente con il papà o con la mamma.
Il tutto dando atto che i genitori si rendono altresì disponibili, ove fosse necessario, ad anticipare il cambio di collocamento al venerdì, purché la richiesta pervenga entro il lunedì precedente e sempre compatibilmente con le esigenze delle figlie ed i rispettivi impegni lavorativi dei genitori.
- conferma di quanto già vigente per ciò che attiene alle festività e cioè che: riguardo a quelle natalizie,
i coniugi terranno con sé le figlie, alternativamente di anno in anno, il giorno della Vigilia/Natale/S.
, e così il 31 dicembre e il giorno di Capodanno;
riguardo a quelle pasquali, i coniugi terranno Per_4
le figlie l'uno la domenica di Pasqua e l'altro il Lunedì dell'Angelo, sempre alternativamente di anno in anno. Salvo accordi diversi fra le parti, sempre nel rispetto della alternanza;
- conferma di quanto già vigente, per ciò che attiene al periodo non scolastico estivo, che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con le figlie una settimana intera consecutiva sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, da dedicare anche a villeggiature o viaggi con le stesse, e da concordare con almeno 15 giorni di anticipo, comunicando altresì reperibilità e destinazione, e sempre nel rispetto della equipollenza dei tempi di permanenza con ciascuno di essi;
- conferma di quanto già vigente per ciò che attiene al contributo al mantenimento delle figlie, e cioè
che il sig. verserà entro il giorno 7 di ogni mese alla sig.ra quale Controparte_1 Parte_1
5 contributo al mantenimento delle tre figlie, €. 300,00 (trecento) complessivi, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
- si conferma che la sig.ra incasserà per intero l'importo mensile erogato dall' a Parte_1 CP_2
titolo di assegno unico universale per le tre figlie;
- l'importo mensile erogato dall' a titolo di indennità di frequenza per la figlia resterà CP_2 Per_2
incassato dalla sig.ra e sarà utilizzato esclusivamente per le necessità della figlia, con Parte_1
rendiconto trimestrale al padre;
si dispone altresì che – ove possibile - il relativo libretto di deposito attualmente cartaceo, sia trasferito su prodotto elettronico/digitale, affinché entrambi i genitori possano accedere direttamente e più facilmente all'estratto movimenti, al rendiconto etc.;
- le spese straordinarie, previamente concordate e debitamente documentate, saranno poste a carico di entrambi i genitori in pari quota al 50%, e saranno individuate e regolamentate secondo il cd.
“protocollo famiglia” del Tribunale di Pescara;
- spese del procedimento integralmente compensate fra le parti.”
Detto accordo può essere recepito dal collegio, in quanto conforme all'interesse delle minori e non contrario a norme imperative.
Le spese di lite, come da accordo tra le parti, vanno dichiarate integralmente compensate tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. dispone la modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. Sentenza n.
288/2023 del 21/02/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata in data 23/02/2023, come da accordo stipulato dalle parti e riportato in motivazione;
2. dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio.
Pescara, 23/09/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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