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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/02/2024, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P, dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del 23/02/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.1144/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] c/da Sfaranda Parte_1
Inferiore, n. 66 (Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Capri Leone (ME) Via San C.F._1
Francesco, presso lo studio dell'Avv. Mariella Calà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento del beneficio previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla l. n. 222/84.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del ”. Organizzazione_1
La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha CP_1 soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Organizzazione_1
assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1°
[...] luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è
l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. ha accertato che la parte ricorrente non è affetto da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini. Siffatto giudizio, appare supportato da un completo esame anamnestico, anche lavorativo, del ricorrente, integrato da un attento e dettagliato esame obiettivo delle condizioni di salute dello stesso, nonché da accertamenti specialistici e da una completa valutazione di tutta la documentazione sanitaria in atti, di cui è dato atto nelle esaurienti considerazioni medico-legali svolte nella relazione. Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui non ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Rilevato che non vi è in atti alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.c., parte ricorrente va condannata CP_ alle spese di lite in favore dell' liquidate come da dispositivo;
CP_ Le spese di c.t.u. provvisoriamente liquidate a carico dell' vanno definitivamente poste a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede:
1)Rigetta la domanda;
CP_ 2)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in Euro Parte_1
1.500,00, oltre accessori di legge;
3)Pone definitivamente a carico della parte ricorrente , le spese relative alla CTU;
Parte_1
Patti, 23/02/2024
Il G.O.P.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P, dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del 23/02/2024, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.1144/2020 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...] c/da Sfaranda Parte_1
Inferiore, n. 66 (Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Capri Leone (ME) Via San C.F._1
Francesco, presso lo studio dell'Avv. Mariella Calà, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
L'oggetto della domanda è costituito dal riconoscimento del beneficio previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, di cui alla l. n. 222/84.
Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell' il quale, a mente dell'art. 10, d.l. n. CP_1
203/05, è subentrato “nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del ”. Organizzazione_1
La legittimazione in via esclusiva dell' è stata in seguito sancita dall'art. 20 d.l. n. 78/09 che ha CP_1 soppresso la previsione secondo cui nei giudizi in materia di invalidità civile il Organizzazione_1
assume la veste di litisconsorte necessario. Ne consegue, pertanto, che a decorrere dal 1°
[...] luglio 2009, l'unico soggetto legittimato passivo, nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità, è
l' CP_1
Nel merito, il c.t.u. ha accertato che la parte ricorrente non è affetto da patologie tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini. Siffatto giudizio, appare supportato da un completo esame anamnestico, anche lavorativo, del ricorrente, integrato da un attento e dettagliato esame obiettivo delle condizioni di salute dello stesso, nonché da accertamenti specialistici e da una completa valutazione di tutta la documentazione sanitaria in atti, di cui è dato atto nelle esaurienti considerazioni medico-legali svolte nella relazione. Pare a questo giudice che il giudizio espresso debba pienamente condividersi, per cui non ricorre il requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
Rilevato che non vi è in atti alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.c., parte ricorrente va condannata CP_ alle spese di lite in favore dell' liquidate come da dispositivo;
CP_ Le spese di c.t.u. provvisoriamente liquidate a carico dell' vanno definitivamente poste a carico della parte ricorrente;
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede:
1)Rigetta la domanda;
CP_ 2)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in Euro Parte_1
1.500,00, oltre accessori di legge;
3)Pone definitivamente a carico della parte ricorrente , le spese relative alla CTU;
Parte_1
Patti, 23/02/2024
Il G.O.P.
Antonino Casdia