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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6824/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice VI FI, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6824/2024, promosso da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nato il [...] in [...]; Controparte_1
, nato il [...] in [...]; Persona_1
, nata il [...] in [...]; Parte_2
nata il [...] in [...] (minore, rappresentata dai Controparte_2 genitori e;
Parte_2 Persona_2
nato il [...] in [...] (minore, rappresentato Persona_3 dai genitori e;
Parte_2 Persona_2
, nata il [...] in [...]; Controparte_3
, nato il [...] in [...]; Controparte_4
, nata il [...] in [...]; Parte_3
, nato l'[...] in [...]; Controparte_5
, nata il [...] in [...]; Persona_4
, nato il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Controparte_6
, nata il [...] in [...] (minore, rappresentata dai Controparte_7 genitori e ); Controparte_6 Persona_5
, nata il [...] in [...] (minore, rappresentata Persona_6 dai genitori e ); Controparte_6 Persona_5
, nato il [...] in [...]; Parte_5
, nato il [...] in [...] (minore, rappresentato dai Controparte_8 genitori e ); Parte_5 Persona_7
, nato il [...] in [...]; Persona_8
1 , nato il [...] in [...] (minore, rappresentato dai Persona_9 genitori e ); Persona_8 Persona_10 Persona_9
, nata il [...] in [...] (minore, rappresentato Persona_11 dai genitori e ); Persona_8 Persona_12
nata il [...] in [...]; Persona_13
nato il [...] in (minore, rappresentato dai genitori Persona_14
e ); Persona_13 Persona_15
, nato il [...] in [...]; Persona_16
, nato il [...] in [...]; Persona_17
nata il [...] in [...]; Parte_6
, nato il [...] in [...]; Persona_18
, nato il [...] in [...] (minore, Persona_19 rappresentato dai genitori e Persona_20 Persona_21
);
[...] con l'avv. G. Pinelli;
RICORRENTI contro
Controparte_9
RESISTENTE (contumace)
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 04/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato
2 di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
, nata a [...] il [...], ed espongono che: Persona_22
- in data 04/04/1881 da genitori italiani ( e , nasceva in Italia, nel Persona_23 Per_24 comune di Pegognaga (Mantova), la Sig.ra , cittadina italiana poi Persona_22 emigrata in Brasile (doc. 1); - la Sig.ra non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_22 italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione della predetta (doc. 2); - dal matrimonio tra la predetta
[...]
e (doc. 3) nasceva in Brasile prima del 1948 Persona_22 Persona_25 Persona_26
, il 29/04/1889 (doc. 4); - dal matrimonio tra il predetto e
[...] Persona_26
(doc. 5) nascevano in Brasile: • , il 06/08/1918 (doc. 6); • Persona_27 Persona_28
, il 14/11/1928 (doc. 21); • , il 22/04/1917 Persona_16 Controparte_10
(doc. 38); • , il 21/07/1922 (doc. 47); • , il Controparte_11 CP_12
07/10/1922 (doc. 58).
I ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra il predetto Persona_28 Persona_28
(cfr. doc. 6) e (doc. 7) nascevano in Brasile: • Parte_7 Persona_29
, il 24/06/1962 (doc. 8); dal matrimonio tra la predetta e
[...] Persona_29 [...]
(doc. 9) nasceva l'odierna ricorrente il 31/03/1983 Persona_30 Persona_13
(doc. 10); dall'unione tra la predetta e nasceva Persona_13 Persona_15
l'odierno ricorrente il 07/09/2022 (doc. 11); • Persona_14 [...]
, l'08/12/1947 (doc. 12); dal matrimonio tra il predetto Parte_8 Parte_8
e (doc. 13) nascevano gli odierni ricorrenti:
[...] Persona_31 Persona_8
, il 26/02/1977 (doc. 14); dal matrimonio tra il predetto e
[...] Persona_8
(doc. 15) nascevano gli odierni ricorrenti Persona_12 Persona_9
, il 27/10/2013 (doc. 16) e , il 13/01/2009 (doc.
[...] Persona_11
17); • , il 21/07/1983 (doc. 18); dal matrimonio tra il predetto Parte_5
e (doc. 19) nasceva l'odierno ricorrente Parte_5 Persona_7
, il 05/01/2017 (doc. 20). Controparte_8
II ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra il predetto Persona_16 Persona_16
(cfr. doc. 21) e (doc. 22) nascevano in Brasile: • Parte_9 [...]
, odierno ricorrente, il 19/11/1959 (doc. 23); dal matrimonio tra il predetto Persona_16
e (doc. 24) nascevano gli odierni ricorrenti: • Persona_16 Persona_32
, il 24/06/1990 (doc. 25); il predetto Persona_17 Persona_17 sposava (doc. 26); • , il Persona_33 Controparte_6
16/07/1987 (doc. 27); dal matrimonio tra il predetto e Controparte_6 Persona_5
(doc. 28) nascevano le odierne ricorrenti , il
[...] Controparte_7
15/05/2013 (doc. 29) e , il 09/06/2017 (doc. 30); • Persona_6 [...]
, il 22/04/1961 (doc. 31); dal matrimonio tra il predetto Parte_4 Parte_4
e (doc. 32) nascevano gli odierni ricorrenti: •
[...] Persona_34 Persona_4
, il 07/08/1990 (doc. 33); la predetta sposava
[...] Persona_4 Persona_35
(doc. 34); • , l'01/02/1993 (doc. 35); il predetto
[...] Controparte_5 [...]
sposava da TA VE (doc. 36); • Controparte_5 Persona_36 [...]
, il 17/09/1988 (doc. 37). Parte_4
3 III ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra il predetto Controparte_10 Controparte_10
(cfr. doc. 38) e (doc. 39) nasceva , il Parte_10 Persona_37
14/11/1947 (doc. 40); - dal matrimonio tra la predetta e Persona_37 Persona_38
(doc. 41) nasceva l'odierna ricorrente , il
[...] Controparte_3
26/08/1970 (doc. 42); - dal matrimonio tra la predetta e Parte_11
(doc. 43) nascevano gli odierni ricorrenti: • Persona_39 Controparte_4
, il 04/12/1994 (doc. 44); il predetto
[...] Controparte_4 sposava da TA (doc. 45); • , il Persona_40 Parte_3
13/11/1998 (doc. 46).
IV ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra il predetto (cfr. Controparte_11 Controparte_11 doc. 47) e TH ER VE (doc. 48) nascevano: • , Persona_41
l'11/05/1951 (doc. 49); dal matrimonio tra la predetta e Persona_41 Persona_42
(doc. 50) nasceva l'odierna ricorrente nata il
[...] Parte_6
14/08/1980 (doc. 51); • , il 29/06/1953 (doc. 52); dal matrimonio tra Controparte_13 la predetta e (doc. 53) nasceva l'odierna ricorrente: • Controparte_13 Persona_43
il 17/07/1982 (doc. 54); dal matrimonio tra la Parte_2 predetta e (doc. 55) nascevano gli odierni Parte_2 Persona_2 ricorrenti il 20/05/2017 (doc. 56) e Controparte_2 Persona_3
il 17/01/2020 (doc. 57).
[...]
V ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra la predetta (cfr. doc. CP_12 CP_12
58) e (doc. 59) nascevano: • , Persona_44 Parte_1 odierno ricorrente, il 25/06/1962 (doc. 60), dal matrimonio tra il predetto Parte_1 ed (doc. 61) nascevano gli odierni ricorrenti
[...] Persona_45 [...]
, il 15/02/1995 (doc. 62) e , il CP_1 Persona_1
05/06/1998 (doc. 63); • , il 15/12/1958 (doc. 64); dall'unione Controparte_14 tra la predetta e nasceva l'odierno Controparte_14 Controparte_15 ricorrente: • , il 16/10/1976 (doc. 65); dal Per_20 Persona_18 matrimonio tra il predetto e Persona_20 Persona_21
(doc. 66) nasceva l'odierno ricorrente , nato il [...] Persona_19
(doc. 67).
3. Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituto. Controparte_9
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 1.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione
4 processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_46 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IT NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza
5 italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
6 Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che (nata in [...] il Persona_22
4.4.1881 e quindi cittadina italiana), era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , posto che la sentenza della Corte Persona_25
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: è dunque rimasta Persona_22 cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo l'1.1.1948, e dunque anche al figlio , nato nel 1899. Persona_26
Di contro, il non si è costituito. Controparte_9
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo
7 totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della posizione di convenuto solo “formale” del (che non ha dato causa alla lite, dal Controparte_9 momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_12 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , Persona_1 Parte_2 Controparte_2
[...] Persona_3 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_4 Parte_3
, , ,
[...] Controparte_5 Persona_4 [...]
, , Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
, , ,
[...] Persona_6 Parte_5
, , Controparte_8 Persona_8 Persona_9
, ,
[...] Persona_11 Persona_13 [...]
, Persona_14 Persona_16 Persona_17
,
[...] Parte_6 Persona_18
, ,
[...] Persona_19 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_9 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 10/12/2025
Il giudice
8 VI FI
9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione V Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice VI FI, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6824/2024, promosso da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1
, nato il [...] in [...]; Controparte_1
, nato il [...] in [...]; Persona_1
, nata il [...] in [...]; Parte_2
nata il [...] in [...] (minore, rappresentata dai Controparte_2 genitori e;
Parte_2 Persona_2
nato il [...] in [...] (minore, rappresentato Persona_3 dai genitori e;
Parte_2 Persona_2
, nata il [...] in [...]; Controparte_3
, nato il [...] in [...]; Controparte_4
, nata il [...] in [...]; Parte_3
, nato l'[...] in [...]; Controparte_5
, nata il [...] in [...]; Persona_4
, nato il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Controparte_6
, nata il [...] in [...] (minore, rappresentata dai Controparte_7 genitori e ); Controparte_6 Persona_5
, nata il [...] in [...] (minore, rappresentata Persona_6 dai genitori e ); Controparte_6 Persona_5
, nato il [...] in [...]; Parte_5
, nato il [...] in [...] (minore, rappresentato dai Controparte_8 genitori e ); Parte_5 Persona_7
, nato il [...] in [...]; Persona_8
1 , nato il [...] in [...] (minore, rappresentato dai Persona_9 genitori e ); Persona_8 Persona_10 Persona_9
, nata il [...] in [...] (minore, rappresentato Persona_11 dai genitori e ); Persona_8 Persona_12
nata il [...] in [...]; Persona_13
nato il [...] in (minore, rappresentato dai genitori Persona_14
e ); Persona_13 Persona_15
, nato il [...] in [...]; Persona_16
, nato il [...] in [...]; Persona_17
nata il [...] in [...]; Parte_6
, nato il [...] in [...]; Persona_18
, nato il [...] in [...] (minore, Persona_19 rappresentato dai genitori e Persona_20 Persona_21
);
[...] con l'avv. G. Pinelli;
RICORRENTI contro
Controparte_9
RESISTENTE (contumace)
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 04/06/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato
2 di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano
, nata a [...] il [...], ed espongono che: Persona_22
- in data 04/04/1881 da genitori italiani ( e , nasceva in Italia, nel Persona_23 Per_24 comune di Pegognaga (Mantova), la Sig.ra , cittadina italiana poi Persona_22 emigrata in Brasile (doc. 1); - la Sig.ra non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_22 italiana. Il Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, infatti, ha reso certificato negativo di naturalizzazione della predetta (doc. 2); - dal matrimonio tra la predetta
[...]
e (doc. 3) nasceva in Brasile prima del 1948 Persona_22 Persona_25 Persona_26
, il 29/04/1889 (doc. 4); - dal matrimonio tra il predetto e
[...] Persona_26
(doc. 5) nascevano in Brasile: • , il 06/08/1918 (doc. 6); • Persona_27 Persona_28
, il 14/11/1928 (doc. 21); • , il 22/04/1917 Persona_16 Controparte_10
(doc. 38); • , il 21/07/1922 (doc. 47); • , il Controparte_11 CP_12
07/10/1922 (doc. 58).
I ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra il predetto Persona_28 Persona_28
(cfr. doc. 6) e (doc. 7) nascevano in Brasile: • Parte_7 Persona_29
, il 24/06/1962 (doc. 8); dal matrimonio tra la predetta e
[...] Persona_29 [...]
(doc. 9) nasceva l'odierna ricorrente il 31/03/1983 Persona_30 Persona_13
(doc. 10); dall'unione tra la predetta e nasceva Persona_13 Persona_15
l'odierno ricorrente il 07/09/2022 (doc. 11); • Persona_14 [...]
, l'08/12/1947 (doc. 12); dal matrimonio tra il predetto Parte_8 Parte_8
e (doc. 13) nascevano gli odierni ricorrenti:
[...] Persona_31 Persona_8
, il 26/02/1977 (doc. 14); dal matrimonio tra il predetto e
[...] Persona_8
(doc. 15) nascevano gli odierni ricorrenti Persona_12 Persona_9
, il 27/10/2013 (doc. 16) e , il 13/01/2009 (doc.
[...] Persona_11
17); • , il 21/07/1983 (doc. 18); dal matrimonio tra il predetto Parte_5
e (doc. 19) nasceva l'odierno ricorrente Parte_5 Persona_7
, il 05/01/2017 (doc. 20). Controparte_8
II ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra il predetto Persona_16 Persona_16
(cfr. doc. 21) e (doc. 22) nascevano in Brasile: • Parte_9 [...]
, odierno ricorrente, il 19/11/1959 (doc. 23); dal matrimonio tra il predetto Persona_16
e (doc. 24) nascevano gli odierni ricorrenti: • Persona_16 Persona_32
, il 24/06/1990 (doc. 25); il predetto Persona_17 Persona_17 sposava (doc. 26); • , il Persona_33 Controparte_6
16/07/1987 (doc. 27); dal matrimonio tra il predetto e Controparte_6 Persona_5
(doc. 28) nascevano le odierne ricorrenti , il
[...] Controparte_7
15/05/2013 (doc. 29) e , il 09/06/2017 (doc. 30); • Persona_6 [...]
, il 22/04/1961 (doc. 31); dal matrimonio tra il predetto Parte_4 Parte_4
e (doc. 32) nascevano gli odierni ricorrenti: •
[...] Persona_34 Persona_4
, il 07/08/1990 (doc. 33); la predetta sposava
[...] Persona_4 Persona_35
(doc. 34); • , l'01/02/1993 (doc. 35); il predetto
[...] Controparte_5 [...]
sposava da TA VE (doc. 36); • Controparte_5 Persona_36 [...]
, il 17/09/1988 (doc. 37). Parte_4
3 III ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra il predetto Controparte_10 Controparte_10
(cfr. doc. 38) e (doc. 39) nasceva , il Parte_10 Persona_37
14/11/1947 (doc. 40); - dal matrimonio tra la predetta e Persona_37 Persona_38
(doc. 41) nasceva l'odierna ricorrente , il
[...] Controparte_3
26/08/1970 (doc. 42); - dal matrimonio tra la predetta e Parte_11
(doc. 43) nascevano gli odierni ricorrenti: • Persona_39 Controparte_4
, il 04/12/1994 (doc. 44); il predetto
[...] Controparte_4 sposava da TA (doc. 45); • , il Persona_40 Parte_3
13/11/1998 (doc. 46).
IV ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra il predetto (cfr. Controparte_11 Controparte_11 doc. 47) e TH ER VE (doc. 48) nascevano: • , Persona_41
l'11/05/1951 (doc. 49); dal matrimonio tra la predetta e Persona_41 Persona_42
(doc. 50) nasceva l'odierna ricorrente nata il
[...] Parte_6
14/08/1980 (doc. 51); • , il 29/06/1953 (doc. 52); dal matrimonio tra Controparte_13 la predetta e (doc. 53) nasceva l'odierna ricorrente: • Controparte_13 Persona_43
il 17/07/1982 (doc. 54); dal matrimonio tra la Parte_2 predetta e (doc. 55) nascevano gli odierni Parte_2 Persona_2 ricorrenti il 20/05/2017 (doc. 56) e Controparte_2 Persona_3
il 17/01/2020 (doc. 57).
[...]
V ramo – Discendenza di - dal matrimonio tra la predetta (cfr. doc. CP_12 CP_12
58) e (doc. 59) nascevano: • , Persona_44 Parte_1 odierno ricorrente, il 25/06/1962 (doc. 60), dal matrimonio tra il predetto Parte_1 ed (doc. 61) nascevano gli odierni ricorrenti
[...] Persona_45 [...]
, il 15/02/1995 (doc. 62) e , il CP_1 Persona_1
05/06/1998 (doc. 63); • , il 15/12/1958 (doc. 64); dall'unione Controparte_14 tra la predetta e nasceva l'odierno Controparte_14 Controparte_15 ricorrente: • , il 16/10/1976 (doc. 65); dal Per_20 Persona_18 matrimonio tra il predetto e Persona_20 Persona_21
(doc. 66) nasceva l'odierno ricorrente , nato il [...] Persona_19
(doc. 67).
3. Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituto. Controparte_9
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4.7.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 1.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione
4 processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_46 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di IT NU II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
- continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
- l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza
5 italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025; b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.3. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
6 Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19- bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che (nata in [...] il Persona_22
4.4.1881 e quindi cittadina italiana), era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , posto che la sentenza della Corte Persona_25
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: è dunque rimasta Persona_22 cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo l'1.1.1948, e dunque anche al figlio , nato nel 1899. Persona_26
Di contro, il non si è costituito. Controparte_9
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo
7 totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pertanto, le domande dei soggetti indicati nel dispositivo che hanno chiesto l'acquisito della cittadinanza iure sanguinis meritano accoglimento.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della posizione di convenuto solo “formale” del (che non ha dato causa alla lite, dal Controparte_9 momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Pt_12 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussisterebbero giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Sennonché, nulla va disposto al riguardo, in quanto la resistente, rimanendo contumace, non ne ha sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , Persona_1 Parte_2 Controparte_2
[...] Persona_3 Controparte_3
, ,
[...] Controparte_4 Parte_3
, , ,
[...] Controparte_5 Persona_4 [...]
, , Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
, , ,
[...] Persona_6 Parte_5
, , Controparte_8 Persona_8 Persona_9
, ,
[...] Persona_11 Persona_13 [...]
, Persona_14 Persona_16 Persona_17
,
[...] Parte_6 Persona_18
, ,
[...] Persona_19 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_9 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 10/12/2025
Il giudice
8 VI FI
9