Sentenza 24 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 8 marzo 2023
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00882/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2022, proposto da
TE IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Pepe e Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corbara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
reclamo ex art.117, comma 4, c.p.a., avverso e per l’annullamento:
della delibera del Commissario ad acta senza numero, sottoscritta il 30 gennaio 2026, trasmessa con nota pec del Comune di Corbara il 4 febbraio 2026 con prot. n. 1106 di pari data, recante il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, della proprietà del ricorrente, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, sez. II, n. 2785/2022;
della comunicazione pec di avvio del procedimento del 30 gennaio 2025;
nonché per l’adozione di idonee misure per l’esatta esecuzione del giudicato, mediante specifiche direttive al Commissario ad acta.
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Corbara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 la dott.ssa AU PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Il presente reclamo è proposto avverso e per l’annullamento:
della delibera del Commissario ad acta senza numero, sottoscritta il 30 gennaio 2026, trasmessa con nota pec del Comune di Corbara il 4 febbraio 2026 con prot. n. 1106 di pari data, recante il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis, D.P.R. n. 327/2001, della proprietà del ricorrente, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, sez. II, n. 2785/2022;
della comunicazione pec di avvio del procedimento del 30 gennaio 2025;
nonché per l’adozione di idonee misure per l’esatta esecuzione del giudicato, mediante specifiche direttive al Commissario ad acta.
Con sentenza n. 2785 del 24 ottobre 2022 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dall’odierno reclamante avverso il silenzio serbato dal Comune di Corbara sull’atto di invito e diffida protocollato in data 22 luglio 2021, sub n. 2933, proteso con riferimento al fondo di proprietà “ alla cessazione di ogni attività di utilizzo del bene ed alla reintegra nel possesso, previo ripristino dello stato dei luoghi e corresponsione dei relativi indennizzi per l’illecito utilizzo; ovvero in alternativa, ove ne ricorrano i presupposti, all’acquisizione sanante ex art. 42 bis D.Lgs. n. 327/2001, con relativo ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi e di ogni altro ”, ha condannato del Comune di Corbara:
“ - a disporre l’acquisizione coattiva ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e l’attribuzione del correlativo indennizzo, al netto e previa verifica delle somme già incamerate, entro sessanta (60) giorni dalla notifica e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- ovvero, in alternativa, a ridurre in pristino e a restituire i cespiti immobiliari indebitamente appresi in favore del proponente, nonché a risarcire quest’ultimo della indisponibilità dei beni per tutta la durata dell’occupazione illegittima, sempre al netto e previa verifica delle somme già incamerate.
In caso di acquisizione sanante, il correlativo provvedimento dovrà:
- determinare l’indennizzo dovuto al proprietario in misura pari al valore venale del bene;
- contenere la liquidazione, in favore del proprietario medesimo, a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del 5% annuo sul detto valore venale per tutto il periodo di occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l’espropriazione fino alla data del versamento della somma versata a titolo di anticipo sull’indennità;
- indicare le circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio, specificamente motivando sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l’acquisizione sanante, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
- essere notificato al ricorrente, con successivo passaggio della proprietà, sotto la condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito, effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, del d.p.r. n. 327/2001;
- essere trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura dell’amministrazione procedente e trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 327/2001, nonché comunicato, entro 30 giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale ”.
La decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 11348/2023, che ha respinto l’impugnazione proposta dal Comune e statuito come segue: “ non si è concluso il procedimento espropriativo e bene ha fatto il TAR a dichiarare il silenzio e condannare l’amministrazione ad adottare un provvedimento ”.
Stante l’inerzia dell’amministrazione il Prefetto di Salerno, nominato Commissario ad acta nel disposto della suddetta sentenza di primo grado, con decreto n. 28182 del 24 febbraio 2023, ha nominato la Dott.ssa Anna Esposito quale suo delegato in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.
La delibera epigrafata, recante l’acquisizione sanante, viene impugnata in questa sede in quanto asseritamente manchevole della liquidazione del prezzo e della correlata disposizione di pagarlo entro trenta giorni (rinviando ad un evento futuro rimesso all’Amministrazione commissariata: “ dovranno trovare copertura sul Bilancio Previsione con apposita procedura ai sensi dell’art. 194 D.Lgs. 267/2000 ”), nonché della dovuta condizione sospensiva dell’effetto traslativo con riferimento al suo pagamento, peraltro indicata anche in sentenza, con conseguente elusione del giudicato.
Il reclamante si duole pure della mancanza dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si dicono acquisiti ma dei quali nell’atto non vi è traccia, nonché della mancanza del (previo) frazionamento della superficie espropriata (mq. 1298), riportando la delibera gravata gli estremi catastali (della maggiore consistenza) della part. n. 2213 (mq. 5820) foglio n. 1, con conseguente preclusione di ogni possibile effetto acquisitivo e relativa trascrizione nei registri immobiliari.
Inoltre, contesta l’incarico al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune relativo alla “ emissione degli atti del caso al fine del trasferimento del diritto di proprietà a favore di questa Amministrazione ”.
Deduce poi che il Commissario ad acta ha ritenuto di “ accogliere parzialmente alcune osservazioni formulate riguardo al valore al mq formulate dal Sig. TE IT ” (in termini di superficie e di volume realizzabili, con tutte le correlate indennità spettanti), ma non ha motivato il suddetto accoglimento parziale.
Evidenzia poi che l’occupazione sine titulo del terreno ha comportato la perdita per il reclamante della giusta superficie che deteneva, che gli avrebbe consentito la realizzazione di una struttura didattica di 630 mq., il che non è più possibile sulla scorta dell’area che è stata illecitamente sottratta dal Comune.
Ritiene, perciò, che sia dovuto l’indennizzo per la diminuzione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato, che subisce la perdita del diritto sulla porzione acquisita dalla P.A.
Per quanto riguarda il risarcimento spettante per l’occupazione sine titulo , deduce che il Commissario ad acta ha ritenuto di dover calcolare l’interesse per il periodo tra il 22 ottobre 2008 e il 4 agosto 2009, mentre la norma di cui all’art. 42 bis fa riferimento all’interesse del 5% annuo (norma che, in ogni caso il Commissario era/è tenuto ad applicare integralmente nella parte in cui delimita il periodo oggetto di ristoro a tale titolo) e la sentenza prescriveva la liquidazione “ a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all’applicazione del saggio di interesse del 5% annuo sul detto valore venale per tutto il periodo di occupazione senza titolo ”, ossia fino alla effettiva cessazione dell’occupazione sine titulo .
Evidenzia che nel verbale n. 4 del 15 aprile 2024 si conveniva che si sarebbe dato luogo o a un’acquisizione sanante oppure ad un accordo bonario (possibilità in realtà non esplorata, in violazione della natura di extrema ratio dell’acquisizione sanante), prevedendosi testualmente che: “ Se si farà l’acquisizione sanante bisognerà attenersi al 42 bis D.P.R. 327/2001 ”, di talché non poteva in nessun modo arrestarsi il riconoscimento degli interessi al 2009, non essendo stato tuttora posto termine allo stato di illiceità.
Infine, rileva che l’atto gravato difetta dell’indicazione di qualsiasi circostanza che abbia portato all’indebita utilizzazione del fondo privato e manca della comparazione tra gli opposti interessi, contenendo la mera asserzione di un prevalente interesse pubblico e la sussistenza di un non precisato “ rilevante onere finanziario ”, che non recherebbe “ alcun effettivo beneficio né per questo Ente e neppure per la collettività ”.
Si è costituito in resistenza il Comune eccependo l’omessa notifica al Commissario ad acta e il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine alle questioni indennitarie (comprese quelle aventi ad oggetto l’interesse del cinque per cento del valore venale del bene), anche se insorte in sede di ottemperanza.
In particolare, secondo il Comune, si controverte della correttezza di una liquidazione indennitaria già effettuata, introducendo una questione esterna al perimetro del giudicato da eseguire e, quindi, alla giurisdizione del giudice dell’ottemperanza.
Quanto alla pretesa mancanza di liquidazione dell’indennizzo, l’amministrazione ha rappresentato che il provvedimento impugnato, non solo contiene tale liquidazione, ma la determina in modo puntuale e concreto: il valore dell’area è stato fissato in € 44,00 al metro quadro, l’esatto ammontare dell’indennità complessiva è quantificato in € 54.256,40, da cui viene detratta la somma già corrisposta di € 33.941,38, determinando un saldo residuo da versare pari a € 20.315,02, mentre il riferimento alla procedura di cui all’art. 194 del TUEL (che disciplina il riconoscimento dei debiti fuori bilancio), lungi dal costituire una condizione sospensiva o un rinvio sine die del pagamento, rappresenta la corretta e doverosa applicazione delle norme di contabilità pubblica che disciplinano la gestione finanziaria degli enti locali.
Ha rilevato, inoltre, che l’atto commissariale, essendo emanato in applicazione dell’art. 42 bis, ne recepisce integralmente le prescrizioni, inclusi il termine di pagamento di trenta giorni (senza che il riferimento alla procedura contabile interna possa elidere o sospendere tale termine, costituendone piuttosto lo strumento di attuazione) e la condizione sospensiva del trasferimento della proprietà all’effettivo pagamento dell’indennizzo o al suo deposito (trattandosi di effetto che discende ex lege dalla norma stessa).
Quanto al presunto “deficit motivazionale” e alla mancata considerazione degli apporti tecnici, legislativi e giurisprudenziali del ricorrente, ha affermato che, al contrario, il procedimento di acquisizione sanante è stato caratterizzato da un’ampia e fattiva partecipazione del privato, che ha inciso sulla determinazione finale dell’indennizzo.
Quanto alla mancata valutazione della traslazione mediante accordo bonario, si è riportato all’analitica motivazione del provvedimento di acquisizione sanante in cui si dà atto dell’avvenuta trasformazione del territorio e della necessità di procedere mediante art. 42 bis, precisando che alcun rilievo può essere sollevato proprio in virtù della partecipazione del privato, sicché, essendo stato accettato lo strumento, le relative censure sono inammissibili anche per la prestata acquiescenza.
Infine, ha sostenuto che la scelta operata dall’Amministrazione di procedere all’acquisizione delle aree di che trattasi sia adeguatamente motivata alla luce del parametro normativo di cui al citato art. 42 bis.
Con memoria di replica depositata in data 24 aprile 2026, il Comune ha aggiunto che la sentenza da eseguire ha stabilito che gli interessi fossero dovuti fino al versamento della somma a titolo di anticipo sull’indennità, vale a dire fino al 2009.
Ha poi rilevato che la p.lla 2213, vincolata dalla L.R. 35/1987, avente superficie inferiore al lotto minimo di 8.000 mq previsto per le aree agricole ricadenti in Zona 4 del P.U.T., è inedificabile, né sulla stessa risulta possibile l’attuazione di alcun intervento edilizio in contrasto con la destinazione agricola data al suolo dal PUC.
Con memoria di replica in data 24 aprile 2026 il reclamante ha sostenuto che l’art. 114, comma 6, c.p.a. non richiede alcuna notifica al Commissario ad acta, precisando di aver comunque notificato il reclamo presso la pec dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e quella della Prefettura di Salerno.
Ha contestato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di carenza di interesse in quanto il gravame è teso alla demolizione del provvedimento di acquisizione per ragioni di legittimità non attinenti al quantum degli indennizzi spettanti ma al quomodo è stato adottato dal Commissario ad acta.
