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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2712/2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Rainaldi;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Sciarretta;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Guidonia Montecelio (RM) in data 26.06.2006 con
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del CP_1
Comune di Guidonia Montecelio (RM), alla parte II, serie A, n. 12, anno 2006 e che dal matrimonio sono nate le figlie nata il [...] e nata il [...], Per_1 Per_2 ha rappresentato che, - a seguito dell'udienza presidenziale del 21.03.2023 - con decreto n. 1934/2023 del 09.05.2023 (R.G. n. 5076/2022), il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
L'accordo di separazione ha previsto, in particolare: l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
la regolamentazione della frequentazione padre-figlie; l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
la previsione di un contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie di euro 400,00, oltre la previsione del 50% delle spese straordinarie;
la previsione di un contributo per il mantenimento della moglie di 75,00 euro per 18 mesi;
il passaggio di proprietà in favore della moglie del veicolo Ford Fiesta e l' impegno dei coniugi a vendere la casa cointestata, sita a San Leo, Via Montemaggio, n. 122 A.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 28.02.2025, si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 24.11.2025 sono comparse le parti personalmente, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni depositate e sottoscritte da entrambe il 08.05.2025, che prevedono:
1) “la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) le figlie minori e saranno affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambe i genitori, con le seguenti collocazioni: la minore con il padre presso l'abitazione sita a Guidonia Montecelio, fraz. Per_1
Villanova di Guidonia, in Via Federico Confalonieri n. 14, e la minore con Per_2 la madre presso l'abitazione dei nonni materni sita nel Comune di San Leo (RN) in via Montemaggio n. 21;
3) il sig. presta sin da ora il consenso al trasferimento della sig.ra CP_1 [...]
unitamente alla figlia presso il Comune di San Leo alla Parte_1 Persona_4 via Montemaggio n. 21, necessario per l'impossibilità di trovare lavoro da parte della sig.ra nel territorio ove ora risiede, con possibilità al contrario di Pt_1 trovare un'occupazione lavorativa e necessario aiuto da parte dei propri genitori.
Presta altresì il consenso all'eventuale trasferimento in altro immobile nella medesima località. Il sig. si impegna a firmare autorizzazione al CP_1 trasferimento di residenza per la figlia minore qualora il Comune Persona_4 di San Leo lo dovesse richiedere in luogo del presente accordo firmato. La RA
dal canto suo, presta sin da ora il consenso ad eventuali Parte_1 trasferimenti del Signor unitamente alla figlia in CP_1 Persona_3 altra abitazione presso il Comune di Guidonia Montecelio o in Comuni limitrofi;
4) la sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile ove attualmente risiede e alla Pt_1 stessa assegnato in sede di separazione consensuale, sito a Guidonia Montecelio
(RM), fraz. Villanova di Guidonia, in via U. Rattazzi n. 16/A in data 16 giugno 2025 con contestuale trasferimento presso la casa dei propri genitori. Contestualmente, la RA potrà richiedere il rilascio da parte del Comune di San Leo del Pt_1 trasferimento di residenza ( e ). Le chiavi Parte_1 Persona_4 dell'immobile di proprietà dei genitori di verranno consegnate ai CP_1 proprietari in data 16 giugno 2025, con sottoscrizione di idoneo verbale di consegna;
5) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse;
6) sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie;
7) Il Signor provvederà direttamente al mantenimento della figlia CP_1
senza poter chiedere alcun contributo a per le Persona_3 Parte_1 spese ordinarie relative a entrambe le figlie. La RA , dal canto Parte_1 suo, provvederà al mantenimento diretto della figlia senza poter Persona_4 chiedere alcun contributo a per le spese ordinarie relative a CP_1 entrambe le figlie. Quanto alle spese straordinarie per entrambe le figlie, le stesse saranno computate unitamente e corrisposte al 50% da ciascun genitore, così come previamente documentate e concordate tra gli stessi, salvo urgenze, come da vigente Protocollo Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Tivoli. La sig.ra rinuncia alla corresponsione del mantenimento in favore delle figlie sin dalla Pt_1 firma del presente accordo e comunque sin dal mese di aprile 2025;
8) l'assegno unico per le figlie erogato dall' verrà erogato, come per Legge, in CP_2 parti uguali a ciascun genitore, come già avviene attualmente;
9) i sigg.ri e , con le figlie non collocate Parte_1 CP_1 presso di loro, potranno avere comunicazioni giornalmente e compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative;
10) la sig.ra potrà tenere con sé entrambe le figlie il primo e il Parte_1 terzo fine settimana di ogni mese, dalle ore 10.00 del sabato mattina alla domenica alle ore 20.00, con pernotto nel Comune della figlia non collocataria ed avendo cura dei pasti delle figlie: tutto salvo diverse esigenze lavorative;
11) il sig. potrà tenere con sé le figlie il secondo e il quarto fine CP_1 settimana di ogni mese, dalle ore 10.00 del sabato mattina alla domenica alle ore
20.00, con pernotto nel Comune di residenza della figlia non collocataria ed avendo cura dei pasti delle figlie: tutto salvo diverse esigenze lavorative;
12) le festività natalizie, di fine anno, dell'epifania e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori (esemplificativamente dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, invertendo la modalità nelle medesime festività successive);
13) durante le ferie estive le figlie minori trascorreranno, entrambe con il medesimo genitore, un periodo di 15 giorni sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, da concordare entro il mese di maggio;
14) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con i nonni (garantendo a questi ultimi il diritto di visita durante le festività estive, natalizie e Pasquali);
15) i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, l'uno dell'altro, soprattutto alla presenza delle figlie;
16) le spese legali saranno compensate integralmente tra le parti delle spese e dei compensi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, dovuti ai rispettivi difensori, con rinuncia di questi ultimi al beneficio della solidarietà professionale;
17) il presente accordo vale a tutti gli effetti come transazione tra le parti in ordine al giudizio qui menzionato.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in data 26.06.2006, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero in data 21.03.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 2712/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 26.06.2006 in Guidonia Montecelio (RM) e trascritto CP_1 regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio (RM), alla parte II, serie A, n. 12, anno 2006;
- dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
ES IA.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa ES IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa ES IA Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 2712/2024 vertente
TRA
nata a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Rainaldi;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Sciarretta;
RESISTENTE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 01.08.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Guidonia Montecelio (RM) in data 26.06.2006 con
, matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del CP_1
Comune di Guidonia Montecelio (RM), alla parte II, serie A, n. 12, anno 2006 e che dal matrimonio sono nate le figlie nata il [...] e nata il [...], Per_1 Per_2 ha rappresentato che, - a seguito dell'udienza presidenziale del 21.03.2023 - con decreto n. 1934/2023 del 09.05.2023 (R.G. n. 5076/2022), il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
L'accordo di separazione ha previsto, in particolare: l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
la regolamentazione della frequentazione padre-figlie; l'assegnazione della casa familiare alla moglie;
la previsione di un contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie di euro 400,00, oltre la previsione del 50% delle spese straordinarie;
la previsione di un contributo per il mantenimento della moglie di 75,00 euro per 18 mesi;
il passaggio di proprietà in favore della moglie del veicolo Ford Fiesta e l' impegno dei coniugi a vendere la casa cointestata, sita a San Leo, Via Montemaggio, n. 122 A.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 28.02.2025, si è costituito in giudizio il resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 24.11.2025 sono comparse le parti personalmente, le quali hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito all'oggetto di causa ed hanno chiesto l'accoglimento delle condizioni depositate e sottoscritte da entrambe il 08.05.2025, che prevedono:
1) “la premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) le figlie minori e saranno affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambe i genitori, con le seguenti collocazioni: la minore con il padre presso l'abitazione sita a Guidonia Montecelio, fraz. Per_1
Villanova di Guidonia, in Via Federico Confalonieri n. 14, e la minore con Per_2 la madre presso l'abitazione dei nonni materni sita nel Comune di San Leo (RN) in via Montemaggio n. 21;
3) il sig. presta sin da ora il consenso al trasferimento della sig.ra CP_1 [...]
unitamente alla figlia presso il Comune di San Leo alla Parte_1 Persona_4 via Montemaggio n. 21, necessario per l'impossibilità di trovare lavoro da parte della sig.ra nel territorio ove ora risiede, con possibilità al contrario di Pt_1 trovare un'occupazione lavorativa e necessario aiuto da parte dei propri genitori.
Presta altresì il consenso all'eventuale trasferimento in altro immobile nella medesima località. Il sig. si impegna a firmare autorizzazione al CP_1 trasferimento di residenza per la figlia minore qualora il Comune Persona_4 di San Leo lo dovesse richiedere in luogo del presente accordo firmato. La RA
dal canto suo, presta sin da ora il consenso ad eventuali Parte_1 trasferimenti del Signor unitamente alla figlia in CP_1 Persona_3 altra abitazione presso il Comune di Guidonia Montecelio o in Comuni limitrofi;
4) la sig.ra si impegna a rilasciare l'immobile ove attualmente risiede e alla Pt_1 stessa assegnato in sede di separazione consensuale, sito a Guidonia Montecelio
(RM), fraz. Villanova di Guidonia, in via U. Rattazzi n. 16/A in data 16 giugno 2025 con contestuale trasferimento presso la casa dei propri genitori. Contestualmente, la RA potrà richiedere il rilascio da parte del Comune di San Leo del Pt_1 trasferimento di residenza ( e ). Le chiavi Parte_1 Persona_4 dell'immobile di proprietà dei genitori di verranno consegnate ai CP_1 proprietari in data 16 giugno 2025, con sottoscrizione di idoneo verbale di consegna;
5) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse;
6) sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie;
7) Il Signor provvederà direttamente al mantenimento della figlia CP_1
senza poter chiedere alcun contributo a per le Persona_3 Parte_1 spese ordinarie relative a entrambe le figlie. La RA , dal canto Parte_1 suo, provvederà al mantenimento diretto della figlia senza poter Persona_4 chiedere alcun contributo a per le spese ordinarie relative a CP_1 entrambe le figlie. Quanto alle spese straordinarie per entrambe le figlie, le stesse saranno computate unitamente e corrisposte al 50% da ciascun genitore, così come previamente documentate e concordate tra gli stessi, salvo urgenze, come da vigente Protocollo Magistrati-Avvocati presso il Tribunale di Tivoli. La sig.ra rinuncia alla corresponsione del mantenimento in favore delle figlie sin dalla Pt_1 firma del presente accordo e comunque sin dal mese di aprile 2025;
8) l'assegno unico per le figlie erogato dall' verrà erogato, come per Legge, in CP_2 parti uguali a ciascun genitore, come già avviene attualmente;
9) i sigg.ri e , con le figlie non collocate Parte_1 CP_1 presso di loro, potranno avere comunicazioni giornalmente e compatibilmente con le rispettive esigenze lavorative;
10) la sig.ra potrà tenere con sé entrambe le figlie il primo e il Parte_1 terzo fine settimana di ogni mese, dalle ore 10.00 del sabato mattina alla domenica alle ore 20.00, con pernotto nel Comune della figlia non collocataria ed avendo cura dei pasti delle figlie: tutto salvo diverse esigenze lavorative;
11) il sig. potrà tenere con sé le figlie il secondo e il quarto fine CP_1 settimana di ogni mese, dalle ore 10.00 del sabato mattina alla domenica alle ore
20.00, con pernotto nel Comune di residenza della figlia non collocataria ed avendo cura dei pasti delle figlie: tutto salvo diverse esigenze lavorative;
12) le festività natalizie, di fine anno, dell'epifania e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza tra i genitori (esemplificativamente dal 23 al 30 dicembre con la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre, invertendo la modalità nelle medesime festività successive);
13) durante le ferie estive le figlie minori trascorreranno, entrambe con il medesimo genitore, un periodo di 15 giorni sia nel mese di luglio che nel mese di agosto, da concordare entro il mese di maggio;
14) i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con i nonni (garantendo a questi ultimi il diritto di visita durante le festività estive, natalizie e Pasquali);
15) i genitori si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione, l'uno dell'altro, soprattutto alla presenza delle figlie;
16) le spese legali saranno compensate integralmente tra le parti delle spese e dei compensi legali, sia giudiziali che stragiudiziali, dovuti ai rispettivi difensori, con rinuncia di questi ultimi al beneficio della solidarietà professionale;
17) il presente accordo vale a tutti gli effetti come transazione tra le parti in ordine al giudizio qui menzionato.”
Il Giudice Delegato, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dalle parti in data 26.06.2006, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero in data 21.03.2023 dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 2712/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, contratto in data 26.06.2006 in Guidonia Montecelio (RM) e trascritto CP_1 regolarmente presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio (RM), alla parte II, serie A, n. 12, anno 2006;
- dispone che le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
ES IA.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa ES IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia