TAR Bari, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 468
TAR
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione obbligo di provvedere espressamente

    Il Comune ha violato l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, come previsto dalla legge n. 241 del 1990. Tale inerzia impedisce alla ricorrente di conoscere le ragioni di un eventuale diniego e di tutelarsi. La giurisprudenza amministrativa esclude il silenzio-assenso in materia di installazione di impianti pubblicitari a causa degli interessi pubblici coinvolti (sicurezza stradale, compatibilità ambientale).

  • Accolto
    Obbligo di provvedere espressamente

    L'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso, anche qualora l'istanza debba essere rigettata, in quanto l'amministrazione deve manifestare la propria volontà in forma esplicita e motivata.

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Commentario1

  • 1Cartelli pubblicitari: il Comune deve decidere con provvedimento espresso, no il silenzio‑assensoAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 30 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 468
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 468
Data del deposito : 15 aprile 2026
Fonte ufficiale :

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