Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 31/01/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00832/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04992/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4992 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Irollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
del giudicato che si è formato sul decreto n. cron. 1385/2020 del 06.05.2020 n. 3038/2019 R.G. della Corte di Appello di Napoli, nona Sezione Civile, reso il 11.02.2020, depositato in data 06.05.2020;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i lmezzo in esame, il ricorrente agisce per l’esecuzione al giudicato formatosi sul decreto decisorio in epigrafe indicato, n. cron. 1385 del 2020, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, ex lege n. 89/2001, per la violazione del principio di ragionevole durata del processo, con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente al pagamento della somma di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla domanda.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, la nomina fin d’ora di un commissario ad acta , che provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione intimata, oltre al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda di ottemperanza del decreto in epigrafe, in quanto:
- il decreto azionato è stato notificato all’amministrazione intimata ed è divenuto definitivo, non risultando essere stata proposta opposizione, come da documentazione in atti;
- sono state prodotte all’amministrazione le dichiarazioni di cui al comma 1, art. 5 sexies , L. n. 89/2001 ed è altresì decorso il previsto termine di sei mesi (il Collegio in proposito prende atto e si conforma a quanto statuito dal Consiglio di Stato, sent. n. 1423/2021 e n. 4550 del 2022, secondo cui “la rilevata “specialità” della disciplina contenuta nella legge n. 89/2001 non può non implicare che essa in parte qua escluda in toto l’applicazione del d.l. n. 669/1996, e che – pertanto – gli adempimenti di cui all’articolo 5- sexies esauriscano le incombenze a carico del creditore vittorioso in giudizio, escludendo la necessità di provvedere anche a quanto prescritto in via generale dall’articolo 14 del d.l. n. 669/1996. Opinare diversamente, e quindi ritenere che l’interessato, dopo aver provveduto alla dichiarazione di cui all’articolo 5- sexies in modo da far decorrere il relativo termine semestrale (ormai unico e onnicomprensivo termine dilatorio previsto a favore dell’Amministrazione, come chiaramente indicato dalla Corte costituzionale), debba anche assolvere all’obbligo di notificazione di cui al precitato articolo 14, significa imporre al privato un ulteriore adempimento ingiustificato e sostanzialmente inutile”; cfr. anche, di recente, Tar Napoli, sent. n. 447 del 2023 e sent. n. 4955 del 2023);
- le statuizioni contenute nel decreto in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione, considerata anche la mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata che non si è costituita in giudizio.
Il ricorso, pertanto, va accolto e deve ordinarsi al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto in epigrafe menzionato, provvedendo alla corresponsione di quanto dovuto al ricorrente sulla base del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , nella persona di un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da individuarsi a cura del capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari. Si precisa che il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies (Modalità di pagamento) della legge 24 marzo 2001 n. 89.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e dello scarso livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto in epigrafe in favore del ricorrente, provvedendo alla corresponsione di quanto dovuto sulla base del titolo azionato, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da individuarsi a cura del capo dipartimento dell’organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari al pagamento di quanto dovuto ai ricorrenti sulla base del titolo azionato, con onere per l’amministrazione di comunicare alla Segreteria della Sezione il nominativo del commissario designato.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente in euro 400,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
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