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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2024, n. 11914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11914 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50877/2023, introdotta da
(ROMA, 10/03/1977 e da Parte_1 [...]
03/05/1978) entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2
MARIA SILVIA TABACCHI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/03/2019 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) l'appartamento sinora adibito ad abitazione familiare sito in alla Via Maria Luigia Pt_2
Tancredi n. 14, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, sarà assegnato alla moglie, che continuerà a viverci insieme a e , le due figlie minori che, in Per_1 Per_2 tal modo, rimarranno nell'ambiente usuale in cui sono nate e cresciute ed in cui hanno incardinato il loro quotidiano e le loro abitudini;
c) il rimanente mutuo, della durata di 6 anni, con rata mensile pari ad euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00), sarà pagato per intero dal marito finchè rimarrà nella casa coniugale;
dal momento in cui se ne allontanerà, trovando altra sistemazione, sarà corrisposto invece dalla moglie per intero;
d) le spese ordinarie e straordinarie afferenti all'immobile, finora casa coniugale, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%;
e) I Sigg.ri e hanno deciso, in totale e comune iniziativa Parte_1 Parte_2 ed accordo, di mettere in vendita l'immobile casa coniugale sito in alla Via Maria Pt_2
Luigia Tancredi n. 14 e suddividerne il ricavato;
ciò anche nella prospettiva di sistemarsi tutti quanto prima in modo definitivo, peraltro anche nelle vicinanze dei nonni, risorse umane preziosissime nell'ottica di una nuova gestione familiare, che deve essere e rimanere sempre serena ed equilibrata, per la primaria e prevalente tutela delle figlie. Nelle more della definizione della suddetta vendita, la casa coniugale rimarrà assegnata alla moglie che continuerà a viverci con le figlie, mentre il marito se ne allontanerà non appena avrà trovato la sua sistemazione individuale adeguata;
le figlie, anche dopo la vendita della casa coniugale, rimarranno collocate presso la madre, nel nuovo immobile, già individuato, che verrà da lei acquistato a breve;
f) , per accordi preesistenti e congiunti, si impegna a trasferire, nell'ambito Parte_1 della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a , senza Parte_2 alcun corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito nel Comune di alla Via Maria Luigia Pt_2
Tancredi n. 14, interno 4, piano T-S1, censito al Catasto fabbricati del Comune di Pt_2 foglio 669, particella 4516, subalterno 9 ; la moglie, a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, come già specificato sopra. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio scelto dalle parti, a seguito della sentenza di separazione, con gli oneri a carico del marito;
detta disposizione patrimoniale e detto impegno da parte del marito, Parte_1
, a cedere la propria quota di proprietà dell'immobile, sinora casa coniugale, alla
[...] moglie, è parte integrante e necessaria, strettamente funzionale ed Parte_2 indispensabile, per la risoluzione della crisi coniugale;
g) le minori, e , verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e, come già precisato, rimarranno collocate stabilmente presso la madre nell'immobile finora casa coniugale di cui sopra;
h) entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale in maniera condivisa, ai sensi della L. 54/2006; le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della prole saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3
i) per ciò che riguarda la frequentazione del padre, le parti congiuntamente concordano il seguente calendario degli incontri che, in ogni caso, potrà essere flessibile, previo accordo tra i genitori, con un congruo anticipo e secondo gli impegni e le necessità di tutti, in particolare delle due ragazze, così come peraltro prospettato nell'allegato piano genitoriale:
e trascorreranno con il padre due fine settimana al mese (a weekend Per_1 Per_2 alternati), dal venerdì alle ore 19 alla domenica sera, sempre alle ore 19 circa;
nella settimana che precede il weekend in cui saranno con la madre, le due ragazze trascorreranno con il padre anche un pomeriggio ulteriore durante la settimana, da concordarsi sempre nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e quelli scolastici, sportivi e sociali dei figli;
durante il periodo estivo, quando e non frequentano la scuola, potranno Per_1 Per_2 trascorre con il padre anche un pernotto infrasettimanale, sempre compatibilmente con gli impegni di ognuno e previo consenso ed accordo di tutti;
in caso di problematiche di salute, le ragazze rimarranno con la madre presso la casa familiare in cui risiedono e sono stabilmente collocate;
in tali circostanze, il padre potrà comunque recarsi a far visita alle figlie, condividendo con la madre cure ed attenzioni, morali e materiali;
durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori dipendenti da circostanze imprevedibili, e trascorreranno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 Per_1 Per_2 dicembre al 5 gennaio, ad anni alterni con la madre o con il padre. Per ciò che riguarda l'Epifania, la trascorreranno col genitore con cui sono rimasti dal 23 al 30 dicembre. Gli eventuali restanti giorni di vacanza scolastica saranno suddivisi in base al consueto e regolare calendario di frequentazione;
le festività pasquali, salvo diversi accordi, sempre rispettosi delle esigenze di tutte le parti coinvolte, verranno trascorse dalle ragazze come segue: il giorno della Pasqua e del lunedì dell'Angelo, alternativamente con padre o madre, di anno in anno. I restanti giorni di vacanza scolastica saranno suddivisi in base al consueto e regolare calendario di frequentazione;
durante le vacanze estive, e , trascorreranno con il padre 15 giorni, anche Per_1 Per_2 non consecutivi, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
le minori trascorreranno, poi, con la madre o con il padre alternativamente, eventuali
“ponti”, più o meno lunghi, o singoli giorni festivi che si presenteranno durante l'anno;
i genitori si impegnano sin da ora a trascorrere con le figlie, con la massima serenità e con reciproco rispetto ed equilibrio, il giorno del loro compleanno e quelle circostanze o ricorrenze che si dovessero presentare come particolarmente importanti loro vita, proprio al fine di tutelare e garantire la loro crescita serena ed equilibrata;
l) il Sig. e la Sig.ra congiuntamente intendono Parte_1 Parte_2 mantenere con le figlie il rapporto sereno ed assiduo che, con costanza ed amore, hanno costruito finora e, per la serenità e l'equilibrio delle ragazze appunto, vogliono garantirgli le stesse dinamiche affettive e pratiche del loro quotidiano.
Per questi motivi
, stante quanto già delineato e stabilito poc'anzi relativamente alla frequentazione del padre, a cui si riportano integralmente, hanno concordato congiuntamente il piano genitoriale che si allega, totalmente rispettoso delle abitudini ormai quotidiane, certe ed incardinate di e , che si impegnano entrambi a rispettare totalmente;
Per_1 Per_2 4
m) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle minori proporzionalmente al proprio reddito. Il padre verserà alla madre la somma di euro 350,00 mensili complessiva (euro 175,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il loro mantenimento. Detto importo, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sarà adeguato ogni anno secondo le variazioni ISTAT all'indice dei prezzi di consumo;
n) la somma di euro 378,00 (trecentosettantotto/00) di assegno unico che attualmente percepisce il Sig. per le minori, dal momento in cui il padre si allontanerà dalla casa Pt_1 coniugale, sarà formalmente intestata e destinata alla madre con loro convivente che, pertanto, la percepirà per le figlie in via esclusiva;
o) le spese straordinarie relative a e , ivi comprese quelle scolastiche, Per_1 Per_2 extrascolastiche, attività sportive e mediche, sebbene previamente concordate e pianificate, verranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50%, secondo il Protocollo del Tribunale civile di Roma;
p) i coniugi, entrambi economicamente autonomi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
q) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; r) i coniugi, inoltre, si rilasciano reciproco ed incondizionato assenso all'espatrio per motivi turistici e di lavoro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione,
di cui il tribunale si limita a prendere atto;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, 10/03/1977) e (ROMA, 03/05/1978), che Pt_2 Parte_2
hanno contratto matrimonio in in data 23/03/2019, trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00088, Parte 1, Pt_2
Serie 03, Anno 2019, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
5
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/07/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50877/2023, introdotta da
(ROMA, 10/03/1977 e da Parte_1 [...]
03/05/1978) entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2
MARIA SILVIA TABACCHI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 23/03/2019 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) l'appartamento sinora adibito ad abitazione familiare sito in alla Via Maria Luigia Pt_2
Tancredi n. 14, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, sarà assegnato alla moglie, che continuerà a viverci insieme a e , le due figlie minori che, in Per_1 Per_2 tal modo, rimarranno nell'ambiente usuale in cui sono nate e cresciute ed in cui hanno incardinato il loro quotidiano e le loro abitudini;
c) il rimanente mutuo, della durata di 6 anni, con rata mensile pari ad euro 440,00 (quattrocentoquaranta/00), sarà pagato per intero dal marito finchè rimarrà nella casa coniugale;
dal momento in cui se ne allontanerà, trovando altra sistemazione, sarà corrisposto invece dalla moglie per intero;
d) le spese ordinarie e straordinarie afferenti all'immobile, finora casa coniugale, saranno a carico di entrambi nella misura del 50%;
e) I Sigg.ri e hanno deciso, in totale e comune iniziativa Parte_1 Parte_2 ed accordo, di mettere in vendita l'immobile casa coniugale sito in alla Via Maria Pt_2
Luigia Tancredi n. 14 e suddividerne il ricavato;
ciò anche nella prospettiva di sistemarsi tutti quanto prima in modo definitivo, peraltro anche nelle vicinanze dei nonni, risorse umane preziosissime nell'ottica di una nuova gestione familiare, che deve essere e rimanere sempre serena ed equilibrata, per la primaria e prevalente tutela delle figlie. Nelle more della definizione della suddetta vendita, la casa coniugale rimarrà assegnata alla moglie che continuerà a viverci con le figlie, mentre il marito se ne allontanerà non appena avrà trovato la sua sistemazione individuale adeguata;
le figlie, anche dopo la vendita della casa coniugale, rimarranno collocate presso la madre, nel nuovo immobile, già individuato, che verrà da lei acquistato a breve;
f) , per accordi preesistenti e congiunti, si impegna a trasferire, nell'ambito Parte_1 della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a , senza Parte_2 alcun corrispettivo, la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale, dell'immobile sito nel Comune di alla Via Maria Luigia Pt_2
Tancredi n. 14, interno 4, piano T-S1, censito al Catasto fabbricati del Comune di Pt_2 foglio 669, particella 4516, subalterno 9 ; la moglie, a fronte del trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante, come già specificato sopra. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio scelto dalle parti, a seguito della sentenza di separazione, con gli oneri a carico del marito;
detta disposizione patrimoniale e detto impegno da parte del marito, Parte_1
, a cedere la propria quota di proprietà dell'immobile, sinora casa coniugale, alla
[...] moglie, è parte integrante e necessaria, strettamente funzionale ed Parte_2 indispensabile, per la risoluzione della crisi coniugale;
g) le minori, e , verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e, come già precisato, rimarranno collocate stabilmente presso la madre nell'immobile finora casa coniugale di cui sopra;
h) entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale in maniera condivisa, ai sensi della L. 54/2006; le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute della prole saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3
i) per ciò che riguarda la frequentazione del padre, le parti congiuntamente concordano il seguente calendario degli incontri che, in ogni caso, potrà essere flessibile, previo accordo tra i genitori, con un congruo anticipo e secondo gli impegni e le necessità di tutti, in particolare delle due ragazze, così come peraltro prospettato nell'allegato piano genitoriale:
e trascorreranno con il padre due fine settimana al mese (a weekend Per_1 Per_2 alternati), dal venerdì alle ore 19 alla domenica sera, sempre alle ore 19 circa;
nella settimana che precede il weekend in cui saranno con la madre, le due ragazze trascorreranno con il padre anche un pomeriggio ulteriore durante la settimana, da concordarsi sempre nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e quelli scolastici, sportivi e sociali dei figli;
durante il periodo estivo, quando e non frequentano la scuola, potranno Per_1 Per_2 trascorre con il padre anche un pernotto infrasettimanale, sempre compatibilmente con gli impegni di ognuno e previo consenso ed accordo di tutti;
in caso di problematiche di salute, le ragazze rimarranno con la madre presso la casa familiare in cui risiedono e sono stabilmente collocate;
in tali circostanze, il padre potrà comunque recarsi a far visita alle figlie, condividendo con la madre cure ed attenzioni, morali e materiali;
durante le festività natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori dipendenti da circostanze imprevedibili, e trascorreranno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 30 Per_1 Per_2 dicembre al 5 gennaio, ad anni alterni con la madre o con il padre. Per ciò che riguarda l'Epifania, la trascorreranno col genitore con cui sono rimasti dal 23 al 30 dicembre. Gli eventuali restanti giorni di vacanza scolastica saranno suddivisi in base al consueto e regolare calendario di frequentazione;
le festività pasquali, salvo diversi accordi, sempre rispettosi delle esigenze di tutte le parti coinvolte, verranno trascorse dalle ragazze come segue: il giorno della Pasqua e del lunedì dell'Angelo, alternativamente con padre o madre, di anno in anno. I restanti giorni di vacanza scolastica saranno suddivisi in base al consueto e regolare calendario di frequentazione;
durante le vacanze estive, e , trascorreranno con il padre 15 giorni, anche Per_1 Per_2 non consecutivi, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
le minori trascorreranno, poi, con la madre o con il padre alternativamente, eventuali
“ponti”, più o meno lunghi, o singoli giorni festivi che si presenteranno durante l'anno;
i genitori si impegnano sin da ora a trascorrere con le figlie, con la massima serenità e con reciproco rispetto ed equilibrio, il giorno del loro compleanno e quelle circostanze o ricorrenze che si dovessero presentare come particolarmente importanti loro vita, proprio al fine di tutelare e garantire la loro crescita serena ed equilibrata;
l) il Sig. e la Sig.ra congiuntamente intendono Parte_1 Parte_2 mantenere con le figlie il rapporto sereno ed assiduo che, con costanza ed amore, hanno costruito finora e, per la serenità e l'equilibrio delle ragazze appunto, vogliono garantirgli le stesse dinamiche affettive e pratiche del loro quotidiano.
Per questi motivi
, stante quanto già delineato e stabilito poc'anzi relativamente alla frequentazione del padre, a cui si riportano integralmente, hanno concordato congiuntamente il piano genitoriale che si allega, totalmente rispettoso delle abitudini ormai quotidiane, certe ed incardinate di e , che si impegnano entrambi a rispettare totalmente;
Per_1 Per_2 4
m) ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento delle minori proporzionalmente al proprio reddito. Il padre verserà alla madre la somma di euro 350,00 mensili complessiva (euro 175,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo per il loro mantenimento. Detto importo, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sarà adeguato ogni anno secondo le variazioni ISTAT all'indice dei prezzi di consumo;
n) la somma di euro 378,00 (trecentosettantotto/00) di assegno unico che attualmente percepisce il Sig. per le minori, dal momento in cui il padre si allontanerà dalla casa Pt_1 coniugale, sarà formalmente intestata e destinata alla madre con loro convivente che, pertanto, la percepirà per le figlie in via esclusiva;
o) le spese straordinarie relative a e , ivi comprese quelle scolastiche, Per_1 Per_2 extrascolastiche, attività sportive e mediche, sebbene previamente concordate e pianificate, verranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50%, secondo il Protocollo del Tribunale civile di Roma;
p) i coniugi, entrambi economicamente autonomi, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
q) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; r) i coniugi, inoltre, si rilasciano reciproco ed incondizionato assenso all'espatrio per motivi turistici e di lavoro.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione,
di cui il tribunale si limita a prendere atto;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, 10/03/1977) e (ROMA, 03/05/1978), che Pt_2 Parte_2
hanno contratto matrimonio in in data 23/03/2019, trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. 00088, Parte 1, Pt_2
Serie 03, Anno 2019, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
5
- spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 02/07/2024
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi