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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2456/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/02/1969, rappresentato e difeso dall'Avv. CATENAZZI PAOLA e VALENTINI
ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BIASOLO MARCO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.04.1994 in
Cuveglio (Va) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cuveglio (Va), Atto n. 2, Parte II, serie A, Anno 1994, per tutti i motivi di cui in atti;
pagina 1 di 3 - Accertare e dichiarare l'autosufficienza economica di entrambe le parti;
- Revocare le statuizioni economiche in punto concorso del padre al mantenimento dei figli di cui decreto di omologazione n. 337 del 13/21.06.2007 del Tribunale di Varese e, per l'effetto, dichiarare la cessazione dell'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento sia Parte_1 ordinario, sia straordinario, dei figli e a decorrere dal Persona_1 Persona_2 raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in atti;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio contratto in Cuveglio (Va), in data 24 aprile 1994, come da relativo Atto di
Matrimonio anno 1994, atto n. 2, parte II, serie A;
da tale unione sono nati i figli: Persona_1
( , 19/4/1996) e (Varese, 1/6/2002), entrambi maggiorenni ed Per_3 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Con memoria difensiva depositata in data 4/2/2025 si è costituita in giudizio CP_1
aderendo alle domande svolte dalla controparte.
[...]
Dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti, i procuratori delle parti depositavano istanza per la sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti con la concessione di un termine per il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., istanza che veniva accolta dal giudice.
Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/02/1969, e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/08/1974, i quali hanno contratto matrimonio in Cuveglio (Va), in data 24 aprile 1994, come da relativo Atto di Matrimonio anno 1994, atto n. 2, parte II, serie A
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e dalla richiesta congiunta di ottenere la pronuncia divorzile, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 29/5/2007 per la separazione personale.
pagina 2 di 3 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/08/1974, matrimonio celebrato in Cuveglio (Va), in data 24 aprile 1994, come da relativo atto di Matrimonio anno 1994, atto n. 2, parte II, serie A alle condizioni concordate tra le parti in epigrafe riportate;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2456/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/02/1969, rappresentato e difeso dall'Avv. CATENAZZI PAOLA e VALENTINI
ANTONELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BIASOLO MARCO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio: Cessazione effetti civili del matrimonio”.
Le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 24.04.1994 in
Cuveglio (Va) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Cuveglio (Va), Atto n. 2, Parte II, serie A, Anno 1994, per tutti i motivi di cui in atti;
pagina 1 di 3 - Accertare e dichiarare l'autosufficienza economica di entrambe le parti;
- Revocare le statuizioni economiche in punto concorso del padre al mantenimento dei figli di cui decreto di omologazione n. 337 del 13/21.06.2007 del Tribunale di Varese e, per l'effetto, dichiarare la cessazione dell'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento sia Parte_1 ordinario, sia straordinario, dei figli e a decorrere dal Persona_1 Persona_2 raggiungimento della maggiore età di ciascun figlio o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia dal Tribunale adito, per tutti i motivi di cui in atti;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di ottenere nei confronti di la pronuncia della cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio contratto in Cuveglio (Va), in data 24 aprile 1994, come da relativo Atto di
Matrimonio anno 1994, atto n. 2, parte II, serie A;
da tale unione sono nati i figli: Persona_1
( , 19/4/1996) e (Varese, 1/6/2002), entrambi maggiorenni ed Per_3 Persona_2 economicamente autosufficienti.
Con memoria difensiva depositata in data 4/2/2025 si è costituita in giudizio CP_1
aderendo alle domande svolte dalla controparte.
[...]
Dato atto dell'accordo raggiunto tra le parti, i procuratori delle parti depositavano istanza per la sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti con la concessione di un termine per il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c., istanza che veniva accolta dal giudice.
Depositate le note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***********
Deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/02/1969, e (C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/08/1974, i quali hanno contratto matrimonio in Cuveglio (Va), in data 24 aprile 1994, come da relativo Atto di Matrimonio anno 1994, atto n. 2, parte II, serie A
Ricorrono, infatti le condizioni ed i presupposti di legge.
Dal tenore degli atti introduttivi e dalla richiesta congiunta di ottenere la pronuncia divorzile, emerge chiara l'opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, e l'impossibilità di ricostruzione della comunione spirituale e materiale fra essi. Ricorre, pertanto, il presupposto di legge ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 898/1970 per la dichiarazione richiesta, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge citata, posto che la separazione personale dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dall'avvenuta comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Varese in data 29/5/2007 per la separazione personale.
pagina 2 di 3 La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra Parte_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
07/08/1974, matrimonio celebrato in Cuveglio (Va), in data 24 aprile 1994, come da relativo atto di Matrimonio anno 1994, atto n. 2, parte II, serie A alle condizioni concordate tra le parti in epigrafe riportate;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza.
3) COMPENSA le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 3/4/2025.
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3