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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9025 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45072/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45072 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Murgo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grammichele (CT), via Iozzino n. 4 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione Email_1
OPPONENTE E P.I. ), in persona dell'Amministratore Delegato, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avvocati Vittorio Colomba e Valentina Zanni, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, via Gherarda n. 1, come da procura alle liti in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità, ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo), delle clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento per cui è causa e nelle relative condizioni generali, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelle relative agli interessi corrispettivi e moratori, al regime di capitalizzazione, al TAEG e alle penali, per le ragioni esposte in narrativa. NEL MERITO: In via principale:
1. Per l'effetto della declaratoria di nullità delle clausole abusive, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità, in tutto o in parte, della pretesa creditoria azionata da nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
2. Conseguentemente, dichiarare nullo, invalido ed inefficace e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 9604/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.07.2020 opposto con il presente giudizio. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, previo accertamento della nullità delle clausole vessatorie, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, epurando dal calcolo del credito ogni somma non dovuta a
pagina 1 di 7 titolo di interessi, penali, spese e oneri illegittimamente applicati, e revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto per l'importo che risulterà non dovuto. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei precedenti scritti difensivi e, in particolare, per l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta ad accertare l'effettivo andamento del rapporto, la corretta applicazione dei tassi di interesse, l'eventuale superamento della soglia di usura e l'illegittimità degli addebiti effettuati. Si chiede, sin d'ora, di essere autorizzati al deposito di consulenza tecnica di parte, con concessione di apposito termine a tal fine”.
Parte opposta:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare:
- attesa la manifesta infondatezza ed inammissibilità dell'opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c. Subordinatamente, sempre in via preliminare:
- non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto azionato, rigettare l'istanza di sospensione/revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, confermare la stessa;
In via principale, nel merito:
- accertata e dichiarata la non vessatorietà delle condizioni generali del contatto azionato, respingere le eccezioni avversarie e di conseguenza, rigettare integralmente l'opposizione avversaria;
- accertata e dichiarata la legittimità del credito derivante dal contratto in analisi, nonché la legittimità e determinatezza del quantum portato dal medesimo, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto;
- respingere l'opposizione, così come proposta da parte attrice opponente, poiché generica, non dimostrata ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione sulle risultanze di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 maggio 2020 la società CP_1 ha chiesto di ingiungere a e a il pagamento della somma di € 34.414,78,
[...] Parte_2 Parte_1 oltre agli interessi e alle spese contrattualmente pattuite, ai successivi interessi legali sino all'effettivo saldo, nonché alle spese del procedimento monitorio. A fondamento della pretesa, la società ricorrente ha esposto che:
- in data 28 agosto 2006 e , in qualità di coobbligata, avevano stipulato con la Parte_2 Parte_1 il contratto di finanziamento n. 2003290 (doc. 2 del fascicolo monitorio); Controparte_2
- e si erano resi inadempienti rispetto agli obblighi restitutori assunti con il Parte_2 Parte_1 predetto contratto;
pagina 2 di 7 - in data 29 novembre 2011 la nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti Controparte_2 pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, aveva ceduto alla contratti di finanziamento di vario genere, come risulta dalla pubblicazione sulla Parte_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 143 del 13 dicembre 2011 (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- in data 27 maggio 2016 la (oggi a seguito di fusione per Controparte_3 Controparte_1 incorporazione della nella - cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio) aveva CP_4 CP_5 acquistato dalla società i crediti dalla stessa vantati in relazione alla citata operazione Parte_3 intercorsa con la compresi quelli vantati nei confronti di e Controparte_2 Parte_2 Parte_1
(docc. 5 e 5a del fascicolo monitorio);
- e erano debitori nei confronti della della somma Parte_2 Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 34.414,78, risultante dall'estratto conto e dalla certificazione ex art. 50 T.U.B., oltre agli interessi legali sino al saldo (docc.
6-7 del fascicolo monitorio). 1.1. Con decreto ingiuntivo n. 9604/2020, emesso in data 10 giugno 2020 e pubblicato in data 11 luglio 2020, il Tribunale di Milano ha ingiunto a e a il pagamento della somma Parte_2 Parte_1 richiesta, oltre interessi come da domanda e spese di procedura. 1.2. Con atto di citazione notificato in 16 dicembre 2024 ha proposto opposizione Parte_1 tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 9604/2020, rilevando che, con ordinanza n. 2909/2024 del 4 novembre 2024, il giudice dell'esecuzione, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e dalla sentenza n. 9479/2023 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la aveva avvisata del suo diritto di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in qualità di consumatrice, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'ordinanza sul presupposto che il decreto ingiuntivo non recava motivazioni circa l'esistenza di eventuali clausole vessatorie con effetti sull'esistenza o sull'entità del credito azionato in via monitoria (doc. 6 di parte attrice opponente), In particolare, parte opponente ha eccepito:
- che risultava sottoscritto soltanto il modulo standard predisposto dalla non anche le Controparte_2 condizioni generali del contratto (cfr. docc. 3 e 7 di parte attrice opponente), evidenziando come, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Codice del consumo, incomba sul professionista l'onere di provare che le clausole sono state oggetto di trattativa individuale per escluderne la vessatorietà;
- la mancata indicazione della modalità di ammortamento, del regime finanziario di capitalizzazione adottato, nonché della modalità di calcolo degli interessi passivi, in violazione del disposto dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e dell'art. 4 della direttiva 93/13/CEE;
- che l'obbligazione restitutoria a carico della stessa signora era priva di causa, in quanto Pt_1 Pt_1 non era il soggetto finanziato né si era costituita garante ma era solamente coobbligata;
[...]
- che il tasso moratorio applicato dalla banca era superiore al tasso usura per l'anno di stipula del contratto, pari all'8,650%;
- la nullità della clausola contenente il TAEG indicato nel limite massimo, non essendo conforme a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lett. d), del Codice del consumo, in quanto non consentiva al consumatore di valutare la convenienza dell'operazione in base ai presupposti iniziali nè di rinunziare all'operazione laddove il finanziamento gli fosse stato offerto a tassi più elevati di quelli di mercato;
- che le condizioni generali di contratto non esprimevano con chiarezza le conseguenze di una firma congiunta o di una firma a titolo di fideiussione, da parte del coniuge e coobbligato, ponendosi in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza espressi dall'art. 35 del Codice del consumo, con conseguente pagina 3 di 7 vessatorietà delle clausole fino a prova contraria, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 2, lett. l), del Codice del consumo;
- la vessatorietà della clausola contenuta all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, la quale imponeva al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute e a scadere, comprensive di interessi, nonché di una penale pari all'8% dell'importo dovuto, evidenziandone l'arbitrarietà nell'applicazione e nella quantificazione della stessa, in assenza di un coordinamento con la clausola che disciplinava le conseguenze della risoluzione del rapporto o la decadenza dal beneficio del termine. 1.3. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, Controparte_1 siccome infondata. La società convenuta opposta ha evidenziato:
- che e , con la sottoscrizione del contratto, avevano espressamente dichiarato Parte_2 Parte_1 di aver letto e di accettare integralmente tutte le condizioni generali, approvando specificamente quelle onerose;
- che il TAN e il TAEG contrattualmente previsti erano decisamente inferiori rispetto al tasso soglia di riferimento del periodo relativo alla sottoscrizione del contratto (terzo trimestre del 2006) e che anche il tasso di mora pattuito, pari al 15,96%, era inferiore al tasso soglia di mora del 18,42% vigente al momento della conclusione del contratto, rilevando come l'indicazione in misura fissa del tasso di interesse, dell'importo e del numero di rate permettesse di determinare il regime di ammortamento, ossia quello alla francese, e non comportasse alcuna applicazione di interessi anatocistici;
- che alcuna mancanza di causa del contratto o profili di vessatorietà potevano ravvisarsi con riferimento alla posizione di , la quale aveva manifestato esplicitamente il consenso alla concessione del Parte_1 prestito per l'acquisto dell'autovettura insieme a e si era obbligata in solido con quest'ultimo Parte_2 alla restituzione dell'importo finanziato, rendendo così legittima la domanda di adempimento anche nei suoi confronti da parte della debitrice;
- che il TAEG era stato pattuito nella misura del 9,18%;
- che era assolutamente irrilevante la circostanza che fosse anche coniuge di Parte_1 Parte_2
- che l'art. 18 delle condizioni generali non prevedeva una “penale variabile”, stabilendo uno scaglione entro cui può collocarsi la sua determinazione, osservando comunque che rispetto all'importo complessivo di € 34.414,78 richiesto in sede monitoria la somma richiesta a titolo di penale ammontava a soli € 50,00.
1.4. All'esito della prima udienza del 20 maggio 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9604/2020 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° ottobre 2025. In quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. pari a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 650 c.p.c. non è Parte_1 meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. Il presente giudizio è stato proposto sulla base dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in virtù dei quali “[a]i fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove pagina 4 di 7 non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (Cass., SS.UU., 6 aprile 2023 n. 9479).
La signora ha proposto opposizione a seguito della notifica dell'ordinanza del 4 Parte_1 novembre 2024 emessa nell'ambito della causa civile di opposizione all'esecuzione recante R.G. n. 19811/2022 e pendente dinanzi al Tribunale di Milano, con cui il giudice, ravvisata l'assenza di motivazione in ordine alla presenza di eventuali clausole abusive aventi effetti sull'esistenza o sull'entità del credito azionato in via monitoria, ha avvisato della possibilità di proporre, nel termine di quaranta Parte_1 giorni dalla notifica dell'ordinanza, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. “per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”. Pertanto, come già rilevato in sede esecutiva, il presente giudizio di cognizione deve essere circoscritto esclusivamente all'accertamento della presenza di eventuali clausole abusive idonee a incidere sull'esistenza o sull'ammontare del credito e, di conseguenza, a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3. Ebbene, parte opponente ha sostenuto la configurabilità, in relazione al contratto oggetto di causa, di plurimi profili di vessatorietà del finanziamento stipulato da e con la Parte_2 Parte_1
lamentando la violazione della disciplina a tutela del consumatore dettata dagli artt. 33 e Controparte_2 ss. del Codice del consumo, dall'art. 117, comma 4, T.U.B. e dall'art. 4 della direttiva 93/13/CEE.
È pacifico e non contestato che abbia sottoscritto il contratto come consumatrice e Parte_1 che, di conseguenza, ai fini della verifica dell'abusività delle clausole debbano utilizzarsi quali parametri di riferimento gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo e le altre norme poste a tutela del consumatore.
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, nel contratto in esame non è ravvisabile alcuna clausola abusiva tale da incidere sull'esistenza o sull'entità del credito azionato dalla società CP_1 dovendosi tenere ben distinti i profili di abusività delle clausole da quelli relativi, in generale, alla validità delle stesse, i quali ultimi non possono essere oggetto di contestazione in questa sede.
Nello specifico, anzitutto, esula dalla stretta verifica di profili di vessatorietà e appare comunque infondata la censura di parte opponente relativa alla mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto. Dall'esame del frontespizio del contratto, infatti, emerge che abbia dichiarato di Parte_1 aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali contenute nel retro del medesimo foglio. L'opponente ha poi dichiarato di aver letto e accettato integralmente le clausole rilevanti ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., apponendovi la relativa sottoscrizione. Sul punto, parte opponente ha evidenziato come la mera approvazione specifica di alcune condizioni generali non fosse idonea a superare la presunzione di vessatorietà delle clausole contenute in moduli o formulari secondo quanto stabilito dall'art. 34, comma 5, del Codice del Consumo, che impone a carico del professionista la prova di un'effettiva e individuale trattativa su ciascuna clausola contestata. Tuttavia, ad eccezione degli artt. 16 e 18 delle condizioni generali di cui si tratterà in seguito, non ha indicato specificamente quali Parte_1 altre clausole dovrebbero ritenersi abusive. Pertanto, sotto questo profilo, la doglianza risulta assolutamente generica e, in quanto tale, inammissibile.
Parimenti, appaiono prive di pregio le eccezioni concernenti la mancata indicazione della modalità di ammortamento, del regime di capitalizzazione adottato e della modalità di calcolo degli interessi. Per quanto rileva in questa sede, nel frontespizio del contratto e nella richiesta di finanziamento erano infatti pagina 5 di 7 indicati chiaramente l'importo finanziato (€ 34.050,00), il numero delle rate (60) e l'ammontare di ciascuna (€ 698,60), il TAN (8,50%) e il TAEG (9,18%). Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito come debba come debba escludersi che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento c.d. 'alla francese' e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, ove
“il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. civ., SS. UU., 29 maggio 2024, n. 15130). La mancata indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione adottati, dunque, non costituisce un difetto di trasparenza tale da incidere in termini di vessatorietà nei confronti del consumatore. Il contratto, infatti, risulta comunque completo degli elementi essenziali per determinare le condizioni economiche e le obbligazioni a carico del consumatore. Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e dell'art. 4 della direttiva 93/13/CEE. In ogni caso, con riferimento all'incidenza sull'entità del credito azionato, preme precisare che il piano di ammortamento c.d. alla francese non comporta di per sé l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Ancora, non appare abusiva la previsione del tasso di mora nella misura del 15,96% ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto. Il tasso di mora contrattualmente pattuito è inferiore al tasso soglia di mora vigente al momento della conclusione del contratto, individuato correttamente da parte convenuta opposta nella misura del 18,42%, come da tabella recante la rilevazione dei T.E.G.M. da applicare al momento della stipula del contratto (doc. 2 di parte opposta). Inoltre, non sussistono diversi e ulteriori elementi per ritenere che il tasso di mora applicato determini a carico del consumatore l'imposizione di una somma manifestamente eccessiva in caso di inadempimento.
Infine, non risulta vessatoria nemmeno la pattuizione della penale di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto. In particolare, tale norma prevede in caso di inadempimento l'applicazione di “una penale in misura fino all'8% dell'importo dovuto, con un minimo di € 77,47 ed un massimo di € 258,23”. L'individuazione di una percentuale massima rispetto all'importo dovuto, con l'indicazione comunque di un importo minimo e di uno massimo, potrebbe incidere sulla determinatezza della penale, in quanto la stessa non è stabilita in una specifica misura né è ricavabile attraverso espressioni percentuali fisse. Tuttavia, ciò non comporta necessariamente la sua vessatorietà nei termini di uno squilibrio di natura economica tra diritti e obblighi delle parti. Nel caso di specie, peraltro, dell'importo di € 34.414,78 complessivamente richiesto in sede monitoria soltanto la somma di € 50,00 è stata chiesta a titolo di penale. Ne discende che è stata applicata una penale per un importo addirittura inferiore a quello minimo contrattualmente pattuito, pari a € 77,47.
In conclusione, coniugando il giudizio sull'abusività della clausola con l'incidenza concreta sull'ammontare del credito azionato, si ritengono insussistenti gli estremi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Dalle considerazioni che precedono discende che l'opposizione tardivamente proposta ex art. 650 c.p.c. da deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. Parte_1
9604/2020. I rilievi svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 6 di 7 4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate.
5. Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna di per responsabilità aggravata Parte_1 ex art. 96 c.p.c., invocata dalla solamente nella comparsa conclusionale, sulla base della Controparte_1 considerazione che l'opponente ha eccepito la mancata indicazione del TAEG, nonostante fosse indicato sia nel frontespizio del contratto che nella richiesta di finanziamento, accettata e sottoscritta dai consumatori. La domanda in questione richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante dell'an e del quantum debeatur mentre, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova del pregiudizio asseritamente subito (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015 n. 21798 e Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 9604/2020, così provvede: Parte_1
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9604/2020;
b. condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 25 novembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 45072 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Sabrina Murgo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grammichele (CT), via Iozzino n. 4 e, pertanto, presso l'indirizzo telematico in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione Email_1
OPPONENTE E P.I. ), in persona dell'Amministratore Delegato, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avvocati Vittorio Colomba e Valentina Zanni, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, via Gherarda n. 1, come da procura alle liti in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI Parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità, ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. 206/2005 (Codice del
Consumo), delle clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento per cui è causa e nelle relative condizioni generali, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelle relative agli interessi corrispettivi e moratori, al regime di capitalizzazione, al TAEG e alle penali, per le ragioni esposte in narrativa. NEL MERITO: In via principale:
1. Per l'effetto della declaratoria di nullità delle clausole abusive, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità, in tutto o in parte, della pretesa creditoria azionata da nei confronti della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
2. Conseguentemente, dichiarare nullo, invalido ed inefficace e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 9604/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 11.07.2020 opposto con il presente giudizio. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, previo accertamento della nullità delle clausole vessatorie, rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, epurando dal calcolo del credito ogni somma non dovuta a
pagina 1 di 7 titolo di interessi, penali, spese e oneri illegittimamente applicati, e revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto per l'importo che risulterà non dovuto. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nei precedenti scritti difensivi e, in particolare, per l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta ad accertare l'effettivo andamento del rapporto, la corretta applicazione dei tassi di interesse, l'eventuale superamento della soglia di usura e l'illegittimità degli addebiti effettuati. Si chiede, sin d'ora, di essere autorizzati al deposito di consulenza tecnica di parte, con concessione di apposito termine a tal fine”.
Parte opposta:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare:
- attesa la manifesta infondatezza ed inammissibilità dell'opposizione per tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c. Subordinatamente, sempre in via preliminare:
- non essendo comunque l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e non avendo l'avversa difesa contestato i fatti costitutivi del rapporto azionato, rigettare l'istanza di sospensione/revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, confermare la stessa;
In via principale, nel merito:
- accertata e dichiarata la non vessatorietà delle condizioni generali del contatto azionato, respingere le eccezioni avversarie e di conseguenza, rigettare integralmente l'opposizione avversaria;
- accertata e dichiarata la legittimità del credito derivante dal contratto in analisi, nonché la legittimità e determinatezza del quantum portato dal medesimo, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e diritto;
- respingere l'opposizione, così come proposta da parte attrice opponente, poiché generica, non dimostrata ed infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo con ogni conseguente statuizione sulle risultanze di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 maggio 2020 la società CP_1 ha chiesto di ingiungere a e a il pagamento della somma di € 34.414,78,
[...] Parte_2 Parte_1 oltre agli interessi e alle spese contrattualmente pattuite, ai successivi interessi legali sino all'effettivo saldo, nonché alle spese del procedimento monitorio. A fondamento della pretesa, la società ricorrente ha esposto che:
- in data 28 agosto 2006 e , in qualità di coobbligata, avevano stipulato con la Parte_2 Parte_1 il contratto di finanziamento n. 2003290 (doc. 2 del fascicolo monitorio); Controparte_2
- e si erano resi inadempienti rispetto agli obblighi restitutori assunti con il Parte_2 Parte_1 predetto contratto;
pagina 2 di 7 - in data 29 novembre 2011 la nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti Controparte_2 pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, aveva ceduto alla contratti di finanziamento di vario genere, come risulta dalla pubblicazione sulla Parte_3
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 143 del 13 dicembre 2011 (doc. 3 del fascicolo monitorio);
- in data 27 maggio 2016 la (oggi a seguito di fusione per Controparte_3 Controparte_1 incorporazione della nella - cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio) aveva CP_4 CP_5 acquistato dalla società i crediti dalla stessa vantati in relazione alla citata operazione Parte_3 intercorsa con la compresi quelli vantati nei confronti di e Controparte_2 Parte_2 Parte_1
(docc. 5 e 5a del fascicolo monitorio);
- e erano debitori nei confronti della della somma Parte_2 Parte_1 Controparte_1 complessiva di € 34.414,78, risultante dall'estratto conto e dalla certificazione ex art. 50 T.U.B., oltre agli interessi legali sino al saldo (docc.
6-7 del fascicolo monitorio). 1.1. Con decreto ingiuntivo n. 9604/2020, emesso in data 10 giugno 2020 e pubblicato in data 11 luglio 2020, il Tribunale di Milano ha ingiunto a e a il pagamento della somma Parte_2 Parte_1 richiesta, oltre interessi come da domanda e spese di procedura. 1.2. Con atto di citazione notificato in 16 dicembre 2024 ha proposto opposizione Parte_1 tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 9604/2020, rilevando che, con ordinanza n. 2909/2024 del 4 novembre 2024, il giudice dell'esecuzione, in ossequio ai principi espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e dalla sentenza n. 9479/2023 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la aveva avvisata del suo diritto di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in qualità di consumatrice, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'ordinanza sul presupposto che il decreto ingiuntivo non recava motivazioni circa l'esistenza di eventuali clausole vessatorie con effetti sull'esistenza o sull'entità del credito azionato in via monitoria (doc. 6 di parte attrice opponente), In particolare, parte opponente ha eccepito:
- che risultava sottoscritto soltanto il modulo standard predisposto dalla non anche le Controparte_2 condizioni generali del contratto (cfr. docc. 3 e 7 di parte attrice opponente), evidenziando come, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Codice del consumo, incomba sul professionista l'onere di provare che le clausole sono state oggetto di trattativa individuale per escluderne la vessatorietà;
- la mancata indicazione della modalità di ammortamento, del regime finanziario di capitalizzazione adottato, nonché della modalità di calcolo degli interessi passivi, in violazione del disposto dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e dell'art. 4 della direttiva 93/13/CEE;
- che l'obbligazione restitutoria a carico della stessa signora era priva di causa, in quanto Pt_1 Pt_1 non era il soggetto finanziato né si era costituita garante ma era solamente coobbligata;
[...]
- che il tasso moratorio applicato dalla banca era superiore al tasso usura per l'anno di stipula del contratto, pari all'8,650%;
- la nullità della clausola contenente il TAEG indicato nel limite massimo, non essendo conforme a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, lett. d), del Codice del consumo, in quanto non consentiva al consumatore di valutare la convenienza dell'operazione in base ai presupposti iniziali nè di rinunziare all'operazione laddove il finanziamento gli fosse stato offerto a tassi più elevati di quelli di mercato;
- che le condizioni generali di contratto non esprimevano con chiarezza le conseguenze di una firma congiunta o di una firma a titolo di fideiussione, da parte del coniuge e coobbligato, ponendosi in contrasto con i principi di trasparenza e correttezza espressi dall'art. 35 del Codice del consumo, con conseguente pagina 3 di 7 vessatorietà delle clausole fino a prova contraria, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 2, lett. l), del Codice del consumo;
- la vessatorietà della clausola contenuta all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, la quale imponeva al debitore inadempiente l'immediato pagamento di tutte le rate scadute e a scadere, comprensive di interessi, nonché di una penale pari all'8% dell'importo dovuto, evidenziandone l'arbitrarietà nell'applicazione e nella quantificazione della stessa, in assenza di un coordinamento con la clausola che disciplinava le conseguenze della risoluzione del rapporto o la decadenza dal beneficio del termine. 1.3. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria, Controparte_1 siccome infondata. La società convenuta opposta ha evidenziato:
- che e , con la sottoscrizione del contratto, avevano espressamente dichiarato Parte_2 Parte_1 di aver letto e di accettare integralmente tutte le condizioni generali, approvando specificamente quelle onerose;
- che il TAN e il TAEG contrattualmente previsti erano decisamente inferiori rispetto al tasso soglia di riferimento del periodo relativo alla sottoscrizione del contratto (terzo trimestre del 2006) e che anche il tasso di mora pattuito, pari al 15,96%, era inferiore al tasso soglia di mora del 18,42% vigente al momento della conclusione del contratto, rilevando come l'indicazione in misura fissa del tasso di interesse, dell'importo e del numero di rate permettesse di determinare il regime di ammortamento, ossia quello alla francese, e non comportasse alcuna applicazione di interessi anatocistici;
- che alcuna mancanza di causa del contratto o profili di vessatorietà potevano ravvisarsi con riferimento alla posizione di , la quale aveva manifestato esplicitamente il consenso alla concessione del Parte_1 prestito per l'acquisto dell'autovettura insieme a e si era obbligata in solido con quest'ultimo Parte_2 alla restituzione dell'importo finanziato, rendendo così legittima la domanda di adempimento anche nei suoi confronti da parte della debitrice;
- che il TAEG era stato pattuito nella misura del 9,18%;
- che era assolutamente irrilevante la circostanza che fosse anche coniuge di Parte_1 Parte_2
- che l'art. 18 delle condizioni generali non prevedeva una “penale variabile”, stabilendo uno scaglione entro cui può collocarsi la sua determinazione, osservando comunque che rispetto all'importo complessivo di € 34.414,78 richiesto in sede monitoria la somma richiesta a titolo di penale ammontava a soli € 50,00.
1.4. All'esito della prima udienza del 20 maggio 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 9604/2020 e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° ottobre 2025. In quella sede, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. pari a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2. Tanto premesso, l'opposizione proposta da ai sensi dell'art. 650 c.p.c. non è Parte_1 meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. Il presente giudizio è stato proposto sulla base dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in virtù dei quali “[a]i fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove pagina 4 di 7 non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.” (Cass., SS.UU., 6 aprile 2023 n. 9479).
La signora ha proposto opposizione a seguito della notifica dell'ordinanza del 4 Parte_1 novembre 2024 emessa nell'ambito della causa civile di opposizione all'esecuzione recante R.G. n. 19811/2022 e pendente dinanzi al Tribunale di Milano, con cui il giudice, ravvisata l'assenza di motivazione in ordine alla presenza di eventuali clausole abusive aventi effetti sull'esistenza o sull'entità del credito azionato in via monitoria, ha avvisato della possibilità di proporre, nel termine di quaranta Parte_1 giorni dalla notifica dell'ordinanza, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. “per far accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”. Pertanto, come già rilevato in sede esecutiva, il presente giudizio di cognizione deve essere circoscritto esclusivamente all'accertamento della presenza di eventuali clausole abusive idonee a incidere sull'esistenza o sull'ammontare del credito e, di conseguenza, a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3. Ebbene, parte opponente ha sostenuto la configurabilità, in relazione al contratto oggetto di causa, di plurimi profili di vessatorietà del finanziamento stipulato da e con la Parte_2 Parte_1
lamentando la violazione della disciplina a tutela del consumatore dettata dagli artt. 33 e Controparte_2 ss. del Codice del consumo, dall'art. 117, comma 4, T.U.B. e dall'art. 4 della direttiva 93/13/CEE.
È pacifico e non contestato che abbia sottoscritto il contratto come consumatrice e Parte_1 che, di conseguenza, ai fini della verifica dell'abusività delle clausole debbano utilizzarsi quali parametri di riferimento gli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo e le altre norme poste a tutela del consumatore.
Tuttavia, ad avviso di questo giudice, nel contratto in esame non è ravvisabile alcuna clausola abusiva tale da incidere sull'esistenza o sull'entità del credito azionato dalla società CP_1 dovendosi tenere ben distinti i profili di abusività delle clausole da quelli relativi, in generale, alla validità delle stesse, i quali ultimi non possono essere oggetto di contestazione in questa sede.
Nello specifico, anzitutto, esula dalla stretta verifica di profili di vessatorietà e appare comunque infondata la censura di parte opponente relativa alla mancata sottoscrizione delle condizioni generali del contratto. Dall'esame del frontespizio del contratto, infatti, emerge che abbia dichiarato di Parte_1 aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni generali contenute nel retro del medesimo foglio. L'opponente ha poi dichiarato di aver letto e accettato integralmente le clausole rilevanti ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., apponendovi la relativa sottoscrizione. Sul punto, parte opponente ha evidenziato come la mera approvazione specifica di alcune condizioni generali non fosse idonea a superare la presunzione di vessatorietà delle clausole contenute in moduli o formulari secondo quanto stabilito dall'art. 34, comma 5, del Codice del Consumo, che impone a carico del professionista la prova di un'effettiva e individuale trattativa su ciascuna clausola contestata. Tuttavia, ad eccezione degli artt. 16 e 18 delle condizioni generali di cui si tratterà in seguito, non ha indicato specificamente quali Parte_1 altre clausole dovrebbero ritenersi abusive. Pertanto, sotto questo profilo, la doglianza risulta assolutamente generica e, in quanto tale, inammissibile.
Parimenti, appaiono prive di pregio le eccezioni concernenti la mancata indicazione della modalità di ammortamento, del regime di capitalizzazione adottato e della modalità di calcolo degli interessi. Per quanto rileva in questa sede, nel frontespizio del contratto e nella richiesta di finanziamento erano infatti pagina 5 di 7 indicati chiaramente l'importo finanziato (€ 34.050,00), il numero delle rate (60) e l'ammontare di ciascuna (€ 698,60), il TAN (8,50%) e il TAEG (9,18%). Sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito come debba come debba escludersi che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, delle modalità di ammortamento c.d. 'alla francese' e del regime di capitalizzazione 'composto' degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”, ove
“il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 e ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. civ., SS. UU., 29 maggio 2024, n. 15130). La mancata indicazione del piano di ammortamento e del regime di capitalizzazione adottati, dunque, non costituisce un difetto di trasparenza tale da incidere in termini di vessatorietà nei confronti del consumatore. Il contratto, infatti, risulta comunque completo degli elementi essenziali per determinare le condizioni economiche e le obbligazioni a carico del consumatore. Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. e dell'art. 4 della direttiva 93/13/CEE. In ogni caso, con riferimento all'incidenza sull'entità del credito azionato, preme precisare che il piano di ammortamento c.d. alla francese non comporta di per sé l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Ancora, non appare abusiva la previsione del tasso di mora nella misura del 15,96% ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto. Il tasso di mora contrattualmente pattuito è inferiore al tasso soglia di mora vigente al momento della conclusione del contratto, individuato correttamente da parte convenuta opposta nella misura del 18,42%, come da tabella recante la rilevazione dei T.E.G.M. da applicare al momento della stipula del contratto (doc. 2 di parte opposta). Inoltre, non sussistono diversi e ulteriori elementi per ritenere che il tasso di mora applicato determini a carico del consumatore l'imposizione di una somma manifestamente eccessiva in caso di inadempimento.
Infine, non risulta vessatoria nemmeno la pattuizione della penale di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto. In particolare, tale norma prevede in caso di inadempimento l'applicazione di “una penale in misura fino all'8% dell'importo dovuto, con un minimo di € 77,47 ed un massimo di € 258,23”. L'individuazione di una percentuale massima rispetto all'importo dovuto, con l'indicazione comunque di un importo minimo e di uno massimo, potrebbe incidere sulla determinatezza della penale, in quanto la stessa non è stabilita in una specifica misura né è ricavabile attraverso espressioni percentuali fisse. Tuttavia, ciò non comporta necessariamente la sua vessatorietà nei termini di uno squilibrio di natura economica tra diritti e obblighi delle parti. Nel caso di specie, peraltro, dell'importo di € 34.414,78 complessivamente richiesto in sede monitoria soltanto la somma di € 50,00 è stata chiesta a titolo di penale. Ne discende che è stata applicata una penale per un importo addirittura inferiore a quello minimo contrattualmente pattuito, pari a € 77,47.
In conclusione, coniugando il giudizio sull'abusività della clausola con l'incidenza concreta sull'ammontare del credito azionato, si ritengono insussistenti gli estremi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Dalle considerazioni che precedono discende che l'opposizione tardivamente proposta ex art. 650 c.p.c. da deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. Parte_1
9604/2020. I rilievi svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
pagina 6 di 7 4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, dell'attività effettivamente svolta (con particolare riferimento all'assenza di attività istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate.
5. Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna di per responsabilità aggravata Parte_1 ex art. 96 c.p.c., invocata dalla solamente nella comparsa conclusionale, sulla base della Controparte_1 considerazione che l'opponente ha eccepito la mancata indicazione del TAEG, nonostante fosse indicato sia nel frontespizio del contratto che nella richiesta di finanziamento, accettata e sottoscritta dai consumatori. La domanda in questione richiede pur sempre la prova incombente sulla parte istante dell'an e del quantum debeatur mentre, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova del pregiudizio asseritamente subito (Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2015 n. 21798 e Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2008, n. 28226).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 9604/2020, così provvede: Parte_1
a. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 9604/2020;
b. condanna al pagamento, in favore della delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 25 novembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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