Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 8 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8595 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Valeria Mariangela Napoli come da procura Parte_1
come in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16/09/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di essere stata sottoposta, in data 30.10.23 a visita medica presso la competente Commissione IC di Pedara (CT) la quale la riconosceva invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 Legge 118/71 e art. 9 DL 509/88), percentuale 40%;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 3345/24 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che la ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 55%;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e, in particolare, dovevano reputarsi viziate dall'omessa considerazione della patologia psichiatrica nonché della patologia diabetica e osteoarticolare;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido con percentuale non inferiore al 74% per l'assegno di invalidità dalla data della domanda amministrativa (30.06.2023) ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
L' in ragione di quanto argomentato in memoria rassegnava, poi, le seguenti conclusioni: “ CP_2
Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania: In via preliminare e/o pregiudiziale,
-dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1
amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C”.
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 8 maggio 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza. ___________ __
1.Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ritenendo di essere soggetto invalido con percentuale non inferiore al 74%.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che la ricorrente deve considerarsi Invalida civile nella misura percentuale del 56% (cinquantasei per cento) a far data dal marzo 2024.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “ Giunta la periziata alla nostra osservazione, sulla base dei dati clinici e documentali precedentemente riportati possiamo affermare che – in aderenza a quanto accertato dal CTU di ATP - la stessa è affetta dal seguente complesso invalidante: Cardiopatia con funzione contrattile globale conservata (FE=53%) con insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica di grado lieve, con valori pressori e strumentali nella norma;
Scoliosi lombare-rachidea con numerosi nuclei di Schmorl con lombalgia persistente;
Diabete tipo
2 in buon compenso metabolico, con valori di Laboratorio ematochimici tutti nella norma;
Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve-medio, in ottimo compenso, non incidente significativamente sulla capacità uditiva (conservata). In riferimento alla valutazione delle singole patologie riscontrate e facendo riferimento alle tabelle di legge (D.M. 5-2-92) si rileva quanto segue.
Per quanto attiene alla Cardiopatia con funzione contrattile globale conservata (FE53%) con insufficienza valvolare mitralica e tricuspidalica di grado lieve, con valori pressori e strumentali nella norma, questa è valutabile, come una del tutto iniziale 2° classe NYHA, sec. cod. 6442
MIOCARDIOPATIE O ALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA MODERATA (II CL.
NYHA), 41- 50) nella misura del 41%.
Per quanto riguarda la Scoliosi lombare-rachidea con numerosi nuclei di con lombalgia CP_3
persistente, questa può essere valutabile, applicando il criterio analogico previsto dal decreto, in riferimento al cod. 7010 (ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE, 31-40) nella misura del 25%.
Per quel che concerne la Diabete tipo 2 in buon compenso metabolico, con valori di Laboratorio ematochimici tutti nella norma, questo quadro clinico non può essere valutato ai sensi della criteriologia del DM 5.2.92 perché al di sotto della percentuale minima (11%) da prendere in considerazione nella valutazione complessiva, se non in concorso con altre menomazioni dello stesso sistema organo-funzionale medico-legalmente inteso.
Per quanto attiene alla Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado lieve-medio, in ottimo compenso, non incidente significativamente sulla capacità uditiva (conservata), questa non è valutabile. E ciò anche in riferimento al cod. 4005 (perdite uditive mono e bilaterali… punteggio da
0 a 59, come da tabella allegata). Infatti prendendo in considerazione il tracciato audiometrico agli atti, e procedendo alla somma delle perdite auditive in dBA pari a 105 in AUD e 100 in AUS, incrociando i dati in tabella, si ottiene il valore pari al 9 %. Valore che non può essere preso in considerazione nella valutazione complessiva - ai sensi della criteriologia valutativa tabellare - perché non in concorso con altre menomazioni dello stesso sistema organo-funzionale medico- legalmente inteso. Per quanto riguarda la sintomatologia depressiva citata nel ricorso in
Opposizione ad ATP, trattasi di “riferite” turbe dell'umore, come da certificato del 12.04.2024, Amb. di Neurologia, Distr. San. di Acireale, quindi dato anamnestico non supportato da storia di malattia deponente per una vera e propria sindrome depressiva. Applicando il calcolo riduzionistico si raggiunge la percentuale del 56%, decorrenza marzo 2024 (epoca del certificato ortopedico agli atti)”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili. Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è soggetto invalido nella Parte_1
misura del 56% a decorrere dal mese di marzo 2024; spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 08/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso