Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N.1609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Maria Teresa Brena - Consigliera
Dott. Francesca Mammone - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1609/2024
TRA
Parte_1
.A. O BREVEMENTE (C.F.
[...] Controparte_1
), elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 3 20121 MILANO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. SCAGLIARINI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MARTORELLI RENATO ( ) VIA C.F._1
MONTECUCCOLI 9 TORINO;
( ) VIA ETTORE Parte_2 C.F._2
DE SONNAZ, 11 10121 TORINO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Malta CP_2 C.F._3
25124 Brescia presso lo studio dell'avv. PELLOTTIERI MASSIMO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: Assicurazione contro i danni
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta:
- respinta ogni avversaria domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione, allegazione, deduzione e produzione;
- previe le declaratorie del caso;
IN VIA PRINCIPALE:
in totale riforma della sentenza n.4199/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 17 aprile 2024 dal Tribunale di Milano, nel procedimento inter partes R.G. n. 18133/2023, comunicata alle parti il 17 aprile 2024, non notificata:
respingere le domande proposte in primo grado dal signor perché infondate in CP_2 fatto ed in diritto e, per l'effetto,
- condannare il signor a restituire ad le somme CP_2 Controparte_1 percepite in forza dell'immediata esecutorietà della sentenza di cui si chiede in questa sede la riforma, a titolo di capitale e interessi, e così per complessivi € 267.474,53= (di cui € 250.000,00 a titolo di capitale, € 17.474,53 per interessi) o ulteriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
- condannare il signor all'integrale refusione in favore di CP_2 Controparte_1 delle spese di lite di primo grado, pari a complessivi € 18.485,00=.
[...]
IN SUBORDINE:
in parziale riforma della sentenza n.4199/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 17 aprile 2024 dal Tribunale di Milano, nel procedimento inter partes R.G. n. 18133/2023, comunicata alle parti il 17 aprile 2024, non notificata:
rideterminare nell'importo di € 25.000,00 l'indennizzo dovuto a termini di polizza e, per l'effetto,
- condannare il signor alla restituzione delle maggiori somme percepite in forza CP_2 dell'immediata esecutorietà della sentenza di cui si chiede in questa sede la riforma, quantificate in
€ 225.000,00= a titolo di capitale ed € 15.723,65= a titolo di interessi legali, o ulteriori somme accertande in corso di causa, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
- previa rideterminazione delle spese di lite di primo grado in ragione della riduzione della domanda, condannare l'appellato alla restituzione dei maggiori importi percepiti.
2 R.G. N.1609/2024
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
in parziale riforma della sentenza n.4199/2024, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 17 aprile 2024 dal Tribunale di Milano, nel procedimento inter partes R.G. n. 18133/2023, comunicata alle parti il 17 aprile 2024, non notificata:
rideterminare nell'importo di € 85.000,00 l'indennizzo dovuto a termini di polizza e, per l'effetto,
- condannare il signor alla restituzione delle maggiori somme percepite in forza CP_2 dell'immediata esecutorietà della sentenza di cui si chiede in questa sede la riforma, quantificate in
€ 165.000,00= a titolo di capitale ed € 11.521,55= a titolo di interessi legali, o ulteriori somme accertande in corso di causa, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
- previa rideterminazione delle spese di lite di primo grado in ragione della riduzione della domanda, condannare l'appellato alla restituzione dei maggiori importi percepiti.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese e onorari di giudizio, nonché successivi all'emananda sentenza, conseguenti ed accessori, oltre maggiorazione 15%, C.P.A. e I.V.A.
NELL'INTERESSE DELL' APPELLATO:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita:
1 – rigettare l'appello proposto da erché inammissibile ed Controparte_1 infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n.
4199/2024 pubblicata il 17.04.2024 nella causa n. 18133/2023
2 – condannare l'appellante alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio, oltre IVA e CNA direttamente a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
4199/2024, che ha accolto la domanda di pagamento dell'indennizzo svolta da nei CP_2 confronti di , in relazione ad una polizza dallo stesso stipulata a garanzia Controparte_1 del rischio incendio di una serie di attrazioni meccaniche per luna park, nella misura del massimale assicurato di € 250.000,00.
L'attore in primo grado aveva allegato che si era verificato un incendio del veicolo sul quale erano trasportate le giostre oggetto di assicurazione, con integrale distruzione delle stesse, e aveva quindi chiesto il pagamento dell'indennizzo nella misura del massimale assicurato.
3 R.G. N.1609/2024
Il Tribunale ha accolto la domanda, ritenendo provato che sul mezzo fossero trasportati tutti i beni oggetto di polizza, e ha quantificato l'indennizzo nel massimale di polizza di € 250.000,00, ritenendo applicabile la clausola che prevede il riconoscimento del “valore a nuovo”, e affermando che tale valore a nuovo possa essere identificato nel valore indicato in polizza, in quanto sulla base di tale valore l'assicurazione medesima ha individuato l'obbligazione corrispettiva del pagamento del premio.
Ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: Controparte_1
1) non potrebbe dirsi raggiunta la prova della sussistenza di tutti i beni assicurati sul rimorchio andato distrutto, dato che tale prova viene affidata unicamente alla dichiarazione testimoniale del fratello dell'assicurato che dovrebbe ritenersi inattendibile;
2) erroneamente sarebbe stato ritenuto che il valore a nuovo corrisponda al massimale assicurato, mentre deve farsi riferimento alla spesa necessaria per ricostruire o ricomprare il bene assicurato in relazione al valore effettivo che lo stesso aveva al momento della stipula, senza tener conto del successivo degrado, escludendo, in attuazione del principio indennitario - secondo cui l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito-, che possa essere rimborsato l'acquisto di beni nuovi e più performanti;
3) in subordine, l'indennizzo ai sensi di contratto dovrebbe essere limitato, in considerazione del fatto che i beni non si trovavano nell'ubicazione indicata in polizza, con riconoscimento quindi del minor importo corrispondente al 10% del massimale, e quindi € 25.000;
4) in ulteriore subordine, ai fini della liquidazione dovrebbe farsi riferimento alla stima del perito dell'assicurazione che si è basata sul valore dello stato d'uso, incrementato quale supplemento per il valore a nuovo, per un importo complessivo di € 85.000;
5) la regolazione delle spese di lite dovrebbe seguire la riforma e la sentenza anche in caso di solo parziale accoglimento dell'appello, con condanna dell'appellato alla restituzione di quanto percepito in eccesso.
Si è costituito l'appellato chiedendo l'integrale rigetto dell'appello.
Sulla base delle conclusioni sopra riportate la causa è stata decisa nella camera di consiglio del
26/02/2025.
Opinione della Corte:
L'appello deve ritenersi infondato con conseguente conferma della sentenza impugnata, per le ragioni che vengono di seguito esposte.
1. In primo luogo, deve essere affrontato il motivo dell'appello relativo alla mancanza di prova della sussistenza dei beni assicurati sul mezzo di trasporto che è andato integralmente distrutto a seguito di incendio, comprensivo del carico in esso trasportato.
4 R.G. N.1609/2024
A detta dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere sufficiente la prova fornita dal affidata alla testimonianza di un teste inattendibile, cioè il conducente dal CP_2 mezzo che stava trasportando i beni assicurati, nonché fratello dell'attore.
Ritiene la Corte che le censure non possano essere ritenute meritevoli di accoglimento.
L'evento incendio non è posto in discussione, come risulta dal verbale di intervento dei vigili del fuoco in atti (doc. 4), che riferisce che il carico sopra il cassone, consistente in attrezzature da luna park, è rimasto completamente bruciato.
Quanto alla problematica relativa all'identificazione dei beni assicurati con quelli periti nell'incendio, non ci sono ragioni per dubitare dell'attendibilità della dichiarazione testimoniale di
, che ha riferito che sul bilico erano presenti tutte le giostre oggetto di polizza. A Testimone_1 detta dell'appellante, il teste sarebbe sia incapace che comunque inattendibile, in quanto fratello dell'assicurato e conducente del veicolo che ha preso fuoco.
La deduzione di incapacità è sicuramente infondata, non bastando il rapporto di parentela a costituire una ragione di incapacità, come costantemente affermato dalla Suprema Corte.
Circa l'inattendibilità, allegata dall'appellante in modo del tutto generico e in via di mera ipotesi, si rileva che non emerge alcun elemento indiziante che evidenzi la sussistenza di un interesse proprio di . Neppure può ravvisarsi una contraddittorietà delle dichiarazioni rese dallo Testimone_1 stesso in sede di escussione testimoniale, dato si tratta di dichiarazioni del tutto coerenti con il fatto che fin da subito, al momento del sopralluogo dei Vigili del Fuoco, che così hanno riportato nel verbale, è stato riferito (dal stesso, evidentemente) che sul mezzo erano allocate le Testimone_1 giostre da luna park.
Né d'altra parte assume rilievo, in senso contrario, il fatto che il perito dell'assicurazione abbia riferito di non essere in condizione di identificare i beni andati distrutti: se sono andati integralmente distrutti, ne deriva che giocoforza gli stessi non potevano essere identificati.
Deve quindi ritenersi che l'onere della prova da parte dell'assicurato sulla sussistenza dei fatti identificativi del sinistro oggetto di polizza, cioè l'integrale perimento a seguito di incendio dei beni assicurati, sia stato assolto.
2. Deve quindi essere valutato il secondo motivo di appello, con il quale si censura la quantificazione dell'indennizzo riconosciuta dal giudice di prime cure pari all'integrale massimale di polizza.
Ritiene l'appellante che, stante l'impossibilità di effettuare una valutazione del valore dei beni al momento in cui sono rimasti distrutti nell'incendio, l'adeguata applicazione del principio indennitario e le pattuizioni di polizza non possano portare ad un indennizzo che copra il valore di acquisto di beni nuovi ad oggi (poi in concreto ridotto al massimale di polizza), e dunque un valore superiore a quello che i beni avevano al momento del sinistro, in quanto in tale modo ne deriverebbe un arricchimento ingiustificato, in violazione dell'art. 1909 c.c.
5 R.G. N.1609/2024
Non può non rilevarsi che la compagnia di assicurazione, pur invocando la corretta interpretazione delle clausole contrattuali, in ogni caso costruisce la sua difesa (come già aveva fatto in primo grado) evidenziando una violazione dell'assicurato degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, per non essere stato collaborativo al fine di consentire la valutazione dei danni subiti, non fornendo la documentazione contabile di acquisto dei beni periti.
In realtà, tale violazione non può ritenersi sussistente, dato che correttamente ha CP_2 evidenziato di essere soggetto non tenuto alla tenuta di libri contabili, e oltretutto di non essere neppur tenuto alla conservazione dei titoli di acquisto (questo già al momento della stipula del contratto, nel 2021), dato che i beni erano stati acquistati 10 anni prima. D'altra parte, l'elencazione precisi dei beni assicurati, nonché delle loro condizioni, risulta dalla stessa polizza (allegato alla polizza sub doc. 3 di parte , in cui sono indicati i vari beni con i relativi certificati CP_2 autorizzativi, che sono stati posti a conoscenza dell'assicurazione al momento della stipula della polizza, certificati a cui sono allegate le relative rappresentazioni fotografiche (doc. 8 di parte appellante).
Dunque, la ricognizione dei beni assicurati era sicuramente conoscibile dalla compagnia di assicurazione al momento della stipula del sinistro, né alcuna documentazione contabile ulteriore è stata richiesta in sede di stipula.
poi, in sede di appello come già aveva dedotto per la prima volta (e dunque Controparte_1 tardivamente) in sede di comparsa conclusionale in primo grado, arricchisce la propria deduzione in ordine al comportamento scorretto del nell'indicazione del valore dei beni, deducendo il CP_2 dolo dell'assicurato per aver assicurato i beni dichiarando un valore eccessivo, prospettando retoricamente (e non con espressa domanda) che il contratto potrebbe ritenersi nullo. A prescindere dall'irritualità di tale allegazione, il dolo risulta comunque genericamente allegato, oltre che contraddetto da quanto sopra espresso in relazione alla doglianza circa la mancata produzione della documentazione contabile di acquisto;
dunque, anche sotto questo profilo le deduzioni dell'appellante si rivelano inconferenti.
Ciò premesso, e dunque escludendo sia la malafede nell'esecuzione del contratto che la sussistenza di dolo per aver indicato il valore dei beni assicurati in modo superiore a quello effettivo, l'aspetto che deve essere valutato è quello dell'interpretazione della clausola contrattuale (art.
2.3 comma 2 delle condizioni di polizza) che prevede il riconoscimento del valore a nuovo, quindi con espressa deroga della previsione di cui all'art. 1908 c.1 c.c.
Il glossario delle condizioni generali di polizza fornisce la definizione di valore a nuovo nel senso che “prevede l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso”.
A detta dell'appellante, l'interpretazione corretta della clausola sarebbe quella per cui viene riconosciuto il valore a nuovo dei beni in relazione al valore che avevano al momento della stipula del contratto, che dovrebbe comunque essere accertato, e che prescinde dal valore assicurato
6 R.G. N.1609/2024
indicato in polizza. Per tale ragione, infatti, il perito dell'assicurazione ha effettuato una stima dei beni in base alla documentazione descrittiva della stessa - cioè i certificati di autorizzazione dei singoli macchinari -, ai quali ha applicato un incremento per il valore a nuovo (da € 58.000, quale valore dei beni al momento del sinistro, a € 85.000, secondo la perizia in atti doc. 66 dell'appellante).
Il Tribunale ha ritenuto, per contro, che l'indicazione del valore dei beni assicurati fissato nella polizza, e in base al quale è stato pagato il premio, sia il valore che deve essere assegnato per stabilire l'indennizzo, nella misura del valore a nuovo. Nel caso di specie, essendo stato fissato comunque un massimale, pari al valore dei beni assicurati (e dunque non “a nuovo”, dato che l'importo “a nuovo” sarebbe superiore), l'importo di indennizzo dovuto deve essere individuato in tale massimale.
Ritiene la Corte che questa impostazione debba essere condivisa.
Invero, per un verso deve rilevarsi che è la stessa polizza stipulata che ha previsto una deroga al principio indennitario puro, nel momento in cui nella stessa è stato indicato che l'indennizzo verrà corrisposto sulla base del valore a nuovo, e dunque non del valore che i beni avevano al momento del sinistro (principio indennitario). E' la stessa compagnia che spiega quale sia il significato di
“valore a nuovo”, e cioè la reintegrazione del valore del bene rispetto al degrado che subentra dal momento della stipula del contratto al verificarsi del sinistro.
In questo quadro, assume ancora maggiore rilevanza, rispetto ad una polizza soggetta al principio indennitario puro, il fatto che le parti abbiano indicato il valore dei beni al momento della stipula di comune accordo (perché non può sottacersi il fatto che la AG ha accettato la polizza con l'indicazione del valore suggerito dall'assicurato e sulla base di tale valore ha fissato il premio). In virtù di tale deroga consentita (vedasi, quanto alla derogabilità del principio indennitario, una risalente pronuncia Cass. 1836/1969), infatti, non può assumere rilevanza il comma 2 dell'art. 1908
c.c., che stabilisce che la dichiarazione di valore non può equivalere a stima, dato che tale regola si inserisce all'interno del principio indennitario in via generale, ma perde di significato qualora tale principio sia derogato dalle parti. Tale importo, pertanto, assume la valenza di parametro concordato quanto al valore dei beni al momento della stipula.
E d'altra parte è la stessa Suprema Corte che in più occasioni ha posto in luce il carattere sinallagmatico del contratto di assicurazione (vedasi Cass. 10596/2010), evidenziando che la determinazione del premio è correlata alla “necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore”. Il premio è fissato sulla base del valore indicato nella polizza, e a ciò corrisponde l'obbligazione dell'assicuratore nella misura pattuita1.
7 R.G. N.1609/2024
La variabile, quindi, rispetto alla determinazione dell'indennizzo, non è il valore dei beni al momento del sinistro, ma solo quella del loro valore a nuovo. Questo aspetto, peraltro, e cioè la determinazione del giusto indennizzo per il valore a nuovo, non presenta nel caso di specie alcuna problematicità, dato che ci si deve attestare sul massimale di polizza, che è pari al valore dei beni assicurati al momento della stipula, dato che ha articolato la circostanza per cui l'acquisto CP_2 di nuovi beni della medesima tipologia costerebbe più del massimale, restando quindi l'obbligazione dell'assicuratore fissata in tale massimale.
Pertanto, deve confermarsi la sentenza di primo grado per aver ritenuto che l'indennizzo dovuto sia pari al massimale previsto.
3. L'appellante, con ulteriore motivo di appello, ha dedotto che in ogni caso, poiché i beni si trovavano presso un luogo “diverso dall'ubicazione”, in quanto in corso di trasporto, l'indennizzo potrebbe essere riconosciuto solo nella misura del 10% del valore assicurato, sulla base dell'art.
2.7 delle condizioni generali.
La deduzione è chiaramente infondata, se solo si considera che l'assicurazione è effettuata per
“attrazione spettacolo viaggiante”, e dunque l'interpretazione secondo buona fede non può che portare a escludere l'applicazione di tale clausola nel senso propugnato.
4. L'ulteriore motivo di appello, diretto a riconoscere l'indennizzo nella misura inferiore stabilita dalla perizia della compagnia di assicurazione, resta assorbito dalle considerazioni sopra svolte.
5. Quanto alla regolazione delle spese, l'integrale rigetto dell'appello con conferma della impugnata sentenza, comporta la liquidazione delle spese in favore della parte appellata anche per il presente grado, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Milano n.
4199/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da CP_1 Controparte_1
2) Condanna alla rifusione a delle spese del Controparte_1 CP_2 presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Diversamente si genererebbe un paradosso;
a fronte di un'impresa assicuratrice che secondo buona fede, in fase stragiudiziale, provvede a calcolare l'indennizzo del sinistro, si finisce per “premiare” quella che invece, negandosi a qualsivoglia quantificazione (e comportandosi quindi scorrettamente), attende il processo confidando in un assicurato che non quantifichi a propria volta il danno (assicurato che pure ha indicato un valore in polizza, e che ha pagato i premi calcolati in proporzione allo stesso).”
8 R.G. N.1609/2024
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26/02/2025
La Presidente est
Anna Mantovani
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tali termini merita di essere richiamato quanto affermato dal giudice di prime cure, anche in termini di buona fede contrattuale dell'assicuratore: “se l'assicurazione ha preteso e accettato un premio parametrato al valore dichiarato, avrà pure dato per scontato, in una certa misura, la bonitas della valutazione operata in contratto (arg. ex art. 1362
c.c. sotto il profilo della condotta delle parti).