Ha ribadito: che la delibera commissariale ha individuato l’indennizzo complessivo, ma non dispone espressamente il pagamento entro 30 giorni; che nel giudizio di ottemperanza, a fronte di un dictum che impone una formula precisa e una disciplina chiara del passaggio di proprietà sotto condizione sospensiva, la mancata formalizzazione di tale condizione nell’atto configura un’esecuzione incompleta; che l’art. 42 bis impone un “obbligo di motivazione rafforzato”, che richiede una valutazione comparativa degli interessi e l’esplicitazione delle ragioni che giustificano l’atto; richiamando, nel resto, i motivi di reclamo.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 6 maggio 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
RI
Il reclamo è fondato.
In primo luogo, va disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Corbara.
Invero, “ In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, l’erroneità dei conteggi indennitari (anche se rilevante solo ai fini patrimoniali e rimessa, quanto alla determinazione del quantum, alla giurisdizione del giudice ordinario) può essere legittimamente dedotta davanti al giudice amministrativo quale vizio del procedimento e del provvedimento acquisitivo, in quanto incide sulla correttezza e razionalità della valutazione comparativa degli interessi e, quindi, sulla legittimità complessiva dell’atto ” (Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2026, n. 1970).
Come risulta dalla lettura delle censure articolate nel reclamo, la parte reclamante ha inteso chiedere l’annullamento del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, ma non ha inteso contestare dinanzi al giudice amministrativo il quantum dell’indennità.
In altri termini, il rilievo circa l’erroneità del calcolo degli interessi e della stima non ha inteso spostare il focus del giudizio sul calcolo dell’indennizzo, ma ha inteso semplicemente rimarcare che detti errori manifestano l’illegittimità dell’intera operazione di acquisizione della proprietà del ricorrente.
Rimane fermo che ogni contestazione correlata alla misura dell’indennizzo è di competenza del giudice ordinario, ed esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma nel caso in esame non è stata sollevata.
Tanto premesso, sono fondate le censure concernenti l’omessa indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e l’insufficienza del riferimento all’irreversibile trasformazione del fondo per motivare la disposta acquisizione.
Dall’esame del provvedimento appare, infatti, evidente che l’impossibilità di restituzione dell’area è stata motivata con l’impossibilità di demolire le opere pubbliche ivi realizzate e con la non economicità della rimessa in pristino, ma non è stato dato conto nell’ambito della motivazione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, della economicità della scelta per l’amministrazione.
Sotto questo profilo pertanto risultano fondati i motivi di reclamo poiché l’atto avrebbe dovuto indicare le motivazioni reali e comunque integrali della scelta effettuata e dell’economicità rispetto all’interesse pubblico in un reale bilanciamento dell’interesse pubblico con quello privato (“ di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno occupato ”) ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. Ad. plen. n. 4 del 20 gennaio 2020).
Invero, nonostante l’interesse pubblico che giustifica il ricorso all’acquisizione ex art. 42 bis ricomprenda l’interesse alla cessazione dell’illecito permanente dato dall’occupazione sine titulo , è necessario anche che il provvedimento chiarisca la valutazione effettuata in concreto con riferimento al singolo immobile, non essendo sufficiente che l’atto indichi che l’interesse è quello alla regolarizzazione della titolarità di un bene occupato sine titulo , trattandosi comunque del provvedimento che trasferisce in via definitiva il diritto di proprietà.
Nel caso in esame, tale ulteriore parte della motivazione non è stata manifestata nella sua reale portata, il che viola sia l’art. 3 L. n. 241 del 1990 sia l’art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001.
Alla luce delle suindicate motivazioni, il reclamo è accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze, concernenti peraltro di aspetti che potranno essere emendati in fase di riesercizio del potere, ove ritenuti rilevanti.
In definitiva, il reclamo è accolto, con conseguente annullamento della delibera del Commissario ad acta senza numero, sottoscritta il 30 gennaio 2026.
Stante la peculiarità della vicenda, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera del Commissario ad acta senza numero, sottoscritta il 30 gennaio 2026, concedendo a quest’ultimo il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, per il riesercizio del potere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL RA, Presidente
AU PO, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AU PO | OL RA |
IL SEGRETARIO