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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 31/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VELLETRI Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 946 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA p.i. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pernafelli e Parte_1 P.IVA_1 inel
- APPELLANTE- E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Serena D'Acunzo; Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1391/2021 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il 07.09.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03.03.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1391/2021 il Giudice di pace di Velletri ha: - rigettato il ricorso;
- convalidato il verbale di accertamento di violazione n. 3936 del 09.06.2017, rimettendo nei termini il ricorrente per il pagamento in misura ridotta;
- compensato tra le parti le spese del giudizio. Con ricorso in appello, la ha adito il Tribunale: “affinché l'On.le Parte_1
Tribunale Ordinario di Vellet ignandi, fissata l'udienza di discussione e comparizione delle parti ed assunti gli altri provvedimenti del caso in tema di immediata sospensione, anche inaudita altera parte o all'esito della comparizione delle parti in Camera di Consiglio, della efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, Voglia accogliere lo spiegato appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza n. 1391/2021 emessa in data 06.04.2021 dal Giudice di Pace di Velletri Dott.ssa Maria Cristina Speranza e pubblicata in data 07.09.2021, non notificata, accogliere integralmente le conclusioni di seguito riportate: 1) In via preliminare e principale: accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui al punto 1) dei motivi di impugnazione, il difetto di legittimazione ad causam, difetto di legittimazione ad agire e il difetto di titolarità del diritto sostanziale sottoposto a giudizio da parte del
[...]
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'invalidità e/o la nullità della CP_1
a impugnata essendo stata la sentenza emessa con riferimento a soggetto privo di legittimazione e di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, con ogni conseguenziale provvedimento di legge anche in termini di spese legali e relativa condanna;
pagina1 di 6 2) Nel merito: in via gradata, per tutte la causali di cui al punto 2) dei motivi di impugnazione, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, accogliere integralmente le richieste di cui al ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e per l'effetto, la parte appellante chiede disporsi l'annullamento dell'impugnato verbale con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
in subordine, chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale. Con vittoria di spese subite, nonché riconoscimento del danno subito dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, da stabilirsi in via Parte_1 antificazione del quale ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice adito. 3) In tutti i casi: condannare l'appellata alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”. Costituendosi in giudizio, il ha chiesto di “Rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1 in persona pro tempore in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 fetto confermare la Sentenza n.1391/2021 emessa dal Giudice di Pace di Velletri. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado”. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, all'udienza del 27.09.23 la causa è stata rinviata per la discussione orale e all'udienza del 03.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata decisa dal giudice. In via preliminare occorre affrontare la questione relativa all'ammissibilità dell'appello. Parte appellata eccepisce l'inappellabilità dell'impugnata sentenza atteso che ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c. “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. L'eccezione è infondata. Non si ritiene di poter condividere l'assunto di parte appellata, giacché la stessa non ha considerato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, secondo cui, in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato sul punto come sia "del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico" (così Cass., sez. VI, 02/04/2019, n. 9145; Cass., sez. VI, 19/11/2018, n.29716, in argomento anche Cass., sez. VI, 12/7/2017, n. 17212). Ciò detto, deve procedersi alla valutazione nel merito. A tal riguardo, deve rilevarsi che, tenuto conto dell'identità delle censure sollevate, il giudicante richiama tutte le considerazioni di merito già svolte in recenti pronunce di questo Tribunale (Sentenza n. 1699/2023 pubbl. il 11/09/2023; Sentenza n. 1700/2023 pubbl. il 11/09/2023, Sentenza n. 1701/2023 pubbl. il 11/09/2023, Sentenza n. 646/2023 pubbl. il 03/04/2023) che si condividono e si intendono ribadire anche in questo giudizio. Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito il difetto di legittimazione ad causam, difetto di legittimazione ad agire e difetto di titolarità del diritto sostanziale sottoposto a giudizio da parte del vizi sostanziali del verbale di accertamento;
omessa Controparte_1 pronuncia, difetto d omessa valutazione delle produzioni documentali;
erroneità, invalidità e/o nullità della pronuncia essendo stata la sentenza emessa con riferimento a soggetto privo di legittimazione e di titolarità della posizione soggettiva vanta in giudizio. La censura è infondata per i motivi che seguono. L'appellante deduce che la Polizia locale avrebbe emesso il verbale impugnato su territorio posto al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale (“l'impianto pubblicitario in questione, infatti, è collocato su strada extraurbana posta al di fuori del perimetro del
[...]
, quindi fuori dal centro abitato e dall'area di relativa competenza comun CP_1
pagina2 di 6 rilascio delle autorizzazioni”) e che il giudice di prime cure “seppur legittimato d'ufficio, ha omesso di rilevare il difetto di legittimazione e titolarità, nel merito, del Controparte_1 riconoscendo piena validità ed efficacia a un verbale nullo”. Ha fatto p richiesta inviata nel mese di novembre 2018 alla e al Controparte_2 riscontro inviato dal Dirigente dott. , il dale Persona_1 de quo è di competenza della . Controparte_2
Il appellato deduce, ssibilità del motivo per violazione del divieto CP_1
d re nuovi motivi in sede d'appello, atteso che nel giudizio davanti al Giudice di Pace
“l'unico motivo avanzato concerne una supposta autorizzazione degli impianti rilasciata a seguito di d.i.a. nell'anno 2008, ma in nessun punto si fa riferimento a contestazione circa la legittimazione ad autorizzare l'impianto né tantomeno circa quella a irrogare la sanzione”. Asserisce inoltre che la contestazione sarebbe stata irrogata all'interno del territorio comunale di a cura della Polizia Municipale di tale Comune. CP_1
Orbene, si rilevare come, in linea generale, la questione relativa al difetto di legittimazione processuale, essendo rilevabile d'ufficio, possa essere sollevata per la prima volta in sede di appello;
tuttavia, nel caso di specie l'appellante si duole della circostanza che il giudice di prime cure non avrebbe dichiarato la nullità del verbale per averlo elevato la Polizia municipale in strada non di sua competenza, nonché per difetto di competenza del Comune di al rilascio della relativa autorizzazione. Conseguentemente, oggetto della doglianza non CP_1 arenza di legittimazione (passiva) del quanto l'asserita incompetenza del CP_1
Comune e della Polizia municipale, e, quindi, l ento della sanzione da parte di
[...]
incompetente per territorio. Parte_2
Ritiene questo giudice che si tratta di un motivo di opposizione attinente al corretto esercizio del potere sanzionatorio in capo all'Amministrazione, inammissibile in quanto tardivamente sollevato per la prima volta in appello. Si osserva inoltre che il giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione (cfr. Cass. n. 9178/2010; cfr. anche Cassazione civile sez. II, 21/02/2007, n.4019: “nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, né prendere in considerazione nuovi profili di illegittimità dell'atto amministrativo tardivamente dedotti”). Si richiama sul punto anche la pronuncia della Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, n.17569, che distingue fra vizio di incompetenza assoluta e relativa dell'amministrazione “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l'atto di opposizione”. Conseguentemente, il vizio lamentato dalla dedotto per la prima volta in Parte_1 appello (e pertanto nuovo ed inammissibil rilevato d'ufficio dal giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
pagina3 di 6 Tale conclusione è coerente con quei princìpi giurisprudenziali (cfr. Cass. 15043/2020) per cui, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, “il giudice è tenuto a rilevare "ex officio" soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta, invece, alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto”. Per inciso, si deve considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato (si veda sul punto Cassazione civile sez. II, 16/01/2012, n.484). Con il secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa;
preclusione di un idoneo e costituzionalmente garantito vaglio giudiziario della documentazione e delle richieste avanzate dall'odierno appellante;
omessa, erronea e insufficiente motivazione. La censura è infondata per i motivi che seguono. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità per novità del motivo articolato a pag. 11 del ricorso in appello laddove l'appellante lamenta la violazione del regolamento e piano generale degli impianti pubblicitari del Controparte_1
La Pubblidemar afferma che il giudice di prime cure ha omesso di considerare la documentazione in atti, nonché la richiamata normativa;
che l'impianto pubblicitario de quo sarebbe stato collocato previa regolare D.I.A. in ossequio alla normativa all'epoca vigente ed applicabile – atteso peraltro che il Piano Generale degli impianti pubblicitari per il Comune è stato approvato solo successivamente;
che, secondo il “regime transitorio” all'epoca vigente, l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sull'adeguamento entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa istanza;
che solo in caso di esito negativo o di mancata presentazione dell'istanza avrebbe dovuto indicare la data per la rimozione dell'impianto e, solo in caso di mancata ottemperanza, seguire la procedura ex art. 23 comma 13 bis C.d.S.. Orbene, si ricorda che la formulazione dell'art. 23 C.d.S., comma 1, che vieta la collocazione sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa, di “insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sul le strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”, indica chiaramente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento degli stessi dall'unica ed essenziale funzione al momento loro demandata, che è quella della guida del veicolo. In ragione di tale ratio, il successivo comma 4 affida all'ente proprietario della strada la valutazione del maggiore o minore impatto di ciascun tipo di supporto di messaggio pagina4 di 6 pubblicitario sull'attenzione dei conducenti e subordina conseguentemente ad autorizzazione la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. A prescindere dall'adozione del Piano regolatore da parte del nonché a prescindere CP_1 dalle “prassi” riferite dal all'appellante, è indubbio tallazione di impianti CP_1 pubblicitari sia soggetta a vvedimento autorizzatorio da parte del come si CP_1 evince, infatti, dal chiaro tenore letterale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, comma 3 (successivamente abrogato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160) e dall'art. 23 C.d.S., comma 4, D.Lgs. n. 285 del 1992 – tutte disposizioni di legge vigenti all'epoca dei fatti. Si ricorda, poi, che, sebbene con la L. n. 241 del 1990, art. 20 il legislatore abbia equiparato in linea di principio il silenzio al provvedimento di accoglimento dell'istanza per l'ottenimento di un titolo abilitativo, la portata dell'istituto non è illimitata;
infatti, la norma citata al comma 4 configura ragguardevoli eccezioni a tale principio, fra cui rientra la materia della pubblica sicurezza. Proprio alla pubblica sicurezza si impronta la ratio del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, comma 4, ponendo in capo alla Pubblica Amministrazione un preciso onere di verifica circa le condizioni ed i presupposti per l'autorizzazione dell'attività di affissione, cosicché risulta illegittima la previsione del meccanismo del silenzio assenso ad opera di fonti secondarie. Ciò va detto, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di nomofilachia, in fattispecie analoghe a quella in discussione, (Cass. 25165/2006), secondo cui “In tema di violazione dell'art. 23, commi 4 e 11, codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di cartelli e di altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione dell'ente proprietario della strada, è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che l'interessato abbia avanzato istanza di autorizzazione e che sulla stessa l'ente proprietario non si sia pronunciato nei sessanta giorni successivi, dal momento che il suddetto termine, previsto dall'art. 53, comma 5, del regolamento al codice della strada, non è perentorio ed esso non risulta incluso nell'elenco di cui alla tabella B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.300, che, in attuazione dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, contempla i casi in cui il silenzio sulla domanda di rilascio di una autorizzazione amministrativa produce gli effetti del suo accoglimento”. A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato (6175/2018) ha di recente rammentato “i tratti essenziali della disciplina vigente in materia di impianti pubblicitari (VI, sentenze 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244), osservando che: i contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i seguenti: 1) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari;
2) stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione all'installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari;
4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette;
con l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti CP_1 pubblicitari, in siti ove è possibile collocare gli stessi”; la Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2002 n. 455 ha precisato che: “La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l'installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”. A tale ricognizione può
pagina5 di 6 aggiungersi che l'art. 48, comma 2, del citato regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce che: “I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali”. Da quanto sopra consegue l'integrale rigetto dell'appello, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dall'appellante, nella specie non provato neanche tramite presunzioni semplici. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, con condanna dell'appellante alla rifusione delle stesse in favore dell'appellata, e si liquidano in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- conferma la sentenza n. 1391/2021 emessa in data 06.04.2021 dal Giudice di Pace di Velletri, nel giudizio r.g. n. 3449/2017, pubblicata il 07.09.2021;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Velletri, 28 marzo 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
pagina6 di 6
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 946 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente TRA p.i. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pernafelli e Parte_1 P.IVA_1 inel
- APPELLANTE- E
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Serena D'Acunzo; Controparte_1 P.IVA_2
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1391/2021 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata il 07.09.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03.03.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1391/2021 il Giudice di pace di Velletri ha: - rigettato il ricorso;
- convalidato il verbale di accertamento di violazione n. 3936 del 09.06.2017, rimettendo nei termini il ricorrente per il pagamento in misura ridotta;
- compensato tra le parti le spese del giudizio. Con ricorso in appello, la ha adito il Tribunale: “affinché l'On.le Parte_1
Tribunale Ordinario di Vellet ignandi, fissata l'udienza di discussione e comparizione delle parti ed assunti gli altri provvedimenti del caso in tema di immediata sospensione, anche inaudita altera parte o all'esito della comparizione delle parti in Camera di Consiglio, della efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, Voglia accogliere lo spiegato appello ed in riforma dell'impugnata Sentenza n. 1391/2021 emessa in data 06.04.2021 dal Giudice di Pace di Velletri Dott.ssa Maria Cristina Speranza e pubblicata in data 07.09.2021, non notificata, accogliere integralmente le conclusioni di seguito riportate: 1) In via preliminare e principale: accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui al punto 1) dei motivi di impugnazione, il difetto di legittimazione ad causam, difetto di legittimazione ad agire e il difetto di titolarità del diritto sostanziale sottoposto a giudizio da parte del
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e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'erroneità e/o l'invalidità e/o la nullità della CP_1
a impugnata essendo stata la sentenza emessa con riferimento a soggetto privo di legittimazione e di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, con ogni conseguenziale provvedimento di legge anche in termini di spese legali e relativa condanna;
pagina1 di 6 2) Nel merito: in via gradata, per tutte la causali di cui al punto 2) dei motivi di impugnazione, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, accogliere integralmente le richieste di cui al ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e per l'effetto, la parte appellante chiede disporsi l'annullamento dell'impugnato verbale con ogni presupposta e/o conseguente statuizione;
in subordine, chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale. Con vittoria di spese subite, nonché riconoscimento del danno subito dalla in persona del legale rappresentante pro tempore, da stabilirsi in via Parte_1 antificazione del quale ci si rimette al prudente apprezzamento del Giudice adito. 3) In tutti i casi: condannare l'appellata alla refusione delle spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”. Costituendosi in giudizio, il ha chiesto di “Rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1 in persona pro tempore in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 fetto confermare la Sentenza n.1391/2021 emessa dal Giudice di Pace di Velletri. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado”. Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, all'udienza del 27.09.23 la causa è stata rinviata per la discussione orale e all'udienza del 03.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata decisa dal giudice. In via preliminare occorre affrontare la questione relativa all'ammissibilità dell'appello. Parte appellata eccepisce l'inappellabilità dell'impugnata sentenza atteso che ai sensi dell'art. 339 comma 3 c.p.c. “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. L'eccezione è infondata. Non si ritiene di poter condividere l'assunto di parte appellata, giacché la stessa non ha considerato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, secondo cui, in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, non si applica l'art. 113 c.p.c., comma 2. La giurisprudenza di legittimità ha rilevato sul punto come sia "del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico" (così Cass., sez. VI, 02/04/2019, n. 9145; Cass., sez. VI, 19/11/2018, n.29716, in argomento anche Cass., sez. VI, 12/7/2017, n. 17212). Ciò detto, deve procedersi alla valutazione nel merito. A tal riguardo, deve rilevarsi che, tenuto conto dell'identità delle censure sollevate, il giudicante richiama tutte le considerazioni di merito già svolte in recenti pronunce di questo Tribunale (Sentenza n. 1699/2023 pubbl. il 11/09/2023; Sentenza n. 1700/2023 pubbl. il 11/09/2023, Sentenza n. 1701/2023 pubbl. il 11/09/2023, Sentenza n. 646/2023 pubbl. il 03/04/2023) che si condividono e si intendono ribadire anche in questo giudizio. Con il primo motivo di appello l'appellante ha eccepito il difetto di legittimazione ad causam, difetto di legittimazione ad agire e difetto di titolarità del diritto sostanziale sottoposto a giudizio da parte del vizi sostanziali del verbale di accertamento;
omessa Controparte_1 pronuncia, difetto d omessa valutazione delle produzioni documentali;
erroneità, invalidità e/o nullità della pronuncia essendo stata la sentenza emessa con riferimento a soggetto privo di legittimazione e di titolarità della posizione soggettiva vanta in giudizio. La censura è infondata per i motivi che seguono. L'appellante deduce che la Polizia locale avrebbe emesso il verbale impugnato su territorio posto al di fuori del proprio ambito di competenza territoriale (“l'impianto pubblicitario in questione, infatti, è collocato su strada extraurbana posta al di fuori del perimetro del
[...]
, quindi fuori dal centro abitato e dall'area di relativa competenza comun CP_1
pagina2 di 6 rilascio delle autorizzazioni”) e che il giudice di prime cure “seppur legittimato d'ufficio, ha omesso di rilevare il difetto di legittimazione e titolarità, nel merito, del Controparte_1 riconoscendo piena validità ed efficacia a un verbale nullo”. Ha fatto p richiesta inviata nel mese di novembre 2018 alla e al Controparte_2 riscontro inviato dal Dirigente dott. , il dale Persona_1 de quo è di competenza della . Controparte_2
Il appellato deduce, ssibilità del motivo per violazione del divieto CP_1
d re nuovi motivi in sede d'appello, atteso che nel giudizio davanti al Giudice di Pace
“l'unico motivo avanzato concerne una supposta autorizzazione degli impianti rilasciata a seguito di d.i.a. nell'anno 2008, ma in nessun punto si fa riferimento a contestazione circa la legittimazione ad autorizzare l'impianto né tantomeno circa quella a irrogare la sanzione”. Asserisce inoltre che la contestazione sarebbe stata irrogata all'interno del territorio comunale di a cura della Polizia Municipale di tale Comune. CP_1
Orbene, si rilevare come, in linea generale, la questione relativa al difetto di legittimazione processuale, essendo rilevabile d'ufficio, possa essere sollevata per la prima volta in sede di appello;
tuttavia, nel caso di specie l'appellante si duole della circostanza che il giudice di prime cure non avrebbe dichiarato la nullità del verbale per averlo elevato la Polizia municipale in strada non di sua competenza, nonché per difetto di competenza del Comune di al rilascio della relativa autorizzazione. Conseguentemente, oggetto della doglianza non CP_1 arenza di legittimazione (passiva) del quanto l'asserita incompetenza del CP_1
Comune e della Polizia municipale, e, quindi, l ento della sanzione da parte di
[...]
incompetente per territorio. Parte_2
Ritiene questo giudice che si tratta di un motivo di opposizione attinente al corretto esercizio del potere sanzionatorio in capo all'Amministrazione, inammissibile in quanto tardivamente sollevato per la prima volta in appello. Si osserva inoltre che il giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde agli inerenti principi, in particolare della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare ragioni di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotte nell'atto di opposizione (cfr. Cass. n. 9178/2010; cfr. anche Cassazione civile sez. II, 21/02/2007, n.4019: “nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente con l'atto introduttivo del giudizio, né prendere in considerazione nuovi profili di illegittimità dell'atto amministrativo tardivamente dedotti”). Si richiama sul punto anche la pronuncia della Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, n.17569, che distingue fra vizio di incompetenza assoluta e relativa dell'amministrazione “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l'atto di opposizione”. Conseguentemente, il vizio lamentato dalla dedotto per la prima volta in Parte_1 appello (e pertanto nuovo ed inammissibil rilevato d'ufficio dal giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
pagina3 di 6 Tale conclusione è coerente con quei princìpi giurisprudenziali (cfr. Cass. 15043/2020) per cui, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, “il giudice è tenuto a rilevare "ex officio" soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta, invece, alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto”. Per inciso, si deve considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato (si veda sul punto Cassazione civile sez. II, 16/01/2012, n.484). Con il secondo motivo di appello l'appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia di rigetto dell'opposizione a sanzione amministrativa;
preclusione di un idoneo e costituzionalmente garantito vaglio giudiziario della documentazione e delle richieste avanzate dall'odierno appellante;
omessa, erronea e insufficiente motivazione. La censura è infondata per i motivi che seguono. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità per novità del motivo articolato a pag. 11 del ricorso in appello laddove l'appellante lamenta la violazione del regolamento e piano generale degli impianti pubblicitari del Controparte_1
La Pubblidemar afferma che il giudice di prime cure ha omesso di considerare la documentazione in atti, nonché la richiamata normativa;
che l'impianto pubblicitario de quo sarebbe stato collocato previa regolare D.I.A. in ossequio alla normativa all'epoca vigente ed applicabile – atteso peraltro che il Piano Generale degli impianti pubblicitari per il Comune è stato approvato solo successivamente;
che, secondo il “regime transitorio” all'epoca vigente, l'amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sull'adeguamento entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa istanza;
che solo in caso di esito negativo o di mancata presentazione dell'istanza avrebbe dovuto indicare la data per la rimozione dell'impianto e, solo in caso di mancata ottemperanza, seguire la procedura ex art. 23 comma 13 bis C.d.S.. Orbene, si ricorda che la formulazione dell'art. 23 C.d.S., comma 1, che vieta la collocazione sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, o in prossimità di essa, di “insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sul le strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione”, indica chiaramente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di prevenire la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento degli stessi dall'unica ed essenziale funzione al momento loro demandata, che è quella della guida del veicolo. In ragione di tale ratio, il successivo comma 4 affida all'ente proprietario della strada la valutazione del maggiore o minore impatto di ciascun tipo di supporto di messaggio pagina4 di 6 pubblicitario sull'attenzione dei conducenti e subordina conseguentemente ad autorizzazione la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. A prescindere dall'adozione del Piano regolatore da parte del nonché a prescindere CP_1 dalle “prassi” riferite dal all'appellante, è indubbio tallazione di impianti CP_1 pubblicitari sia soggetta a vvedimento autorizzatorio da parte del come si CP_1 evince, infatti, dal chiaro tenore letterale del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3, comma 3 (successivamente abrogato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160) e dall'art. 23 C.d.S., comma 4, D.Lgs. n. 285 del 1992 – tutte disposizioni di legge vigenti all'epoca dei fatti. Si ricorda, poi, che, sebbene con la L. n. 241 del 1990, art. 20 il legislatore abbia equiparato in linea di principio il silenzio al provvedimento di accoglimento dell'istanza per l'ottenimento di un titolo abilitativo, la portata dell'istituto non è illimitata;
infatti, la norma citata al comma 4 configura ragguardevoli eccezioni a tale principio, fra cui rientra la materia della pubblica sicurezza. Proprio alla pubblica sicurezza si impronta la ratio del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 23, comma 4, ponendo in capo alla Pubblica Amministrazione un preciso onere di verifica circa le condizioni ed i presupposti per l'autorizzazione dell'attività di affissione, cosicché risulta illegittima la previsione del meccanismo del silenzio assenso ad opera di fonti secondarie. Ciò va detto, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di nomofilachia, in fattispecie analoghe a quella in discussione, (Cass. 25165/2006), secondo cui “In tema di violazione dell'art. 23, commi 4 e 11, codice della strada, che sanziona la collocazione lungo le strade di cartelli e di altri mezzi di pubblicità senza autorizzazione dell'ente proprietario della strada, è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che l'interessato abbia avanzato istanza di autorizzazione e che sulla stessa l'ente proprietario non si sia pronunciato nei sessanta giorni successivi, dal momento che il suddetto termine, previsto dall'art. 53, comma 5, del regolamento al codice della strada, non è perentorio ed esso non risulta incluso nell'elenco di cui alla tabella B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.300, che, in attuazione dell'art. 20 della legge n. 241 del 1990, contempla i casi in cui il silenzio sulla domanda di rilascio di una autorizzazione amministrativa produce gli effetti del suo accoglimento”. A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato (6175/2018) ha di recente rammentato “i tratti essenziali della disciplina vigente in materia di impianti pubblicitari (VI, sentenze 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244), osservando che: i contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i seguenti: 1) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari;
2) stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione all'installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari;
4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione di affissioni dirette;
con l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti CP_1 pubblicitari, in siti ove è possibile collocare gli stessi”; la Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 2002 n. 455 ha precisato che: “La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l'installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l'uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell'assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte”. A tale ricognizione può
pagina5 di 6 aggiungersi che l'art. 48, comma 2, del citato regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce che: “I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali”. Da quanto sopra consegue l'integrale rigetto dell'appello, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dall'appellante, nella specie non provato neanche tramite presunzioni semplici. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, con condanna dell'appellante alla rifusione delle stesse in favore dell'appellata, e si liquidano in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. 147/2022) tenuto conto del valore della controversia e dei valori medi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- conferma la sentenza n. 1391/2021 emessa in data 06.04.2021 dal Giudice di Pace di Velletri, nel giudizio r.g. n. 3449/2017, pubblicata il 07.09.2021;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite, che si liquidano in euro 662,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Velletri, 28 marzo 2025 Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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