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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2375 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GATTO GIUSEPPA , come da procura in atti. attori, contro
rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. RESTUCCIA FRANCESCO Rocco Davide Fumia come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ricorrente adiva il Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G. e, premettendo di essersi candidato alle elezioni di Sindaco del Comune di Milazzo e che, poco prima delle stesse, il giornale Gazzetta del Sud pubblicava un articolo, privo di firma intitolato “L'Ama-distante- nel quale così veniva Parte_2
riportato: “L'associazione albergatori Milazzo, in una nota diramata ieri, nel rivendicare la propria autonomia politica e partitica comunica di non aver condiviso la scelta, legittima, ma inopportunamente comunicata via media, di due membri del consiglio di amministrazione del consesso di candidarsi alla carica di primo cittadino, alle prossime elezioni comunali” “ ..tirando le somme sul Controparte_2
evidenzia che a quasi due anni dalla sua fondazione, il risultato è poco soddisfacente se si
[...] considera che degli undici membri fondatori ben otto si sono dimessi nell'ultimo anno. A recedere alcune strutture alberghiere che, sebbene già strutturati nell al 2006, avevano ritenuto di sostenere con una fiducia a tempo l'iniziativa turistica”, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Accertare ritenere e dichiarare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, editrice della Gazzetta del Sud e il Sig. Controparte_4
nato [...] quale Direttore responsabile della Gazzetta del Sud, sono responsabili di diffamazione e/oper la lesione del diritto all'immagine e all'identità personale nei confronti del Dott.
; Parte_1
2) Accertare ritenere e dichiarare che la pubblicazione del suddetto articolo diffamatorio ha causato un danno ingiusto nei confronti del Dott. che dovrà essere integralmente risarcito in quanto è Pt_1
stato lesivo dell'onore, della reputazione, della dignità e dell'identità personale, economica e professionale, politica ed immagine del Dott. ; Parte_1
3) Conseguentemente condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 26.000,00 o in quella minore somma, comunque, ritenuta equa e di giustizia ad esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4) Condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, alla corresponsione di una somma da determinarsi equitativamente entro i limiti del valore del giudizio in calce dichiarato a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 08 febbraio
1948 n. 47, proporzionale alla gravità dell'offesa, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà della vittima, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
5) Ordinare la pubblicazione dell'emittenda sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, con adeguato rilievo alla pubblicazione stessa.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva la
[...]
la quale contestando le domande del ricorrente così concludeva: Controparte_1
1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, in quanto la domanda di mediazione andava presentata presso un organismo con sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia ex art. 4, comma 1, l. 28/2010;
2) Nel merito, rigettare integralmente, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dall'attore nei confronti dei resistenti;
3) Nella non temuta ipotesi di condanna ed in via meramente subordinata, ridurre il quantum richiesto dal ricorrente, nei limiti del giusto e del provato;
Disposta la mutazione del rito ed istruita la causa, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
****
Le domande di parte attrice sono inammissibili e non possono trovare accoglimento.
Dalla lettura dell'articolo pubblicato dalla S.E.S. non si evince alcun contenuto diffamatorio.
E' necessario premettere che l'articolo contiene dichiarazioni virgolettate, riportate testualmente quale contenuto del comunicato stampa fatto pervenire dall' ed è ben chiaro il soggetto da cui provengono le dichiarazioni in questione.
Con riferimento ai termini utilizzati, deve, inoltre, riconoscersi in capo al dichiarante un legittimo diritto di critica che, partendo dal dato storico vero (candidatura alla carica di Sindaco della città di Milazzo), ne offre una propria lettura manifestando una disapprovazione.
Occorre dunque procedere ad un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
L'interesse pubblico alla conoscenza del fatto si ravvisa anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali si indirizza la pubblicazione di stampa (Cassazione Civile, n. 16917/2010).
Inoltre, nell'articolo oggetto di causa si riconosce la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti e l'informazione in esso riportata non assume alcun contenuto lesivo dell'immagine e del decoro e dunque non appare necessario ponderare la denunciata lesione con lo scopo informativo. Si rileva, infine, che vi è corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, ed è stata assicurata l'oggettiva verità del racconto;
la eventuale presenza di inesattezze appare irrilevante in quanto riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo, infatti l'ambito dell'attività svolta dal candidato Sindaco Pt_1
corrisponde a quello cui si riferisce l' e vi è una stratta correlazione con
[...]
il da esso presieduto. CP_2
Appare utile ricordare che, comunque è lecita la divulgazione a mezzo stampa di notizie anche lesive dell'onore di un soggetto, quando ricorrono sostanzialmente tre condizioni: l' utilità sociale dell'informazione; la verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca;
la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non deve eccedere lo scopo informativo che si persegue e deve essere improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta. Come la Corte di Cassazione ha precisato, la forma della critica non è civile quando non è basata sulla leale chiarezza, “quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni” (sent. 5259/1984).
Nel caso di specie la notizia divulgata dal giornale, non lede l'onore del Candidato
Sindaco in quanto in essa si esprime solo un giudizio sul suo operato non politico.
Si osserva a tal fine che l'attore non ha allegato i fatti da cui ricavare, anche in via presuntiva, la sussistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla pubblicazione dell'articolo in questione.
Infatti, come da costante giurisprudenza, nel caso di lesione di valori della persona il danno non è in re ipsa, ma andrebbe provato in modo specifico (Cass. Sez. Unite,
Sentenza n. 26972 del 2008).
Infatti il danneggiato dovrebbe allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire il nesso eziologico che lega la pubblicazione della notizia ed il danno subito, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata, ad eccezione della indicazione dell'esito negativo delle elezioni comunali e della diffusione del comunicato ma non vi è prova che il citato esito sia diretta conseguenza della pubblicazione dell'articolo.
Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le Sentenze della Cass. SSUU n.26972 del 2008 e SSUU n. 3677 del 2009 hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto specifici da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Nel caso in questione non è stato offerto al giudice alcun criterio, come sarebbe stato preciso onere di parte attrice, per procedere ad una liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato.
Non si ravvisa, infine, violazione della legge 28/2000 in quanto il citato art. 8 vieta la diffusione di sondaggi o notizie di intenzioni di voto, nel periodo c.d. di garanzia e, appare chiaro come l'articolo per cui è causa non ha riportato nè notizie su sondaggi nè intenzioni di voto, avendo solo riprodotto una valutazione sull'attività svolta dal nell'ambito dell'Associazione, pur se essa negativa. Pt_1
Né, parimenti, si riconosce alcuna violazione della par condicio in quanto, come sopra meglio specificato, l'articolo pubblicato dal giornale non conteneva alcun messaggio politico o intenzioni di voto, e, pertanto, legittimamente la richiesta di rettifica con la quale si riteneva: “la comunicazione in questione espressione di voto che viola
l'espresso divieto dei 15 giorni previsto dall'art. 8 L. 28/00 e il mancato rispetto delle disposizioni sui messaggi politici autogestiti”, ritenuta infondata non è stata accolta.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano applicando i parametri di legge vigenti .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2375/2016, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attore;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 26/11/2024 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2375 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GATTO GIUSEPPA , come da procura in atti. attori, contro
rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. RESTUCCIA FRANCESCO Rocco Davide Fumia come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Diritti della personalita' (anche della persona giuridica).
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ricorrente adiva il Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G. e, premettendo di essersi candidato alle elezioni di Sindaco del Comune di Milazzo e che, poco prima delle stesse, il giornale Gazzetta del Sud pubblicava un articolo, privo di firma intitolato “L'Ama-distante- nel quale così veniva Parte_2
riportato: “L'associazione albergatori Milazzo, in una nota diramata ieri, nel rivendicare la propria autonomia politica e partitica comunica di non aver condiviso la scelta, legittima, ma inopportunamente comunicata via media, di due membri del consiglio di amministrazione del consesso di candidarsi alla carica di primo cittadino, alle prossime elezioni comunali” “ ..tirando le somme sul Controparte_2
evidenzia che a quasi due anni dalla sua fondazione, il risultato è poco soddisfacente se si
[...] considera che degli undici membri fondatori ben otto si sono dimessi nell'ultimo anno. A recedere alcune strutture alberghiere che, sebbene già strutturati nell al 2006, avevano ritenuto di sostenere con una fiducia a tempo l'iniziativa turistica”, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande:
1) Accertare ritenere e dichiarare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, editrice della Gazzetta del Sud e il Sig. Controparte_4
nato [...] quale Direttore responsabile della Gazzetta del Sud, sono responsabili di diffamazione e/oper la lesione del diritto all'immagine e all'identità personale nei confronti del Dott.
; Parte_1
2) Accertare ritenere e dichiarare che la pubblicazione del suddetto articolo diffamatorio ha causato un danno ingiusto nei confronti del Dott. che dovrà essere integralmente risarcito in quanto è Pt_1
stato lesivo dell'onore, della reputazione, della dignità e dell'identità personale, economica e professionale, politica ed immagine del Dott. ; Parte_1
3) Conseguentemente condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 26.000,00 o in quella minore somma, comunque, ritenuta equa e di giustizia ad esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4) Condannare gli stessi, in solido o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, alla corresponsione di una somma da determinarsi equitativamente entro i limiti del valore del giudizio in calce dichiarato a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 08 febbraio
1948 n. 47, proporzionale alla gravità dell'offesa, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà della vittima, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
5) Ordinare la pubblicazione dell'emittenda sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, con adeguato rilievo alla pubblicazione stessa.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva la
[...]
la quale contestando le domande del ricorrente così concludeva: Controparte_1
1) In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria, in quanto la domanda di mediazione andava presentata presso un organismo con sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia ex art. 4, comma 1, l. 28/2010;
2) Nel merito, rigettare integralmente, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dall'attore nei confronti dei resistenti;
3) Nella non temuta ipotesi di condanna ed in via meramente subordinata, ridurre il quantum richiesto dal ricorrente, nei limiti del giusto e del provato;
Disposta la mutazione del rito ed istruita la causa, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale.
****
Le domande di parte attrice sono inammissibili e non possono trovare accoglimento.
Dalla lettura dell'articolo pubblicato dalla S.E.S. non si evince alcun contenuto diffamatorio.
E' necessario premettere che l'articolo contiene dichiarazioni virgolettate, riportate testualmente quale contenuto del comunicato stampa fatto pervenire dall' ed è ben chiaro il soggetto da cui provengono le dichiarazioni in questione.
Con riferimento ai termini utilizzati, deve, inoltre, riconoscersi in capo al dichiarante un legittimo diritto di critica che, partendo dal dato storico vero (candidatura alla carica di Sindaco della città di Milazzo), ne offre una propria lettura manifestando una disapprovazione.
Occorre dunque procedere ad un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
L'interesse pubblico alla conoscenza del fatto si ravvisa anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali si indirizza la pubblicazione di stampa (Cassazione Civile, n. 16917/2010).
Inoltre, nell'articolo oggetto di causa si riconosce la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti e l'informazione in esso riportata non assume alcun contenuto lesivo dell'immagine e del decoro e dunque non appare necessario ponderare la denunciata lesione con lo scopo informativo. Si rileva, infine, che vi è corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, ed è stata assicurata l'oggettiva verità del racconto;
la eventuale presenza di inesattezze appare irrilevante in quanto riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo, infatti l'ambito dell'attività svolta dal candidato Sindaco Pt_1
corrisponde a quello cui si riferisce l' e vi è una stratta correlazione con
[...]
il da esso presieduto. CP_2
Appare utile ricordare che, comunque è lecita la divulgazione a mezzo stampa di notizie anche lesive dell'onore di un soggetto, quando ricorrono sostanzialmente tre condizioni: l' utilità sociale dell'informazione; la verità oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un diligente lavoro di ricerca;
la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non deve eccedere lo scopo informativo che si persegue e deve essere improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta. Come la Corte di Cassazione ha precisato, la forma della critica non è civile quando non è basata sulla leale chiarezza, “quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni” (sent. 5259/1984).
Nel caso di specie la notizia divulgata dal giornale, non lede l'onore del Candidato
Sindaco in quanto in essa si esprime solo un giudizio sul suo operato non politico.
Si osserva a tal fine che l'attore non ha allegato i fatti da cui ricavare, anche in via presuntiva, la sussistenza di un danno non patrimoniale derivante dalla pubblicazione dell'articolo in questione.
Infatti, come da costante giurisprudenza, nel caso di lesione di valori della persona il danno non è in re ipsa, ma andrebbe provato in modo specifico (Cass. Sez. Unite,
Sentenza n. 26972 del 2008).
Infatti il danneggiato dovrebbe allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire il nesso eziologico che lega la pubblicazione della notizia ed il danno subito, allegazione che nel caso di specie è completamente mancata, ad eccezione della indicazione dell'esito negativo delle elezioni comunali e della diffusione del comunicato ma non vi è prova che il citato esito sia diretta conseguenza della pubblicazione dell'articolo.
Infatti, per quanto attiene alla prova del danno, le Sentenze della Cass. SSUU n.26972 del 2008 e SSUU n. 3677 del 2009 hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto specifici da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Nel caso in questione non è stato offerto al giudice alcun criterio, come sarebbe stato preciso onere di parte attrice, per procedere ad una liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato.
Non si ravvisa, infine, violazione della legge 28/2000 in quanto il citato art. 8 vieta la diffusione di sondaggi o notizie di intenzioni di voto, nel periodo c.d. di garanzia e, appare chiaro come l'articolo per cui è causa non ha riportato nè notizie su sondaggi nè intenzioni di voto, avendo solo riprodotto una valutazione sull'attività svolta dal nell'ambito dell'Associazione, pur se essa negativa. Pt_1
Né, parimenti, si riconosce alcuna violazione della par condicio in quanto, come sopra meglio specificato, l'articolo pubblicato dal giornale non conteneva alcun messaggio politico o intenzioni di voto, e, pertanto, legittimamente la richiesta di rettifica con la quale si riteneva: “la comunicazione in questione espressione di voto che viola
l'espresso divieto dei 15 giorni previsto dall'art. 8 L. 28/00 e il mancato rispetto delle disposizioni sui messaggi politici autogestiti”, ritenuta infondata non è stata accolta.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti che si liquidano applicando i parametri di legge vigenti .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2375/2016, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attore;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti Parte_1
che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 26/11/2024 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola