Articolo 4 della Legge 1 marzo 1968, n. 231
Articolo 3Articolo 5
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29 marzo 1968
Art. 4.
La contabilita' speciale di cui al precedente articolo 1, e' istituita ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilita' generale dello Stato e dell'articolo 1223, lettera B, delle istruzioni generali sui servizi del tesoro.
Gli ordini di pagamento relativi a detta contabilita' speciale sono emessi a firma del presidente del comitato previsto dal precedente articolo 3, il quale, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dall'altro rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Entro il mese di aprile di ogni anno il comitato presentera' al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il rendiconto della gestione dell'anno precedente, corredandolo di tutti i documenti giustificativi.
Il rendiconto, approvato dal predetto Ministero, e' trasmesso, entro il mese di maggio, alla ragioneria centrale presso il Ministero stesso. Quest'ultima verifica la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione;
l'inoltra alla Corte dei conti per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarita'.
Entrata in vigore il 29 marzo 1968