Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 14 maggio 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 3090/2023, alle ore 10,20 è comparso l'Avv. Antonio Giunta, per parte appellante, nonché l'Avv. Sergio Arcidiacono per l'appellato, i quali discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione;
tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta in grado d'appello al R.G. 3090/2023 tra
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Parte_1 Pt_1
Piazza Unione Europea - Palazzo Municipale, c.f. , elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Via Industriale is. K n. 56 presso lo studio dell'Avv. Antonino Pt_1
Giunta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
appellante e
c.f./P.IVA , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Via La Farina n. 111, in persona del legale rappresentante sig. Pt_1 CP_1
nato a [...] [...], c.f. , elettivamente domiciliato Pt_1 C.F._1
in viale Europa n. 83M is. 47B presso e nello studio dell'Avv. Sergio Arcidiacono dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
appellato
Avente ad oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo – fase di appello Conclusioni delle parti: all'udienza del 14 maggio 2025, i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato, il proponeva davanti a Parte_1 questo Tribunale, appello avverso la sentenza n. 248/2023 emessa dal Giudice di Pace di in data 03/02/2023 e depositata il 24/02/2023, con cui era stata accolta Pt_1
l'opposizione proposta da n.q. di legale rappresentante pro tempore della CP_1 soc. al verbale n.1072583/2022/S del 18-10-2022 di contravvenzione al CP_1
Codice Stradale.
In particolare, l'appellante esponeva che, con il verbale suddetto, elevato dai Vigili Urbani di era stato contestato a n.q. la violazione dell'art. 23, Pt_1 CP_1 comma 4 e 11, del vigente Codice della Strada, per “avere installato all'interno della vetrina e nelle sue vicinanze un monitor a messaggio variabile visibile da strada pubblica presso l'attività commerciale sita in Via Garibaldi 130 in assenza dell'autorizzazione comunale così come prevista dall'art.19 del regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale adottato dal Consiglio Comunale con delibera c.c. nr. 395 del 31.07.2021”, con la sanzione pecuniaria comminata pari ad euro 430,00 ai sensi del vigente CdS. L'odierno appellante riferiva che lo aveva proposto opposizione e che il CP_1
Giudice di Pace aveva accolto le sue richieste, annullando il provvedimento opposto e condannando il alla rifusione delle spese del giudizio. Parte_1
Il presenta quindi appello alla sentenza n. 248/2023, lamentando: l'erronea
Pt_1 motivazione sulla dichiarata insussistenza della violazione di cui all'art. 23 del codice della strada;
l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 51 del DPR 495/92 (Regolamento attuazione CDS); la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 20 del Piano Generale degli Impianti del Comune di e della disciplina transitoria
Pt_1 di cui all'art. 82 del nuovo Regolamento CUP n. 395 del 31.01.2021; la sussistenza di motivazione apparente ed illogica sulla non necessarietà del possesso dell'autorizzazione comunale in capo alla società ricorrente ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento CUP. Chiedeva altresì la modifica del capo sulle spese di lite del primo grado di giudizio, stante la fondatezza del presente gravame. Per le ragioni suesposte, il chiedeva di “1) accogliere il presente
Pt_1 Parte_1 appello e riformare integralmente sentenza n. 248/2023, emessa il 3.02.2023, del Giudice di Pace di , Dott. Corrado Giardinella, nel giudizio n. 3157/2022
Pt_1
R.G., depositata in cancelleria in data 24.02.2023, non notificata. 2) Nel merito, confermare il verbale di contestazione n. 1072583/2022/S del 18/10/2022 della Polizia Municipale di e tutti gli atti presupposti;
Con vittoria di spese e compensi del Pt_1 primo e del presente grado di giudizio”. Si costituiva l'appellato, con comparsa contenente anche appello incidentale, il quale
– preliminarmente - chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, dato che solo in sede di impugnazione, il comune avrebbe preso posizione sui fatti costitutivi dell'accertamento e della sanzione, mentre, per tutto il corso del giudizio di primo grado, si sarebbe limitato a chiedere l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, contestava la mancata violazione art. 23 CdS;
la mancata applicazione art. 17 lettera d) del regolamento comunale pubblicità ed affissioni 2013, in quanto l'impianto era precedente al regolamento introdotto nel 2021; effettuava altre contestazioni in merito alla erronea applicazione della normativa da parte dell'appellante. Proponeva altresì appello incidentale sui punti dedotti nel ricorso introduttivo non oggetto di valutazione da parte del Giudice di primo grado, in quanto assorbiti dalla pronuncia di annullamento: in particolare la violazione dell'art. 201 CDS, per tardività e mancata contestazione immediata. Tutto ciò premesso, chiedeva la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'appello. Il infatti, costituitosi nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, aveva Parte_1 illustrato la sua posizione sia relativamente alla tempestività della sua azione amministrativa e alla contestazione differita, sia – nel merito – sulla legittimità della sanzione irrorata, con specifico riferimento alle disposizioni normative contenute nel Codice della Strada, al suo Regolamento di attuazione e al Regolamento di applicazione del canone unico patrimoniale, adottato con delibera del consiglio comunale n. 395 del 31/07/2021. Sotto questo profilo, non si rinvengono quindi domande nuove o nuove eccezioni presentate in appello, che va quindi considerato ammissibile. Con riferimento, poi, all'eccezione di tardività della contestazione formulata ai sensi dell'art. 201 del CdS, va considerato che il verbale è stato redatto in data 18 ottobre 2022 a seguito di accertamento eseguito (come scritto nello stesso verbale) in data 17/10/2022 (v relazione di servizio del 19/10/2022 allegata dal in primo Pt_1 grado), nella quale si legge il motivo del rinvio, dovuto alla necessità di acquisire la documentazione presso il proprio consulente. Le attività precedentemente svolte dalla amministrazione comunale erano volte alla verifica della compatibilità dell'impianto pubblicitario con il nuovo regolamento comunale: è vero, infatti, che l'impianto era stato installato nella vigenza del precedente regolamento comunale;
tuttavia, erano trascorsi tre anni dalla precedente autorizzazione, che pertanto andava rinnovata e, ovviamente, andava applicato il nuovo regolamento. In tal senso il aveva chiesto alla ditta la compilazione del modello di Pt_1 conformità dell'impianto pubblicitario, nonché il rilascio del nulla osta da parte dell al fine di verificare la regolarità dell'impianto, ai sensi dell'art. Controparte_2 19 comma 1 lett. h del Regolamento comunale in materia di canone unico patrimoniale, adottato con delibera n. 395 del 31/07/2021. A seguito di tale accertamento il aveva poi inviato la diffida alla rimozione Pt_1 dell'impianto in quanto lo stesso risultava non rispondente ai requisiti richiesti dalla legge e solo dopo, è stato effettuato il sopralluogo ed emesso il verbale di contravvenzione. Da questo punto di vista, dunque, la contestazione è regolare. Nel merito occorre preliminarmente individuare il quadro normativo di riferimento della sanzione oggi contestata. L'art. 23, comma 4, CdS che stabilisce che: “La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme.
Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.” Il relativo Regolamento di Attuazione (DPR 495/1992 all'art. 51 comma 4) stabilisce le specifiche distanze che l'impianto deve avere dai segnali stradali, dalle intersezioni e dai semafori. La deroga, richiamata dagli appellati e riportata al comma 6 del medesimo articolo prevede che “Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.” Ancora, il regolamento adottato dal Comune di n. 395 del 31/07/2021 prevede: Pt_1
“ART. 19 - CASI DI IMPLICITO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE - Il possesso dell'autorizzazione comunale è implicito nell'attestazione dell'avvenuto pagamento, se dovuto, di cui all'art. 31 del presente regolamento, nei casi di: [omissis] h) pubblicità ordinaria, luminosa o illuminata, effettuata per conto proprio all'interno dei luoghi aperti al pubblico attraverso: impianti pubblicitari a messaggio variabile(es. rotor, led wall, etc...) diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi
o pareti riflettenti collocati all'interno di attività commerciali, purché non visibili dall'esterno. [omissis] Nel caso in cui l'esposizione pubblicitaria sia visibile dall'esterno, la collocazione è subordinata alla produzione: 1) dell'atto di disponibilità del sito, se si tratta di esposizione pubblicitaria conto terzi;
2) del modello di conformità (fornito dall'amministrazione) firmato da professionista abilitato;
3) del preventivo parere vincolante del SERVIZIO MOBILITA' espresso ai sensi Pt_2 del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
4) del parere della
Soprintendenza BB. CC., per le aree sottoposte a vincolo.” È dunque chiaro che la deroga non si applica alla distanza con le intersezioni e pertanto l'impianto pubblicitario, pur essendo collocato in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posto in aderenza al fabbricato, non rispetta la distanza minima dall'intersezione. Tale dato emerge dal diniego di nulla osta emesso dal Servizio Gestione Pubblicità e Affissioni emesso su parere negativo del Servizio di Mobilità Urbana con prot. n. 156573 del 16/06/2022 ed allegato in atti dal Pt_1
Ultimo argomento dirimente riguarda l'identificazione dell'impianto come impianto di servizio o impianto pubblicitario. Il TAR Catania con la sentenza n. 2085/2022 ha fornito alcune delucidazioni sulla definizione di insegna di esercizio, richiamando l'art. 47 del regolamento di esecuzione del codice della strada definisce “insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa”. Per insegna di esercizio, quindi, deve intendersi l'insegna che risulti installata sulla sede dell'attività per individuare l'azienda nella sua dislocazione fisica e che non contenga alcun elemento teso a pubblicizzare l'attività produttiva dell'impresa, limitandosi soltanto a segnalare la denominazione dell'impresa medesima, nel rispetto del dettato dell'art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, quanto a dimensioni e luminosità. Nel caso di specie l'impianto, definito dalla stessa ditta come “impianto pubblicitario a messaggio variabile”, promuove i prodotti in offerta presenti nell'esercizio commerciale e come tale non può essere considerata una mera insegna di esercizio. Il fatto che sia all'interno del locale, nello specifico in una vetrina, ugualmente non è rilevante in quanto è esposto all'esterno, come tale è perfettamente visibile dalla strada e soggiace alla disposizione normativa di cui all'art. 23 comma 4 C.d.S. Per tutto quanto sopra, l'appello va accolto e l'appello incidentale va rigettato sicchè, a modifica della sentenza appellata n. 248/2023 emessa dal Giudice di Pace di Pt_1 in data 03/02/2023 e depositata il 24/02/2023, si conferma il verbale n.1072583/2022/S del 18-10-2022 di contravvenzione al Codice Stradale, emesso dai Vigili Urbani del Comune di Pt_1
Quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, per quelle relative al primo grado non ci si pronunzia, in considerazione del fatto che l'Amministrazione si è avvalsa della facoltà di stare in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, così come consentito dall'art. 23, comma 4, L. n. 689/1981 (Cass. Civ., sez II, n. 18066/2007). Si condanna, invece, in persona del legale rappresentante sig. CP_1 CP_1 alla rifusione in favore del delle spese processuali per il
[...] Parte_1 presente grado di giudizio, che si quantificano in € 232,00, il tutto oltre oneri e accessori, se dovuti, e spese generali, come per legge, oltre a contributo unificato se versato
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto dal e, a riforma della sentenza Parte_1 impugnata n. n. 248/2023 emessa dal Giudice di Pace di Messina in data 03/02/2023 e depositata il 24/02/2023, conferma il verbale n.1072583/2022/S del 18-10-2022 di contravvenzione al Codice Stradale, emesso dai Vigili Urbani del;
Pt_1 Parte_1
-rigetta l'appello incidentale
- non provvede sulle spese del primo grado di giudizio, e condanna la CP_1 in persona del legale rappresentante sig. alla rifusione in favore del CP_1 delle spese processuali per il presente grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano in € 232,00, il tutto oltre oneri e accessori, se dovuti, e spese generali, come per legge, oltre a contributo unificato se versato. Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n.115/2002, con riferimento all'appello incidentale.
Così deciso in Messina, il 14 maggio 2025 IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.