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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G.18804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18804 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale promossa con ricorso congiunto
DA
(nata a San Giorgio a [...] l'[...] C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(nato a [...] il [...] C.F. ) entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PARACUOLLO ELEONORA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via F. Imparato n.190
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale erano nati due figli: Per_1
(27.03.2021) ed ( 28.03.2023) riconosciuti da entrambi i genitori, rappresentavano la fine Per_2
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 4 della loro relazione e la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori.
In particolare chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, venivano sollevati alcuni rilievi in merito alla omessa previsione del pernotto dei minori presso il padre e alla inadeguatezza dell'importo pattuito a titolo di contributo al mantenimento dei figli da porre a carico del genitore non convivente.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 14.01.2024 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di regolamentare la responsabilità genitoriale in conformità ai patti riportati nel ricorso come successivamente integrati e modificati. In particolare i ricorrenti precisavano che non svolgeva attività lavorativa e beneficiava di Parte_1
Reddito di Inclusione – pari all'incirca ad € 1080,00 mensili – e percepiva altresì Assegno Unico per entrambi i figli minori – pari a complessivi € 398,00 mensili;
che la casa familiare, sita in Napoli al
Corso Bruno Buozzi nr. 241, era condotta in locazione con un canone mensile pari ad € 440,00, sostenuto dalla;
che il svolgeva la professione di chef ma allo stato non era stabilmente Pt_1 Parte_2
impiegato, svolgendo occasionali prestazioni di lavoro, con un reddito annuo pari a circa € 6.724,08.
Tutto ciò premesso chiedevano recepirsi le seguenti condizioni:
A) I figli minori e continueranno a vivere con la madre presso la casa Per_1 Persona_3 familiare sita in Napoli al Corso. B. Buozzi nr. 140, ma l'affido rimarrà condiviso fra i due genitori, i quali assumeranno di concerto le decisioni di maggiore interesse circa l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori, tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
B) Per quanto riguarda la regolamentazione delle visite paterne:
1) Il IG. potrà far visita e tenere con sé i bambini due pomeriggi a settimana – Parte_2
martedì e giovedì - per un paio d'ore consecutive (dalle ore 17.00 in poi), compatibilmente con gli impegni personali dei figli;
2) Fino al compimento del 4° anno di età del primo genito – prossimo 27/03/25 - il IG. Per_1
terrà con sé i figli, a week end alternati, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del sabato e Parte_2
dalle ore 10.00 alle ore 20.00 della domenica, escludendo di comune accordo, per il momento, il pernottamento in ragione della tenera età dei bambini (allo stato di 3 ed 1 anno); Dal compimento del 4° anno di età del primo genito – prossimo 27/03/25 - il IG. terrà con sé Per_1 Parte_2
entrambi i figli, a week end alternati, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 4 3)Il IG. potrà tenere con sé i figli 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive, Parte_2
nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare con il dovuto anticipo entro il 30 giugno di ogni anno;
4) I figli minori e trascorreranno le festività natalizie con i genitori, secondo il criterio Per_1 Per_2 dell'alternanza annuale, ovvero ad anni alterni trascorreranno con un genitore il 24 ed il 31 dicembre nonché il giorno dell'epifania, mentre con l'altro il 25 e 26 dicembre, oltre al 1° giorno dell'anno ;
5) Le vacanze di Pasqua saranno concordate dai genitori . In caso di disaccordo, ad anni alterni, un genitore terrà con sé i minori il giorno della Santa Pasqua mentre l'altro il Lunedì in Albis;
6) Inoltre, ciascun genitore avrà con sé il figlio in occasione delle proprie ricorrenze personali e familiari, rispettivi compleanni ed onomastici, nonché il giorno della festa del papà e della festa della mamma con prevalenza rispetto ai turni . Per le altre festività civili o religiose ( 1 maggio, 25 aprile, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre ) i minori trascorreranno dette giornate alternativamente con l'uno o
l'altro genitore;
7) La ricorrenza del compleanno dei piccoli verrà trascorsa da quest'ultimi o con entrambi i genitori o con ciascuno di essi, alternativamente o ad ora di pranzo con un genitore e la cena con l'altro, previo accordo;
8) La IG.ra , consapevole della peculiarità della professione del IG. Parte_1 Parte_2
– chef – che lo vede maggiormente occupato nei fine settimana e nei giorni festivi, dichiara fin d'ora la sua disponibilità a modificare ed a concordare tempi ed orari diversi rispetto al sopra indicato calendario, previo congruo avviso da parte del IG. ; Parte_2
C)In merito alla determinazione del mantenimento economico dei figli minori, le parti concordano per la seguente condizione : - il IG. si impegna a versare alla IG.ra a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei due figli la somma complessiva di euro 400,00 ( € 200,00 a figlio
), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
Il IG. Parte_2
si impegna a contribuire in ragione del 50% in tutte le spese straordinarie relative ai figli
[...]
(mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, viaggi di svago o di studio, ecc.) purché preventivamente concordate con la IG.ra . Parte_1
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori sia per la loro tenera età e sia perchè non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 17.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 4