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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 52/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con appello depositato in data 1° febbraio 2024,
da
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 mandato posto a margine del ricorso in appello dall'avv. Emanuele Spata (pec:
, Email_1
appellante
Parte_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Padova
n. 5/2024 d.d. 09.01.2024, notificata in data 11.01.2024.-
In punto: differenze retributive.-
CONCLUSIONI
1
Parte_1
In principalità e di merito: accertato e dichiarato che il sig. dal 01/01/2016, Parte_1 ha svolto a favore della mansione di autista e facchinaggio, inquadrato nel Parte_2 livello 3 super del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e che erroneamente è stato inquadrato tra i lavoratori discontinui, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte, ritenersi non operante l'accordo collettivo aziendale stipulato in data 31/12/2015 e pertanto provvedere al riconoscimento delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate oltre la 39^ ora settimanale, e conseguentemente determinarsi nella misura di € 10.491,22
l'importo dovuto al lavoratore per lo svolgimento di attività di lavoro straordinario già detratto quanto riconosciuto a tale titolo da , accertato e dichiarato che ai sensi dell'art. Parte_2
1419 del c.c. deve considerarsi la nullità dell'intera clausola di cui all'art. 4 del contratto integrativo aziendale del 31/12/2015 e conseguentemente dichiararsi non dovuto al sig.
l'importo dovuto per diarie eccedenti rispetto a quanto oggetto di previsione di cui Pt_1 all'art. 62 del CCNL, accertato e dichiarato che l'importo corrisposto in eccedenza al sig.
per diarie risulta essere pari ad € 3.324,40 CONDANNARSI Parte_1 Parte_2
a corrispondere in favore del sig. la somma di € 7.166,82 oltre interessi legali e
[...] Pt_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, già effettuata la compensazione atecnica già quanto dovuto al sig. e quanto dovuto dal sig. a titolo di restituzione Pt_1 Pt_1 dell'indebito. Condannarsi la società resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che già in primo grado si era dichiarato antistatario. Con rifusione delle spese e delle competenze del giudizio di appello da distarsi anch'esse in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza con motivazione contestuale, il giudice del lavoro del
Tribunale di Padova ha riconosciuto la natura continuativa della prestazione lavorativa svolta da e la conseguente disapplicazione dell'accordo Parte_1 aziendale del 31.12.2015, ha determinato l'importo da compensare tra le parti nella misura di € 12.415,00 condannando “la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente di € 1.923,78, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo nonché delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge”.
2 2. formula quattro (4) motivi di gravame con i quali insiste nella Parte_1 condanna di controparte al pagamento della somma pari ad € 7.166,82 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo), tenuto conto della compensazione c.d. atecnica (dare/avere derivante dal medesimo negozio giuridico) fra quanto dovuto al lavoratore e quanto dovuto dal lavoratore a titolo di restituzione dell'indebito.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 112 del c.p.c. laddove il giudice di prime cure ha esorbitato la domanda proposta dal convenuto, condannando il ricorrente, ad una somma eccedente (€ 12.415,00) rispetto alla domanda riconvenzionale introdotta che chiedeva la ripetizione di un indebito oggettivo pari ad
€ 3.324.40
2.2. Con il secondo motivo impugna il capo 11 della sentenza per contraddittoria motivazione, laddove il giudice di prime cure pur dando atto che il ricorrente ha diritto al pagamento di differenze retributive (la cui misura non è oggetto di contestazione nella misura di € 10.491,22), nel contempo a pag. 14, determina nella misura di €
3.324,40 l'indebito oggettivo di cui il ricorrente sarebbe stato obbligato alla restituzione, salvo poi a pag. 15 affermare che il ricorrente dovrebbe restituire alla resistente la somma di € 1.923,78 che risulterebbe dalla differenza tra quanto dovuto al ricorrente (€ 10.491,22) e quanto dovuto per l'indebito oggettivo che viene indicato in 12.415,00 anziché in € 3.324,40.
2.3. Con il terzo motivo impugna la decisione per falsa ed erronea applicazione dell'art. 62 del CCNL e deduce, in particolare, come è proprio parte resistente che ha affermato nel suo atto difensivo (cfr. pag. 14 ultimo capoverso memoria difensiva di primo grado) che il lavoratore aveva maturato - appunto ex art. 62 CCNL - il diritto a vedersi riconoscere a titolo di diaria l'importo di € 9.090,62.
2.4. Con il quarto motivo impugna il capo della sentenza con cui il giudice ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del primo grado, per violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c.
3. Nonostante la regolarità formale e sostanziale della notifica all'appellata il giudizio in questo grado si è svolto nella dichiarata contumacia di Parte_2
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 come da separato dispositivo.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è fondato.
5. I seguenti dati sono accertati siccome non attinti da gravame, comunque, pacifici e non contestati in prime grado fra le parti:
a) € 10.491,22: credito del per lavoro straordinario (pagina 11 terzo Pt_1 periodo sentenza);
b) € 9.090,60: credito del per diaria personale viaggiante ex art. 62 Pt_1
CCNL (pag. 14/15 sentenza);
c) € 12.415,00: credito di per diaria corrisposta ex 4 dell'Accordo Parte_2
Collettivo Aziendale dichiarato nullo (pag. 12 terzo periodo, pagina 14/15 sentenza);
6. Tanto premesso all'esito dell'operazione contabile fra dare ed avere il lavoratore risulta creditore della somma di € 7.166,82 al cui pagamento deve essere allora condannata parte datoriale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
7. La riduzione del petitum riconosciuto al ricorrente rispetto al preteso giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, il restante 2/3 deve essere posto a carico di parte datoriale.
Le spese vanno liquidate secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo
2014 n. 55 e successive modificazioni, nella misura indicata nel dispositivo nei valori fra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (valore della causa avuto riguardo al riconosciuto pari ad € 7.166,82, fase istruttoria in primo grado), tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività del contenuto degli atti difensivi, con distrazione a favore dell'avv. SPATA Emanuele dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) dato atto che ha diritto a percepire la somma di € 10.491,22 Parte_1
a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
4 2) dato atto che la somma indebitamente percepita da a titolo di Parte_1 diaria è pari a € 3.324,40;
3) compensa i suddetti importi, con conseguente condanna della Pt_2 Pt_2 al pagamento in favore di della somma di € 7.166,82,
[...] Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
4) compensa fra le parti in misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e, condanna a rifondere a la residua Parte_2 Parte_1 quota di 2/3, quota così liquidata quanto al primo grado di giudizio in € 2.500,00
e quanto al presente grado di giudizio in € 2.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv.
SPATA Emanuele dichiaratosi antistatario.
Venezia, 12.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con appello depositato in data 1° febbraio 2024,
da
(c.f. ), rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 mandato posto a margine del ricorso in appello dall'avv. Emanuele Spata (pec:
, Email_1
appellante
Parte_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Padova
n. 5/2024 d.d. 09.01.2024, notificata in data 11.01.2024.-
In punto: differenze retributive.-
CONCLUSIONI
1
Parte_1
In principalità e di merito: accertato e dichiarato che il sig. dal 01/01/2016, Parte_1 ha svolto a favore della mansione di autista e facchinaggio, inquadrato nel Parte_2 livello 3 super del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica e che erroneamente è stato inquadrato tra i lavoratori discontinui, per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte, ritenersi non operante l'accordo collettivo aziendale stipulato in data 31/12/2015 e pertanto provvedere al riconoscimento delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate oltre la 39^ ora settimanale, e conseguentemente determinarsi nella misura di € 10.491,22
l'importo dovuto al lavoratore per lo svolgimento di attività di lavoro straordinario già detratto quanto riconosciuto a tale titolo da , accertato e dichiarato che ai sensi dell'art. Parte_2
1419 del c.c. deve considerarsi la nullità dell'intera clausola di cui all'art. 4 del contratto integrativo aziendale del 31/12/2015 e conseguentemente dichiararsi non dovuto al sig.
l'importo dovuto per diarie eccedenti rispetto a quanto oggetto di previsione di cui Pt_1 all'art. 62 del CCNL, accertato e dichiarato che l'importo corrisposto in eccedenza al sig.
per diarie risulta essere pari ad € 3.324,40 CONDANNARSI Parte_1 Parte_2
a corrispondere in favore del sig. la somma di € 7.166,82 oltre interessi legali e
[...] Pt_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, già effettuata la compensazione atecnica già quanto dovuto al sig. e quanto dovuto dal sig. a titolo di restituzione Pt_1 Pt_1 dell'indebito. Condannarsi la società resistente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di primo grado e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che già in primo grado si era dichiarato antistatario. Con rifusione delle spese e delle competenze del giudizio di appello da distarsi anch'esse in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza con motivazione contestuale, il giudice del lavoro del
Tribunale di Padova ha riconosciuto la natura continuativa della prestazione lavorativa svolta da e la conseguente disapplicazione dell'accordo Parte_1 aziendale del 31.12.2015, ha determinato l'importo da compensare tra le parti nella misura di € 12.415,00 condannando “la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente di € 1.923,78, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun titolo al saldo nonché delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge”.
2 2. formula quattro (4) motivi di gravame con i quali insiste nella Parte_1 condanna di controparte al pagamento della somma pari ad € 7.166,82 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo), tenuto conto della compensazione c.d. atecnica (dare/avere derivante dal medesimo negozio giuridico) fra quanto dovuto al lavoratore e quanto dovuto dal lavoratore a titolo di restituzione dell'indebito.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 112 del c.p.c. laddove il giudice di prime cure ha esorbitato la domanda proposta dal convenuto, condannando il ricorrente, ad una somma eccedente (€ 12.415,00) rispetto alla domanda riconvenzionale introdotta che chiedeva la ripetizione di un indebito oggettivo pari ad
€ 3.324.40
2.2. Con il secondo motivo impugna il capo 11 della sentenza per contraddittoria motivazione, laddove il giudice di prime cure pur dando atto che il ricorrente ha diritto al pagamento di differenze retributive (la cui misura non è oggetto di contestazione nella misura di € 10.491,22), nel contempo a pag. 14, determina nella misura di €
3.324,40 l'indebito oggettivo di cui il ricorrente sarebbe stato obbligato alla restituzione, salvo poi a pag. 15 affermare che il ricorrente dovrebbe restituire alla resistente la somma di € 1.923,78 che risulterebbe dalla differenza tra quanto dovuto al ricorrente (€ 10.491,22) e quanto dovuto per l'indebito oggettivo che viene indicato in 12.415,00 anziché in € 3.324,40.
2.3. Con il terzo motivo impugna la decisione per falsa ed erronea applicazione dell'art. 62 del CCNL e deduce, in particolare, come è proprio parte resistente che ha affermato nel suo atto difensivo (cfr. pag. 14 ultimo capoverso memoria difensiva di primo grado) che il lavoratore aveva maturato - appunto ex art. 62 CCNL - il diritto a vedersi riconoscere a titolo di diaria l'importo di € 9.090,62.
2.4. Con il quarto motivo impugna il capo della sentenza con cui il giudice ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del primo grado, per violazione del principio di soccombenza di cui all'art. 92 c.p.c.
3. Nonostante la regolarità formale e sostanziale della notifica all'appellata il giudizio in questo grado si è svolto nella dichiarata contumacia di Parte_2
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 12 giugno 2025 come da separato dispositivo.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è fondato.
5. I seguenti dati sono accertati siccome non attinti da gravame, comunque, pacifici e non contestati in prime grado fra le parti:
a) € 10.491,22: credito del per lavoro straordinario (pagina 11 terzo Pt_1 periodo sentenza);
b) € 9.090,60: credito del per diaria personale viaggiante ex art. 62 Pt_1
CCNL (pag. 14/15 sentenza);
c) € 12.415,00: credito di per diaria corrisposta ex 4 dell'Accordo Parte_2
Collettivo Aziendale dichiarato nullo (pag. 12 terzo periodo, pagina 14/15 sentenza);
6. Tanto premesso all'esito dell'operazione contabile fra dare ed avere il lavoratore risulta creditore della somma di € 7.166,82 al cui pagamento deve essere allora condannata parte datoriale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
7. La riduzione del petitum riconosciuto al ricorrente rispetto al preteso giustifica la compensazione di un terzo delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, il restante 2/3 deve essere posto a carico di parte datoriale.
Le spese vanno liquidate secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo
2014 n. 55 e successive modificazioni, nella misura indicata nel dispositivo nei valori fra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (valore della causa avuto riguardo al riconosciuto pari ad € 7.166,82, fase istruttoria in primo grado), tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività del contenuto degli atti difensivi, con distrazione a favore dell'avv. SPATA Emanuele dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) dato atto che ha diritto a percepire la somma di € 10.491,22 Parte_1
a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
4 2) dato atto che la somma indebitamente percepita da a titolo di Parte_1 diaria è pari a € 3.324,40;
3) compensa i suddetti importi, con conseguente condanna della Pt_2 Pt_2 al pagamento in favore di della somma di € 7.166,82,
[...] Parte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
4) compensa fra le parti in misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e, condanna a rifondere a la residua Parte_2 Parte_1 quota di 2/3, quota così liquidata quanto al primo grado di giudizio in € 2.500,00
e quanto al presente grado di giudizio in € 2.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv.
SPATA Emanuele dichiaratosi antistatario.
Venezia, 12.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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