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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3737/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3737/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GENOVESI STEFANIA, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Latina, Via C. Battisti n. 52, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI
LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: indebito assistenziale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.3
CP_
3. La domanda attorea- avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto dell' a ripetere dal ricorrente la somma di € 31.035,80 a titolo indebito in relazione alla pensione cat. INVCIV n.07024309, per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2021 con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento di contestazione dell'indebito emesso in data
31.01.2022- è fondata e deve essere accolta.
4. Occorre preliminarmente rilevare che l'oggetto dell'indebito in questione riguarda motivi sanitari originati dalla perdita del requisito sanitario dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto e dell'indennità di accompagnamento (ex art. L. n 18/80), in sede di visita di revisione sanitaria del 27.05.2016.
5. La soluzione della presente controversia richiede la preliminare ricognizione della normativa, applicabile ratione temporis al caso che occupa.
5.1 La disciplina dell'indebito in esame va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili.
Dall'esame della specifica normativa di settore (art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3-nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996;
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
4.2 La Corte di Cassazione ha affermato che: “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(cfr. ex multis Cass. n. 16260/2003; 26162/2016;
34013/2019).
In termini recenti la Cassazione con sentenza n. 24180/2022 ha ulteriormente chiarito che “ in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 della
Costituzione, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte
(cfr. Cass nr 13915/2021; Cass nr. 13223/2020; Cass nr. 10642 e 31372/2019)”, ribadendo il principio di diritto a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
6. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nella fattispecie in esame, l' non ha CP_1
posto la parte ricorrente nella condizione di prendere conoscenza della perdita del requisito sanitario dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto e dell'indennità di accompagnamento (ex art. L. n 18/80), avvenuto in sede di visita di revisione sanitaria del
27.05.2016 atteso che in atti non vi è prova che parte ricorrente abbia ricevuto l'esito della visita di revisione relativa alla perdita dello stato di invalidità con conseguente perdita del diritto a percepire la prestazione di indennità di accompagnamento. CP_ Invero, dalla documentazione versata in atti dall' non vi è prova che l'allegato alla CP_ memoria difensiva dell'Istituto “comunicazione esito visita” emesso dall' in data
14.07.2018 avente n. di raccomandata 64980873810-5 e notificata a parte istante in data
30.07.2018 contenga il verbale di visita di revisione del 27.05.2016.
Pertanto, la non conoscenza dell'esito della visita di revisione consente alla parte ricorrente di invocare, in suo favore, l'affidamento incolpevole per la percezione dei ratei successivi alla suddetta comunicazione.
Ritiene allora il Tribunale la sussistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro incolpevole.
CP_
7. Da ciò deriva che la ripetizione disposta dall' a titolo di indebito in relazione alla pensione cat. INVCIV n.07024309, per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2021 per un importo complessivo pari ad € 31.035,80 è irripetibile e illegittima.
8. Le spese del giudizio – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (scaglione
€26.000/€52.000) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la natura della decisione e la non complessità delle questioni trattate ed esclusa la sola fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
CP_
1) dichiara non dovuto l'importo richiesto dall' a titolo di indebito in relazione alla pensione cat. INVCIV n.07024309, per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2021 e per un importo complessivo pari ad € 31.035,80; CP_
2) condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del giudizio liquidate in complessivi €3.291,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. oltre spese vive per c.u. pari ad € 43,00.
Latina, 21/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 3737/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GENOVESI STEFANIA, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Latina, Via C. Battisti n. 52, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti CIARELLI ANNA PAOLA e LORENI
LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: indebito assistenziale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c. depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.3
CP_
3. La domanda attorea- avente ad oggetto l'accertamento negativo del diritto dell' a ripetere dal ricorrente la somma di € 31.035,80 a titolo indebito in relazione alla pensione cat. INVCIV n.07024309, per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2021 con conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento di contestazione dell'indebito emesso in data
31.01.2022- è fondata e deve essere accolta.
4. Occorre preliminarmente rilevare che l'oggetto dell'indebito in questione riguarda motivi sanitari originati dalla perdita del requisito sanitario dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto e dell'indennità di accompagnamento (ex art. L. n 18/80), in sede di visita di revisione sanitaria del 27.05.2016.
5. La soluzione della presente controversia richiede la preliminare ricognizione della normativa, applicabile ratione temporis al caso che occupa.
5.1 La disciplina dell'indebito in esame va ricercata nel sistema normativo differenziato che il legislatore riserva alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili.
Dall'esame della specifica normativa di settore (art. 11, comma 4, poi abrogata dall'art. 4, comma 3-nonies introdotto dalla L. n. 425 del 1996 di conversione del D.L. n. 323 del 1996;
D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5) può evincersi il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta;
4.2 La Corte di Cassazione ha affermato che: “la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(cfr. ex multis Cass. n. 16260/2003; 26162/2016;
34013/2019).
In termini recenti la Cassazione con sentenza n. 24180/2022 ha ulteriormente chiarito che “ in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 della
Costituzione, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte
(cfr. Cass nr 13915/2021; Cass nr. 13223/2020; Cass nr. 10642 e 31372/2019)”, ribadendo il principio di diritto a mente del quale l'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
6. In applicazione dei suesposti principi di diritto, nella fattispecie in esame, l' non ha CP_1
posto la parte ricorrente nella condizione di prendere conoscenza della perdita del requisito sanitario dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto e dell'indennità di accompagnamento (ex art. L. n 18/80), avvenuto in sede di visita di revisione sanitaria del
27.05.2016 atteso che in atti non vi è prova che parte ricorrente abbia ricevuto l'esito della visita di revisione relativa alla perdita dello stato di invalidità con conseguente perdita del diritto a percepire la prestazione di indennità di accompagnamento. CP_ Invero, dalla documentazione versata in atti dall' non vi è prova che l'allegato alla CP_ memoria difensiva dell'Istituto “comunicazione esito visita” emesso dall' in data
14.07.2018 avente n. di raccomandata 64980873810-5 e notificata a parte istante in data
30.07.2018 contenga il verbale di visita di revisione del 27.05.2016.
Pertanto, la non conoscenza dell'esito della visita di revisione consente alla parte ricorrente di invocare, in suo favore, l'affidamento incolpevole per la percezione dei ratei successivi alla suddetta comunicazione.
Ritiene allora il Tribunale la sussistenza di una situazione idonea a generare l'affidamento
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro incolpevole.
CP_
7. Da ciò deriva che la ripetizione disposta dall' a titolo di indebito in relazione alla pensione cat. INVCIV n.07024309, per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2021 per un importo complessivo pari ad € 31.035,80 è irripetibile e illegittima.
8. Le spese del giudizio – liquidate e distratte come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (scaglione
€26.000/€52.000) e con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà attesa la natura della decisione e la non complessità delle questioni trattate ed esclusa la sola fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
CP_
1) dichiara non dovuto l'importo richiesto dall' a titolo di indebito in relazione alla pensione cat. INVCIV n.07024309, per il periodo dal 01.06.2016 al 31.05.2021 e per un importo complessivo pari ad € 31.035,80; CP_
2) condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le spese del giudizio liquidate in complessivi €3.291,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. oltre spese vive per c.u. pari ad € 43,00.
Latina, 21/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro