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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/09/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2593/2023
Udienza del 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- NE Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2593/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Niccolò Savoia
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
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avente ad oggetto: docente a tempo determinato (con contratto fino al 30 giugno) - ferie - indennità sostitutiva.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2023, , Parte_2 docente della scuola primaria immessa in ruolo nell'anno scolastico
2022/2023, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
al fine di conseguirne la condanna al pagamento dell'indennità
[...] sostitutiva delle ferie maturate e non fruite negli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020, durante i quali aveva prestato servizio a tempo determinato (precisamente dal 13/10/2018 al 30/06/2019 e dal
19/09/2019 al 30/06/2020, per n. 12 ore di servizio settimanali).
1.1. In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- che durante l'anno scolastico 2018/2019 aveva lavorato per n. 261 giorni, maturando il diritto a fruire di n. 21,75 giorni di ferie + n. 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 23,75 giorni di ferie;
- che durante l'anno scolastico 2019/2020 aveva lavorato per n. 286 giorni, maturando il diritto a fruire di n. 23,83 giorni di ferie + n. 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 26,83 giorni di ferie;
- che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), aveva fruito dei seguenti giorni di ferie:
• 21 giorni nell'anno scolastico 2018/2019;
• 18 giorni nell'anno scolastico 2019/2020;
- che ella aveva, pertanto, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come di seguito specificato:
• 2,75 giorni per l'anno scolastico 2018/2019 (n. 21,75 giorni di ferie + n. 2 giorni di riposo per festività soppresse meno n. 21 giorni di ferie effettivamente fruite);
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• 8,83 giorni per l'anno scolastico 2019/2020 (n. 23,83 giorni di ferie + n. 3 giorni di riposo per festività soppresse meno n. 18 giorni di ferie effettivamente fruite);
- che l'importo totale spettante, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, era pari ad € 371,19.
2. Si è costituito il che, deducendo Controparte_1
l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto della domanda avversa.
3. In sede di note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, la ricorrente ha riformulato i calcoli alla luce della documentazione versata in atti dal M.I.M. (e, in particolare, del rapporto informativo redatto dall'I.C. Statale di EL NA - doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione del resistente), chiedendo, per l'a.s. 2018/19, il pagamento dell'indennità sostitutiva per n. 2 giorni di ferie residue (€
64,09) e per l'a.s. 2019/2020 il pagamento dell'indennità sostitutiva per
7 giorni di ferie residue (€ 192,27), per un importo totale di € 256,36.
4. Il ricorso è infondato.
5. La Suprema Corte (ordinanza n. 16715/2024), occupandosi di una vicenda analoga (riguardante una docente, immessa in ruolo il 1° settembre 2018, che chiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, durante i quali il suo rapporto con la P.A. era cessato il 30 giugno), ha ribadito il principio
(in precedenza affermato da Cass. n. 14268/2022) secondo cui «il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
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ND NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro».
L'ordinanza citata ha poi ricostruito come segue il quadro normativo in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente della scuola:
«Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 Per_1 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
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In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non
è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non
è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
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sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n.
95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato
- fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
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agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale
(fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità
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sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013».
Ciò premesso, l'ordinanza n. 16715/2024 ha poi chiarito che «la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, ND sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente
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tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74,
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comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro».
5.1. La Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto:
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
ND NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno».
6. Tanto premesso sotto il profilo normativo e giurisprudenziale, si deve rilevare l'infondatezza, in primo luogo, dell'eccezione di prescrizione sollevata dal M.I.M., atteso che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio,
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volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela, applicando il termine ordinario decennale (Cass. n. 1757/2016, conf.: Cass. n. 3021/2020).
Peraltro, pur considerando il termine di prescrizione quinquennale, essa non sarebbe comunque maturata poiché il dies a quo coincide con la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato (30/06/2019, considerando quello più risalente), sicché il quinquennio sarebbe maturato solo il 30/06/2024, mentre il ricorso è stato notificato in data
17/01/2024, ben prima di tale termine.
7. Nel merito, nonostante i principi giurisprudenziali invocati dalla ricorrente siano ad essa favorevoli, si deve però rilevare che i calcoli sulle ferie asseritamente maturate non sono corretti (recte, completi) per le ragioni che saranno subito esposte e che determinano il rigetto della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva.
7.1. I calcoli effettuati dalla ricorrente si riferiscono, infatti, ad un docente a tempo pieno (o con contratto di lavoro part time orizzontale ovvero con orario distribuito su tutti i giorni della settimana).
In tal caso, poiché i giorni di ferie spettanti al docente devono essere proporzionali al servizio prestato, essi devono essere calcolati secondo la seguente equazione:
x (giorni di ferie maturati): y (giorni di durata del contratto) = 30 :
360, da cui si ricava che:
x (giorni di ferie maturati) = y (giorni durata contratto) * 30 / 360.
Sostituendo alla variabile y i giorni di durata di ciascun contratto, non specificamente contestati dal (ovvero 261 e 286) ed, anzi, CP_1 confermati dal rapporto informativo del'I.C. di EL NA (allegato alla sua memoria difensiva di costituzione), si ottiene il valore dell'incognita x ovvero esattamente i giorni di ferie indicati dalla ricorrente
(rispettivamente 21,75 e 23,83).
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7.2. I valori ottenuti riguardano però - come anticipato - i docenti con orario di insegnamento a tempo pieno (24 ore settimanali per la scuola primaria) o con contratto di lavoro part time orizzontale.
7.3. L'art. 39, comma 11, del CCNL 29/11/2007 del Comparto Scuola stabilisce, infatti, che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie, n.d.e.] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno”.
7.3.1. La Suprema Corte, seppur con riferimento al Comparto
“ , ha poi statuito che «in tema di lavoro a tempo parziale alle CP_4 dipendenze della P.A., l'art. 23, comma 3, del c.c.n.l. comparto CP_4 del 18 febbraio 1999 prevede che i lavoratori in part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno, mentre i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Ne consegue che, ove il lavoratore fornisca, come previsto dal contratto collettivo integrativo per il personale dell'Avvocatura dello Stato, la propria prestazione per un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su cinque giorni alla settimana a fronte di un orario di servizio articolato, in via generale, su sei giorni alla settimana, il rapporto va qualificato come part-time verticale e al dipendente competono i cinque sesti dei giorni di ferie spettanti al personale con orario pieno, senza che rilevi che anche quest'ultimo abbia la facoltà di avvalersi di un orario articolato su cinque giorni alla settimana, con turnazione per la copertura della sesta giornata» (Cass. n. 15216/2014).
7.4. Ne consegue che i giorni di ferie maturati dalla ricorrente devono essere rapportati al numero di giornate di lavoro effettivamente prestate nell'anno (ovvero - come si vedrà subito - a quattro sesti dei giorni di ferie spettanti al personale con orario a tempo pieno).
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7.5. Nel caso di specie, dal rapporto informativo (redatto dall'I.C. di
EL NA) prodotto dal M.I.M. (che, in ragione della sua natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso limitatamente ai fatti in esso attestati) si evince, infatti, peraltro incontestatamente, che la ricorrente lavorava per 4 giorni alla settimana su 6 (precisamente nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì nell'A.S. 2018/2019 e nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì nell'A.S. 2019/2020). Si tratta, cioè, di un part time verticale con orario di lavoro pari a 12 ore (come si evince anche dallo stato matricolare prodotto dalla stessa ricorrente - doc. n. 1) distribuite su 4 giorni alla settimana.
7.6. Il calcolo delle ferie spettanti al docente con contratto part time verticale (incognita x) dovrà essere quindi eseguito secondo la seguente equazione:
4 (n. giorni di lavoro settimanali) : 6 (giorni lavorativi settimanali) = x
(giorni di ferie spettanti al docente con contratto part time verticale):
21,75 (giorni di ferie spettanti nell'anno al personale a tempo pieno o con contratto part time orizzontale, ovvero che lavora 6 giorni su 6).
Da tale equazione si ricava, per l'A.S. 2018/2019: x = 4 * 21,75 : 6 =
14,50 (giorni di ferie spettanti alla ricorrente per l'A.S. 2018/2019).
7.7. Analogamente, per l'anno scolastico 2019/2020, applicando i medesimi criteri di calcolo, i giorni di ferie spettanti sono pari a 15,88 (4
* 23,83 : 6).
7.8. Orbene, la stessa ricorrente ha espressamente dedotto per ben due volte (si veda pag. 3 del ricorso) di aver fruito di 21 giorni di ferie nell'anno scolastico 2018/2019 e di 18 giorni di ferie nell'anno scolastico
2019/2020, ovvero un periodo di ferie che, in ogni caso, è superiore a quello maturato secondo i calcoli sopra eseguiti.
7.9. In altri termini, la ricorrente ha fruito, nell'A.S. 2018/2019, di 6 giorni di ferie in più (21 - 14,50) rispetto a quelli effettivamente spettanti e, nell'A.S. 2019/2020, di 2 giorni di ferie in più rispetto a quelli spettanti.
7.10. Ne consegue che anche considerando per l'A.S. 2018/2019 i due giorni di festività soppresse non goduti, essi sarebbero comunque
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ampiamente compensati dalle ferie in più godute per stessa ammissione della ricorrente.
7.11. Per l'A.S. 2019/2020 vale la stessa argomentazione (avendo la ricorrente fruito di 2 giorni di ferie in più: 18 anziché 16) e dovendo anche le festività soppresse essere rapportate al contratto di lavoro part time verticale, sicché le festività soppresse maturate sono pari e 2 (e non 3, come sostenuto dalla ricorrente), dovendo essere calcolate secondo la seguente equazione:
4 (giorni lavorativi della docente) : 6 (giorni lavorativi settimanali) =
x (festività soppresse in regime di part time verticale) : 3 (festività soppresse maturate in regime di contratto a tempo pieno), dalla quale si ricava che x = 4 * 3 / 6 = 2 giorni di festività soppresse maturati in regime di contratto di lavoro part time verticale.
7.11.1. Anche tali giorni sono quindi compensati dai due giorni di ferie in più goduti nell'A.S. 2019/2020 rispetto a quelli effettivamente maturati e spettanti.
8. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore del Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 500,00 per solo compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- NE Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2593/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci e Niccolò Savoia
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Maria Elena Burgello, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTE -
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avente ad oggetto: docente a tempo determinato (con contratto fino al 30 giugno) - ferie - indennità sostitutiva.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2023, , Parte_2 docente della scuola primaria immessa in ruolo nell'anno scolastico
2022/2023, ha convenuto in giudizio il Controparte_1
al fine di conseguirne la condanna al pagamento dell'indennità
[...] sostitutiva delle ferie maturate e non fruite negli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020, durante i quali aveva prestato servizio a tempo determinato (precisamente dal 13/10/2018 al 30/06/2019 e dal
19/09/2019 al 30/06/2020, per n. 12 ore di servizio settimanali).
1.1. In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- che durante l'anno scolastico 2018/2019 aveva lavorato per n. 261 giorni, maturando il diritto a fruire di n. 21,75 giorni di ferie + n. 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 23,75 giorni di ferie;
- che durante l'anno scolastico 2019/2020 aveva lavorato per n. 286 giorni, maturando il diritto a fruire di n. 23,83 giorni di ferie + n. 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di n. 26,83 giorni di ferie;
- che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), aveva fruito dei seguenti giorni di ferie:
• 21 giorni nell'anno scolastico 2018/2019;
• 18 giorni nell'anno scolastico 2019/2020;
- che ella aveva, pertanto, diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come di seguito specificato:
• 2,75 giorni per l'anno scolastico 2018/2019 (n. 21,75 giorni di ferie + n. 2 giorni di riposo per festività soppresse meno n. 21 giorni di ferie effettivamente fruite);
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• 8,83 giorni per l'anno scolastico 2019/2020 (n. 23,83 giorni di ferie + n. 3 giorni di riposo per festività soppresse meno n. 18 giorni di ferie effettivamente fruite);
- che l'importo totale spettante, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute, era pari ad € 371,19.
2. Si è costituito il che, deducendo Controparte_1
l'infondatezza della pretesa attorea, ha concluso per il rigetto della domanda avversa.
3. In sede di note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, la ricorrente ha riformulato i calcoli alla luce della documentazione versata in atti dal M.I.M. (e, in particolare, del rapporto informativo redatto dall'I.C. Statale di EL NA - doc. n. 2 allegato alla memoria di costituzione del resistente), chiedendo, per l'a.s. 2018/19, il pagamento dell'indennità sostitutiva per n. 2 giorni di ferie residue (€
64,09) e per l'a.s. 2019/2020 il pagamento dell'indennità sostitutiva per
7 giorni di ferie residue (€ 192,27), per un importo totale di € 256,36.
4. Il ricorso è infondato.
5. La Suprema Corte (ordinanza n. 16715/2024), occupandosi di una vicenda analoga (riguardante una docente, immessa in ruolo il 1° settembre 2018, che chiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute per gli anni scolastici dal 2014 al 2017, durante i quali il suo rapporto con la P.A. era cessato il 30 giugno), ha ribadito il principio
(in precedenza affermato da Cass. n. 14268/2022) secondo cui «il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
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ND NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro».
L'ordinanza citata ha poi ricostruito come segue il quadro normativo in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente della scuola:
«Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 Per_1 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
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In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non
è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non
è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici
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sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n.
95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato
- fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
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agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale
(fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del
2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità
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sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013».
Ciò premesso, l'ordinanza n. 16715/2024 ha poi chiarito che «la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, ND sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-
619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente
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tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74,
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comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro».
5.1. La Suprema Corte ha quindi affermato il seguente principio di diritto:
«Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
ND NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno».
6. Tanto premesso sotto il profilo normativo e giurisprudenziale, si deve rilevare l'infondatezza, in primo luogo, dell'eccezione di prescrizione sollevata dal M.I.M., atteso che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio,
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volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela, applicando il termine ordinario decennale (Cass. n. 1757/2016, conf.: Cass. n. 3021/2020).
Peraltro, pur considerando il termine di prescrizione quinquennale, essa non sarebbe comunque maturata poiché il dies a quo coincide con la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato (30/06/2019, considerando quello più risalente), sicché il quinquennio sarebbe maturato solo il 30/06/2024, mentre il ricorso è stato notificato in data
17/01/2024, ben prima di tale termine.
7. Nel merito, nonostante i principi giurisprudenziali invocati dalla ricorrente siano ad essa favorevoli, si deve però rilevare che i calcoli sulle ferie asseritamente maturate non sono corretti (recte, completi) per le ragioni che saranno subito esposte e che determinano il rigetto della domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva.
7.1. I calcoli effettuati dalla ricorrente si riferiscono, infatti, ad un docente a tempo pieno (o con contratto di lavoro part time orizzontale ovvero con orario distribuito su tutti i giorni della settimana).
In tal caso, poiché i giorni di ferie spettanti al docente devono essere proporzionali al servizio prestato, essi devono essere calcolati secondo la seguente equazione:
x (giorni di ferie maturati): y (giorni di durata del contratto) = 30 :
360, da cui si ricava che:
x (giorni di ferie maturati) = y (giorni durata contratto) * 30 / 360.
Sostituendo alla variabile y i giorni di durata di ciascun contratto, non specificamente contestati dal (ovvero 261 e 286) ed, anzi, CP_1 confermati dal rapporto informativo del'I.C. di EL NA (allegato alla sua memoria difensiva di costituzione), si ottiene il valore dell'incognita x ovvero esattamente i giorni di ferie indicati dalla ricorrente
(rispettivamente 21,75 e 23,83).
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7.2. I valori ottenuti riguardano però - come anticipato - i docenti con orario di insegnamento a tempo pieno (24 ore settimanali per la scuola primaria) o con contratto di lavoro part time orizzontale.
7.3. L'art. 39, comma 11, del CCNL 29/11/2007 del Comparto Scuola stabilisce, infatti, che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie, n.d.e.] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno”.
7.3.1. La Suprema Corte, seppur con riferimento al Comparto
“ , ha poi statuito che «in tema di lavoro a tempo parziale alle CP_4 dipendenze della P.A., l'art. 23, comma 3, del c.c.n.l. comparto CP_4 del 18 febbraio 1999 prevede che i lavoratori in part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno, mentre i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Ne consegue che, ove il lavoratore fornisca, come previsto dal contratto collettivo integrativo per il personale dell'Avvocatura dello Stato, la propria prestazione per un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su cinque giorni alla settimana a fronte di un orario di servizio articolato, in via generale, su sei giorni alla settimana, il rapporto va qualificato come part-time verticale e al dipendente competono i cinque sesti dei giorni di ferie spettanti al personale con orario pieno, senza che rilevi che anche quest'ultimo abbia la facoltà di avvalersi di un orario articolato su cinque giorni alla settimana, con turnazione per la copertura della sesta giornata» (Cass. n. 15216/2014).
7.4. Ne consegue che i giorni di ferie maturati dalla ricorrente devono essere rapportati al numero di giornate di lavoro effettivamente prestate nell'anno (ovvero - come si vedrà subito - a quattro sesti dei giorni di ferie spettanti al personale con orario a tempo pieno).
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7.5. Nel caso di specie, dal rapporto informativo (redatto dall'I.C. di
EL NA) prodotto dal M.I.M. (che, in ragione della sua natura di atto pubblico, fa fede fino a querela di falso limitatamente ai fatti in esso attestati) si evince, infatti, peraltro incontestatamente, che la ricorrente lavorava per 4 giorni alla settimana su 6 (precisamente nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì nell'A.S. 2018/2019 e nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì nell'A.S. 2019/2020). Si tratta, cioè, di un part time verticale con orario di lavoro pari a 12 ore (come si evince anche dallo stato matricolare prodotto dalla stessa ricorrente - doc. n. 1) distribuite su 4 giorni alla settimana.
7.6. Il calcolo delle ferie spettanti al docente con contratto part time verticale (incognita x) dovrà essere quindi eseguito secondo la seguente equazione:
4 (n. giorni di lavoro settimanali) : 6 (giorni lavorativi settimanali) = x
(giorni di ferie spettanti al docente con contratto part time verticale):
21,75 (giorni di ferie spettanti nell'anno al personale a tempo pieno o con contratto part time orizzontale, ovvero che lavora 6 giorni su 6).
Da tale equazione si ricava, per l'A.S. 2018/2019: x = 4 * 21,75 : 6 =
14,50 (giorni di ferie spettanti alla ricorrente per l'A.S. 2018/2019).
7.7. Analogamente, per l'anno scolastico 2019/2020, applicando i medesimi criteri di calcolo, i giorni di ferie spettanti sono pari a 15,88 (4
* 23,83 : 6).
7.8. Orbene, la stessa ricorrente ha espressamente dedotto per ben due volte (si veda pag. 3 del ricorso) di aver fruito di 21 giorni di ferie nell'anno scolastico 2018/2019 e di 18 giorni di ferie nell'anno scolastico
2019/2020, ovvero un periodo di ferie che, in ogni caso, è superiore a quello maturato secondo i calcoli sopra eseguiti.
7.9. In altri termini, la ricorrente ha fruito, nell'A.S. 2018/2019, di 6 giorni di ferie in più (21 - 14,50) rispetto a quelli effettivamente spettanti e, nell'A.S. 2019/2020, di 2 giorni di ferie in più rispetto a quelli spettanti.
7.10. Ne consegue che anche considerando per l'A.S. 2018/2019 i due giorni di festività soppresse non goduti, essi sarebbero comunque
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ampiamente compensati dalle ferie in più godute per stessa ammissione della ricorrente.
7.11. Per l'A.S. 2019/2020 vale la stessa argomentazione (avendo la ricorrente fruito di 2 giorni di ferie in più: 18 anziché 16) e dovendo anche le festività soppresse essere rapportate al contratto di lavoro part time verticale, sicché le festività soppresse maturate sono pari e 2 (e non 3, come sostenuto dalla ricorrente), dovendo essere calcolate secondo la seguente equazione:
4 (giorni lavorativi della docente) : 6 (giorni lavorativi settimanali) =
x (festività soppresse in regime di part time verticale) : 3 (festività soppresse maturate in regime di contratto a tempo pieno), dalla quale si ricava che x = 4 * 3 / 6 = 2 giorni di festività soppresse maturati in regime di contratto di lavoro part time verticale.
7.11.1. Anche tali giorni sono quindi compensati dai due giorni di ferie in più goduti nell'A.S. 2019/2020 rispetto a quelli effettivamente maturati e spettanti.
8. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore del Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 500,00 per solo compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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