Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2025, proposto da Capri Sightseeing s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Tiberii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Noleggiatori Capresi s.r.l, Capri Tour s.r.l., Consorzio Noleggiatori Anacapresi s.r.l., Consorzio Noleggiatori Liberi Anacapresi s.r.l., non costituiti in giudizio;
Staiano Autotrasporti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaello Capunzo ed Enrica Guerriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza n. 81 del 29.03.2025 della Città di Capri, nella parte in cui non viene individuata la Capri Sightseeing come operatore economico assegnatario del pass per lo svolgimento
di attività NCC non di linea presso il Comune di Capri;
- della nota del 29.03.2025, trasmessa a mezzo pec dalla Città di Capri alla ricorrente, di riscontro alla comunicazione del 30.11.2024, nella parte in cui la Città di Capri comunica di non aver ammesso la ricorrente alla turnazione per mancata comunicazione ai sensi dell’art. 5 del Regolamento nonché per contrasto con il medesimo articolo in quanto manchevole degli elementi essenziali richiesti dalla norma;
- della nota prot. gen. n. 5085 del 22.02.2025, richiamata nell’ordinanza n. 81, con la quale l’invito al contraddittorio per la turnazione viene inviato a più operatori economici ad esclusione della Capri Sightseeing;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capri e di Staiano Autotrasporti s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. FA Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza n. 81 del 29.03.2025 della Città di Capri, nella parte in cui non viene individuata la ricorrente società Capri Sightseeing come operatore economico assegnatario del pass per lo svolgimento di attività “NCC non di linea” presso il Comune di Capri;
Rilevato che con ordinanza n. 1286 del 12 giugno 2025 il Collegio ha accolto la domanda cautelare della ricorrente, nei seguenti termini: « Ritenuto che, allo stato degli atti e sulla base della cognizione sommaria, sussista il fumus boni juris, in quanto risulta che parte ricorrente in data 30.11.2024 a mezzo pec abbia presentato una comunicazione (protocollata in data 2.12.2024 con prot. n. 35181/2024) chiedendo l’autorizzazione per l’esercizio di noleggio di autobus con conducente “per la prossima stagione turistica anno 2025”, per cui sembra che, contrariamente alla ricostruzione dell’Amministrazione, la ricorrente abbia presentato regolare domanda di partecipazione, che l’Amministrazione ha omesso di valutare, omettendo peraltro, nel prospettato dubbio interpretativo sul contenuto della domanda, di attivare un previo contraddittorio con la ricorrente;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in quanto è imminente la stagione balneare dell’anno 2025 e il conseguente picco turistico;
Ritenuto pertanto di accogliere la domanda cautelare, al fine di consentire alla ricorrente di partecipare al programma di turnazione previsto dall’Amministrazione resistente »;
Rilevato che, successivamente a tale ordinanza cautelare, l’Amministrazione resistente, con provvedimento del 15 luglio 2025, all’esito di una nuova istruttoria, ha riorganizzato le assegnazioni dei pass per lo svolgimento di attività “NCC non di linea”, portando da venti a ventidue gli operatori ammessi, tra cui anche l’odierna ricorrente, e precisando che tale ampliamento è disposto solo in via eccezionale per la stagione 2025 e allo scopo di evitare ulteriori contenziosi con gli operatori che erano rimasti esclusi in base al provvedimento impugnato;
Rilevato che nel corso dell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse proprio in ragione del sopravvenuto provvedimento del 15 luglio 2025, chiedendo però la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite;
Rilevato che l’Amministrazione resistente, nel corso della medesima udienza del giorno 14 gennaio 2026, ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità, ma ha chiesto la compensazione delle spese di lite, evidenziando di avere tempestivamente attivato, successivamente alla citata ordinanza cautelare, il procedimento all’esito del quale è stato emesso il citato provvedimento del 15 luglio 2025;
Preso atto che anche la parte controinteressata nel corso dell’udienza pubblica ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità e ha chiesto la compensazione delle spese;
Considerato che a fronte della riferita richiesta di declaratoria di improcedibilità formulata da parte ricorrente il ricorso deve essere dichiarato senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più, alla luce di tale dichiarazione, alcun interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che, pur a fronte della richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite formulata dalla parte ricorrente, debbano essere compensate le spese di lite, in ragione della peculiarità e complessità della specifica questione oggetto del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di OR | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO