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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/12/2025, n. 10006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10006 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33743/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7 questi ultimi due in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori:
(CF: ) Parte_8 C.F._8
(CF: ) Parte_9 C.F._9 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio LA Ivo De Palma ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dei loro procuratori in Milano, via Trivulzio n.3, come da procura in atti;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._10 Guglielmo Rustico e LA Di Lernia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei suoi procuratori in Milano, via Comelico n. 3, come da procura in atti;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1
a dall'a sare RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Sidoli, come da procura in atti;
1 RESISTENTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni istanza contraria, così giudicare:
Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la carenza di garanzia assicurativa del veicolo AU CL targato FR054HV nonché la responsabilità esclusiva del SI. conducente e proprietario del predetto veicolo AU CL, nella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto:
A) condannare il SI. in solido con in qualità di impresa designata dal Fondo Controparte_1 CP_2 garanzia vittime della 86 dlgs 20 del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori e, segnatamente, al pagamento a titolo di danno non patrimoniale, secondo quanto stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2024.:
- della somma di € 375.456,00 a favore di (CF: ), Parte_2 C.F._2 madre convivente della vittima;
- della somma di € 312.880,00 a favore di (CF: ), padre Parte_10 C.F._1 della vittima;
- della somma di € 391.103,00, a favore di (CF: ), Parte_3 C.F._3 IG convivente della vittima;
- della somma di € 375.456,00 a favore di (CF: Parte_6
) in proprio, IG della vittima;
C.F._6
- della somma di € 120.558,00 a favore di (CF: ) in Parte_7 C.F._7 proprio, genero della vittima;
- della somma di € 142.632,00 a favore di e , Parte_6 Parte_7 in qualità di esercenti la responsabilità g : Parte_8
) nipote della vittima;
C.F._8
- della somma € 142.632,00 a favore di e , in Parte_6 Parte_7 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore (CF: Parte_9
), nipote della vittima;
C.F._9
- della somma di € 132.444,00 a favore di (CF: ), cugina della Parte_4 C.F._4 vittima;
- della somma di € 118.860,00 a favore di ( ), zio Parte_5 C.F._5 della vittima;
ovvero al pagamento di quella maggiore o minor somma per ogni singola posta risarcitoria che emergerà in corso di causa o che il Giudice adito riterrà di giustizia per ciascun avente diritto;
il tutto oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria;
B) condannare, ulteriormente, i suddetti SI. e in qualità di impresa designata dal Controparte_1 CP_2
Fondo garanzia vittime della strada ex art. 286 dlgs 209/05, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro a corrispondere:
2 - in favore di ed , la somma di € 189.126,47, a Parte_2 Parte_3 titolo di danno patrimoniale (lucro cessante), ovvero quella maggiore o minor somma per tale voce di danno che emergerà in corso di causa o che il Giudice adito riterrà di giustizia oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria;
- in favore di tutti gli attori, la somma di € 61.370,00 oltre 15% per rimborso forfettario ed acc. fiscali a titolo di danno emergente per spese legali stragiudiziali e attivazione della negoziazione assistita il tutto come meglio specificato in atti ovvero quella maggiore o minor somma per tale voce di danno che emergerà in corso di causa o che il Giudice adito riterrà di giustizia,
- in favore di e la somma di Euro 1.648,00 a Parte_7 Parte_6 titolo di rimborso delle spese di CTP e CTU, anticipate dai suddetti e Parte_7 Parte_6 oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria;
- in favore di e , la somma di Euro Parte_3 Parte_6 4.926,95 a tit d di rimborso di Euro 717,44 e di Euro 4.209,51, relative rispettivamente al contratto di finanziamento Findomestic n° 20220787693695 e n° 20220953718811 stipulati dalla SI.ra Parte_11
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e salvo gravame: condannare il SI. in solido con in qualità di impresa designata dal Fondo Controparte_1 CP_2 garanzia vittime della strada ex art. 286 dlgs 209/05, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento delle poste di danno sopra indicate in proporzione al grado di responsabilità maggioritario accertato in capo al SI. conducente e proprietario del veicolo AU CL. Controparte_1
In ogni caso: condannare ( , in qualità di impresa designata dal Fondo garanzia vittime della CP_2 P.IVA_1 strada ex del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi agli Avvocati Furio De Palma e Claudio Cambieri che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:
Al fine di non incorrere in decadenze, si reitera l'istanza di ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
15. Vero che la SI.ra aveva uno strettissimo rapporto affettivo con le figlie Parte_11 Parte_6
e e con i nipoti e figli di come affermato nella
[...] Parte_3 Pt_8 Parte_9 Parte_6 dichiarazione da me sottoscritta che mi si rammostra sub doc. 21 del fascicolo di parte attrice?
Si indica a teste sul capitolo n. 15 la SI.ra residente in [...], Casorate Testimone_1 Primo (PV) 27022.
18. Vero che, sin da bambino, frequento la famiglia formata dalla compianta Persona_1 [...]
(madre della defunt (figlie), Parte_11 Parte_2 Parte_3 Parte_6 Pt_10
(padre), (genero), e (nipoti), (zio) e
[...] Parte_7 Pt_9 Parte_8 Parte_5 [...]
(cugina)? Parte_4
19. Vero che ho partecipato a moltissime feste di Natale e a cerimonie e feste di compleanno degli attori meglio identificati al precedente capitolo, cui partecipavano tutti i membri della famiglia?
3 20. Vero che, la compianta SI.ra risiedeva in vita nell'abitazione di famiglia sita in EZ Pt_11 Parte_11 con EL (MI) via Cavour n. 13, ove conviveva con la madre e la IG Parte_2 Parte_3
21. Vero che, sino al giugno 2021, con la sig. ra risiedevano e vivevano nell'abitazione di Pt_11 Parte_11 famiglia sita in EZ con EL (MI) via Cavour n. 13 - oltre che la madre e la IG Parte_2 [...]
- altresì l'altra Parte_3 IG e, sin dalla loro nascita, i nipoti e figli di Parte_6 Pt_9 Parte_8 Parte_6
[...]
22. Vero che, nel giugno 2021, i nipoti e si trasferivano con i genitori Pt_9 Parte_8 Parte_6
e sempre nel paese di EZ con EL (MI) in via Woityla 4?
[...] Parte_7
24. Vero che il SI. (padre della vittima) ha dovuto traferirsi a Messina per aiutare la propria Parte_10 sorella nella cura della nipote disabile (IG della sorella del SI. ? Parte_10
26. Vero che rimasta orfana della madre nel 1996, ha convissuto dal 1986 al Parte_4 Parte_12 1999 con le S come da certificato prodotto in Parte_2 Parte_11 Pt_6 Parte_3 atti sub doc. 20 del fascicolo di parte attrice?
27. Vero che, anche successivamente alla suddetta convivenza, e hanno Parte_4 Parte_11 continuato a frequentarsi, sentendosi e vedendosi quotidianamente, e condividendo, altresì, tutte le ricorrenze (compleanni dei familiari, Natale, Capodanno e Pasqua)?
28. Vero che le figlie di e sono cresciute insieme alle Attrici coetanee Parte_4 Per_2 Persona_3 Pt_3 e
[...] Parte_6
29. Vero che zio della vittima, è separato dalla propria moglie? Parte_5
30. Vero che e dopo il trasferimento del SI. in Sicilia e la Parte_5 Parte_7 Parte_10 separazione tra la defunta e sono rimasti le uniche figure maschili del nucleo famigliare Parte_11 CP_3 dimorante a EZ con EL (MI) e zone limitrofe?
31. Vero che, in ragione di tale circostanza, i suddetti si occupavano di tutte le attività pratiche e di gestione del nucleo famigliare composto da e Parte_2 Parte_11 Parte_3
33. Vero che è stato il primo a sopraggiungere sul luogo del sinistro constatando la morte di Parte_5
Parte_11
34. Vero che confermo il contenuto della dichiarazione da me sottoscritta che mi si rammostra sub doc. 21A del fascicolo di parte attrice?
Si indica a teste sui predetti capitoli. il SI. residente in [...] Trezzano sul Naviglio (MI). Testimone_2
36. Vero che era stata assunta da C.&W. a tempo determinato sino al 31/05/22 Parte_11 CP_4 come da lettera di assunzione che si rammostra sub doc. 22 del fascicolo di parte attrice?
37. Vero che tale contratto era stato prorogato sino al 30/11/22 come da comunicazione del 31/05/22 che si rammostra sub doc. 23 del fascicolo di parte attrice?
Si indica in qualità di teste sui capitoli nn. 36, 37 il Legale rappresentante di C.&W. SI. CP_4 [...]
residente in [...] Pt_8
Si produce: doc. 40) sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Con osservanza”. Controparte_1
4
Parte resistente : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare in via principale, nel merito: accertata l'inesistenza del nesso di causalità tra la condotta di guida del OR e l'evento dannoso, Controparte_1 accertato, quindi, che per il sinistro per cui è causa alcuna responsabilità può l OR CP_1 rigettare tutte le domande avanzate dai ricorrenti nei confronti del OR perché infondate in
[...] Controparte_1 fatto e in diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dei ricorrenti alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, dichiarare il OR quale responsabile in ordine alla causazione Controparte_5 del sinistro per cui è causa, tenuto a manlevare il contro gli effetti dell'eventuale accoglimento Controparte_1 anche solo parziale delle domande dei ricorrenti e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei ricorrenti;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dei ricorrenti alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, dichiarare il OR quale concorrente responsabile in ordine alla Controparte_5 causazione del sinistro per cui è causa, tenuto a ai sensi e per gli effetti del Controparte_1 disposto di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. contro gli effetti dell'eventuale accoglimento anche solo parziale delle domande dei ricorrenti e, per l'effetto, condannarlo al pagamento ex art. 2054 comma 2 c.c. di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei ricorrenti;
in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dei ricorrenti alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, accertato e dichiarato che la dinamica del sinistro non consente di ritenere raggiunta la prova certa rispetto alla responsabilità esclusiva del OR nella causazione del sinistro con Controparte_1 conseguente piena operatività della presunzione di pari responsa rt. 2054 comma 2 c.c. tra il OR
proprietario e conducente dell'autoveicolo AU CL tg. FR054HV ed il OR Controparte_1 CP_5 te del motociclo tg. DT97090, condannare il OR in solido con
[...] Controparte_1 CP_2 in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada ex art. 286 dlgs 209/05 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei ricorrenti in proporzione alla gravità della rispettiva colpa ed in ogni caso entro e non oltre la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% e C.p.a. come per legge;
in via istruttoria
Si chiede essere ammessi a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova in relazione ai capitoli di parte attrice laddove ritenuti ammissibili:
Teste: Agenti e Testimone_3 Testimone_4 cap. 1) sui cap. 1) e 2) di parte attrice:
“vero che a seguito dei rilievi effettuati in merito al sinistro verificatosi in data 22.8.22 alle ore 10.45 in Trezzano sul Naviglio sulla A50 (tangenziale Ovest di Milano) direzione sud progressiva chilometrica 14+800 tra l'autoveicolo AU CL tg. FR045HV ed il motoveicolo tg. DT97090, il punto d'urto veniva ipotizzato lungo la seconda corsia
5 senza che le tracce rilevate sull'asfalto e le immagini video disponibili consentissero di localizzarlo con precisione e che la prima traccia rilevabile sull'asfalto è stata attribuita allo scarrocciamento del motociclo dalla linea che separa la prima dalla seconda corsia verso il centro della seconda corsia come da rilievi planimetrici da Lei effettuati e che si rammostrano (doc. 4 pag. 10 fascicolo convenuto / doc. 4 pag. 16 fascicolo attoreo)?
Teste: Per. Ind. Testimone_5 cap. 2) sul cap 10) di parte attrice: “vero che le riprese video disponibili mostrano che nelle fasi antecedenti l'urto il motociclo condotto dal OR si trovava nella seconda corsia ed in fase di sorpasso di due Controparte_5 autocarri muovendosi molto vicino agli stessi e che l'autoveicolo condotto dal OR sopraggiungeva da tergo CP_1 senza tuttavia mostrare chiaramente la dinamica e le fasi culminanti del sinistro?” cap. 3) sul cap 11) di parte attrice: “vero che gli accertamenti svolti in merito al punto preciso in cui è avvenuto l'urto tra l'autoveicolo ed il motociclo hanno dato esito negativo e pertanto al riguardo gli elementi a disposizione consentono solo di delineare ipotesi?”
Teste: Ing. Tes_6 cap. 4) sul cap. 10) di parte attrice: “vero che in qualità di consulente di parte nominato dal OR Controparte_1 nell'ambito del procedimento penale avanti il Tribunale di Milano RGGIP n. 23394/2022, ricostruendo la dinamica del sinistro verificatosi in data 22.8.22 alle ore 10.45 in Trezzano sul Naviglio sulla A50 (tangenziale Ovest di Milano) direzione sud progressiva chilometrica 14+800 tra l'autoveicolo AU CL tg. FR045HV ed il motoveicolo tg. DT97090 ho potuto accertare sulla base degli elementi a disposizione che precedentemente alla collisione con l'autovettura il motociclo ha deviato repentinamente verso sinistra, andando ad intersecare la traiettoria dell'autovettura che sopraggiungeva da tergo in lenta deviazione verso destra, a causa di un precedente urto contro lo pneumatico dell'autocarro EC IR tg. FJ464CN mentre era in fase di sorpasso di tale autocarro procedendo molto vicino allo stesso?” cap 5) sul cap. 12 di parte attrice: “vero che dai rilievi effettuati, la collisione tra il motociclo tg. DT97090 e l'autocarro EC IR tg. FJ464CN, mentre il primo era in fase di sorpasso del secondo, è stata determinata da turbolenze d'aria prodotte dal mezzo pesante ed incidenti sul paravento di cui era equipaggiato il motociclo e/o dalle condizioni di alterazione psicofisica del suo conducente come accertato dai rilievi tossicologici effettuati sul conducente del motoveicolo e/o a distrazione del medesimo?”
Teste: ORa Testimone_1 cap. 6) sui cap. 15), 16) e 17) di parte attrice: “vero che conoscevo la ORa senza tuttavia avere Parte_11 trascorso con lei ed altri membri della sua famiglia momenti ricreativi e/o di svago?
Teste: OR Testimone_2 cap. 7) sui cap 18), 19), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 30), 31), 32) di parte attrice: “vero che conoscevo la signora senza tuttavia condividere con lei e con le signore e Parte_11 Parte_2 Parte_3 [...]
e con i signori ed i Parte_6 Parte_4 Parte_10 Parte_7 Parte_5 bambini e la quotidianità della vita anche dopo la morte della signora ” Pt_9 Parte_8 Parte_11
Teste OR Parte_8 cap 8) sul cap. 38) di parte attrice: “vero che tra la signora e la C.&W. intercorreva Parte_11 CP_4 un rapporto di lavoro a tempo determinato in scadenza al 31.11.2022 ed alcuna assunzione a tempo indeterminato era stata prima di allora formalizzata?”
Si indicano i testi per prova contraria indiretta:
6 - Agenti e presso compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia – Testimone_3 Testimone_4
Sezione di Milano – Sottosezione Autostradale Milano Ovest.
- Per. Ind. con studio in Casorate Primo, Via C. Mira n. 15. - Ing. con studio in Testimone_5 Tes_6
Buccinasco, Via Val d'Ossola n. 20.
- ORa , residente in [...]. Testimone_1
OR residente in [...]. Testimone_2
- OR legale rappresentante p.t. di C.&W. residente in [...] CP_4
Vittorio n. 1/F.
Con Osservanza”.
Parte resistente CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria,
1) disporre la citazione della Compagnia che garantisce il motociclo, per la RCA, ovvero quale Controparte_6 litisconsorte necessario;
2) rigettare le domande giudiziali di riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, per la mancata prova della sussistenza e persistenza del predetto rapporto;
3) in subordine, rideterminare il quantum richiesto poiché eccessivo;
4) rigettare la richiesta di danno patrimoniale nella misura formulata e, per conseguenza, rideterminarne il quantum sulla base delle caratteristiche del contratto di lavoro con scadenza 30 novembre 2022;
5) rigettare la richiesta di danno emergente, per assenza di prova della esistenza del danno stesso, ovvero per la eccessività della relativa determinazione;
6) rigettare la richiesta di concessione di provvisionale, non ricorrendo il presupposto della prova già raggiunta;
7) Condannare parti ricorrenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio, secondo soccombenza.
Nell'ipotesi di CTU per la quantificazione del danno, riserva la nomina di CTP”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. i ricorrenti , Parte_13
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
al
[...] Parte_7 minori e chiedevano all'intestato Tribunale l'accertamento Parte_8 Parte_9 della re re nella determinazione del sinistro stradale Controparte_1 occorso in Trezzano sul Naviglio in data 22.08.2022, nel quale decedeva la prossima congiunta
[...]
, e la conseguente condanna di quest'ultimo in solido con la compagnia Parte_11 CP_2 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dai ricorrenti congiunti della de cuius.
In particolare, i ricorrenti allegavano e deducevano:
7 - che, in data 22.08.2022, alle ore 10.40 circa, viaggiava in qualità di terza Parte_11 trasportata sul motoveicolo (tg. DT97090), condotto da , il quale percorreva la Persona_4
A50 (tangenziale Ovest di Milano) direzione sud pr 14+800 sulla corsia centrale;
- che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, il veicolo AU CL (tg. FR054HV), privo di copertura assicurativa, condotto dal resistente , proveniente da tergo a velocità Controparte_1 superiore, si spostava dalla terza corsia a quel avvedersi che la stessa fosse già percorsa dal motociclo su cui viaggiava la;
Pt_11
- che, a seguito dell'imprudente manovra, la vettura AU CL (tg. FR054HV) urtava violentemente da tergo il motoveicolo (tg. DT97090) sul quale la de cuius viaggiava quale terza trasportata;
- che l'urto si concretizzava tra lo spigolo destro della AU CL e la parte laterale posteriore sinistra del motoveicolo e i due occupanti del motoveicolo venivano sbalzati a suolo;
- che, in particolare, la sig.ra , dopo essere stata disarcionata dal motoveicolo, scivolava Pt_11 sull'asfalto da sinistra a destra o davanti all'autoarticolato Scania (tg. EX994HC) trovando però posizione sulla direttrice di marcia dello stesso e finendo, pertanto, “arrotata” e decedendo;
- che veniva instaurato procedimento penale a carico del signor e che, in data Controparte_1
13.12.2022, il Tribunale Penale di Milano – Sez. G.I.P. (RGGIP n. 23394/22) conferiva mandato al CT affinché procedesse alla ricostruzione cinematica dell'accaduto e quest'ultimo Testimone_5 ravvisava molteplici violazioni da parte del sig. e nessuna violazione da parte del sig. ; CP_1 CP_5
- che, a causa del decesso della congiunta , gli odierni ricorrenti pativano un danno Parte_11 non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale nonché un danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute dai ricorrenti per l'attività di assistenza legale stragiudiziale;
- che le ricorrenti ed , rispettivamente madre e IG della Parte_2 Parte_3 congiunta con lei c anc niale derivante dalla perdita della loro unica fonte di reddito;
- che, in via stragiudiziale, la compagnia resistente ignorava ogni richiesta di risarcimento del danno formulata dagli odierni ricorrenti;
- che i ricorrenti avevano altresì diritto al pagamento di una provvisionale ex art 147 D. Lgs. 209/05 nella misura del 50% del risarcimento loro spettante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2024, si costituiva in giudizio il resistente , contestando l'an debeatur relativamente alla ricostruzione della dinamica Controparte_1 del sinist te ricorrente ed eccependo il concorso di colpa del conducente del motociclo sul quale la de cuius viaggiava come terza trasportata, sig. , essendo risultato CP_5 positivo all'assunzione di cannabis o, comunque, invocando l'applicazio resunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma II, c.p.c., pertanto il chiedeva di chiamare in causa il CP_1 sig. . Inoltre, il resistente con ltresì il quantum debeatur di cui Controparte_5 CP_1 all'atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2024, si costituiva altresì in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo CP_2 te la conversione del rito da semplificato a cognizione piena per carenza dei presupposti previsti dall'art. 281 decies c.p.c. tenuto conto della complessità del giudizio. Sempre in via
8 preliminare, eccepiva la violazione dell'art. 141 C.d.A. per omessa citazione, della CP_2 compagnia assicuratrice del veicolo sul quale la de cuius viaggiava come terza trasportata, ovvero
[...]
litisconsorte necessario nel presente giudizio, e chiedeva pertanto di chiama Controparte_7 causa la predetta compagnia. Nel merito, la compagnia resistente non contestava l'an debeatur, ma contestava la quantificazione del danno formulata dai ricorrenti nel proprio atto introduttivo associandosi sostanzialmente alle difese del resistente CP_1
Con decreto del 05.02.2024, questo Giudice rigettava l'istanza formulata dalla resistente CP_2 di chiamata in causa di quale impresa assicurativa del vettore a bordo
[...] Controparte_7 ale viaggiava la prossi ti, ritenendo che la domanda formulata dai ricorrenti non fosse sussumibile nel disposto di cui all'art. 141 cod. ass. private, azione esperibile dal solo terzo trasportato e non anche dai suoi prossimi congiunti.
Alla prima udienza del 13.02.2024, parte ricorrente chiedeva, in via subordinata, l'estensione del contraddittorio nei confronti di in qualità compagnia assicurativa del Controparte_7 motociclo a bordo del quale viaggiava la deceduta, insisteva nel rilascio di una provvisionale ex art. 5 legge 102/2006 nella misura del 50% di quanto richiesto nel ricorso e formulava domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti di alla luce delle difese avanzate. CP_2
Con Ordinanza del 26.02.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2024, questo Giudice rigettava la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti di quale impresa assicurativa del vettore a bordo del quale viaggiava la Controparte_7 prossima congiunta dei ricorrenti, rigettava l'istanza di concessione di provvisionale ai sensi dell'art. art. 5 l. n. 102/2006 formulata dai ricorrenti, disponeva il mutamento del rito da semplificato a cognizione piena e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c..
Con provvedimento fuori udienza del 02.03.2024, questo Giudice respingeva nuovamente la domanda formulata dal resistente di estensione del contraddittorio nei confronti Controparte_1 del vettore , conducente del motociclo a bordo del quale viaggiava la de cuius Controparte_5
. Parte_11
Con Ordinanza del 07.05.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, il Giudice disponeva c.t.u. cinematica, nominando il dott. al fine di Persona_5 ricostruire la dinamica del sinistro di causa, ammetteva la prova per testi sui capitoli di prova formulati da parte ricorrente e ordinava al Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia – Sottosezione Autostradale Milano Ovest di trasmettere presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale la copia integrale del rapporto di incidente comprensiva di tutti gli allegati, tra cui il DVD.
Con decreto del 15.05.2024, il Giudice respingeva nuovamente l'istanza reiterata dal procuratore di parte attrice di estensione del contraddittorio e confermava il provvedimento emesso in data 07.05.2024.
La causa veniva quindi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti tecnici di natura cinematica.
All'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione per il giorno 05.02.2026.
Successivamente, con decreto del 21.12.2024, la predetta udienza veniva anticipata su istanza di parte ricorrente all'udienza del 18.12.2025.
9 All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. In via preliminare, deve rilevarsi quanto segue.
2.1. In primo luogo, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte ricorrente e parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le Controparte_1 argomentazioni di cui all'Ordinanza del 07.05.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
2.2. Quanto, invece, all'istanza di rinnovazione della c.t.u. formulata dalla difesa di parte resistente , si rileva che le conclusioni del dott. sono pienamente Controparte_1 Per_5 condivise le in quanto le stesse sono suffragate d nti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico e, pertanto, la predetta istanza non può trovare accoglimento.
2.3. Sempre in via preliminare, in ordine alla domanda di estensione del contraddittorio nei confronti di quale compagnia assicurativa del veicolo sul quale la de cuius Controparte_7 era terza trasportata, reiterata da in sede di precisazione delle conclusioni, si rileva che CP_2 la compagnia resistente non ha nuove e sopravvenute tali da giustificare una revoca, neppure parziale, dei provvedimenti del 05.02.2024 e del 26.02.2024, mediante i quali il Giudice aveva già respinto la predetta domanda.
3. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
3.1. Innanzi tutto, in punto di diritto, giova rilavare che l'azione esperita dai ricorrenti, prossimi congiunti della de cuius , ex art. 283 cod. ass. private nei confronti della Parte_11 compagnia quale al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, CP_2
è un'ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali la fattispecie, allegata da parte ricorrente, di sinistro cagionato da veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
3.2. Quanto alla produzione documentale, fatta da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, relativa alla sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di , che ha definito il procedimento penale RGGIP n. 23394/22 – N. Controparte_1 26602/22 N ., depositata in data 04.06.25, si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dal resistente , la stessa è ammissibile in quanto le preclusioni istruttorie non CP_1 operano per i documenti ono formati successivamente e che, pertanto, non potevano essere prodotti prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie (cfr., ex multis, Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15879 del 13.06.2019).
Inoltre, con riguardo all'efficacia probatoria della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nell'ambito del giudizio civile, giova rammentare l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione in base al quale la sentenza di patteggiamento può entrare nel processo civile, se non come prova in senso stretto, senza dubbio come prova c.d. atipica, ovvero un elemento di prova liberamente apprezzabile da parte del giudice, contribuendo così a ricostruire il quadro probatorio sul quale l'azione di risarcimento danni si fonda (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 28428/2023; Cass. Civ. Sez. II, 04.07.2019 n. 18025).
10 3.3. Ciò posto, in relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio, che consta della relazione di incidente stradale contenente le dichiarazioni dei conducenti coinvolti nel sinistro e i rilievi foto planimetrici (v. doc.1, fasc. ricorrente), della perizia tecnica eseguita dal per. ind. Tes_5 su incarico del G.I.P. nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di
[...] CP_1
e (v. doc. 4, fasc. ricorrente), della sentenza penale di applicazione della
[...] Controparte_5
a fronti di (v. doc. 40, fasc. ricorrente) nonché della Controparte_1 consulenza tecnico-cinematica espletata nell'ambito del presente giudizio dal dott. Persona_5
In punto di fonti di prova, deve rilevarsi che il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001 e Cass. civ. 19547/2017). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
Ne consegue che sono del tutto utilizzabili nel presente giudizio, quali prove c.d. atipiche, gli atti del procedimento penale instaurato a carico di e e, tra questi, Controparte_1 Controparte_5 anche la relazione peritale cinematica espletata dal c.t.u., perito industriale e Testimone_5 ritualmente versata in atti dal ricorrente sub documento n. 4.
Ciò posto, innanzi tutto, dalla relazione di incidente stradale – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati – si evince che: il sinistro di causa è occorso in data 22.08.2022, alle ore 10:45 circa, all'altezza della chilometrica 14+800 c.ca della A/50 (direzione sud) nel Comune di Trezzano sul Naviglio;
che la strada teatro del sinistro è composta da due carreggiate, separate al centro da spartitraffico e la singola carreggiata è composta da tre corsie di scorrimento, separate tra loro da striscia bianca longitudinale discontinua, cosi disposte da destra verso sinistra e denominate: I° corsia di marcia normale, II° corsia di sorpasso e III° corsia di sorpasso veloce;
che il tratto di strada si presenta inizialmente rettilineo per poi divenire curva sinistrorsa a visuale non libera, andamento plano altimetrico inizialmente pressoché pianeggiante, per poi divenire leggermente discendente;
che al momento del sinistro le condizioni metereologiche erano serene, vi era luce diurna e la visibilità era ottima (v. doc. 1, fasc. ricorrente).
Nel verbale di incidente sono inoltre confluite le dichiarazioni dei conducenti coinvolti nel sinistro.
In particolare, il sig. , conducente dell'autovettura AU CL (tg. FR054HV), ha Controparte_1 dichiarato quanto se na, percorrevo la A50 in direzione sud, provenendo dall'aeroporto di Malpensa, diretto a Rozzano (MI), alla guida del veicolo AU CL targata FR054HV, in condizioni di traffico scorrevole percorrevo la corsia di sorpasso veloce. Premetto che non ricordo tutto nitidamente, tuttavia ricordo che vicino allo svincolo di Corsico, mentre procedevo, ho urtato con l'auto uno scooter che mi precedeva restandomi sul lato destro, penso in seconda corsia. Ho urtato con l'auto uno scooter e subito ho accostato a destra, purtroppo non ricordo altro al momento tranne che ero da solo a bordo al momento dell'incidente”.
Il sig. , conducente del motoveicolo Honda SH 300 (tg. DT97090), ha invece Controparte_5 dichiarato: “In data odierna, percorrevo la A50 con direzione sud, mi ero appena immesso dallo svincolo di
11 Trezzano. Causa traffico sulla prima, mi spostavo sulla corsia centrale e andavo ad una andatura lenta. Giunto in prossimità dello svincolo di Corsico, una vettura AU, notandola dagli specchi retrovisori, a forte velocità, mi tamponava con violenza. A seguito dell'urto restavo lucido e cercavo di non essere investito dai mezzi pesanti che sopraggiungevano”.
Il sig. conducente dell'autoarticolato EC IR (tg. FJ464CN), ha dichiarato: Controparte_8
“verso le ore 10,40 circa, alla guida dell'autocarro aziendale targato FJ464CN, percorrevo la prima corsia di marcia della tangenziale Ovest in carreggiata sud. Giunto all'altezza dello svincolo “Corsico Gaggiano” ho sentito un botto e poi, guardando dallo specchietto retrovisore sinistro, vedevo uno scooter di colore grigio sbattere contro la ruota del terzo asse lato sinistro. Ho frenato bruscamente in quanto una AU CL di colore bianco mi tagliava la strada fermandosi avanti a me, non ho visto null'altro”.
E ancora, il sig. , conducente dell'autoarticolato Scania (tg. EX99HC), ha dichiarato Controparte_9 quanto segue: “Verso le ore 10,40, circa, alla guida dell'autoarticolato targato EX994HC e rimorchio XA652DB, percorrevo la prima corsia di marcia della tangenziale ovest in carreggiata sud. Giunto poco prima dell'uscita “Corsico”, ho visto uno scooter strisciare a terra diagonalmente in direzione sud, e precisamente dalla seconda corsia verso la prima, e andare a sbattere contro la ruota del terzo asse lato sinistro del mezzo pensante che mi precedeva di colore blu. Preciso che ho visto solo questo scooter di colore grigio strisciare a terra ma non ricordo il conducente. Frenavo immediatamente e ho visto lo scooter effettuare poi dopo l'impatto predetto, una rotazione in senso antiorario per poi perderlo di vista. Arrestavo poi la marcia fermandomi dietro il mezzo pesante avanti a me a ridosso della prima corsia di marcia e la corsia di emergenza”.
Infine, gli agenti hanno provveduto a raccogliere anche le dichiarazioni di due testimoni oculari, terzi rispetto al sinistro. In primo luogo, le dichiarazioni del sig. , il quale ha dichiarato: Testimone_7
“in data odierna alle ore 10,30 circa mi trovavo alla guida del mio veicolo percorrendo la A50 in direzione sud, intento ad uscire verso Corsico. Mentre impegnavo la corsia di decelerazione ho notato sia un veicolo bianco che una moto e dei camion sopravanzarmi da sinistra. D'un tratto, per cause che disconosco, ho visto il ragazzo che si trovava sulla moto rotolare per terra, e restare disteso sull'asfalto. Per quello che posso riferire, la CL e la moto viaggiavano affiancate ed i due camion seguivano. Preciso che presumo che la moto fosse avanti all'auto non so che tipo di urto ci sia stato tra i due veicoli. Mi sono fermato e ho contattato i soccorsi. La ragazza era riversa al suolo ed è rimasta nella medesima posizione fino all'arrivo dei soccorsi”. In secondo luogo le dichiarazioni del sig. il Testimone_8 quale ha dichiarato: “in relazione all'incidente stradale verificatosi in prossimità dello svinc so riferire di aver fermato l'auto trasversalmente rispetto alla corsia di decelerazione per far scudo al conducente del motoveicolo una volta caduto, che si trovava dopo lo sbalzo lungo la corsia di decelerazione. Solo in un secondo momento, mi sono reso conto della presenza di un corpo riverso lungo la corsia di marcia. Non sono in grado di riferire ulteriori circostanze utili alla ricostruzione dell'evento”.
Dunque, sulla scorta dei rilievi ed accertamenti espletati nonché delle dichiarazioni assunte, gli agenti hanno ricostruito la dinamica del sinistro de quo nei seguenti termini: “Verso le ore 10:40 del giorno 22 agosto 2022, il sig. alla guida del motociclo Honda SH300 targato DT97090, sul Controparte_5 quale prendeva pos la sig.ra percorreva la carreggiata sud Parte_11 dell'autostrada A/50, proveniente dall'immissione Nr.5 denominata “Milano Lorenteggio – Vigevanese S.S. 494”, sita al Km 13+901. Il sig. si immetteva sulla carreggiata sud della predetta arteria Controparte_5 autostradale, andando ad occupare regolarmente la prima corsia di marcia. A breve distanza, occupanti la prima corsia ad una velocità moderata, lo precedevano nella marcia i due veicoli commerciali, ovvero l'autoarticolato Scania targato EX994HC condotto dal sig. e l'autocarro EC targato FJ464CN condotto dal sig. Controparte_9
Giunto iva chilometrica 14+700, il sig. Controparte_8 Controparte_5 raggiungeva l'autoarticolato ed effettuava un cambio di corsia, andando ad occupare la corsia centrale, al fine di superare il predetto complesso veicolare (l'autoarticolato Scania). Nel frattempo, da tergo, occupante la terza corsia a
12 velocità superiore a quella dei succitati veicoli, sopraggiungeva il sig. conducente del veicolo Controparte_1
AU CL targata FR054HV, il quale giunto in prossimità del chilometro 14+800, per motivi non meglio chiariti da quest'ultimo, si spostava in corsia centrale, senza avvedersi che la stessa fosse già occupata dal motociclo Honda, tamponandolo. Il motociclo Honda, al momento dell'urto, si trovava, come detto, sulla seconda corsia, affiancato ai due veicoli commerciali occupanti la prima corsia di marcia. L'urto di medio/grave entità, si concretizzava tra la parte anteriore spigolare destra della vettura e la parte laterale posteriore sinistra del motociclo, nello specifico nella zona dell'ammortizzatore posteriore sinistro e il carter della trasmissione del motociclo. La spinta in avanti ricevuta era sufficiente a rendere incontrollabile il motoveicolo disarcionando i due occupanti, e CP_5 Parte_11
. La presunta zona d'urto, desunta dalla presenza di incisioni e tracce di abra l'
[...] dagli pneumatici e dalle parti metalliche dei due veicoli al momento della collisione, veniva localizzata sulla corsia centrale regolarmente occupata dal motociclo. Il motociclo Honda, a seguito dell'urto subito, rovinava al suolo sulla sua fiancata destra, deviando la sua traiettoria verso destra andando a collidere contro lo pneumatico posteriore sinistro del terzo asse dell'autocarro EC IR targato FJ464CN, che circolava regolarmente sulla prima corsia. Successivamente proseguiva la deriva in avanti e diagonalmente verso destra per circa 107 metri lineari, trovando posizione di quiete sulla corsia di emergenza, in prossimità dell'isola di traffico (zebratura) dell'uscita “Corsico- Gaggiano”. Gli occupanti del motociclo, disarcionati dal mezzo, venivano proiettati in avanti verso destra;
il sig.
scivolando diagonalmente sull'asfalto, passava davanti all'autoarticolato Scania targato Controparte_5
EX994HC, che circolava sulla prima corsia a tergo dell'autocarro EC, trovando posizione di quiete in corrispondenza dello svincolo di “Corsico-Gaggiano”. Gli automobilisti che sopraggiungevano, in procinto di svincolare, riuscivano ad evitare di investirlo, arrestando la marcia. Anche la passeggera del motociclo, sig.ra , Parte_11 dopo essere stata disarcionata dal motoveicolo, scivolava sull'asfalto diagonalmente de sinistra ve davanti all'autoarticolato Scania targato EX994HC, finendo per essere arrotata dalle ruote gemellari posteriori di destra del trattore stradale […] Non è stato possibile determinare con certezza la causa del sinistro, ovvero se l'invasione della seconda corsia di marcia da parte dell'autovettura AU sia attribuibile ad una distrazione alla guida da parte del sig. oppure se quest'ultimo abbia effettuato un imprudente, quindi volontaria, Controparte_1 manovra di cambiamento di corsia, senza avvedersi che la stessa fosse già impegnata dal motoveicolo” (v. doc. 1, pag. 10 ss., fasc. ricorrente).
La dinamica sopra descritta deve essere condivisa dall'intestato Tribunale in quanto trova, in primo luogo, conferma nei danni accertati sui veicoli coinvolti nel sinistro – che si evincono anche dalla copiosa documentazione fotografica allegata all'informativa conclusiva relativa al sinistro di causa (v. doc. 1, fasc. ricorrente) – e che sono compatibili con un tamponamento da tergo tra la vettura e il motociclo e una successiva collisione del motociclo con lo pneumatico posteriore sinistro dell'autocarro EC IR, che stava procedendo nella prima corsia di marcia;
in particolare, la vettura AU CL ha riportato i seguenti danni: “paraurti ant. lacerato e dissestato (parte destra), gruppo ottico ant dx spaccato e dissestato, fendinebbia dx spaccato, passaruota parafango ant dx lacerato, gruppo ruota/ammortizzatore ant dx divento e pneumatico afflosciato, specchietto est. dx spaccato”; il motociclo Honda SH300 ha riportato i seguenti danni: “parafango ant abraso, carena plastica fiancata dx abrasa, terminale scarico marmitta abrasa e ammaccata, cupolino parabrezza divelto, faro ant divelto, targa divelta, leva freno e manopola acceleratore abrasi, manubrio dissestato, strumentazione cruscotto dissestata e rotta, ammortizzatore post. sx piegato, fiancata post. sx abrasa e spaccata, cavalletto abraso, copri carter trasmissione abraso”; l'autocarro EC IR ha invece riportato i seguenti danni: “abrasione laterale pneumatico terzo asse post. sx” (v. doc.1, fasc. ricorrente).
Ancora, ai fini della predetta ricostruzione della dinamica del sinistro, assumono altresì rilievo le riprese video della telecamera ivi presente e versate in atti, dall'esame delle quali si evince che il motociclo Honda SH300 aveva occupato la corsia centrale prima dell'autovettura AU CL, dunque nel momento in cui quest'ultima si è spostata nella corsia centrale, questa era già occupata dal
13 motociclo, sicché è verosimile che il conducente della vettura abbia tamponato da tergo il motociclo non avvedendosi della sua presenza nella corsia centrale.
Del resto, lo stesso sentito dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, ha ammesso di aver CP_1 tamponato da tergo il motociclo che lo precedeva nella corsia centrale, dichiarando quanto segue:
“[…] ricordo che vicino allo svincolo di Corsico, mentre procedevo, ho urtato con l'auto uno scooter che mi precedeva restandomi sul lato destro, penso in seconda corsia […]” (v. doc.1, fasc. ricorrente).
Dunque, pur non essendo chiara la ragione che avrebbe determinato il a spostarsi dalla prima CP_1 corsia alla corsia centrale, è acclarato che la condotta di guida adottata da quest'ultimo è stata gravemente imprudente e negligente tanto da determinare il sinistro di causa.
Giova inoltre rilevare che la dinamica del sinistro come sopra descritta ha trovato altresì riscontro sia negli accertamenti tecnico-cinematici espletati dal per. ind. nominato nell'ambito del Testimone_5 procedimento penale instaurato a carico di e (v. doc. 4, fasc. Controparte_1 Controparte_5 ricorrente), sia negli accertamenti peritali es esente giustizio, dott. Per_5
Innanzi tutto, il c.t.u. nominato nel procedimento penale, ha concluso la propria Testimone_5 relazione peritale come di seguito:
14 Alle medesime conclusioni è sostanzialmente giunto anche il c.t.u. nominato nell'ambito del presente giudizio, dott. il quale ha ricostruito la dinamica del sinistro di causa nei seguenti Persona_5 termini: “L'ass mo contatto, visto in funzione dell'evoluzione dinamica post-urto, prescinde dalle traiettorie tenute nella fase immediatamente precedente il contatto. La tipologia dei danni riportati dai veicoli e delle successive traiettorie post-urto suggeriscono una configurazione tipica dei tamponamenti eccentrici ma con traiettorie di arrivo al contatto sostanzialmente coassiali, tali da determinare la compenetrazione di fatto avvenuta tra le rispettive sezioni di contatto ed la successiva separazione secondo traiettorie divergenti. Considerando come area di primo contatto una posizione in corsia di qualche metro precedente l'inizio della prima traccia rilevata al punto “100” della planimetria in atti, in prossimità della segnaletica orizzontale di separazione della corsia centrale dalla prima, il punto di applicazione della forza d'urto sui veicoli, zona angolare destra della parte anteriore della vettura, veicolo “A”, contro il fianco posteriore sinistro del veicolo “B”, avrebbe generato un iniziale traiettoria di scarrocciamento in avanti verso sinistra dello scooter e dell'autoveicolo investitore per circa 6 m. Al termine della traccia, avveniva il distacco e la caduta al suolo dello scooter con le tracce di incisione rimaste al suolo, divergenti dall'iniziale traccia gommosa, orientate verso il margine destro della carreggiata. tale fase, a partire dal momento dello scontro, si può ipotizzare una istintiva manovra di svio verso sinistra dell'automobilista che portava il veicolo a spostarsi verso la corsia di sorpasso ed imprimere, con la ruota anteriore destra ormai fuori sede e posizionata trasversalmente rispetto all'asse stradale, la successiva traccia gommosa con inizio al punto “108” della planimetria in atti. A seguito dell'abbattimento al suolo sul fianco destro, lo scooter ed i trasportati subivano la contestuale proiezione verso destra lungo la direzione impressa dall'impulso ricevuto […] In ogni caso, qualunque sia stata la reale evoluzione pre-urto del sinistro stradale in esame, come sostenuto anche dal CTP di parte attrice, P.I. il conducente del veicolo coinvolto, sig. Persona_6 CP_1 sopraggiungendo a tergo dello scooter condotto dal sig. in marcia nella corsia centrale, oper CP_5 cambio di corsia, avrebbe dovuto, necessariamente, mantenere il controllo sulla situazione di traffico presente nella corsia di destinazione ed evitare, come previsto dalle norme del C.D.S., di “tamponare” lo scooter suddetto, anche in caso di una repentina deviazione di quest'ultimo, mantenendo la richiesta distanza e attenzione. Proprio da quanto dichiarato dall'automobilista, appare evidente come l'attenzione richiesta nella specifica circostanza, manovra di cambio di corsia ad elevata velocità, non sia stata mantenuta, al fine di evitare la collisione con lo scooter già in marcia nella corsia
15 centrale […] Da quanto è stato possibile accertare a seguito degli elementi emersi e delle valutazioni tecniche effettuate, l'evento in esame prende origine da uno scontro iniziale tra la vettura condotta dal sig. e lo scooter Controparte_1 condotto dal sig. all'interno della corsia centrale del tratto autostr nto. Non è Controparte_5 dato sapere se e cosa sia accaduto negli istanti immediatamente precedenti la collisione ma, da quanto emerso dagli esiti dinamici sortiti nel contatto, appaiono confermati i seguenti elementi dinamici:
1. Lo scooter subiva un tamponamento eccentrico sulla sinistra avvenuto per direttrici di macia sostanzialmente coassiali, senza significative componenti di moto trasversale che potessero, in qualche modo, innescare un fulcro di istantanea imbardata del motoveicolo;
al contrario, quest'ultimo veniva sospinto in avanti e compresso al suolo per l'azione esercitata dall'autovettura che, con la ruota anteriore destra, durante la compenetrazione tra le rispettive sezioni d'urto, viaggiando a circa 33 m/s, in una frazione di secondo, almeno 2 decimi di s, avanzava insieme allo scooter per circa 6 m prima del successivo distacco con la conseguente separazione delle rispettive traiettorie post-urto.
2. L'eventualità che la causa del tamponamento fosse legata ad un improvviso spostamento del motoveicolo da destra verso sinistra, ad intercettare la traiettoria della vettura, seppur non dimostrata, non trova compatibilità con i conseguenti effetti di tale componente trasversale nella contestualità del contatto che, necessariamente, avrebbe, innescato un fulcro di imbardata in senso antiorario dello scooter con il contestuale investimento ad opera del frontale dell'autovettura e la proiezione dei trasportati sopra la parte anteriore di quest'ultima, con esiti dinamici post-urto sostanzialmente diversi da quelli sortiti nella realtà.
3. In realtà, appare evidente che la proiezione dei corpi a terra verso il margine destro della carreggiata, passando in mezzo ai veicoli industriali, sia da associare al moto post-urto che, da una fase di iniziale mantenimento della posizione verticale, proseguiva in abbattimento sul fianco destro fino ad intercettare, con la parte anteriore superiore, il pneumatico del terzo asse dell'autocarro EC per poi proseguire, dopo l'istantanea rotazione in senso antiorario innescata da questo contatto, verso il margine destro della carreggiata. CP_1
4. È proprio in questa fase, ben descritta e vista dal conducente del veicolo “D”, , che, mentre il conducente dello scooter riusciva ad attraversare la prima corsia di marcia tra i due mezzi industriali senza essere investito, la trasportata, veniva raggiunta dal suddetto veicolo e, purtroppo, arrotata.
5. La dinamica, anche alla luce di quanto dichiarato dal sig. prende origine da una evidente distrazione di CP_1 quest'ultimo che, probabilmente a causa dell'improvvisa decision biare corsia, non si avvedeva della presenza del motoveicolo all'interno della corsia centrale, se non nella contestualità dell'investimento. Appare evidente come la tipologia dell'urto e le conseguenze dinamiche post-impatto confermino la tardiva percezione della presenza di quest'ultimo da parte dell'automobilista che, di fatto, non notava neppure l'ipotetico cambio di traiettoria del motociclista che, in ogni caso, si trovava ad impegnare la corsia centrale dove veniva tamponato dall'autovettura” (v. relazione peritale, pagg. 20 ss.).
Il c.t.u. ha dunque ritenuto più probabile l'ipotesi che il sinistro di causa sia scaturito da un urto da tergo del motociclo Honda SH300 da parte della vettura AU CL condotta dal in CP_1 seguito al quale il motociclo ha successivamente impattato lo pneumatico dell'auto eco IR e i suoi occupanti sono stati disarcionati e sono rovinati al suolo con le conseguenze già sopra descritte.
Quanto, invece, alla seconda ipotesi prospettata dal c.t.u. nella propria relazione peritale – che presupporrebbe quale causa scatenante il sinistro un'iniziale perdita di controllo da parte del motociclo Honda SH300 a causa di presunto contatto contro l'autocarro EC che si trovava alla sua destra (v. relazione peritale, pagg. 22 ss.) – giova rilevare che questa, già ritenuta dal c.t.u., con motivazione condivisibile, non verosimile secondo la regola probatoria del più probabile che non, non ha in ogni caso trovato neppure riscontro nel complessivo compendio probatorio.
16 Né, tantomeno, parte resistente ha provato una diversa ricostruzione della dinamica del CP_1 sinistro, come ipotizzata dallo stesso c.t.u. dott. quale seconda possibile ipotesi (v. Per_5 relazione peritale, pag. 22); è, infatti, onere del resis re l'eccepito caso fortuito, ovvero la circostanza che il conducente del motociclo Honda SH300 avrebbe potuto perdere il controllo del mezzo e urtare l'autocarro EC IR in una fase antecedente al tamponamento da parte della vettura AU CL.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Tribunale che la prima ricostruzione – ovvero quella che vede un preventivo urto da tergo del motociclo Honda SH300 da parte della vettura AU CL
– rappresenta la dinamica più verosimile del sinistro di causa.
Ed infatti, le conclusioni del c.t.u. sono pienamente condivisibili in quanto suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico. Né le conclusioni del dott. ossono ritenersi scalfite Per_5 dalle osservazioni formulate da parte resistente , reiterat ede di scritti conclusivi, CP_1 avendo il c.t.u. già esaustivamente replicato alle predette osservazioni in sede di relazione peritale (v. relazione peritale, pagg. 27 ss.).
Al riguardo, contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa del nella relazione peritale del CP_1 c.t.u. non si evincono contraddizioni in quanto la ricostruzion inamica del sinistro trova conferma non solo negli accertamenti del dott. ma anche in quelli compiuti dal c.t.u. Per_5 nell'ambito del procedimento pen nel complessivo compendio probatorio Testimone_5 che, come visto, consta di molteplici fonti di prova.
Alla luce delle complessive emergenze processuali deve pertanto ritenersi, in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, che, verosimilmente, la causa che ha determinato l'evento lesivo è da ricondurre in via esclusiva alla condotta di guida di CP_1
, il quale, alla guida della propria vettura AU CL, si è improvvisamente spostato dalla
[...] orsia di sorpasso veloce alla corsia centrale senza avvedersi della presenza del motociclo Honda SH300 che già stava occupando la corsia centrale, così tamponandolo da tergo.
Il resistente ha dunque posto in essere una condotta di guida imprudente e Controparte_1 negligente e in violazione della norma cautelare generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché della norma cautelare di cui all'art. 141 del Codice della Strada, che dispone che i conducenti devono regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, e devono sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del loro campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Inoltre, il resistente ha altresì violato la norma cautelare di cui all'art. 154 del Codice della CP_1
Strada, il quale dispone che i conducenti che intendono eseguire una manovra per cambiare corsia devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Infine, il ha violato anche la norma di cui all'art. 149 del Codice della Strada, il quale dispone CP_1 che dura arcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di
17 sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
Sul punto deve rammentarsi che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr., ex multis, Cass. civ. 18708/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto delle modalità di accadimento del sinistro come sopra ricostruite, deve ritenersi che il resistente non stesse rispettando la predetta distanza di sicurezza avendo il medesimo tamponato il motociclo Honda SH300 che lo precedeva.
È pertanto evidente che se il avesse preventivamente segnalato la propria intenzione di CP_1 spostarsi dalla prima corsia a ia centrale, riducendo la velocità della propria vettura e conformandola alle condizioni e caratteristiche della strada, e avesse mantenuto l'opportuna distanza di sicurezza prestando la massima attenzione imposta dal Codice della Strada e dalle norme di comune prudenza, si sarebbe senz'altro avveduto della presenza del motociclo Honda SH300 che già procedeva nella corsia centrale e sarebbe stato in grado di evitare l'evento lesivo per cui è causa.
È dunque acclarata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la responsabilità di CP_1
nella determinazione del sinistro de quo.
[...]
Con riguardo, invece, alla condotta del vettore, diversamente da quanto eccepito dalle parti resistenti, alcun profilo di colpa può ravvisarsi in capo a , conducente del motociclo sul Controparte_5 quale la de cuius era terza trasportata, nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa, in quanto dalle emergenze processuali non si ravvisa alcun comportamento colposo dallo stesso posto in essere.
In primo luogo, dal complessivo compendio probatorio e, in particolare, dall'esame delle riprese video versate in atti, non si evince alcun comportamento imprudente posto in essere dal sig. CP_5 o, comunque, violativo di qualche regola cautelare specifica.
Ed infatti, in base alla ricostruzione del sinistro sopra esposta, il motociclo Honda SH300 è stato tamponato da tergo da parte della vettura AU CL condotta dal sicché nulla avrebbe CP_1 potuto fare lo per evitare l'evento lesivo. CP_5
Inoltre, a nulla rileva in senso opposto, la mera circostanza, valorizzata da parte resistente, che il sig.
avesse assunto sostanze stupefacenti, quali cannabinoidi. CP_5
Ed infatti, sebbene il sig. sia risultato positivo al test per l'accertamento della presenza nel CP_5 sangue di sostanze cannabinoidi, tuttavia non è stato provato in giudizio che tale circostanza abbia avuto un'incidenza causale rispetto al verificarsi dell'evento lesivo, atteso che parte resistente si è limitata ad eccepire la predetta condizione psicofisica senza provare la sua incidenza causale rispetto alla verificazione del sinistro di causa e tenuto conto del fatto che il sig. stava procedendo CP_5 regolarmente alla guida del proprio motociclo Honda SH300 senza porre in essere una condotta di guida negligente o imprudente.
18 Pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, è acclarata la responsabilità esclusiva del resistente nella determinazione del sinistro di causa. Controparte_1
4. Così ricostruita la dinamica del sinistro e accertata la responsabilità esclusiva del resistente
, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla Controparte_1 determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. Innanzi tutto, gli odierni ricorrenti agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso di , occorso a causa del sinistro Parte_11 de quo e, più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra delineata.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova
19 circostanziatata parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, richiamando anche i più recenti principi elaborati in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019), che “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (ofinanco di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i
20 momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. civ. 26140/2023).
4.1.1. Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad Euro 3.911,00 e ad Euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in Euro 391.103,18 (nel caso della perdita del genitore, figlio, convivente more uxorio) e in Euro 169.830,60 (nel caso della perdita di fratello/nipote).
In relazione alle Tabelle del danno di Milano 2024 deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e
21 riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
4.1.2. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la sofferenza dei familiari superstiti può agevolmente ritenersi provata, con riferimento ai genitori e alle figlie di
[...]
, innanzi tutto in via presuntiva, alla luce dell'intenso legame che notoria Parte_11 caratterizza il rapporto genitori-figli, specie tenuto conto del fatto che la de cuius conviveva con la madre e con la IG , circostanza pacifica in giudizio. Parte_2 Parte_3
Inoltre, l'intensità del rapporto del rapporto tra i ricorrenti e la de cuius è altresì provato sulla scorta degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio all'udienza del 18.09.2024 e della copiosa documentazione fotografica versata in atti da parte ricorrente sub documento n. 25, ma soltanto con riguardo al padre, alla madre, alle figlie, ai nipoti e alla cugina della de cuius , per le ragioni che saranno di seguito esposte. Parte_11
Ed infatti, i testi escussi all'udienza del 18.09.2024 hanno confermato i capitoli di prova ammessi di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente. In particolare, la teste ha dichiarato Testimone_1 quanto segue: “Sul capitolo 16): “Si è vero, confermo. La dichiarazione che mi tta e sottoscritta io. Io ho visto accompagnare i nipoti e in negozio tutti i giorni. Passava averso le Parte_11 Pt_8 Pt_9 quattro e trent uarto al pomeriggio, e a la mattina, prima di portarli a scuola. Il negozio è in via Giuseppe di Vittorio n. 22 a Casorate Primo. Io lavoravo nel negozio per questo la ho vista. Io lavoro nel negozio da 10 anni i bambini hanno iniziato a vanire con la nonna da quando aveva Parte_11 Pt_8 tre anni.” Al teste è stato mostrato il doc. n. 21 del fascicolo di parte attrice. Sul cap. 17): “Si è vero, confermo, la ho vista personalmente in più occasioni accarezzare, baciare e abbracciare i nipoti.” AD (Lei sa dove andassero a scuola i bambini e dove abitassero?): “Io non so dove andassero a scuola i bambini. I bambini abitavano sopra alla pasticceria dove lavoravo”; anche il teste ha dichiarato: “23): “Si è vero, confermo. Io ho Testimone_2 conoscenza della circostanza perché mia madre era amica intima della mamma di io e Parte_11 Pt_11
siamo amici di infanzia. Io abito a Trezzano sul Naviglio, per un periodo stess
[...]
Trezzano sul Naviglio, poi si è trasferita a EZ. Ci vedevamo e ci sentivamo spesso, frequentemente,
Parte_11 ci si sentiva due o tre volte e in quelle occasioni mi raccontava di cosa faceva e le sue attività erano spesso di accudire i nipoti. Mi è capitato di telefonare e sentire in sottofondo i nipoti. Mi è capitato anche di andare e vederla di persona che accudiva i nipoti, io e eravamo molto legati. Lei ha sempre portato a scuola e
Parte_11 riaccompagnato i nipoti anche dopo il trasferimento. So che si è trasferita da Trezzano sul Naviglio a
Parte_11 EZ credo nel 2021 ma non so essere più preciso sulla Io non posso dire di avere visto
Parte_11 quotidianamente accompagnare i nipoti o accudirli, mi è capitato di vederla di persona di persona che li accompagnava e li accudiva alcune volte.” AD (sa dove abitavano e i nipoti?): “Per un periodo hanno vissuto assieme a
Parte_11
Trezzano sia che i nipoti, hanno abitato nella stessa casa, questo prima di trasferirsi, non s(sasere più Parte_11 preciso sulle d trasferimento a EZ non hanno più abitato assieme che io sappia.” Sul cap. 25): “Si è vero, confermo. So che il padre di la sentiva tutti i giorni. Il padre era in Sicilia ma era molto legato a Parte_11
e la chiamava spesso. esente alle quotidiane telefonate ma me ne parlavano sia Parte_11 Parte_11 che il padre. In questo momento non ricordo di essere stato presente a queste telefonate, ma mi è capitato di parlare di queste telefonate con entrambi. Alle feste più importanti eravamo sempre assieme con le famiglie, feste tipo Natale, Pasqua e ho visto sempre trascorrere queste festività con il padre e famiglia. Erano Parte_11 Parte_10 assieme anche per gli event della famiglia e trascorrevano parte dell sieme, lo so perché
22 anche io le ho trascorse con loro”. Sul cap. 32): “Si è vero, confermo. Io li ho visti assieme in diverse occasioni. Li ho visti anche condividere le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive. Ci si riuniva nelle feste più importanti per mangiare assieme. Stavamo assieme anche per i compleanni e a volte le domeniche”. Sul cap. 35): “Nelle fotografie che mi si mostrano riconosco il padre di , il nonno, le figlie di , in diverse foto, le Parte_11 Parte_11 Parte_4 figlie di LA e e lie di Parte_4 Per_3 Parte_3 Parte_6 Parte_11
Nella foto di carnevale ci Sono e A quel carnevale c'ero anche io”. Al teste è stata
[...] Parte_11 Pt_2 mostrata la doc. fotografica di cui al doc. n. 25 del fascicolo di parte attrice” (v. verbale udienza del 18.09.2024).
In relazione al ricorrente , padre della signora , dalle predette dichiarazioni Parte_10 Pt_11 emerge chiaramente che e quotidianamente il con il quale, sebbene fosse residente in [...], intratteneva uno stretto legame affettivo (“So che il padre di RI la sentiva tutti Pt_11 i giorni. Il padre era in Sicilia ma era molto legato a e la chiamava spesso”: ale d'udienza del Parte_11
18.9.2024).
Inoltre, con riferimento ai nipoti della vittima, e dall'esame Parte_9 Parte_8 dell'istruttoria orale si evince che si occupasse di accudire personalmente i nipoti. Parte_11 Sul punto giova rilevare che ques vento lesivo avevano, rispettivamente, quattro e cinque anni e, dunque, era già sorto e consolidato un sentimento nei confronti della nonna tale da far maturare nei nipoti una consapevole sofferenza derivante dalla perdita conseguente al sinistro di causa.
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale patito dai nipoti per la perdita del proprio nonno/nonna, infatti, deve rilevarsi che da tempo la Suprema Corte ha affrontato la tematica ritenendo ammissibile la risarcibilità del danno predetto e precisando, peraltro, che “non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”; in quest'ottica la Suprema Corte ha dunque ritenuto che il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr. in questi termini Cass. civ. 21230/2016 e, da ultimo, Cass. civ. 29332/2017 e Cass. civ. 7743/2020).
La Suprema Corte ha inoltre precisato al riguardo che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito” (v. Cass. civ. 12987/2022).
Quanto al profilo dell'effettiva consapevolezza della perdita del rapporto parentale, devono condividersi i principi espressi dalla Suprema Corte sopra richiamata secondo la quale “la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione […] Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (v. Cass. civ. 12987/2022).
Declinando tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che l'età dei nipoti della signora al momento dell'evento lesivo consente di poter ritenere che i medesimi fossero Pt_11
23 effettivamente consapevoli – nei termini in cui si è espressa la Suprema Corte – della perdita di quelle utilità che il rapporto parentale offriva loro in quanto la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per quel prossimo congiunto che di tale rapporto sia parte e purché il prossimo congiunto aveva quella capacità di trarre beneficio da quel rapporto, capacità che notoriamente un adolescente possiede. Ne consegue che, pur assenza di una tabella specifica, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per i “fratelli/nipoti” di cui alla Tabella a punti 2024 elaborata per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale stante la tipologia di relazione affettiva del rapporto tra nipoti e nonni assimilabile a quella, inversa, tra nonni e nipoti contemplata dalle Tabelle (che è strutturata in relazione alla sola perdita del nipote) stante le peculiarità della fattispecie concreta come sopra evidenziate nonché tenuto conto del notorio ruolo assunto nella realtà sociale dai nonni nella crescita psico-fisica dei bambini e ragazzi nella comunità odierna.
Quanto, alla cugina , sebbene le Tabelle di Milano non prevedano espressamente il Parte_4 rapporto tra cugini, giova tuttavia rilevare che parte ricorrente ha prodotto in atti una copiosa documentazione fotografica estratta dal profilo social Instagram della de cuius, dall'esame della quale si può agevolmente desumere lo stretto e intenso legame che caratterizzava il rapporto tra le due cugine, le quali, peraltro, hanno anche convissuto dal 1986 sino al 1999, come pacifico in causa;
l'intensità del loro rapporto si evince altresì alla luce dell'istruttoria orale espletata all'udienza del 18.09.2024, durante la quale il teste ha confermato di riconoscere nelle fotografie di Testimone_9 cui al documento n.25, fasc. ricorrente, oltre la sig.ra , anche le figlie di quest'ultima Parte_4 insieme alla de cuius.
In relazione al ristoro del danno lamentato dalla cugina della de cuius, in assenza di una tabella specifica, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per i
“fratelli/nipoti” di cui alla Tabella a punti 2024 elaborata per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale stante la tipologia di relazione affettiva del rapporto tra le due cugine assimilabile a quella tra fratelli e sorelle.
Quanto, invece, ai ricorrenti (genero della de cuius) e (zio della Parte_7 Parte_5 de cuius) non può ritenersi provata l'intensità del rapporto parentale con la de cuius per le seguenti ragioni.
Per quanto riguarda il rapporto con il genero si rileva che parte ricorrente ha Parte_7 prodotto in atti una sola fotografia che ritrae il ieme alla sig.ra (v. doc.25, Pt_7 Pt_11 fasc. ricorrente) e la dichiarazione testimoniale resa dal teste all'udienza del Testimone_2 18.09.2024 è generica e, in quanto tale, non è sufficiente a provar apporto, specie tenuto conto del fatto che il rapporto genero-suocera non è neppure contemplato dalle Tabelle di Milano 2024 e, pertanto, deve essere oggetto di rigorosa prova in giudizio (rigoroso onere della prova, come visto, assolto invece dalla parte ricorrente in relazione al rapporto con la cugina
[...]
). Parte_4
Quanto, infine, allo zio sebbene tale rapporto sia contemplato dalle Tabelle di Parte_5 Milano, si rileva che l' va in ordine all'intensità del rapporto parentale è la dichiarazione del teste resa all'udienza del 18.09.2024 che non è da sé sola sofficiente Testimone_2 a provare tale circosta ni già sopra esposte, né parte ricorrente ha prodotto idonea documentazione fotografica a sostegno della predetta relazione qualificata.
Dunque, la domanda formulata dai ricorrenti e deve essere Parte_7 Parte_5 rigettata per le ragioni sopra esposte.
24 4.1.3. Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – tabella integrata per la perdita di “ Email_1
e di “fratelli/nipoti”), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto alla madre (madre) di anni 61 al momento dell'evento lesivo (punti 16), Parte_2 considerata l'età de momento del decesso di anni 44 (punti 20), tenuto conto che le stesse erano conviventi come si evince dallo stato di famiglia storico e dalla documentazione versata in atti (v. docc.15-16, fasc. ricorrente) (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di un superstite appartenente al nucleo familiare primario, ovvero il marito (punti 14), Parte_13 considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rappo figli, come peraltro si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e verbale d'udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 336.346,00 (ovvero 86 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 3.911,00);
- quanto al padre (padre) di anni 69 al momento dell'evento lesivo (punti 16), Parte_10 considerata l'età d al momento del decesso di anni 44 (punti 20), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di un superstite appartenente al nucleo familiare primario, ovvero la moglie
[...]
(punti 14), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra Parte_2 igli, come peraltro si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso e considerata la circostanza che, in ragione della distanza geografica tra la de cuius e il padre, i rapporti erano inevitabilmente meno frequenti rispetto al rapporto con la madre con lei peraltro convivente (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 254.215,00 (ovvero 65 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 3.911,00);
- quanto alla IG (IG) di anni 23 al momento dell'evento lesivo (punti 24), Parte_3 considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 44 (punti 20), tenuto conto che le stesse erano conviventi come si evince dallo stato di famiglia storico e dalla documentazione versata in atti (v. docc.15-16, fasc. ricorrente) (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenente al nucleo familiare primario, ovvero il padre , come pacifico in CP_3 giudizio, e la sorella (punti 12), considerato il legame affettivo che Parte_6 notoriamente caratteri i e figli, come peraltro si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 359.812,00 (ovvero 92 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 3.911,00);
- quanto alla IG (IG) di anni 25 al momento dell'evento lesivo (punti Parte_6 24), considerata l' l momento del decesso di anni 44 (punti 20), tenuto
25 conto che le stesse non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenente al nucleo familiare primario, ovvero il padre CP_3
come pacifico in giudizio e la sorella (punti 12), considerato il l
[...] Parte_3 affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra genitori e figli, come peraltro si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 297.236,00 (ovvero 76 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 3.911,00);
- quanto al nipote (nipote), di anni 5 al momento dell'evento lesivo (punti 20), Parte_8 considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 44 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero i genitori e la sorella (punti 9), considerato il legame affettivo intercorrente nel caso di specie tra la nonna e il nipote, come si evince dal complessivo compendio probatorio (doc.25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 106.974,00 (ovvero 63 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 1.698,00);
- quanto alla nipote (nipote) di anni 4 al momento dell'evento lesivo (punti 20), Parte_9 considerata l'età dell al momento del decesso di anni 44 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero i genitori e la sorella (punti 9), considerato il legame affettivo intercorrente nel caso di specie tra la nonna e il nipote, come si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 106.974,00 (ovvero 63 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 1.698,00);
- quanto alla cugina (cugina) di anni 40 al momento dell'evento lesivo (punti 16), Parte_4 considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 44 (punti 14), tenuto conto che le stesse non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, tenuto conto del fatto che la cugina appartiene Parte_4 ad un altro nucleo familiare rispetto a quello della de cuius e considerato ria orale è emerso che la medesima ha delle figlie oltre al padre odierno ricorrente, (punti Parte_5 0), considerato il legame affettivo intercorrente nel c cugine, come si evince dal complessivo compendio probatorio (doc.25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 76.410,00 (ovvero 45 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 1.698,00).
26 La quantificazione di cui sopra deve ritenersi entro i limiti della domanda considerato che parte ricorrente in sede di conclusioni rassegnate con la memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ha inserito clausola di salvaguardia della “eventuale maggiore misura”, alla luce del principio giurisprudenziale sancito dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che: “In tema di interpretazione della domanda, la quantificazione in citazione dell'importo preteso, accompagnata dalla clausola di salvaguardia della
“eventuale maggiore misura”, si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del “quantum”, la quale viene meno se, all'esito dell'istruttoria, risultino accertati i fatti rilevanti ai fini della “aestimatio” del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso, con la conseguenza che il richiamo alla formula utilizzata in citazione, effettuato in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, si risolve in una mera forma stilistica priva di qualsiasi rilevanza;
diversamente, nel caso di danno non patrimoniale da perdita di relazione parentale, nel quale l'applicazione del criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. non consente - fatta salva la ipotesi di espressa ed inequivoca delimitazione dell'importo risarcitorio alla misura tabellare massima - una puntuale determinazione "ex ante" del "quantum" risarcibile, il richiamo alla clausola di salvaguardia in sede di precisazione delle conclusioni mantiene la sua originaria giustificazione volta a consentire al Giudice di procedere alla valutazione estimatoria senza apposizione di vincoli limitativi” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017).
Ebbene nella specie, proprio in ragione della peculiare natura del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e in applicazione dei superiori principi, deve ritenersi che la determinazione del predetto danno, in assenza della formulazione della domanda nella misura tabellare massima, non sia consentita ex ante anche considerato che solo all'esito dell'istruttoria orale può ritenersi che siano emerse specifiche indicazioni sulla quantificazione del danno da perdita del rapporto (con riguardo, in particolare, agli elementi di prova rilevanti ai fini dell'applicazione delle tabelle in relazione, tra gli altri, alla lettera E) di cui alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).
La quantificazione deve pertanto ritenersi entro i limiti della domanda nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. tenuto conto della clausola di salvaguardia della “eventuale maggiore misura” indicata da parte ricorrente in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
4.1.4. Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 28036/2025), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (22.08.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 22.08.2022 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
27 4.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulate dai ricorrenti si rileva quanto segue.
4.2.1. Innanzi tutto, le ricorrenti e , rispettivamente Parte_2 Parte_3 madre e IG della de cuius, formulano domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla perdita dei contributi economici erogati dalla de cuius a loro favore.
A sostegno della predetta domanda, le ricorrenti hanno provato che la signora era Parte_11
di lavoro a tempo determinato per sei mesi, successivamente rinnovato sino al 30.11.2022 (v. docc. 22- 23, fasc. ricorrente), con una retribuzione mensile di circa Euro 800,00 al mese (v. doc. 24, fasc. ricorrente).
La domanda non può trovare accoglimento.
Ed infatti, con riguardo alla predetta pretesa creditoria, giova osservare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale intende dare seguito, “I genitori di persona deceduta in conseguenza dell'altrui fatto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dalla perdita degli alimenti che la vittima avrebbe potuto erogare in loro favore, devono provare che, sulla base dell'insieme delle circostanze attuali, sia pronosticabile che in futuro essi si possano trovare in uno stato di indigenza tale da aver bisogno della corresponsione di alimenti senza che nessun altro possa prestarli. Parimenti, per dar prova della frustrazione dell'aspettativa a un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, hanno l'onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio” (v. Cass. civ. 4379/2016).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che nell'ipotesi in cui i familiari della vittima fossero economicamente autosufficienti, non può ritenersi in via presuntiva che la vittima destinasse certamente parte del proprio reddito a mantenere una persona di per sé autosufficiente;
in tal caso, pertanto, non è ammesso il ricorso alla prova presuntiva ex art. 2727 c.c., dovendo il danneggiato allegare e dimostrare in concreto che al vittima elargiva una contribuzione periodica a suo favore (cfr. Cass. civ. 7272/2012; Cass. civ. 24802/2008; 4205/2002 e 11003/2003). Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che: “Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figli” (cfr. Cass. civ. 7272/2012).
Declinando tali principi giurisprudenziali alla fattispecie si rileva, innanzi tutto, che la mera convivenza tra gli aventi diritto e la de cuius non è di per sé sufficiente, essendo necessario dimostrare che la vittima contribuisse stabilmente ai bisogni dei congiunti con lei conviventi, prova che nel caso di specie non è stata fornita da parte ricorrente, che si è limitata a dedurre che la sig.ra Pt_11 mantenesse la madre e la IG con lei conviventi senza provare in alcun modo che la medesima elargisse periodicamente a loro favore delle somme per il mantenimento o che si facesse carico delle spese di vitto e alloggio.
Inoltre, con riguardo alla IG della de cuius, sig.ra , giova altresì rilevare che la Parte_3 giurisprudenza di legittimità ha chiaramente spiegato che in presenza figli (abili al lavoro) deve
28 ragionevolmente ritenersi, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che le erogazioni del defunto in favore del figlio sarebbero cessate in ogni caso con l'acquisto da parte di quest'ultimo dell'indipendenza economica, da individuarsi ragionevolmente all'età di 25 anni (in tal senso anche la tabella di capitalizzazione delle rendite vitalizie per i superstiti figli abili di cui alla Tavola 7 – CP_11
“Valori Capitali attuali di rendite assegnate a supersti rtunati e tecnopatici” – allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 29 del 19.12.2016).
La Suprema Corte di cassazione ha altresì statuito che neppure il raggiungimento della maggiore età può determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli qualora essi non abbiano la possibilità di lavorare incolpevolmente (cfr. Cass. Civ. sez. III, 8 marzo 2019, n. 6731).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha provato né di essere una Parte_3 studentessa, né che la mancanza di un'attività lavorativa dipendesse da cause a lei non imputabili;
dunque, tenuto conto che al momento dell'evento lesivo la ricorrente aveva 24 anni, è verosimile che la stessa potesse agevolmente trovare un lavoro che le garantisse l'indipendenza economica.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale lamentato dalle ricorrenti ed deve essere Parte_2 Parte_3 rigettata in quanto non fondata.
4.2.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale formulata da tutti i ricorrenti, si rileva quanto segue.
Innanzi tutto, come statuito dalla Suprema Corte, le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate.
Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto in giudizio la copiosa corrispondenza intercorsa ante causam tra e i procuratori di parte ricorrente (v. docc. 10-14) e le predette CP_2 missive dimostrano la p ttività professionale espletata, che ben può essere liquidata, anche in assenza della produzione di una fattura, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Tuttavia, si rileva che tale danno emergente può ritenersi provato soltanto in favore dei ricorrenti le cui domande hanno trovato accoglimento nel presente giudizio, ovvero , Parte_13 [...]
, e , dal momento che Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6 e tro ento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Quanto, invece, ai due ricorrenti e le cui domande di Parte_7 Parte_5 risarcimento del danno non patrimo iget e, giova rilevare che, essendo stata prestata attività difensiva solo per ottenere il riconoscimento di una pretesa risarcitoria che si è rivelata infondata, la richiesta di riconoscimento dei relativi compensi non può che essere respinta. Ben diverso sarebbe il caso, che avrebbe condotto anche ad un accoglimento parziale della richiesta, di attività stragiudiziale che abbia condotto ad un versamento spontaneo di somme da parte
29 della controparte, o all'esito della promozione di una vertenza che si è rivelata anche solo in parte fondata.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali – soltanto a favore di , , Parte_13 Parte_2 Parte_3 [...]
e i Parte_4 Parte_6 stragiudiziali di cui al D.M. 147/2022 (applicando come parametro il valore della domanda accolta pari ad Euro 1.537.967,00) l'importo di Euro 46.139,00 in moneta attuale, oltre interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. delle Corte di Cassazione di cui si è detto supra, sub 4.1.4..
4.2.3. Tardiva, e dunque inammissibile, deve ritenersi la domanda formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e relativa alla condanna dei convenuti a pagare “in favore di e , la somma di Euro 4.926,95 Parte_3 Parte_6 a titolo d l di rimborso di Euro 717,44 e di Euro 4.209,51, relative rispettivamente al contratto di finanziamento Findomestic n° 20220787693695 e n° 20220953718811 stipulati dalla SI.ra . La predetta domanda, infatti, non compare né Parte_11 nelle conclusioni di cui al ricorso, né nelle conclusioni di cui alla memoria assertiva.
Ebbene, poiché tale domanda è stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
5. Quanto alla domanda formulata da parte ricorrente di condanna di per lite CP_2 temeraria ex art. 96 c.p.c., questa è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Al riguardo deve rilevarsi che ai fini della predetta condanna per lite temeraria, come è noto, occorre che la parte deduca e dimostri nel comportamento della controparte la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080), prova che nella specie non è stata fornita da parte ricorrente.
Ed infatti, nel caso di specie, non si ravvisa né una coscienza dell'infondatezza della domanda, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato.
Ne consegue il rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c. nei confronti di Controparte_2
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da ed , rigetto Parte_2 Parte_3 della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da e Parte_7 [...]
inammissibilità domanda risarcitoria tardivamente formul a Parte_5 formulata dai ricorrenti ex art. 96 c.p.c.) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e di porre i restanti due terzi a carico delle parti resistenti, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali e tenuto conto dell'aumento in ragione delle diverse posizioni processuali ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. citato, spese di lite da distrarsi in favore degli avv.ti Furio De Palma e Claudio Cambieri come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
30 Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei resistenti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di un terzo, gli esborsi sostenuti da parte ricorrente per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 1.686,00+ Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. cinematica come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 12.12.2024 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. di parte ricorrente, , nel corso delle operazioni Persona_6 peritali pari a Euro 1.220,00 di cui alla nota proforma n. 17/24 del 29.05.2024 e relativo bonifico (v. docc. 38-39, fasc. ricorrente), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva del resistente della determinazione del Controparte_1 sinistro di causa occorso in data 22.08.2022;
- condanna i resistenti e in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_1 CP_2 qualità, a corrispondere a favore di:
• la somma di Euro 336.346,00 a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 254.215,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_10 oltre accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 359.812,00 a titolo di danno non Parte_3 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 297.236,00 a titolo di danno non Parte_6 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• come legalmente rappresentato dai genitori Parte_8 [...]
la somma di Euro 106.974,00 a titolo Parte_6 Parte_7 non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• , come legalmente rappresentata dai genitori Parte_9 Parte_6
e la somma di Euro 106.974,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_7 oltre accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 76.410,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_4 oltre accessori come in motivazione;
- condanna i resistenti e in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_1 CP_2 qualità, a corrispondere ai ricorrenti , Parte_2 Parte_10 Parte_3
, ,
[...] Parte_6 Parte_4 Parte_8 Parte_9 ultimi come legalmente rappresentati dai genitori e Parte_6 Parte_7 la complessiva somma di Euro 46.139,00 a titol o l'attività legale stragiudiziale;
31 - rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante formulata dalle ricorrenti ed nei confronti di e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
CP_2
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dai ricorrenti e nei confronti di e Parte_7 Parte_5 Controparte_1 CP_2
- dichiara inammissibile la domanda tardivamente formulata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale a favore delle ricorrenti e;
Parte_3 Parte_6
- rigetta la domanda formulata da parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. nei confronti di CP_2
[...]
- condanna i resistenti e in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_1 CP_2 qualità, previa compe ur a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano, per i restanti due terzi, in Euro 60.518,82 per compensi, Euro 1.142,00 per esborsi ed Euro 813,33 per spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Furio De Palma e Claudio Cambieri, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di un terzo, le spese di c.t.u. come liquidate con decreto di pagamento del 12.12.2024.
Milano, 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33743/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
C.F. ) Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7 questi ultimi due in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui figli minori:
(CF: ) Parte_8 C.F._8
(CF: ) Parte_9 C.F._9 tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Paolo Cambieri e Furio LA Ivo De Palma ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale dei loro procuratori in Milano, via Trivulzio n.3, come da procura in atti;
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._10 Guglielmo Rustico e LA Di Lernia ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei suoi procuratori in Milano, via Comelico n. 3, come da procura in atti;
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_1
a dall'a sare RO ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del suo procuratore in Milano, via Sidoli, come da procura in atti;
1 RESISTENTI
Conclusioni
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
Parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale di Milano, disattesa ogni istanza contraria, così giudicare:
Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare la carenza di garanzia assicurativa del veicolo AU CL targato FR054HV nonché la responsabilità esclusiva del SI. conducente e proprietario del predetto veicolo AU CL, nella Controparte_1 causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto:
A) condannare il SI. in solido con in qualità di impresa designata dal Fondo Controparte_1 CP_2 garanzia vittime della 86 dlgs 20 del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori e, segnatamente, al pagamento a titolo di danno non patrimoniale, secondo quanto stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2024.:
- della somma di € 375.456,00 a favore di (CF: ), Parte_2 C.F._2 madre convivente della vittima;
- della somma di € 312.880,00 a favore di (CF: ), padre Parte_10 C.F._1 della vittima;
- della somma di € 391.103,00, a favore di (CF: ), Parte_3 C.F._3 IG convivente della vittima;
- della somma di € 375.456,00 a favore di (CF: Parte_6
) in proprio, IG della vittima;
C.F._6
- della somma di € 120.558,00 a favore di (CF: ) in Parte_7 C.F._7 proprio, genero della vittima;
- della somma di € 142.632,00 a favore di e , Parte_6 Parte_7 in qualità di esercenti la responsabilità g : Parte_8
) nipote della vittima;
C.F._8
- della somma € 142.632,00 a favore di e , in Parte_6 Parte_7 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore (CF: Parte_9
), nipote della vittima;
C.F._9
- della somma di € 132.444,00 a favore di (CF: ), cugina della Parte_4 C.F._4 vittima;
- della somma di € 118.860,00 a favore di ( ), zio Parte_5 C.F._5 della vittima;
ovvero al pagamento di quella maggiore o minor somma per ogni singola posta risarcitoria che emergerà in corso di causa o che il Giudice adito riterrà di giustizia per ciascun avente diritto;
il tutto oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria;
B) condannare, ulteriormente, i suddetti SI. e in qualità di impresa designata dal Controparte_1 CP_2
Fondo garanzia vittime della strada ex art. 286 dlgs 209/05, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro a corrispondere:
2 - in favore di ed , la somma di € 189.126,47, a Parte_2 Parte_3 titolo di danno patrimoniale (lucro cessante), ovvero quella maggiore o minor somma per tale voce di danno che emergerà in corso di causa o che il Giudice adito riterrà di giustizia oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria;
- in favore di tutti gli attori, la somma di € 61.370,00 oltre 15% per rimborso forfettario ed acc. fiscali a titolo di danno emergente per spese legali stragiudiziali e attivazione della negoziazione assistita il tutto come meglio specificato in atti ovvero quella maggiore o minor somma per tale voce di danno che emergerà in corso di causa o che il Giudice adito riterrà di giustizia,
- in favore di e la somma di Euro 1.648,00 a Parte_7 Parte_6 titolo di rimborso delle spese di CTP e CTU, anticipate dai suddetti e Parte_7 Parte_6 oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed alla rivalutazione monetaria;
- in favore di e , la somma di Euro Parte_3 Parte_6 4.926,95 a tit d di rimborso di Euro 717,44 e di Euro 4.209,51, relative rispettivamente al contratto di finanziamento Findomestic n° 20220787693695 e n° 20220953718811 stipulati dalla SI.ra Parte_11
In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale e salvo gravame: condannare il SI. in solido con in qualità di impresa designata dal Fondo Controparte_1 CP_2 garanzia vittime della strada ex art. 286 dlgs 209/05, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento delle poste di danno sopra indicate in proporzione al grado di responsabilità maggioritario accertato in capo al SI. conducente e proprietario del veicolo AU CL. Controparte_1
In ogni caso: condannare ( , in qualità di impresa designata dal Fondo garanzia vittime della CP_2 P.IVA_1 strada ex del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi agli Avvocati Furio De Palma e Claudio Cambieri che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:
Al fine di non incorrere in decadenze, si reitera l'istanza di ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
15. Vero che la SI.ra aveva uno strettissimo rapporto affettivo con le figlie Parte_11 Parte_6
e e con i nipoti e figli di come affermato nella
[...] Parte_3 Pt_8 Parte_9 Parte_6 dichiarazione da me sottoscritta che mi si rammostra sub doc. 21 del fascicolo di parte attrice?
Si indica a teste sul capitolo n. 15 la SI.ra residente in [...], Casorate Testimone_1 Primo (PV) 27022.
18. Vero che, sin da bambino, frequento la famiglia formata dalla compianta Persona_1 [...]
(madre della defunt (figlie), Parte_11 Parte_2 Parte_3 Parte_6 Pt_10
(padre), (genero), e (nipoti), (zio) e
[...] Parte_7 Pt_9 Parte_8 Parte_5 [...]
(cugina)? Parte_4
19. Vero che ho partecipato a moltissime feste di Natale e a cerimonie e feste di compleanno degli attori meglio identificati al precedente capitolo, cui partecipavano tutti i membri della famiglia?
3 20. Vero che, la compianta SI.ra risiedeva in vita nell'abitazione di famiglia sita in EZ Pt_11 Parte_11 con EL (MI) via Cavour n. 13, ove conviveva con la madre e la IG Parte_2 Parte_3
21. Vero che, sino al giugno 2021, con la sig. ra risiedevano e vivevano nell'abitazione di Pt_11 Parte_11 famiglia sita in EZ con EL (MI) via Cavour n. 13 - oltre che la madre e la IG Parte_2 [...]
- altresì l'altra Parte_3 IG e, sin dalla loro nascita, i nipoti e figli di Parte_6 Pt_9 Parte_8 Parte_6
[...]
22. Vero che, nel giugno 2021, i nipoti e si trasferivano con i genitori Pt_9 Parte_8 Parte_6
e sempre nel paese di EZ con EL (MI) in via Woityla 4?
[...] Parte_7
24. Vero che il SI. (padre della vittima) ha dovuto traferirsi a Messina per aiutare la propria Parte_10 sorella nella cura della nipote disabile (IG della sorella del SI. ? Parte_10
26. Vero che rimasta orfana della madre nel 1996, ha convissuto dal 1986 al Parte_4 Parte_12 1999 con le S come da certificato prodotto in Parte_2 Parte_11 Pt_6 Parte_3 atti sub doc. 20 del fascicolo di parte attrice?
27. Vero che, anche successivamente alla suddetta convivenza, e hanno Parte_4 Parte_11 continuato a frequentarsi, sentendosi e vedendosi quotidianamente, e condividendo, altresì, tutte le ricorrenze (compleanni dei familiari, Natale, Capodanno e Pasqua)?
28. Vero che le figlie di e sono cresciute insieme alle Attrici coetanee Parte_4 Per_2 Persona_3 Pt_3 e
[...] Parte_6
29. Vero che zio della vittima, è separato dalla propria moglie? Parte_5
30. Vero che e dopo il trasferimento del SI. in Sicilia e la Parte_5 Parte_7 Parte_10 separazione tra la defunta e sono rimasti le uniche figure maschili del nucleo famigliare Parte_11 CP_3 dimorante a EZ con EL (MI) e zone limitrofe?
31. Vero che, in ragione di tale circostanza, i suddetti si occupavano di tutte le attività pratiche e di gestione del nucleo famigliare composto da e Parte_2 Parte_11 Parte_3
33. Vero che è stato il primo a sopraggiungere sul luogo del sinistro constatando la morte di Parte_5
Parte_11
34. Vero che confermo il contenuto della dichiarazione da me sottoscritta che mi si rammostra sub doc. 21A del fascicolo di parte attrice?
Si indica a teste sui predetti capitoli. il SI. residente in [...] Trezzano sul Naviglio (MI). Testimone_2
36. Vero che era stata assunta da C.&W. a tempo determinato sino al 31/05/22 Parte_11 CP_4 come da lettera di assunzione che si rammostra sub doc. 22 del fascicolo di parte attrice?
37. Vero che tale contratto era stato prorogato sino al 30/11/22 come da comunicazione del 31/05/22 che si rammostra sub doc. 23 del fascicolo di parte attrice?
Si indica in qualità di teste sui capitoli nn. 36, 37 il Legale rappresentante di C.&W. SI. CP_4 [...]
residente in [...] Pt_8
Si produce: doc. 40) sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di Con osservanza”. Controparte_1
4
Parte resistente : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza rigettata, così giudicare in via principale, nel merito: accertata l'inesistenza del nesso di causalità tra la condotta di guida del OR e l'evento dannoso, Controparte_1 accertato, quindi, che per il sinistro per cui è causa alcuna responsabilità può l OR CP_1 rigettare tutte le domande avanzate dai ricorrenti nei confronti del OR perché infondate in
[...] Controparte_1 fatto e in diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dei ricorrenti alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, dichiarare il OR quale responsabile in ordine alla causazione Controparte_5 del sinistro per cui è causa, tenuto a manlevare il contro gli effetti dell'eventuale accoglimento Controparte_1 anche solo parziale delle domande dei ricorrenti e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei ricorrenti;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dei ricorrenti alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, dichiarare il OR quale concorrente responsabile in ordine alla Controparte_5 causazione del sinistro per cui è causa, tenuto a ai sensi e per gli effetti del Controparte_1 disposto di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. contro gli effetti dell'eventuale accoglimento anche solo parziale delle domande dei ricorrenti e, per l'effetto, condannarlo al pagamento ex art. 2054 comma 2 c.c. di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei ricorrenti;
in via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dei ricorrenti alla stregua delle concrete ed effettive risultanze istruttorie, accertato e dichiarato che la dinamica del sinistro non consente di ritenere raggiunta la prova certa rispetto alla responsabilità esclusiva del OR nella causazione del sinistro con Controparte_1 conseguente piena operatività della presunzione di pari responsa rt. 2054 comma 2 c.c. tra il OR
proprietario e conducente dell'autoveicolo AU CL tg. FR054HV ed il OR Controparte_1 CP_5 te del motociclo tg. DT97090, condannare il OR in solido con
[...] Controparte_1 CP_2 in qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada ex art. 286 dlgs 209/05 in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei ricorrenti in proporzione alla gravità della rispettiva colpa ed in ogni caso entro e non oltre la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 comma 2 c.c.
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario 15% e C.p.a. come per legge;
in via istruttoria
Si chiede essere ammessi a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli di prova in relazione ai capitoli di parte attrice laddove ritenuti ammissibili:
Teste: Agenti e Testimone_3 Testimone_4 cap. 1) sui cap. 1) e 2) di parte attrice:
“vero che a seguito dei rilievi effettuati in merito al sinistro verificatosi in data 22.8.22 alle ore 10.45 in Trezzano sul Naviglio sulla A50 (tangenziale Ovest di Milano) direzione sud progressiva chilometrica 14+800 tra l'autoveicolo AU CL tg. FR045HV ed il motoveicolo tg. DT97090, il punto d'urto veniva ipotizzato lungo la seconda corsia
5 senza che le tracce rilevate sull'asfalto e le immagini video disponibili consentissero di localizzarlo con precisione e che la prima traccia rilevabile sull'asfalto è stata attribuita allo scarrocciamento del motociclo dalla linea che separa la prima dalla seconda corsia verso il centro della seconda corsia come da rilievi planimetrici da Lei effettuati e che si rammostrano (doc. 4 pag. 10 fascicolo convenuto / doc. 4 pag. 16 fascicolo attoreo)?
Teste: Per. Ind. Testimone_5 cap. 2) sul cap 10) di parte attrice: “vero che le riprese video disponibili mostrano che nelle fasi antecedenti l'urto il motociclo condotto dal OR si trovava nella seconda corsia ed in fase di sorpasso di due Controparte_5 autocarri muovendosi molto vicino agli stessi e che l'autoveicolo condotto dal OR sopraggiungeva da tergo CP_1 senza tuttavia mostrare chiaramente la dinamica e le fasi culminanti del sinistro?” cap. 3) sul cap 11) di parte attrice: “vero che gli accertamenti svolti in merito al punto preciso in cui è avvenuto l'urto tra l'autoveicolo ed il motociclo hanno dato esito negativo e pertanto al riguardo gli elementi a disposizione consentono solo di delineare ipotesi?”
Teste: Ing. Tes_6 cap. 4) sul cap. 10) di parte attrice: “vero che in qualità di consulente di parte nominato dal OR Controparte_1 nell'ambito del procedimento penale avanti il Tribunale di Milano RGGIP n. 23394/2022, ricostruendo la dinamica del sinistro verificatosi in data 22.8.22 alle ore 10.45 in Trezzano sul Naviglio sulla A50 (tangenziale Ovest di Milano) direzione sud progressiva chilometrica 14+800 tra l'autoveicolo AU CL tg. FR045HV ed il motoveicolo tg. DT97090 ho potuto accertare sulla base degli elementi a disposizione che precedentemente alla collisione con l'autovettura il motociclo ha deviato repentinamente verso sinistra, andando ad intersecare la traiettoria dell'autovettura che sopraggiungeva da tergo in lenta deviazione verso destra, a causa di un precedente urto contro lo pneumatico dell'autocarro EC IR tg. FJ464CN mentre era in fase di sorpasso di tale autocarro procedendo molto vicino allo stesso?” cap 5) sul cap. 12 di parte attrice: “vero che dai rilievi effettuati, la collisione tra il motociclo tg. DT97090 e l'autocarro EC IR tg. FJ464CN, mentre il primo era in fase di sorpasso del secondo, è stata determinata da turbolenze d'aria prodotte dal mezzo pesante ed incidenti sul paravento di cui era equipaggiato il motociclo e/o dalle condizioni di alterazione psicofisica del suo conducente come accertato dai rilievi tossicologici effettuati sul conducente del motoveicolo e/o a distrazione del medesimo?”
Teste: ORa Testimone_1 cap. 6) sui cap. 15), 16) e 17) di parte attrice: “vero che conoscevo la ORa senza tuttavia avere Parte_11 trascorso con lei ed altri membri della sua famiglia momenti ricreativi e/o di svago?
Teste: OR Testimone_2 cap. 7) sui cap 18), 19), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 30), 31), 32) di parte attrice: “vero che conoscevo la signora senza tuttavia condividere con lei e con le signore e Parte_11 Parte_2 Parte_3 [...]
e con i signori ed i Parte_6 Parte_4 Parte_10 Parte_7 Parte_5 bambini e la quotidianità della vita anche dopo la morte della signora ” Pt_9 Parte_8 Parte_11
Teste OR Parte_8 cap 8) sul cap. 38) di parte attrice: “vero che tra la signora e la C.&W. intercorreva Parte_11 CP_4 un rapporto di lavoro a tempo determinato in scadenza al 31.11.2022 ed alcuna assunzione a tempo indeterminato era stata prima di allora formalizzata?”
Si indicano i testi per prova contraria indiretta:
6 - Agenti e presso compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia – Testimone_3 Testimone_4
Sezione di Milano – Sottosezione Autostradale Milano Ovest.
- Per. Ind. con studio in Casorate Primo, Via C. Mira n. 15. - Ing. con studio in Testimone_5 Tes_6
Buccinasco, Via Val d'Ossola n. 20.
- ORa , residente in [...]. Testimone_1
OR residente in [...]. Testimone_2
- OR legale rappresentante p.t. di C.&W. residente in [...] CP_4
Vittorio n. 1/F.
Con Osservanza”.
Parte resistente CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria,
1) disporre la citazione della Compagnia che garantisce il motociclo, per la RCA, ovvero quale Controparte_6 litisconsorte necessario;
2) rigettare le domande giudiziali di riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, per la mancata prova della sussistenza e persistenza del predetto rapporto;
3) in subordine, rideterminare il quantum richiesto poiché eccessivo;
4) rigettare la richiesta di danno patrimoniale nella misura formulata e, per conseguenza, rideterminarne il quantum sulla base delle caratteristiche del contratto di lavoro con scadenza 30 novembre 2022;
5) rigettare la richiesta di danno emergente, per assenza di prova della esistenza del danno stesso, ovvero per la eccessività della relativa determinazione;
6) rigettare la richiesta di concessione di provvisionale, non ricorrendo il presupposto della prova già raggiunta;
7) Condannare parti ricorrenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio, secondo soccombenza.
Nell'ipotesi di CTU per la quantificazione del danno, riserva la nomina di CTP”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. i ricorrenti , Parte_13
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
al
[...] Parte_7 minori e chiedevano all'intestato Tribunale l'accertamento Parte_8 Parte_9 della re re nella determinazione del sinistro stradale Controparte_1 occorso in Trezzano sul Naviglio in data 22.08.2022, nel quale decedeva la prossima congiunta
[...]
, e la conseguente condanna di quest'ultimo in solido con la compagnia Parte_11 CP_2 quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti dai ricorrenti congiunti della de cuius.
In particolare, i ricorrenti allegavano e deducevano:
7 - che, in data 22.08.2022, alle ore 10.40 circa, viaggiava in qualità di terza Parte_11 trasportata sul motoveicolo (tg. DT97090), condotto da , il quale percorreva la Persona_4
A50 (tangenziale Ovest di Milano) direzione sud pr 14+800 sulla corsia centrale;
- che, nelle predette circostanze di tempo e luogo, il veicolo AU CL (tg. FR054HV), privo di copertura assicurativa, condotto dal resistente , proveniente da tergo a velocità Controparte_1 superiore, si spostava dalla terza corsia a quel avvedersi che la stessa fosse già percorsa dal motociclo su cui viaggiava la;
Pt_11
- che, a seguito dell'imprudente manovra, la vettura AU CL (tg. FR054HV) urtava violentemente da tergo il motoveicolo (tg. DT97090) sul quale la de cuius viaggiava quale terza trasportata;
- che l'urto si concretizzava tra lo spigolo destro della AU CL e la parte laterale posteriore sinistra del motoveicolo e i due occupanti del motoveicolo venivano sbalzati a suolo;
- che, in particolare, la sig.ra , dopo essere stata disarcionata dal motoveicolo, scivolava Pt_11 sull'asfalto da sinistra a destra o davanti all'autoarticolato Scania (tg. EX994HC) trovando però posizione sulla direttrice di marcia dello stesso e finendo, pertanto, “arrotata” e decedendo;
- che veniva instaurato procedimento penale a carico del signor e che, in data Controparte_1
13.12.2022, il Tribunale Penale di Milano – Sez. G.I.P. (RGGIP n. 23394/22) conferiva mandato al CT affinché procedesse alla ricostruzione cinematica dell'accaduto e quest'ultimo Testimone_5 ravvisava molteplici violazioni da parte del sig. e nessuna violazione da parte del sig. ; CP_1 CP_5
- che, a causa del decesso della congiunta , gli odierni ricorrenti pativano un danno Parte_11 non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale nonché un danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute dai ricorrenti per l'attività di assistenza legale stragiudiziale;
- che le ricorrenti ed , rispettivamente madre e IG della Parte_2 Parte_3 congiunta con lei c anc niale derivante dalla perdita della loro unica fonte di reddito;
- che, in via stragiudiziale, la compagnia resistente ignorava ogni richiesta di risarcimento del danno formulata dagli odierni ricorrenti;
- che i ricorrenti avevano altresì diritto al pagamento di una provvisionale ex art 147 D. Lgs. 209/05 nella misura del 50% del risarcimento loro spettante.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2024, si costituiva in giudizio il resistente , contestando l'an debeatur relativamente alla ricostruzione della dinamica Controparte_1 del sinist te ricorrente ed eccependo il concorso di colpa del conducente del motociclo sul quale la de cuius viaggiava come terza trasportata, sig. , essendo risultato CP_5 positivo all'assunzione di cannabis o, comunque, invocando l'applicazio resunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma II, c.p.c., pertanto il chiedeva di chiamare in causa il CP_1 sig. . Inoltre, il resistente con ltresì il quantum debeatur di cui Controparte_5 CP_1 all'atto introduttivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02.02.2024, si costituiva altresì in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo CP_2 te la conversione del rito da semplificato a cognizione piena per carenza dei presupposti previsti dall'art. 281 decies c.p.c. tenuto conto della complessità del giudizio. Sempre in via
8 preliminare, eccepiva la violazione dell'art. 141 C.d.A. per omessa citazione, della CP_2 compagnia assicuratrice del veicolo sul quale la de cuius viaggiava come terza trasportata, ovvero
[...]
litisconsorte necessario nel presente giudizio, e chiedeva pertanto di chiama Controparte_7 causa la predetta compagnia. Nel merito, la compagnia resistente non contestava l'an debeatur, ma contestava la quantificazione del danno formulata dai ricorrenti nel proprio atto introduttivo associandosi sostanzialmente alle difese del resistente CP_1
Con decreto del 05.02.2024, questo Giudice rigettava l'istanza formulata dalla resistente CP_2 di chiamata in causa di quale impresa assicurativa del vettore a bordo
[...] Controparte_7 ale viaggiava la prossi ti, ritenendo che la domanda formulata dai ricorrenti non fosse sussumibile nel disposto di cui all'art. 141 cod. ass. private, azione esperibile dal solo terzo trasportato e non anche dai suoi prossimi congiunti.
Alla prima udienza del 13.02.2024, parte ricorrente chiedeva, in via subordinata, l'estensione del contraddittorio nei confronti di in qualità compagnia assicurativa del Controparte_7 motociclo a bordo del quale viaggiava la deceduta, insisteva nel rilascio di una provvisionale ex art. 5 legge 102/2006 nella misura del 50% di quanto richiesto nel ricorso e formulava domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti di alla luce delle difese avanzate. CP_2
Con Ordinanza del 26.02.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.02.2024, questo Giudice rigettava la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti di quale impresa assicurativa del vettore a bordo del quale viaggiava la Controparte_7 prossima congiunta dei ricorrenti, rigettava l'istanza di concessione di provvisionale ai sensi dell'art. art. 5 l. n. 102/2006 formulata dai ricorrenti, disponeva il mutamento del rito da semplificato a cognizione piena e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c..
Con provvedimento fuori udienza del 02.03.2024, questo Giudice respingeva nuovamente la domanda formulata dal resistente di estensione del contraddittorio nei confronti Controparte_1 del vettore , conducente del motociclo a bordo del quale viaggiava la de cuius Controparte_5
. Parte_11
Con Ordinanza del 07.05.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza celebrata in pari data, il Giudice disponeva c.t.u. cinematica, nominando il dott. al fine di Persona_5 ricostruire la dinamica del sinistro di causa, ammetteva la prova per testi sui capitoli di prova formulati da parte ricorrente e ordinava al Compartimento della Polizia Stradale per la Lombardia – Sottosezione Autostradale Milano Ovest di trasmettere presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale la copia integrale del rapporto di incidente comprensiva di tutti gli allegati, tra cui il DVD.
Con decreto del 15.05.2024, il Giudice respingeva nuovamente l'istanza reiterata dal procuratore di parte attrice di estensione del contraddittorio e confermava il provvedimento emesso in data 07.05.2024.
La causa veniva quindi istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti tecnici di natura cinematica.
All'udienza del 04.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione per il giorno 05.02.2026.
Successivamente, con decreto del 21.12.2024, la predetta udienza veniva anticipata su istanza di parte ricorrente all'udienza del 18.12.2025.
9 All'esito di quest'ultima udienza, celebrata nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione ex art. 189 c.p.c..
2. In via preliminare, deve rilevarsi quanto segue.
2.1. In primo luogo, in merito alle istanze istruttorie reiterate da parte ricorrente e parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, si ritiene di dover ribadire le Controparte_1 argomentazioni di cui all'Ordinanza del 07.05.2024, precisandosi, in ogni caso, che le istanze istruttorie reiterate risultano superflue alla luce della documentazione in atti e anche delle motivazioni che di seguito saranno esposte.
2.2. Quanto, invece, all'istanza di rinnovazione della c.t.u. formulata dalla difesa di parte resistente , si rileva che le conclusioni del dott. sono pienamente Controparte_1 Per_5 condivise le in quanto le stesse sono suffragate d nti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico e, pertanto, la predetta istanza non può trovare accoglimento.
2.3. Sempre in via preliminare, in ordine alla domanda di estensione del contraddittorio nei confronti di quale compagnia assicurativa del veicolo sul quale la de cuius Controparte_7 era terza trasportata, reiterata da in sede di precisazione delle conclusioni, si rileva che CP_2 la compagnia resistente non ha nuove e sopravvenute tali da giustificare una revoca, neppure parziale, dei provvedimenti del 05.02.2024 e del 26.02.2024, mediante i quali il Giudice aveva già respinto la predetta domanda.
3. Ciò posto, quanto al profilo relativo all'an debeatur deve rilevarsi quanto segue.
3.1. Innanzi tutto, in punto di diritto, giova rilavare che l'azione esperita dai ricorrenti, prossimi congiunti della de cuius , ex art. 283 cod. ass. private nei confronti della Parte_11 compagnia quale al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, CP_2
è un'ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi previste dalla legge, tra le quali la fattispecie, allegata da parte ricorrente, di sinistro cagionato da veicolo privo di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
3.2. Quanto alla produzione documentale, fatta da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, relativa alla sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti di , che ha definito il procedimento penale RGGIP n. 23394/22 – N. Controparte_1 26602/22 N ., depositata in data 04.06.25, si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dal resistente , la stessa è ammissibile in quanto le preclusioni istruttorie non CP_1 operano per i documenti ono formati successivamente e che, pertanto, non potevano essere prodotti prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie istruttorie (cfr., ex multis, Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15879 del 13.06.2019).
Inoltre, con riguardo all'efficacia probatoria della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nell'ambito del giudizio civile, giova rammentare l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione in base al quale la sentenza di patteggiamento può entrare nel processo civile, se non come prova in senso stretto, senza dubbio come prova c.d. atipica, ovvero un elemento di prova liberamente apprezzabile da parte del giudice, contribuendo così a ricostruire il quadro probatorio sul quale l'azione di risarcimento danni si fonda (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 28428/2023; Cass. Civ. Sez. II, 04.07.2019 n. 18025).
10 3.3. Ciò posto, in relazione al profilo della responsabilità, deve rilevarsi che il fatto storico e la dinamica del sinistro di causa si evincono dal complessivo compendio probatorio, che consta della relazione di incidente stradale contenente le dichiarazioni dei conducenti coinvolti nel sinistro e i rilievi foto planimetrici (v. doc.1, fasc. ricorrente), della perizia tecnica eseguita dal per. ind. Tes_5 su incarico del G.I.P. nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di
[...] CP_1
e (v. doc. 4, fasc. ricorrente), della sentenza penale di applicazione della
[...] Controparte_5
a fronti di (v. doc. 40, fasc. ricorrente) nonché della Controparte_1 consulenza tecnico-cinematica espletata nell'ambito del presente giudizio dal dott. Persona_5
In punto di fonti di prova, deve rilevarsi che il materiale probatorio acquisito in altri giudizi, anche se intercorrente tra parti diverse, pur costituendo prova atipica, rappresenta, in ogni caso, elemento di prova e di valutazione che ben può essere sottoposto al prudente apprezzamento del giudice (cfr. Cass. Civ., sez. III, 9.8.2007, n. 17477 e Cass. civ. n. 16019/2001 e Cass. civ. 19547/2017). In particolare la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, confermando un orientamento al riguardo già consolidato e del tutto condiviso da questo Tribunale, che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, e può, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti, una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cass. civ. 12422/2000; 8585/1999; 2839/1997 e 478/1995).
Ne consegue che sono del tutto utilizzabili nel presente giudizio, quali prove c.d. atipiche, gli atti del procedimento penale instaurato a carico di e e, tra questi, Controparte_1 Controparte_5 anche la relazione peritale cinematica espletata dal c.t.u., perito industriale e Testimone_5 ritualmente versata in atti dal ricorrente sub documento n. 4.
Ciò posto, innanzi tutto, dalla relazione di incidente stradale – che ha efficacia probatoria fidefacente fino a querela di falso in ordine ai rilievi e agli accertamenti espletati – si evince che: il sinistro di causa è occorso in data 22.08.2022, alle ore 10:45 circa, all'altezza della chilometrica 14+800 c.ca della A/50 (direzione sud) nel Comune di Trezzano sul Naviglio;
che la strada teatro del sinistro è composta da due carreggiate, separate al centro da spartitraffico e la singola carreggiata è composta da tre corsie di scorrimento, separate tra loro da striscia bianca longitudinale discontinua, cosi disposte da destra verso sinistra e denominate: I° corsia di marcia normale, II° corsia di sorpasso e III° corsia di sorpasso veloce;
che il tratto di strada si presenta inizialmente rettilineo per poi divenire curva sinistrorsa a visuale non libera, andamento plano altimetrico inizialmente pressoché pianeggiante, per poi divenire leggermente discendente;
che al momento del sinistro le condizioni metereologiche erano serene, vi era luce diurna e la visibilità era ottima (v. doc. 1, fasc. ricorrente).
Nel verbale di incidente sono inoltre confluite le dichiarazioni dei conducenti coinvolti nel sinistro.
In particolare, il sig. , conducente dell'autovettura AU CL (tg. FR054HV), ha Controparte_1 dichiarato quanto se na, percorrevo la A50 in direzione sud, provenendo dall'aeroporto di Malpensa, diretto a Rozzano (MI), alla guida del veicolo AU CL targata FR054HV, in condizioni di traffico scorrevole percorrevo la corsia di sorpasso veloce. Premetto che non ricordo tutto nitidamente, tuttavia ricordo che vicino allo svincolo di Corsico, mentre procedevo, ho urtato con l'auto uno scooter che mi precedeva restandomi sul lato destro, penso in seconda corsia. Ho urtato con l'auto uno scooter e subito ho accostato a destra, purtroppo non ricordo altro al momento tranne che ero da solo a bordo al momento dell'incidente”.
Il sig. , conducente del motoveicolo Honda SH 300 (tg. DT97090), ha invece Controparte_5 dichiarato: “In data odierna, percorrevo la A50 con direzione sud, mi ero appena immesso dallo svincolo di
11 Trezzano. Causa traffico sulla prima, mi spostavo sulla corsia centrale e andavo ad una andatura lenta. Giunto in prossimità dello svincolo di Corsico, una vettura AU, notandola dagli specchi retrovisori, a forte velocità, mi tamponava con violenza. A seguito dell'urto restavo lucido e cercavo di non essere investito dai mezzi pesanti che sopraggiungevano”.
Il sig. conducente dell'autoarticolato EC IR (tg. FJ464CN), ha dichiarato: Controparte_8
“verso le ore 10,40 circa, alla guida dell'autocarro aziendale targato FJ464CN, percorrevo la prima corsia di marcia della tangenziale Ovest in carreggiata sud. Giunto all'altezza dello svincolo “Corsico Gaggiano” ho sentito un botto e poi, guardando dallo specchietto retrovisore sinistro, vedevo uno scooter di colore grigio sbattere contro la ruota del terzo asse lato sinistro. Ho frenato bruscamente in quanto una AU CL di colore bianco mi tagliava la strada fermandosi avanti a me, non ho visto null'altro”.
E ancora, il sig. , conducente dell'autoarticolato Scania (tg. EX99HC), ha dichiarato Controparte_9 quanto segue: “Verso le ore 10,40, circa, alla guida dell'autoarticolato targato EX994HC e rimorchio XA652DB, percorrevo la prima corsia di marcia della tangenziale ovest in carreggiata sud. Giunto poco prima dell'uscita “Corsico”, ho visto uno scooter strisciare a terra diagonalmente in direzione sud, e precisamente dalla seconda corsia verso la prima, e andare a sbattere contro la ruota del terzo asse lato sinistro del mezzo pensante che mi precedeva di colore blu. Preciso che ho visto solo questo scooter di colore grigio strisciare a terra ma non ricordo il conducente. Frenavo immediatamente e ho visto lo scooter effettuare poi dopo l'impatto predetto, una rotazione in senso antiorario per poi perderlo di vista. Arrestavo poi la marcia fermandomi dietro il mezzo pesante avanti a me a ridosso della prima corsia di marcia e la corsia di emergenza”.
Infine, gli agenti hanno provveduto a raccogliere anche le dichiarazioni di due testimoni oculari, terzi rispetto al sinistro. In primo luogo, le dichiarazioni del sig. , il quale ha dichiarato: Testimone_7
“in data odierna alle ore 10,30 circa mi trovavo alla guida del mio veicolo percorrendo la A50 in direzione sud, intento ad uscire verso Corsico. Mentre impegnavo la corsia di decelerazione ho notato sia un veicolo bianco che una moto e dei camion sopravanzarmi da sinistra. D'un tratto, per cause che disconosco, ho visto il ragazzo che si trovava sulla moto rotolare per terra, e restare disteso sull'asfalto. Per quello che posso riferire, la CL e la moto viaggiavano affiancate ed i due camion seguivano. Preciso che presumo che la moto fosse avanti all'auto non so che tipo di urto ci sia stato tra i due veicoli. Mi sono fermato e ho contattato i soccorsi. La ragazza era riversa al suolo ed è rimasta nella medesima posizione fino all'arrivo dei soccorsi”. In secondo luogo le dichiarazioni del sig. il Testimone_8 quale ha dichiarato: “in relazione all'incidente stradale verificatosi in prossimità dello svinc so riferire di aver fermato l'auto trasversalmente rispetto alla corsia di decelerazione per far scudo al conducente del motoveicolo una volta caduto, che si trovava dopo lo sbalzo lungo la corsia di decelerazione. Solo in un secondo momento, mi sono reso conto della presenza di un corpo riverso lungo la corsia di marcia. Non sono in grado di riferire ulteriori circostanze utili alla ricostruzione dell'evento”.
Dunque, sulla scorta dei rilievi ed accertamenti espletati nonché delle dichiarazioni assunte, gli agenti hanno ricostruito la dinamica del sinistro de quo nei seguenti termini: “Verso le ore 10:40 del giorno 22 agosto 2022, il sig. alla guida del motociclo Honda SH300 targato DT97090, sul Controparte_5 quale prendeva pos la sig.ra percorreva la carreggiata sud Parte_11 dell'autostrada A/50, proveniente dall'immissione Nr.5 denominata “Milano Lorenteggio – Vigevanese S.S. 494”, sita al Km 13+901. Il sig. si immetteva sulla carreggiata sud della predetta arteria Controparte_5 autostradale, andando ad occupare regolarmente la prima corsia di marcia. A breve distanza, occupanti la prima corsia ad una velocità moderata, lo precedevano nella marcia i due veicoli commerciali, ovvero l'autoarticolato Scania targato EX994HC condotto dal sig. e l'autocarro EC targato FJ464CN condotto dal sig. Controparte_9
Giunto iva chilometrica 14+700, il sig. Controparte_8 Controparte_5 raggiungeva l'autoarticolato ed effettuava un cambio di corsia, andando ad occupare la corsia centrale, al fine di superare il predetto complesso veicolare (l'autoarticolato Scania). Nel frattempo, da tergo, occupante la terza corsia a
12 velocità superiore a quella dei succitati veicoli, sopraggiungeva il sig. conducente del veicolo Controparte_1
AU CL targata FR054HV, il quale giunto in prossimità del chilometro 14+800, per motivi non meglio chiariti da quest'ultimo, si spostava in corsia centrale, senza avvedersi che la stessa fosse già occupata dal motociclo Honda, tamponandolo. Il motociclo Honda, al momento dell'urto, si trovava, come detto, sulla seconda corsia, affiancato ai due veicoli commerciali occupanti la prima corsia di marcia. L'urto di medio/grave entità, si concretizzava tra la parte anteriore spigolare destra della vettura e la parte laterale posteriore sinistra del motociclo, nello specifico nella zona dell'ammortizzatore posteriore sinistro e il carter della trasmissione del motociclo. La spinta in avanti ricevuta era sufficiente a rendere incontrollabile il motoveicolo disarcionando i due occupanti, e CP_5 Parte_11
. La presunta zona d'urto, desunta dalla presenza di incisioni e tracce di abra l'
[...] dagli pneumatici e dalle parti metalliche dei due veicoli al momento della collisione, veniva localizzata sulla corsia centrale regolarmente occupata dal motociclo. Il motociclo Honda, a seguito dell'urto subito, rovinava al suolo sulla sua fiancata destra, deviando la sua traiettoria verso destra andando a collidere contro lo pneumatico posteriore sinistro del terzo asse dell'autocarro EC IR targato FJ464CN, che circolava regolarmente sulla prima corsia. Successivamente proseguiva la deriva in avanti e diagonalmente verso destra per circa 107 metri lineari, trovando posizione di quiete sulla corsia di emergenza, in prossimità dell'isola di traffico (zebratura) dell'uscita “Corsico- Gaggiano”. Gli occupanti del motociclo, disarcionati dal mezzo, venivano proiettati in avanti verso destra;
il sig.
scivolando diagonalmente sull'asfalto, passava davanti all'autoarticolato Scania targato Controparte_5
EX994HC, che circolava sulla prima corsia a tergo dell'autocarro EC, trovando posizione di quiete in corrispondenza dello svincolo di “Corsico-Gaggiano”. Gli automobilisti che sopraggiungevano, in procinto di svincolare, riuscivano ad evitare di investirlo, arrestando la marcia. Anche la passeggera del motociclo, sig.ra , Parte_11 dopo essere stata disarcionata dal motoveicolo, scivolava sull'asfalto diagonalmente de sinistra ve davanti all'autoarticolato Scania targato EX994HC, finendo per essere arrotata dalle ruote gemellari posteriori di destra del trattore stradale […] Non è stato possibile determinare con certezza la causa del sinistro, ovvero se l'invasione della seconda corsia di marcia da parte dell'autovettura AU sia attribuibile ad una distrazione alla guida da parte del sig. oppure se quest'ultimo abbia effettuato un imprudente, quindi volontaria, Controparte_1 manovra di cambiamento di corsia, senza avvedersi che la stessa fosse già impegnata dal motoveicolo” (v. doc. 1, pag. 10 ss., fasc. ricorrente).
La dinamica sopra descritta deve essere condivisa dall'intestato Tribunale in quanto trova, in primo luogo, conferma nei danni accertati sui veicoli coinvolti nel sinistro – che si evincono anche dalla copiosa documentazione fotografica allegata all'informativa conclusiva relativa al sinistro di causa (v. doc. 1, fasc. ricorrente) – e che sono compatibili con un tamponamento da tergo tra la vettura e il motociclo e una successiva collisione del motociclo con lo pneumatico posteriore sinistro dell'autocarro EC IR, che stava procedendo nella prima corsia di marcia;
in particolare, la vettura AU CL ha riportato i seguenti danni: “paraurti ant. lacerato e dissestato (parte destra), gruppo ottico ant dx spaccato e dissestato, fendinebbia dx spaccato, passaruota parafango ant dx lacerato, gruppo ruota/ammortizzatore ant dx divento e pneumatico afflosciato, specchietto est. dx spaccato”; il motociclo Honda SH300 ha riportato i seguenti danni: “parafango ant abraso, carena plastica fiancata dx abrasa, terminale scarico marmitta abrasa e ammaccata, cupolino parabrezza divelto, faro ant divelto, targa divelta, leva freno e manopola acceleratore abrasi, manubrio dissestato, strumentazione cruscotto dissestata e rotta, ammortizzatore post. sx piegato, fiancata post. sx abrasa e spaccata, cavalletto abraso, copri carter trasmissione abraso”; l'autocarro EC IR ha invece riportato i seguenti danni: “abrasione laterale pneumatico terzo asse post. sx” (v. doc.1, fasc. ricorrente).
Ancora, ai fini della predetta ricostruzione della dinamica del sinistro, assumono altresì rilievo le riprese video della telecamera ivi presente e versate in atti, dall'esame delle quali si evince che il motociclo Honda SH300 aveva occupato la corsia centrale prima dell'autovettura AU CL, dunque nel momento in cui quest'ultima si è spostata nella corsia centrale, questa era già occupata dal
13 motociclo, sicché è verosimile che il conducente della vettura abbia tamponato da tergo il motociclo non avvedendosi della sua presenza nella corsia centrale.
Del resto, lo stesso sentito dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, ha ammesso di aver CP_1 tamponato da tergo il motociclo che lo precedeva nella corsia centrale, dichiarando quanto segue:
“[…] ricordo che vicino allo svincolo di Corsico, mentre procedevo, ho urtato con l'auto uno scooter che mi precedeva restandomi sul lato destro, penso in seconda corsia […]” (v. doc.1, fasc. ricorrente).
Dunque, pur non essendo chiara la ragione che avrebbe determinato il a spostarsi dalla prima CP_1 corsia alla corsia centrale, è acclarato che la condotta di guida adottata da quest'ultimo è stata gravemente imprudente e negligente tanto da determinare il sinistro di causa.
Giova inoltre rilevare che la dinamica del sinistro come sopra descritta ha trovato altresì riscontro sia negli accertamenti tecnico-cinematici espletati dal per. ind. nominato nell'ambito del Testimone_5 procedimento penale instaurato a carico di e (v. doc. 4, fasc. Controparte_1 Controparte_5 ricorrente), sia negli accertamenti peritali es esente giustizio, dott. Per_5
Innanzi tutto, il c.t.u. nominato nel procedimento penale, ha concluso la propria Testimone_5 relazione peritale come di seguito:
14 Alle medesime conclusioni è sostanzialmente giunto anche il c.t.u. nominato nell'ambito del presente giudizio, dott. il quale ha ricostruito la dinamica del sinistro di causa nei seguenti Persona_5 termini: “L'ass mo contatto, visto in funzione dell'evoluzione dinamica post-urto, prescinde dalle traiettorie tenute nella fase immediatamente precedente il contatto. La tipologia dei danni riportati dai veicoli e delle successive traiettorie post-urto suggeriscono una configurazione tipica dei tamponamenti eccentrici ma con traiettorie di arrivo al contatto sostanzialmente coassiali, tali da determinare la compenetrazione di fatto avvenuta tra le rispettive sezioni di contatto ed la successiva separazione secondo traiettorie divergenti. Considerando come area di primo contatto una posizione in corsia di qualche metro precedente l'inizio della prima traccia rilevata al punto “100” della planimetria in atti, in prossimità della segnaletica orizzontale di separazione della corsia centrale dalla prima, il punto di applicazione della forza d'urto sui veicoli, zona angolare destra della parte anteriore della vettura, veicolo “A”, contro il fianco posteriore sinistro del veicolo “B”, avrebbe generato un iniziale traiettoria di scarrocciamento in avanti verso sinistra dello scooter e dell'autoveicolo investitore per circa 6 m. Al termine della traccia, avveniva il distacco e la caduta al suolo dello scooter con le tracce di incisione rimaste al suolo, divergenti dall'iniziale traccia gommosa, orientate verso il margine destro della carreggiata. tale fase, a partire dal momento dello scontro, si può ipotizzare una istintiva manovra di svio verso sinistra dell'automobilista che portava il veicolo a spostarsi verso la corsia di sorpasso ed imprimere, con la ruota anteriore destra ormai fuori sede e posizionata trasversalmente rispetto all'asse stradale, la successiva traccia gommosa con inizio al punto “108” della planimetria in atti. A seguito dell'abbattimento al suolo sul fianco destro, lo scooter ed i trasportati subivano la contestuale proiezione verso destra lungo la direzione impressa dall'impulso ricevuto […] In ogni caso, qualunque sia stata la reale evoluzione pre-urto del sinistro stradale in esame, come sostenuto anche dal CTP di parte attrice, P.I. il conducente del veicolo coinvolto, sig. Persona_6 CP_1 sopraggiungendo a tergo dello scooter condotto dal sig. in marcia nella corsia centrale, oper CP_5 cambio di corsia, avrebbe dovuto, necessariamente, mantenere il controllo sulla situazione di traffico presente nella corsia di destinazione ed evitare, come previsto dalle norme del C.D.S., di “tamponare” lo scooter suddetto, anche in caso di una repentina deviazione di quest'ultimo, mantenendo la richiesta distanza e attenzione. Proprio da quanto dichiarato dall'automobilista, appare evidente come l'attenzione richiesta nella specifica circostanza, manovra di cambio di corsia ad elevata velocità, non sia stata mantenuta, al fine di evitare la collisione con lo scooter già in marcia nella corsia
15 centrale […] Da quanto è stato possibile accertare a seguito degli elementi emersi e delle valutazioni tecniche effettuate, l'evento in esame prende origine da uno scontro iniziale tra la vettura condotta dal sig. e lo scooter Controparte_1 condotto dal sig. all'interno della corsia centrale del tratto autostr nto. Non è Controparte_5 dato sapere se e cosa sia accaduto negli istanti immediatamente precedenti la collisione ma, da quanto emerso dagli esiti dinamici sortiti nel contatto, appaiono confermati i seguenti elementi dinamici:
1. Lo scooter subiva un tamponamento eccentrico sulla sinistra avvenuto per direttrici di macia sostanzialmente coassiali, senza significative componenti di moto trasversale che potessero, in qualche modo, innescare un fulcro di istantanea imbardata del motoveicolo;
al contrario, quest'ultimo veniva sospinto in avanti e compresso al suolo per l'azione esercitata dall'autovettura che, con la ruota anteriore destra, durante la compenetrazione tra le rispettive sezioni d'urto, viaggiando a circa 33 m/s, in una frazione di secondo, almeno 2 decimi di s, avanzava insieme allo scooter per circa 6 m prima del successivo distacco con la conseguente separazione delle rispettive traiettorie post-urto.
2. L'eventualità che la causa del tamponamento fosse legata ad un improvviso spostamento del motoveicolo da destra verso sinistra, ad intercettare la traiettoria della vettura, seppur non dimostrata, non trova compatibilità con i conseguenti effetti di tale componente trasversale nella contestualità del contatto che, necessariamente, avrebbe, innescato un fulcro di imbardata in senso antiorario dello scooter con il contestuale investimento ad opera del frontale dell'autovettura e la proiezione dei trasportati sopra la parte anteriore di quest'ultima, con esiti dinamici post-urto sostanzialmente diversi da quelli sortiti nella realtà.
3. In realtà, appare evidente che la proiezione dei corpi a terra verso il margine destro della carreggiata, passando in mezzo ai veicoli industriali, sia da associare al moto post-urto che, da una fase di iniziale mantenimento della posizione verticale, proseguiva in abbattimento sul fianco destro fino ad intercettare, con la parte anteriore superiore, il pneumatico del terzo asse dell'autocarro EC per poi proseguire, dopo l'istantanea rotazione in senso antiorario innescata da questo contatto, verso il margine destro della carreggiata. CP_1
4. È proprio in questa fase, ben descritta e vista dal conducente del veicolo “D”, , che, mentre il conducente dello scooter riusciva ad attraversare la prima corsia di marcia tra i due mezzi industriali senza essere investito, la trasportata, veniva raggiunta dal suddetto veicolo e, purtroppo, arrotata.
5. La dinamica, anche alla luce di quanto dichiarato dal sig. prende origine da una evidente distrazione di CP_1 quest'ultimo che, probabilmente a causa dell'improvvisa decision biare corsia, non si avvedeva della presenza del motoveicolo all'interno della corsia centrale, se non nella contestualità dell'investimento. Appare evidente come la tipologia dell'urto e le conseguenze dinamiche post-impatto confermino la tardiva percezione della presenza di quest'ultimo da parte dell'automobilista che, di fatto, non notava neppure l'ipotetico cambio di traiettoria del motociclista che, in ogni caso, si trovava ad impegnare la corsia centrale dove veniva tamponato dall'autovettura” (v. relazione peritale, pagg. 20 ss.).
Il c.t.u. ha dunque ritenuto più probabile l'ipotesi che il sinistro di causa sia scaturito da un urto da tergo del motociclo Honda SH300 da parte della vettura AU CL condotta dal in CP_1 seguito al quale il motociclo ha successivamente impattato lo pneumatico dell'auto eco IR e i suoi occupanti sono stati disarcionati e sono rovinati al suolo con le conseguenze già sopra descritte.
Quanto, invece, alla seconda ipotesi prospettata dal c.t.u. nella propria relazione peritale – che presupporrebbe quale causa scatenante il sinistro un'iniziale perdita di controllo da parte del motociclo Honda SH300 a causa di presunto contatto contro l'autocarro EC che si trovava alla sua destra (v. relazione peritale, pagg. 22 ss.) – giova rilevare che questa, già ritenuta dal c.t.u., con motivazione condivisibile, non verosimile secondo la regola probatoria del più probabile che non, non ha in ogni caso trovato neppure riscontro nel complessivo compendio probatorio.
16 Né, tantomeno, parte resistente ha provato una diversa ricostruzione della dinamica del CP_1 sinistro, come ipotizzata dallo stesso c.t.u. dott. quale seconda possibile ipotesi (v. Per_5 relazione peritale, pag. 22); è, infatti, onere del resis re l'eccepito caso fortuito, ovvero la circostanza che il conducente del motociclo Honda SH300 avrebbe potuto perdere il controllo del mezzo e urtare l'autocarro EC IR in una fase antecedente al tamponamento da parte della vettura AU CL.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene il Tribunale che la prima ricostruzione – ovvero quella che vede un preventivo urto da tergo del motociclo Honda SH300 da parte della vettura AU CL
– rappresenta la dinamica più verosimile del sinistro di causa.
Ed infatti, le conclusioni del c.t.u. sono pienamente condivisibili in quanto suffragate da accertamenti specifici e da un'esaustiva valutazione della documentazione prodotta e corredate da argomentazioni di indubbio valore tecnico-scientifico. Né le conclusioni del dott. ossono ritenersi scalfite Per_5 dalle osservazioni formulate da parte resistente , reiterat ede di scritti conclusivi, CP_1 avendo il c.t.u. già esaustivamente replicato alle predette osservazioni in sede di relazione peritale (v. relazione peritale, pagg. 27 ss.).
Al riguardo, contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa del nella relazione peritale del CP_1 c.t.u. non si evincono contraddizioni in quanto la ricostruzion inamica del sinistro trova conferma non solo negli accertamenti del dott. ma anche in quelli compiuti dal c.t.u. Per_5 nell'ambito del procedimento pen nel complessivo compendio probatorio Testimone_5 che, come visto, consta di molteplici fonti di prova.
Alla luce delle complessive emergenze processuali deve pertanto ritenersi, in applicazione del principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, che, verosimilmente, la causa che ha determinato l'evento lesivo è da ricondurre in via esclusiva alla condotta di guida di CP_1
, il quale, alla guida della propria vettura AU CL, si è improvvisamente spostato dalla
[...] orsia di sorpasso veloce alla corsia centrale senza avvedersi della presenza del motociclo Honda SH300 che già stava occupando la corsia centrale, così tamponandolo da tergo.
Il resistente ha dunque posto in essere una condotta di guida imprudente e Controparte_1 negligente e in violazione della norma cautelare generale di cui all'art. 140 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di comportarsi in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché della norma cautelare di cui all'art. 141 del Codice della Strada, che dispone che i conducenti devono regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, e devono sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del loro campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
Inoltre, il resistente ha altresì violato la norma cautelare di cui all'art. 154 del Codice della CP_1
Strada, il quale dispone che i conducenti che intendono eseguire una manovra per cambiare corsia devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi e segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Infine, il ha violato anche la norma di cui all'art. 149 del Codice della Strada, il quale dispone CP_1 che dura arcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di
17 sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
Sul punto deve rammentarsi che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (cfr., ex multis, Cass. civ. 18708/2021).
Nel caso di specie, tenuto conto delle modalità di accadimento del sinistro come sopra ricostruite, deve ritenersi che il resistente non stesse rispettando la predetta distanza di sicurezza avendo il medesimo tamponato il motociclo Honda SH300 che lo precedeva.
È pertanto evidente che se il avesse preventivamente segnalato la propria intenzione di CP_1 spostarsi dalla prima corsia a ia centrale, riducendo la velocità della propria vettura e conformandola alle condizioni e caratteristiche della strada, e avesse mantenuto l'opportuna distanza di sicurezza prestando la massima attenzione imposta dal Codice della Strada e dalle norme di comune prudenza, si sarebbe senz'altro avveduto della presenza del motociclo Honda SH300 che già procedeva nella corsia centrale e sarebbe stato in grado di evitare l'evento lesivo per cui è causa.
È dunque acclarata, alla luce del complessivo compendio probatorio, la responsabilità di CP_1
nella determinazione del sinistro de quo.
[...]
Con riguardo, invece, alla condotta del vettore, diversamente da quanto eccepito dalle parti resistenti, alcun profilo di colpa può ravvisarsi in capo a , conducente del motociclo sul Controparte_5 quale la de cuius era terza trasportata, nella determinazione dell'evento lesivo per cui è causa, in quanto dalle emergenze processuali non si ravvisa alcun comportamento colposo dallo stesso posto in essere.
In primo luogo, dal complessivo compendio probatorio e, in particolare, dall'esame delle riprese video versate in atti, non si evince alcun comportamento imprudente posto in essere dal sig. CP_5 o, comunque, violativo di qualche regola cautelare specifica.
Ed infatti, in base alla ricostruzione del sinistro sopra esposta, il motociclo Honda SH300 è stato tamponato da tergo da parte della vettura AU CL condotta dal sicché nulla avrebbe CP_1 potuto fare lo per evitare l'evento lesivo. CP_5
Inoltre, a nulla rileva in senso opposto, la mera circostanza, valorizzata da parte resistente, che il sig.
avesse assunto sostanze stupefacenti, quali cannabinoidi. CP_5
Ed infatti, sebbene il sig. sia risultato positivo al test per l'accertamento della presenza nel CP_5 sangue di sostanze cannabinoidi, tuttavia non è stato provato in giudizio che tale circostanza abbia avuto un'incidenza causale rispetto al verificarsi dell'evento lesivo, atteso che parte resistente si è limitata ad eccepire la predetta condizione psicofisica senza provare la sua incidenza causale rispetto alla verificazione del sinistro di causa e tenuto conto del fatto che il sig. stava procedendo CP_5 regolarmente alla guida del proprio motociclo Honda SH300 senza porre in essere una condotta di guida negligente o imprudente.
18 Pertanto, alla luce del complessivo compendio probatorio, è acclarata la responsabilità esclusiva del resistente nella determinazione del sinistro di causa. Controparte_1
4. Così ricostruita la dinamica del sinistro e accertata la responsabilità esclusiva del resistente
, occorre a questo punto individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla Controparte_1 determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili.
4.1. Innanzi tutto, gli odierni ricorrenti agiscono in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso di , occorso a causa del sinistro Parte_11 de quo e, più precisamente, i danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale.
Com'è noto, il pregiudizio lamentato si sostanzia nella lesione “dell'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito familiare oltre all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in seno alla famiglia, quale formazione sociale costituzionalmente tutelata. Trattasi di un interesse protetto, avente rilevanza costituzionale, per la cui lesione il risarcimento rappresenta la forma minima ed imprescindibile di tutela. Il danno lamentato incide, infatti, sulla valenza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che correva tra la vittima ed i prossimi congiunti. Detta protezione costituzionale degli affetti familiari, in quanto concernente i diritti inviolabili della persona umana, non si arresta al solo ambito interno ma trova riconoscimento anche nella dimensione europea della tutela della vita familiare” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 19405/2013).
Al riguardo, questo giudice condivide pienamente l'orientamento della Suprema Corte, ove è chiaramente espresso il principio di unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della relazione parentale, ancorata a criteri obiettivi: “In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" […]. Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare” (Cass. civ. n. 9231/2013).
Nel risarcimento di tale specifica lesione deve, dunque, ritenersi assorbito l'intero danno non patrimoniale subìto dal familiare superstite.
Avuto riguardo al profilo probatorio, il risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti necessita di una specifica allegazione e prova, anche a mezzo di presunzioni, da parte di chi si assume essere titolare del correlato diritto e che, nel caso del nucleo familiare ristretto, è provato dall'intensità del vincolo familiare e da ogni altra circostanza ut supra delineata.
Al riguardo devono richiamarsi i principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte nella materia del risarcimento del danno c.d. parentale: “Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova
19 circostanziatata parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria avanzata dai nipoti "ex fratre" della vittima di un incidente stradale, sul solo presupposto della mancata prova di uno stravolgimento delle loro condizioni di vita, senza tener conto delle circostanze di fatto da questi allegate ai fini della prova presuntiva del suddetto pregiudizio)” (cfr. Cass. civ. 26140/2023, Pres. Travaglino).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato, richiamando anche i più recenti principi elaborati in tema di danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 25541 del 2022, Cass. n. 26301 del 2021 e n. 28989 del 2019), che “a fronte della morte di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un risarcimento iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale forma risarcitoria intende ristorare il familiare del pregiudizio subito sotto il duplice profilo, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita - destinate, a volte, ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita. Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza (Cass. s.u. 26792/2008, cit.). Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016) che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. n. 3767 del 2018). Più in generale, in caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la prova di tale danno con ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019, Rv. 653591 - 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita). In tale quadro emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (ofinanco di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), o, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i
20 momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere” (cfr. Cass. civ. 26140/2023).
4.1.1. Ciò posto in punto di risarcibilità del danno lamentato, deve altresì rilevarsi che, quanto al profilo della liquidazione del danno, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011).
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte (Cass. n. 10579/2021), si ritiene di dover fare ricorso, nella specie, alle nuove tabelle di Milano integrate a punti (edizione 2024) ove è stato previsto un punteggio per ognuno dei parametri, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad Euro 3.911,00 e ad Euro 1.698,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile, nei limiti del cap individuato in Euro 391.103,18 (nel caso della perdita del genitore, figlio, convivente more uxorio) e in Euro 169.830,60 (nel caso della perdita di fratello/nipote).
In relazione alle Tabelle del danno di Milano 2024 deve evidenziarsi che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza, (cfr. Cass. 25164/2020) - l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del prossimo congiunto.
In particolare, in relazione alle nuove tabelle di liquidazione del danno (edizione 2024), deve rilevarsi che le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e
21 riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d. “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo comunque essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
4.1.2. Declinando i predetti principii alla fattispecie de qua, deve rilevarsi che la sofferenza dei familiari superstiti può agevolmente ritenersi provata, con riferimento ai genitori e alle figlie di
[...]
, innanzi tutto in via presuntiva, alla luce dell'intenso legame che notoria Parte_11 caratterizza il rapporto genitori-figli, specie tenuto conto del fatto che la de cuius conviveva con la madre e con la IG , circostanza pacifica in giudizio. Parte_2 Parte_3
Inoltre, l'intensità del rapporto del rapporto tra i ricorrenti e la de cuius è altresì provato sulla scorta degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria orale assunta nel presente giudizio all'udienza del 18.09.2024 e della copiosa documentazione fotografica versata in atti da parte ricorrente sub documento n. 25, ma soltanto con riguardo al padre, alla madre, alle figlie, ai nipoti e alla cugina della de cuius , per le ragioni che saranno di seguito esposte. Parte_11
Ed infatti, i testi escussi all'udienza del 18.09.2024 hanno confermato i capitoli di prova ammessi di cui alla memoria istruttoria di parte ricorrente. In particolare, la teste ha dichiarato Testimone_1 quanto segue: “Sul capitolo 16): “Si è vero, confermo. La dichiarazione che mi tta e sottoscritta io. Io ho visto accompagnare i nipoti e in negozio tutti i giorni. Passava averso le Parte_11 Pt_8 Pt_9 quattro e trent uarto al pomeriggio, e a la mattina, prima di portarli a scuola. Il negozio è in via Giuseppe di Vittorio n. 22 a Casorate Primo. Io lavoravo nel negozio per questo la ho vista. Io lavoro nel negozio da 10 anni i bambini hanno iniziato a vanire con la nonna da quando aveva Parte_11 Pt_8 tre anni.” Al teste è stato mostrato il doc. n. 21 del fascicolo di parte attrice. Sul cap. 17): “Si è vero, confermo, la ho vista personalmente in più occasioni accarezzare, baciare e abbracciare i nipoti.” AD (Lei sa dove andassero a scuola i bambini e dove abitassero?): “Io non so dove andassero a scuola i bambini. I bambini abitavano sopra alla pasticceria dove lavoravo”; anche il teste ha dichiarato: “23): “Si è vero, confermo. Io ho Testimone_2 conoscenza della circostanza perché mia madre era amica intima della mamma di io e Parte_11 Pt_11
siamo amici di infanzia. Io abito a Trezzano sul Naviglio, per un periodo stess
[...]
Trezzano sul Naviglio, poi si è trasferita a EZ. Ci vedevamo e ci sentivamo spesso, frequentemente,
Parte_11 ci si sentiva due o tre volte e in quelle occasioni mi raccontava di cosa faceva e le sue attività erano spesso di accudire i nipoti. Mi è capitato di telefonare e sentire in sottofondo i nipoti. Mi è capitato anche di andare e vederla di persona che accudiva i nipoti, io e eravamo molto legati. Lei ha sempre portato a scuola e
Parte_11 riaccompagnato i nipoti anche dopo il trasferimento. So che si è trasferita da Trezzano sul Naviglio a
Parte_11 EZ credo nel 2021 ma non so essere più preciso sulla Io non posso dire di avere visto
Parte_11 quotidianamente accompagnare i nipoti o accudirli, mi è capitato di vederla di persona di persona che li accompagnava e li accudiva alcune volte.” AD (sa dove abitavano e i nipoti?): “Per un periodo hanno vissuto assieme a
Parte_11
Trezzano sia che i nipoti, hanno abitato nella stessa casa, questo prima di trasferirsi, non s(sasere più Parte_11 preciso sulle d trasferimento a EZ non hanno più abitato assieme che io sappia.” Sul cap. 25): “Si è vero, confermo. So che il padre di la sentiva tutti i giorni. Il padre era in Sicilia ma era molto legato a Parte_11
e la chiamava spesso. esente alle quotidiane telefonate ma me ne parlavano sia Parte_11 Parte_11 che il padre. In questo momento non ricordo di essere stato presente a queste telefonate, ma mi è capitato di parlare di queste telefonate con entrambi. Alle feste più importanti eravamo sempre assieme con le famiglie, feste tipo Natale, Pasqua e ho visto sempre trascorrere queste festività con il padre e famiglia. Erano Parte_11 Parte_10 assieme anche per gli event della famiglia e trascorrevano parte dell sieme, lo so perché
22 anche io le ho trascorse con loro”. Sul cap. 32): “Si è vero, confermo. Io li ho visti assieme in diverse occasioni. Li ho visti anche condividere le festività natalizie, pasquali e le vacanze estive. Ci si riuniva nelle feste più importanti per mangiare assieme. Stavamo assieme anche per i compleanni e a volte le domeniche”. Sul cap. 35): “Nelle fotografie che mi si mostrano riconosco il padre di , il nonno, le figlie di , in diverse foto, le Parte_11 Parte_11 Parte_4 figlie di LA e e lie di Parte_4 Per_3 Parte_3 Parte_6 Parte_11
Nella foto di carnevale ci Sono e A quel carnevale c'ero anche io”. Al teste è stata
[...] Parte_11 Pt_2 mostrata la doc. fotografica di cui al doc. n. 25 del fascicolo di parte attrice” (v. verbale udienza del 18.09.2024).
In relazione al ricorrente , padre della signora , dalle predette dichiarazioni Parte_10 Pt_11 emerge chiaramente che e quotidianamente il con il quale, sebbene fosse residente in [...], intratteneva uno stretto legame affettivo (“So che il padre di RI la sentiva tutti Pt_11 i giorni. Il padre era in Sicilia ma era molto legato a e la chiamava spesso”: ale d'udienza del Parte_11
18.9.2024).
Inoltre, con riferimento ai nipoti della vittima, e dall'esame Parte_9 Parte_8 dell'istruttoria orale si evince che si occupasse di accudire personalmente i nipoti. Parte_11 Sul punto giova rilevare che ques vento lesivo avevano, rispettivamente, quattro e cinque anni e, dunque, era già sorto e consolidato un sentimento nei confronti della nonna tale da far maturare nei nipoti una consapevole sofferenza derivante dalla perdita conseguente al sinistro di causa.
Con riguardo al danno da perdita del rapporto parentale patito dai nipoti per la perdita del proprio nonno/nonna, infatti, deve rilevarsi che da tempo la Suprema Corte ha affrontato la tematica ritenendo ammissibile la risarcibilità del danno predetto e precisando, peraltro, che “non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”; in quest'ottica la Suprema Corte ha dunque ritenuto che il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità (cfr. in questi termini Cass. civ. 21230/2016 e, da ultimo, Cass. civ. 29332/2017 e Cass. civ. 7743/2020).
La Suprema Corte ha inoltre precisato al riguardo che “In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito” (v. Cass. civ. 12987/2022).
Quanto al profilo dell'effettiva consapevolezza della perdita del rapporto parentale, devono condividersi i principi espressi dalla Suprema Corte sopra richiamata secondo la quale “la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva, per l'appunto, impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione […] Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le "utilità" che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le "utilità" che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente. E che l'infante non ha” (v. Cass. civ. 12987/2022).
Declinando tali principi alla fattispecie in esame, deve rilevarsi che l'età dei nipoti della signora al momento dell'evento lesivo consente di poter ritenere che i medesimi fossero Pt_11
23 effettivamente consapevoli – nei termini in cui si è espressa la Suprema Corte – della perdita di quelle utilità che il rapporto parentale offriva loro in quanto la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per quel prossimo congiunto che di tale rapporto sia parte e purché il prossimo congiunto aveva quella capacità di trarre beneficio da quel rapporto, capacità che notoriamente un adolescente possiede. Ne consegue che, pur assenza di una tabella specifica, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per i “fratelli/nipoti” di cui alla Tabella a punti 2024 elaborata per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale stante la tipologia di relazione affettiva del rapporto tra nipoti e nonni assimilabile a quella, inversa, tra nonni e nipoti contemplata dalle Tabelle (che è strutturata in relazione alla sola perdita del nipote) stante le peculiarità della fattispecie concreta come sopra evidenziate nonché tenuto conto del notorio ruolo assunto nella realtà sociale dai nonni nella crescita psico-fisica dei bambini e ragazzi nella comunità odierna.
Quanto, alla cugina , sebbene le Tabelle di Milano non prevedano espressamente il Parte_4 rapporto tra cugini, giova tuttavia rilevare che parte ricorrente ha prodotto in atti una copiosa documentazione fotografica estratta dal profilo social Instagram della de cuius, dall'esame della quale si può agevolmente desumere lo stretto e intenso legame che caratterizzava il rapporto tra le due cugine, le quali, peraltro, hanno anche convissuto dal 1986 sino al 1999, come pacifico in causa;
l'intensità del loro rapporto si evince altresì alla luce dell'istruttoria orale espletata all'udienza del 18.09.2024, durante la quale il teste ha confermato di riconoscere nelle fotografie di Testimone_9 cui al documento n.25, fasc. ricorrente, oltre la sig.ra , anche le figlie di quest'ultima Parte_4 insieme alla de cuius.
In relazione al ristoro del danno lamentato dalla cugina della de cuius, in assenza di una tabella specifica, ritiene il Tribunale che possa trovare applicazione nella fattispecie quella prevista per i
“fratelli/nipoti” di cui alla Tabella a punti 2024 elaborata per il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale stante la tipologia di relazione affettiva del rapporto tra le due cugine assimilabile a quella tra fratelli e sorelle.
Quanto, invece, ai ricorrenti (genero della de cuius) e (zio della Parte_7 Parte_5 de cuius) non può ritenersi provata l'intensità del rapporto parentale con la de cuius per le seguenti ragioni.
Per quanto riguarda il rapporto con il genero si rileva che parte ricorrente ha Parte_7 prodotto in atti una sola fotografia che ritrae il ieme alla sig.ra (v. doc.25, Pt_7 Pt_11 fasc. ricorrente) e la dichiarazione testimoniale resa dal teste all'udienza del Testimone_2 18.09.2024 è generica e, in quanto tale, non è sufficiente a provar apporto, specie tenuto conto del fatto che il rapporto genero-suocera non è neppure contemplato dalle Tabelle di Milano 2024 e, pertanto, deve essere oggetto di rigorosa prova in giudizio (rigoroso onere della prova, come visto, assolto invece dalla parte ricorrente in relazione al rapporto con la cugina
[...]
). Parte_4
Quanto, infine, allo zio sebbene tale rapporto sia contemplato dalle Tabelle di Parte_5 Milano, si rileva che l' va in ordine all'intensità del rapporto parentale è la dichiarazione del teste resa all'udienza del 18.09.2024 che non è da sé sola sofficiente Testimone_2 a provare tale circosta ni già sopra esposte, né parte ricorrente ha prodotto idonea documentazione fotografica a sostegno della predetta relazione qualificata.
Dunque, la domanda formulata dai ricorrenti e deve essere Parte_7 Parte_5 rigettata per le ragioni sopra esposte.
24 4.1.3. Alla luce delle superiori considerazioni, tenuto dunque conto di tali circostanze e delle modalità di commissione dell'illecito nonché dei criteri di liquidazione alla luce delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024 – tabella integrata per la perdita di “ Email_1
e di “fratelli/nipoti”), considerato il carattere colposo del fatto, si ritiene di poter così quantificare il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
- quanto alla madre (madre) di anni 61 al momento dell'evento lesivo (punti 16), Parte_2 considerata l'età de momento del decesso di anni 44 (punti 20), tenuto conto che le stesse erano conviventi come si evince dallo stato di famiglia storico e dalla documentazione versata in atti (v. docc.15-16, fasc. ricorrente) (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di un superstite appartenente al nucleo familiare primario, ovvero il marito (punti 14), Parte_13 considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rappo figli, come peraltro si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e verbale d'udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 336.346,00 (ovvero 86 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 3.911,00);
- quanto al padre (padre) di anni 69 al momento dell'evento lesivo (punti 16), Parte_10 considerata l'età d al momento del decesso di anni 44 (punti 20), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di un superstite appartenente al nucleo familiare primario, ovvero la moglie
[...]
(punti 14), considerato il legame affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra Parte_2 igli, come peraltro si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso e considerata la circostanza che, in ragione della distanza geografica tra la de cuius e il padre, i rapporti erano inevitabilmente meno frequenti rispetto al rapporto con la madre con lei peraltro convivente (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 15 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 254.215,00 (ovvero 65 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 3.911,00);
- quanto alla IG (IG) di anni 23 al momento dell'evento lesivo (punti 24), Parte_3 considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 44 (punti 20), tenuto conto che le stesse erano conviventi come si evince dallo stato di famiglia storico e dalla documentazione versata in atti (v. docc.15-16, fasc. ricorrente) (punti 16), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenente al nucleo familiare primario, ovvero il padre , come pacifico in CP_3 giudizio, e la sorella (punti 12), considerato il legame affettivo che Parte_6 notoriamente caratteri i e figli, come peraltro si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 359.812,00 (ovvero 92 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 3.911,00);
- quanto alla IG (IG) di anni 25 al momento dell'evento lesivo (punti Parte_6 24), considerata l' l momento del decesso di anni 44 (punti 20), tenuto
25 conto che le stesse non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di due superstiti appartenente al nucleo familiare primario, ovvero il padre CP_3
come pacifico in giudizio e la sorella (punti 12), considerato il l
[...] Parte_3 affettivo che notoriamente caratterizza il rapporto tra genitori e figli, come peraltro si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 297.236,00 (ovvero 76 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 3.911,00);
- quanto al nipote (nipote), di anni 5 al momento dell'evento lesivo (punti 20), Parte_8 considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 44 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero i genitori e la sorella (punti 9), considerato il legame affettivo intercorrente nel caso di specie tra la nonna e il nipote, come si evince dal complessivo compendio probatorio (doc.25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 106.974,00 (ovvero 63 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 1.698,00);
- quanto alla nipote (nipote) di anni 4 al momento dell'evento lesivo (punti 20), Parte_9 considerata l'età dell al momento del decesso di anni 44 (punti 14), tenuto conto che gli stessi non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di tre superstiti appartenenti al nucleo familiare primario, ovvero i genitori e la sorella (punti 9), considerato il legame affettivo intercorrente nel caso di specie tra la nonna e il nipote, come si evince dal complessivo compendio probatorio (doc. 25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 106.974,00 (ovvero 63 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 1.698,00);
- quanto alla cugina (cugina) di anni 40 al momento dell'evento lesivo (punti 16), Parte_4 considerata l'età della vittima primaria al momento del decesso di anni 44 (punti 14), tenuto conto che le stesse non erano conviventi come pacifico in giudizio (punti 0), tenuto conto della sopravvivenza di più di tre superstiti, tenuto conto del fatto che la cugina appartiene Parte_4 ad un altro nucleo familiare rispetto a quello della de cuius e considerato ria orale è emerso che la medesima ha delle figlie oltre al padre odierno ricorrente, (punti Parte_5 0), considerato il legame affettivo intercorrente nel c cugine, come si evince dal complessivo compendio probatorio (doc.25, fasc. ricorrente e v. udienza del 18.09.2024), e tenuto conto della modalità di accadimento del fatto che ha determinato una particolare sofferenza della vittima secondaria stante l'immediato decesso (circostanze tutte che giustificano un punteggio pari a 20 nel caso di specie), si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale nella somma di Euro 76.410,00 (ovvero 45 punti moltiplicati per il valore punto pari a Euro 1.698,00).
26 La quantificazione di cui sopra deve ritenersi entro i limiti della domanda considerato che parte ricorrente in sede di conclusioni rassegnate con la memoria depositata ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ha inserito clausola di salvaguardia della “eventuale maggiore misura”, alla luce del principio giurisprudenziale sancito dalla Suprema Corte, la quale ha statuito che: “In tema di interpretazione della domanda, la quantificazione in citazione dell'importo preteso, accompagnata dalla clausola di salvaguardia della
“eventuale maggiore misura”, si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del “quantum”, la quale viene meno se, all'esito dell'istruttoria, risultino accertati i fatti rilevanti ai fini della “aestimatio” del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso, con la conseguenza che il richiamo alla formula utilizzata in citazione, effettuato in sede di precisazioni delle conclusioni in primo grado, si risolve in una mera forma stilistica priva di qualsiasi rilevanza;
diversamente, nel caso di danno non patrimoniale da perdita di relazione parentale, nel quale l'applicazione del criterio di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c. non consente - fatta salva la ipotesi di espressa ed inequivoca delimitazione dell'importo risarcitorio alla misura tabellare massima - una puntuale determinazione "ex ante" del "quantum" risarcibile, il richiamo alla clausola di salvaguardia in sede di precisazione delle conclusioni mantiene la sua originaria giustificazione volta a consentire al Giudice di procedere alla valutazione estimatoria senza apposizione di vincoli limitativi” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22330 del 26/09/2017).
Ebbene nella specie, proprio in ragione della peculiare natura del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e in applicazione dei superiori principi, deve ritenersi che la determinazione del predetto danno, in assenza della formulazione della domanda nella misura tabellare massima, non sia consentita ex ante anche considerato che solo all'esito dell'istruttoria orale può ritenersi che siano emerse specifiche indicazioni sulla quantificazione del danno da perdita del rapporto (con riguardo, in particolare, agli elementi di prova rilevanti ai fini dell'applicazione delle tabelle in relazione, tra gli altri, alla lettera E) di cui alle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).
La quantificazione deve pertanto ritenersi entro i limiti della domanda nel rispetto dell'art. 112 c.p.c. tenuto conto della clausola di salvaguardia della “eventuale maggiore misura” indicata da parte ricorrente in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
4.1.4. Sulle predette somme, liquidate all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. (Cass. civ. 28036/2025), calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (22.08.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 22.08.2022 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
27 4.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulate dai ricorrenti si rileva quanto segue.
4.2.1. Innanzi tutto, le ricorrenti e , rispettivamente Parte_2 Parte_3 madre e IG della de cuius, formulano domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante derivante dalla perdita dei contributi economici erogati dalla de cuius a loro favore.
A sostegno della predetta domanda, le ricorrenti hanno provato che la signora era Parte_11
di lavoro a tempo determinato per sei mesi, successivamente rinnovato sino al 30.11.2022 (v. docc. 22- 23, fasc. ricorrente), con una retribuzione mensile di circa Euro 800,00 al mese (v. doc. 24, fasc. ricorrente).
La domanda non può trovare accoglimento.
Ed infatti, con riguardo alla predetta pretesa creditoria, giova osservare che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità a cui questo Tribunale intende dare seguito, “I genitori di persona deceduta in conseguenza dell'altrui fatto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dalla perdita degli alimenti che la vittima avrebbe potuto erogare in loro favore, devono provare che, sulla base dell'insieme delle circostanze attuali, sia pronosticabile che in futuro essi si possano trovare in uno stato di indigenza tale da aver bisogno della corresponsione di alimenti senza che nessun altro possa prestarli. Parimenti, per dar prova della frustrazione dell'aspettativa a un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, hanno l'onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio” (v. Cass. civ. 4379/2016).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che nell'ipotesi in cui i familiari della vittima fossero economicamente autosufficienti, non può ritenersi in via presuntiva che la vittima destinasse certamente parte del proprio reddito a mantenere una persona di per sé autosufficiente;
in tal caso, pertanto, non è ammesso il ricorso alla prova presuntiva ex art. 2727 c.c., dovendo il danneggiato allegare e dimostrare in concreto che al vittima elargiva una contribuzione periodica a suo favore (cfr. Cass. civ. 7272/2012; Cass. civ. 24802/2008; 4205/2002 e 11003/2003). Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che: “Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figli” (cfr. Cass. civ. 7272/2012).
Declinando tali principi giurisprudenziali alla fattispecie si rileva, innanzi tutto, che la mera convivenza tra gli aventi diritto e la de cuius non è di per sé sufficiente, essendo necessario dimostrare che la vittima contribuisse stabilmente ai bisogni dei congiunti con lei conviventi, prova che nel caso di specie non è stata fornita da parte ricorrente, che si è limitata a dedurre che la sig.ra Pt_11 mantenesse la madre e la IG con lei conviventi senza provare in alcun modo che la medesima elargisse periodicamente a loro favore delle somme per il mantenimento o che si facesse carico delle spese di vitto e alloggio.
Inoltre, con riguardo alla IG della de cuius, sig.ra , giova altresì rilevare che la Parte_3 giurisprudenza di legittimità ha chiaramente spiegato che in presenza figli (abili al lavoro) deve
28 ragionevolmente ritenersi, sulla base dell'id quod plerumque accidit, che le erogazioni del defunto in favore del figlio sarebbero cessate in ogni caso con l'acquisto da parte di quest'ultimo dell'indipendenza economica, da individuarsi ragionevolmente all'età di 25 anni (in tal senso anche la tabella di capitalizzazione delle rendite vitalizie per i superstiti figli abili di cui alla Tavola 7 – CP_11
“Valori Capitali attuali di rendite assegnate a supersti rtunati e tecnopatici” – allegata al DM 22.11.2016 (“Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 29 del 19.12.2016).
La Suprema Corte di cassazione ha altresì statuito che neppure il raggiungimento della maggiore età può determinare la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli qualora essi non abbiano la possibilità di lavorare incolpevolmente (cfr. Cass. Civ. sez. III, 8 marzo 2019, n. 6731).
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha provato né di essere una Parte_3 studentessa, né che la mancanza di un'attività lavorativa dipendesse da cause a lei non imputabili;
dunque, tenuto conto che al momento dell'evento lesivo la ricorrente aveva 24 anni, è verosimile che la stessa potesse agevolmente trovare un lavoro che le garantisse l'indipendenza economica.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la domanda risarcitoria per il danno patrimoniale lamentato dalle ricorrenti ed deve essere Parte_2 Parte_3 rigettata in quanto non fondata.
4.2.2. Quanto alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale formulata da tutti i ricorrenti, si rileva quanto segue.
Innanzi tutto, come statuito dalla Suprema Corte, le spese per assistenza stragiudiziale possono essere rimborsate ove l'esborso appaia effettivamente utile in relazione a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e sia adeguatamente allegato e provato (avendo natura di danno emergente, cfr. Cass. 24481/2020; Cass. 9548/2017). Come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. 16990/2017), le spese per assistenza stragiudiziale non rientrano nelle spese di lite ma costituiscono voce di danno emergente, sicché devono formare specifico oggetto della domanda di risarcimento del danno, oltre ad essere naturalmente provate.
Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti hanno prodotto in giudizio la copiosa corrispondenza intercorsa ante causam tra e i procuratori di parte ricorrente (v. docc. 10-14) e le predette CP_2 missive dimostrano la p ttività professionale espletata, che ben può essere liquidata, anche in assenza della produzione di una fattura, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022.
Tuttavia, si rileva che tale danno emergente può ritenersi provato soltanto in favore dei ricorrenti le cui domande hanno trovato accoglimento nel presente giudizio, ovvero , Parte_13 [...]
, e , dal momento che Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6 e tro ento, tenuto conto delle attività previste, anche a pena di improcedibilità e improponibilità della domanda giudiziale, dal codice delle assicurazioni private e dalla normativa speciale in materia di negoziazione assistita.
Quanto, invece, ai due ricorrenti e le cui domande di Parte_7 Parte_5 risarcimento del danno non patrimo iget e, giova rilevare che, essendo stata prestata attività difensiva solo per ottenere il riconoscimento di una pretesa risarcitoria che si è rivelata infondata, la richiesta di riconoscimento dei relativi compensi non può che essere respinta. Ben diverso sarebbe il caso, che avrebbe condotto anche ad un accoglimento parziale della richiesta, di attività stragiudiziale che abbia condotto ad un versamento spontaneo di somme da parte
29 della controparte, o all'esito della promozione di una vertenza che si è rivelata anche solo in parte fondata.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter equamente liquidare per tali spese stragiudiziali – soltanto a favore di , , Parte_13 Parte_2 Parte_3 [...]
e i Parte_4 Parte_6 stragiudiziali di cui al D.M. 147/2022 (applicando come parametro il valore della domanda accolta pari ad Euro 1.537.967,00) l'importo di Euro 46.139,00 in moneta attuale, oltre interessi compensativi sulla base dei principi indicati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. delle Corte di Cassazione di cui si è detto supra, sub 4.1.4..
4.2.3. Tardiva, e dunque inammissibile, deve ritenersi la domanda formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e relativa alla condanna dei convenuti a pagare “in favore di e , la somma di Euro 4.926,95 Parte_3 Parte_6 a titolo d l di rimborso di Euro 717,44 e di Euro 4.209,51, relative rispettivamente al contratto di finanziamento Findomestic n° 20220787693695 e n° 20220953718811 stipulati dalla SI.ra . La predetta domanda, infatti, non compare né Parte_11 nelle conclusioni di cui al ricorso, né nelle conclusioni di cui alla memoria assertiva.
Ebbene, poiché tale domanda è stata formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva.
5. Quanto alla domanda formulata da parte ricorrente di condanna di per lite CP_2 temeraria ex art. 96 c.p.c., questa è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Al riguardo deve rilevarsi che ai fini della predetta condanna per lite temeraria, come è noto, occorre che la parte deduca e dimostri nel comportamento della controparte la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080), prova che nella specie non è stata fornita da parte ricorrente.
Ed infatti, nel caso di specie, non si ravvisa né una coscienza dell'infondatezza della domanda, né una carenza della normale diligenza, né tanto meno una violazione degli obblighi di correttezza processuale consistente nell'utilizzazione del processo per finalità e scopi diversi da quelli cui esso è preordinato.
Ne consegue il rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c. nei confronti di Controparte_2
6. Quanto al profilo relativo alle spese di lite, stante l'esito della lite (rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale formulata da ed , rigetto Parte_2 Parte_3 della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da e Parte_7 [...]
inammissibilità domanda risarcitoria tardivamente formul a Parte_5 formulata dai ricorrenti ex art. 96 c.p.c.) si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e di porre i restanti due terzi a carico delle parti resistenti, spese liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 147/2022, considerata, in particolare, l'attività difensiva effettivamente espletata, con applicazione dei valori medi per tutte le fasi processuali e tenuto conto dell'aumento in ragione delle diverse posizioni processuali ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. citato, spese di lite da distrarsi in favore degli avv.ti Furio De Palma e Claudio Cambieri come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
30 Secondo i medesimi criteri devono essere definitivamente posti a carico dei resistenti, in solido tra loro, previa compensazione nella misura di un terzo, gli esborsi sostenuti da parte ricorrente per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 1.686,00+ Euro 27,00), nonché gli esborsi per la c.t.u. cinematica come liquidati in corso di causa con decreto di pagamento del 12.12.2024 e gli esborsi per l'attività svolta dal c.t.p. di parte ricorrente, , nel corso delle operazioni Persona_6 peritali pari a Euro 1.220,00 di cui alla nota proforma n. 17/24 del 29.05.2024 e relativo bonifico (v. docc. 38-39, fasc. ricorrente), in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale le spese di c.t.p. rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. civ., 84/2013 e 3380/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta la responsabilità esclusiva del resistente della determinazione del Controparte_1 sinistro di causa occorso in data 22.08.2022;
- condanna i resistenti e in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_1 CP_2 qualità, a corrispondere a favore di:
• la somma di Euro 336.346,00 a titolo di danno non Parte_2 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 254.215,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_10 oltre accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 359.812,00 a titolo di danno non Parte_3 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 297.236,00 a titolo di danno non Parte_6 patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• come legalmente rappresentato dai genitori Parte_8 [...]
la somma di Euro 106.974,00 a titolo Parte_6 Parte_7 non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
• , come legalmente rappresentata dai genitori Parte_9 Parte_6
e la somma di Euro 106.974,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_7 oltre accessori come in motivazione;
• la somma di Euro 76.410,00 a titolo di danno non patrimoniale, Parte_4 oltre accessori come in motivazione;
- condanna i resistenti e in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_1 CP_2 qualità, a corrispondere ai ricorrenti , Parte_2 Parte_10 Parte_3
, ,
[...] Parte_6 Parte_4 Parte_8 Parte_9 ultimi come legalmente rappresentati dai genitori e Parte_6 Parte_7 la complessiva somma di Euro 46.139,00 a titol o l'attività legale stragiudiziale;
31 - rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante formulata dalle ricorrenti ed nei confronti di e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
CP_2
- rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dai ricorrenti e nei confronti di e Parte_7 Parte_5 Controparte_1 CP_2
- dichiara inammissibile la domanda tardivamente formulata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale a favore delle ricorrenti e;
Parte_3 Parte_6
- rigetta la domanda formulata da parte ricorrente ex art. 96 c.p.c. nei confronti di CP_2
[...]
- condanna i resistenti e in solido tra loro e nelle rispettive Controparte_1 CP_2 qualità, previa compe ur a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano, per i restanti due terzi, in Euro 60.518,82 per compensi, Euro 1.142,00 per esborsi ed Euro 813,33 per spese di c.t.p., oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Furio De Palma e Claudio Cambieri, come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico delle parti resistenti, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, previa compensazione nella misura di un terzo, le spese di c.t.u. come liquidate con decreto di pagamento del 12.12.2024.
Milano, 24 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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