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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1018 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZARBO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. BOGONI PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLARI CP_1 C.F._2
ALBERTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 e con l'intervento ex lege
del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
20/03/2024, non notificata, nel procedimento di divorzio.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 258/24: 1) REVOCARE l'assegnazione a
della casa coniugale sita in Baone via Padova 13; 2) DICHIARARE la CP_1
cessazione della materia del contendere in ordine corresponsione diretta a favore delle figlie
maggiorenni e dell'assegno di mantenimento, quantificato Parte_2 Persona_1
in €. 1.500,00 oltre indici Istat e spese straordinarie nella misura del 75%; 3) DICHIARARE che
non ha diritto a percepire da un assegno divorzile;
4) in via CP_1 Parte_1
subordinata PORRE a carico di un assegno divorzile ridotto congruamente Parte_1
rispetto a quello stabilito con la sentenza di divorzio (€. 4.500,00) 5) RIGETTARE l'appello
incidentale di controparte 5) Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte reclamata e reclamante incidentale:
“Tanto esposto, richiamate tutte le proprie difese, il sottoscritto procuratore così conclude: 1.
Respingersi integralmente l'appello proposto dal dott. per essere sia inammissibile Parte_1
che infondato in fatto e in diritto.
2. In accoglimento dell'appello incidentale, voglia la Corte di
Appello, in parziale riforma della appellata sentenza, dichiarare tenuto e condannare il dott.
alla integrale rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore Parte_1
della signora ovvero, in subordine, disporne la compensazione nella misura di un CP_1
2 terzo, condannando il dott. alla rifusione dei rimanenti 2/3. Spese del presente Parte_1
grado di giudizio rifuse”.
Per il P.G.:
“Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da rileva non essere dovuto Parte_1
intervento ex art. 70 c.p.c., richiamata sul punto Cass. Sez. 2 n. 6262 del 10/03/2017 (“L'art. 70,
comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di
separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo
matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti
patrimoniali”). Vi è in ogni caso parere contrario all'accoglimento del motivo relativo al
mantenimento delle figlie”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 8 luglio 2021 adiva il Tribunale di Rovigo, Parte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo che: in data 19 gennaio
1991 aveva contratto matrimonio con da cui erano nati i figli (n. 20 CP_1 Per_2
giugno 1991), maggiorenne ed autosufficiente, (n. 13 dicembre 1994) e (n. Parte_2 Per_1
7 dicembre 1998), entrambe maggiorenni e non autosufficienti;
con sentenza del 11 aprile 2016,
il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato la separazione dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con regolamentazione del diritto dovere di visita del padre, l'obbligo di quest'ultimo di provvedere al versamento di un assegno mensile di complessivi euro 4.500,00 per i figli (euro 1.500,00 ciascuno), oltre al 75%
3 delle spese straordinarie e di euro 4.500,00 a titolo di assegno di mantenimento mensile della moglie. Tuttavia, stante la sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiore , Per_2
l'elevato quantum dell'assegno previsto per le figlie e e l'assenza di Parte_2 Per_1
presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della resistente, domandava la revoca del proprio obbligo di provvedere al mantenimento del primogenito, la diminuzione del contributo mensile per le altre due figlie ad euro 1.000,00 ciascuna con versamento diretto alle stesse, oltre al 75% delle spese straordinarie e nessun contributo per la moglie o, in subordine, la riduzione dell'importo ad euro 2.500,00 al mese.
2. Con comparsa del 4 novembre 2021 si costituiva in giudizio , nulla CP_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'assegnazione della casa familiare, l'obbligo del al versamento di un assegno di Pt_1
mantenimento per le figlie e di euro 1.650,00 al mese, direttamente nelle Parte_2 Per_1
loro mani, oltre al 75% delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 6.500,00 mensili.
3. Con ordinanza del 1° dicembre 2021, il Presidente f.f., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, stabiliva, in via provvisoria ed urgente, la cessazione dell'obbligo del del Pt_1
versamento del contributo di mantenimento per il figlio , divenuto economicamente Per_2
indipendente e confermava, per il resto, le condizioni disposte in sede di separazione.
4. All'udienza di comparizione del 5 aprile 2022 , insistendo nella richiesta di Parte_1
versamento diretto dell'assegno di mantenimento alle figlie e stante anche Parte_2 Per_1
l'accordo con la sul punto, chiedeva la modifica sul punto dell'ordinanza presidenziale. CP_1
5. Con ordinanza depositata nella medesima data il Giudice istruttore, stante l'accordo della
4 quale genitore convivente con le figlie, accoglieva la domanda del , disponendo, CP_1 Pt_1
in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, l'obbligo del padre di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese e nella misura prevista dall'ordinanza, l'assegno di mantenimento a favore delle figlie e direttamente alle stesse. Parte_2 Per_1
6. Con sentenza n. 570/2022 depositata il 22 giugno 2022, il Tribunale dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio tra le parti.
7. Rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore, quest'ultimo, all'udienza del 4 ottobre
2022, incaricava la Guardia di Finanza di Rovigo di acquisire informazioni circa le risorse economico-patrimoniali delle parti, al fine di ricostruire l'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale degli ex coniugi, stante le reciproche contestazioni avanzate.
8. All'udienza del 10 maggio 2023 il si dichiarava disposto a conciliare la causa, Pt_1
proponendo di cedere la propria quota del 50% della casa familiare alla a titolo di assegno CP_1
divorzile una tantum, evidenziando che il valore dell'immobile era idoneo a coprire il valore dell'assegno divorzile per buona parte degli anni a venire, se capitalizzato.
9. Con memoria di precisazione conclusioni del 10 luglio 2023 precisava, in CP_1
ordine alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre e a favore delle figlie e di rimettere la scelta al Tribunale, chiedendo di Parte_2 Per_1
valutare l'opportunità che il contributo fosse corrisposto nelle mani delle ragazze o della madre.
10. Con la sentenza n. 258/2024 il Tribunale di Rovigo stabiliva: l'assegnazione dell'immobile coniugale alla in quanto convivente con la figlia l'obbligo del CP_1 Per_1
padre di provvedere al versamento mensile di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 75% delle spese straordinarie, direttamente nelle mani delle ragazze, stante il
5 mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle stesse e rilevata la tardività
della domanda della moglie di corrispondere a lei la somma. Stabiliva, poi, l'obbligo dell'ex marito di versare un assegno divorzile mensile di euro 4.500,00 alla resistente Pt_1 CP_1
tenuto conto dell'inadeguatezza dei redditi della medesima, della notevole disparità di risorse economiche complessive delle parti e del contributo familiare e patrimoniale dato, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Il giudizio di appello
11. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione.
11.1. Con il primo motivo il reclamante ha lamentato la violazione di norme e principi processuali della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure assegnato la casa coniugale alla reclamata, nonostante la secondogenita viva stabilmente con il Parte_2
compagno a Strà e viva in via prevalente a Padova, nell'appartamento universitario. Per_1
11.2. Con il secondo motivo il reclamante ha dedotto la nullità ed erroneità della sentenza impugnata e l'omessa pronuncia, per aver il Giudice di prime cure disposto l'obbligo del padre al versamento di un assegno di euro 1.500,00 al mese alle figlie, invece di prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti per il mantenimento diretto delle ragazze da parte del padre,
dichiarando cessata la materia del contendere.
11.3. Con il terzo motivo il reclamante ha lamentato l'erronea e carente motivazione della sentenza in punto di assegno divorzile, per aver il Tribunale riconosciuto il diritto della reclamata alla corresponsione di un assegno di euro 4.500,00 da parte dell'ex marito, nonostante l'evidente mancanza di presupposti e, in particolare, non tenendo conto della funzione perequativa
6 dell'intestazione del 50% della casa coniugale alla Bagno, della sua colpevole inerzia lavorativa e del fatto che l'elevato quantum dell'assegno di separazione era comprensivo delle spese di manutenzione della casa e, dunque, del mantenimento del tenore di vita precedente, parametro non più considerabile in sede divorzile.
11.4. Con il quarto motivo il reclamante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure compensato interamente le spese di lite, senza valorizzare la formulazione della proposta conciliativa da parte del , da cui la possibilità di determinare Pt_1
diversamente le spese di giudizio, prevedendo almeno una condanna parziale della reclamata.
12. Con comparsa del 10 settembre 2024 si è costituita in giudizio , sollevando CP_1
in via preliminare, eccezione di inammissibilità del secondo motivo d'impugnazione per carenza di interesse e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto. Ha, poi, formulato in via incidentale il seguente motivo di appello.
12.1. Con il suddetto motivo la reclamante incidentale ha lamentato l'erroneità della sentenza,
per aver il Giudice di prime cure disposto la compensazione totale delle spese di lite, sebbene avesse in realtà accolto tutte le domande della ad eccezione del quantum dell'assegno di CP_1
mantenimento per le figlie e di quello divorzile per sé e rigettato tutte le domande del . Pt_1
13. Gli atti venivano trasmessi al P.G. per le sue conclusioni.
14. Con ordinanza del 7 ottobre 2024 il Collegio, al fine di verificare la situazione economico-patrimoniale aggiornata delle parti, ordinava alle stesse la produzione delle dichiarazioni dei redditi sopravvenute alle ultime depositate nel giudizio di primo grado.
15. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 10 febbraio 2025, la Corte
tratteneva la causa in decisione.
7 Esame dei motivi di impugnazione
16. Così ricostruite le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
16.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Giova premettere che il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere emesso dal Giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, così da garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate e che, in particolare, nel caso di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, il requisito fondamentale per l'assegnazione è
quello della “coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza
del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno
appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una
determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (ex multis, Cass. Civ. n. 16134/2019).
Da ciò deriva che, in tutti i casi in cui un figlio maggiorenne viva in via prevalente nella casa familiare, possono non essere ritenuti rilevanti, ai fini dell'assegnazione, gli allontanamenti dello stesso per motivi di studio o lavoro, purché collegati alla necessità di frequentazione del corso di studi nella sede universitaria e a ciò finalizzati.
Nel caso di specie, ritenuto pacifico che le figlie e pur maggiorenni, non Parte_2 Per_1
sono economicamente indipendenti (dato mai contestato dalle parti), non potendo considerarsi significativo, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza, il versamento dell'assegno mensile da parte del padre, avendo il contributo di mantenimento come presupposto proprio la mancanza di un'autonoma fonte di reddito da parte delle figlie, occorre verificare l'ulteriore requisito della
8 prevalente convivenza delle figlie con la madre nei termini sopra indicati.
Relativamente alla secondogenita va osservato che, nel corso del giudizio di primo Parte_2
grado, è emerso che la medesima avesse affittato un posto letto a Venezia per ragioni di studio,
tornando però periodicamente nella casa familiare (cfr. pag. 1 memoria del reclamante del 5
maggio 2022), a nulla valendo la successiva deduzione del padre, avanzata solo in sede di memoria conclusionale e ora di appello, secondo cui la figlia vivrebbe con il Stra, CP_2
non avendo il fornito alcuna prova al riguardo ed essendo tale fatto contestato dalla Pt_1
(cfr. pag. 2 della memoria di replica del 29 ottobre 2023 e pag. 4 della comparsa del 10 CP_1
settembre 2024). Relativamente a emerge dagli atti che, sebbene la ragazza avesse a Per_1
disposizione un appartamento universitario a Padova, ella era tornata a vivere stabilmente nella casa familiare con la madre (come ammesso anche dal reclamante stesso a pag. 2 della memoria del 1° giugno 2022, ove può leggersi: “ (nata il [...]) ha più di 23 anni, Persona_1
frequenta un corso di laurea a Padova, dove viveva prevalentemente, anche se al momento è
tornata a vivere con la madre”).
Di conseguenza, considerato quanto sopra e tenuto conto del principio dell'onere della prova ex art. 2697 cc, secondo cui spetta alla parte che voglia far valere un diritto in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, deve ritenersi che il reclamante non abbia fornito alcuna prova della recisione del collegamento tra le figlie e la casa familiare e quantomeno ciò è da escludersi certamente per Per_1
Stante quanto sin qui argomentato si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla reclamata per abitarvi con la prole, dovendo rigettarsi sul punto il motivo di impugnazione e confermarsi la sentenza impugnata.
9 16.2. Il secondo motivo di impugnazione è del pari infondato. Invero, deve osservarsi che,
indipendentemente dall'eccezione di parte reclamata di inammissibilità del motivo d'impugnazione per carenza d'interesse, non può in alcun modo ritenersi che in primo grado fosse cessata la materia del contendere in punto di assegno di mantenimento a favore delle figlie e e a carico del padre, in quanto, l'accordo dell'udienza del 5 aprile 2022, Parte_2 Per_1
citato dal reclamante come presupposto per il venir meno della controversia, riguardava esclusivamente la possibilità per il padre di corrispondere l'assegno direttamente nelle mani delle figlie (cfr. verbale d'udienza, ove può leggersi, in merito alla questione dell'assegno, che il difensore di parte reclamante: “insiste nella richiesta di pagamento diretto del pagamento
dell'assegno alle figlie;
rappresenta che controparte non si oppone a tale modalità di
corresponsione; pertanto chiedono modificarsi l'ordinanza presidenziale e disporsi il
pagamento diretto alle figlie” e che il difensore della reclamata: “non si oppone”, anche se poi,
in realtà, quest'ultima aveva evidentemente cambiato idea, formulando in sede di deposito di memoria di precisazione conclusioni, domanda di versamento dell'assegno a sé, dichiarata tardiva dal Tribunale e quindi non ammessa), persistendo la necessità di accertare, mediante verifica del requisito dell'autosufficienza economica, l'effettivo diritto delle stesse alla percezione del contributo e dovendo, poi, nel caso di esito positivo dell'accertamento, stabilire il
quantum dell'emolumento ordinario e la quota di spese straordinarie, tenendo conto delle risorse economiche complessive dei genitori, delle esigenze delle ragazze e del tenore di vita precedentemente goduto dalla famiglia per garantire alle stesse il soddisfacimento delle loro necessità. Non essendo le medesime conviventi con il padre non esiste una forma di mantenimento diretto a carico dello stesso, ma l'accordo raggiunto e la modifica dell'ordinanza
10 presidenziale sono state nel senso di versamento diretto nelle mani delle figlie dell'assegno come stabilito in sede di separazione e come confermato dal Tribunale in primo grado.
Di conseguenza, chiarita l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in punto di assegno di mantenimento a favore di e Parte_2 Per_1
non può che rigettarsi il motivo d'impugnazione, confermandosi la decisione del Tribunale.
16.3. Il terzo motivo di impugnazione è altresì infondato. Preliminarmente, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento di legittimità, il riconoscimento dell'assegno divorzile è
subordinato ad una valutazione, da parte del Giudice, fondata su due parametri equivalenti,
rappresentati, da un lato, dal criterio assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli e, dall'altro, da quello perequativo-compensativo volto al riconoscimento del ruolo e del contributo dato dal coniuge che ha sacrificato, in tutto o in parte, la propria carriera lavorativa per quella domestica, in relazione anche della durata del matrimonio (Cass. Civ. Sez. Un. n. 18287/18).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione economica depositata in giudizio, risulta evidente che, da un lato, il , oltre ad essere comproprietario della casa familiare con la Pt_1
e con il fratello di due immobili e di un terreno ereditati dal padre, è pieno proprietario di CP_1
un ulteriore immobile sito a Baone, ove vive e di due auto del valore medio di euro 130.000,00, è
intestatario di due conti correnti bancari, uno presso banca con saldo di euro CP_3
355.280,02 e l'altro presso banca Fideuram con saldo di euro 3.995,77, titolare di due depositi titoli, l'uno presso del valore di euro 809.003,49 e l'altro presso Fideuram del valore di CP_3
euro 36.115,18, di otto polizze assicurative del valore medio di euro 152.859,30, di quattro libretti di risparmio con saldo positivo e di partecipazioni ad un fondo d'investimento del valore
11 di euro 40.726,01 (cfr. relazione della guardia di Finanza del 12 gennaio 2023) e godeva, negli anni 2022 e 2023, di un reddito medio netto mensile di euro 45.546,62, ottenuto dal lavoro di chirurgo ortopedico presso una clinica privata (cfr. docc. del 18 ottobre 2024); mentre, dall'altro,
la reclamata è proprietaria del 50% della casa familiare e di un veicolo Tiguan del valore di euro
38.000,00, intestataria di due conti correnti bancari, l'uno presso banca con saldo di CP_3
euro 29.124,15 e l'altro presso banca BPER con saldo di euro 48.450,09, (somma ottenuta dall'eredità dei defunti genitori), titolare di una polizza vita del valore di euro 26.707,02 e di un fondo Fideuram del valore di circa euro 32.689,61 e si manteneva grazie all'assegno mensile del marito, in quanto casalinga (cfr. relazione Guardia di Finanza del 12 gennaio 2023 e docc. del 6
novembre 2024, ove risulta che il reddito medio netto mensile della signora era pari alla somma versata dal marito come assegno divorzile, diminuita dal pagamento delle imposte).
Da tali risultanze, non può che ritenersi evidente la disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti e, soprattutto, la condizione di inadeguatezza reddituale dell'ex moglie, difficilmente superabile, data ormai l'età (61 anni) e i diversi anni di assenza dal mondo del lavoro, da cui si ritiene desumibile una perdita della professionalità, quantomeno parziale, della medesima.
In ragione di ciò, non può che ritenersi esistente il diritto della alla percezione di un CP_1
assegno divorzile sotto il profilo della funzione assistenziale dell'emolumento.
Non può, infatti, ritenersi meritevole di considerazione la tesi del reclamante secondo cui il diritto della alla percezione dell'assegno non sussisterebbe per la colpevole inerzia CP_1
lavorativa della stessa, che ben poteva ricollocarsi nel mondo lavorativo dopo il compimento dei quindici anni della figlia minore, dal momento che, oltre alla notoria difficoltà di reperire lavoro in età avanzata (all'epoca dei fatti la reclamata aveva circa 50 anni) dopo un lungo periodo di
12 assenza, da cui l'inevitabile diminuzione di professionalità, la anche a causa CP_1
dell'ubicazione della casa familiare, sita in una frazione di un piccolo comune, che non permetteva di certo ai figli di potersi muovere liberamente neppure in età adolescenziale, non potendo contare sulla presenza di collegamenti pubblici costanti e non potendo muoversi in bicicletta o a piedi, data la distanza dal centro città e la pericolosità del tratto stradale, doveva ancora occuparsi della gestione quotidiana dei ragazzi, soprattutto di garantendo la Per_1
propria disponibilità per l'accompagnamento a scuola e agli ulteriori impegni sportivi e sociali.
Per quanto attiene, invece, al profilo perequativo-compensativo, va rilevato che, nel corso del giudizio, è chiaramente emerso il contributo familiare della (d'accordo con l'ex marito CP_1
come accertato anche dalla sentenza di separazione passata in giudicato e ammesso in atti dal
, cfr. doc. n. 2, ove può leggersi: “per pacifica ammissione delle parti ogni esigenza Pt_1
familiare e domestica era gestita dalla convenuta, la quale poteva attingere dal conto corrente
cointestato […] alimentato dai versamenti effettuati dal ” e pag. 14 dell'atto di appello), Pt_1
che rinunciava, a seguito della nascita dei tre figli, al proprio posto di lavoro di infermiera professionale per dedicarsi completamente alla gestione della vita domestica e alla cura dei tre figli, permettendo di conseguenza al marito, di concentrarsi sul proprio lavoro (come ammesso,
infatti, dal medesimo, in sede separazione, egli usciva di casa alle 7.00 e vi faceva rientro alle
20.00, spesso avendo turni di reperibilità anche nel weekend), agevolandone gli avanzamenti di carriera e, dunque, l'aumento della sua capacità reddituale, da cui può ritenersi derivato il divario di risorse attualmente esistente tra le parti.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta evidente l'esistenza dei presupposti assistenziale e perequativo-compensativo previsti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della
13 reclamata e considerato che, nella sentenza di separazione, non risulta affatto precisato che il
quantum stabilito per l'assegno di mantenimento della moglie tenesse conto espressamente delle alte spese di manutenzione delle casa familiare, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante e che, in ogni caso, in sede di divorzio, il Giudice è tenuto a procedere ad una nuova verifica dei presupposti per la concessione dell'emolumento, trattandosi di requisiti diversi rispetto a quelli previsti in sede di separazione, si condivide la decisione del Tribunale di stabilire il diritto della alla percezione di un assegno divorzile da parte dell'ex marito di euro 4.500,00, CP_1
reputando tale somma correttamente parametrata alle risorse economico-patrimoniali complessive delle parti, nonché al contributo familiare e patrimoniale dato dalla anche in CP_1
virtù dell'età della reclamata (61 anni) e della durata ultratrentennale del matrimonio.
16.4. Anche il quarto motivo è infondato e va esaminato con il reclamo incidentale che è
speculare e contrario. Infatti, considerate le conclusioni dimesse in primo grado delle parti, che per il reclamante risultavano: il recepimento dell'accordo delle parti sul mantenimento diretto delle figlie e da parte del padre, con conseguente cessazione della materia Parte_2 Per_1
del contendere e la revoca dell'assegnazione della casa familiare e nessun assegno divorzile per la moglie o, in subordine, il riconoscimento di un assegno in misura ridotta rispetto a quello stabilito in separazione, mentre, per la reclamata: l'assegnazione della casa coniugale a sé,
l'obbligo del di corrispondere un assegno di mantenimento mensile per le figlie di euro Pt_1
1.650,00 per ciascuna, direttamente a loro o alla madre, oltre al 75% delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile per sé e a carico dell'ex marito di euro 6.500,00 al mese e tenuto conto della decisione del Tribunale, che stabiliva l'assegnazione della casa familiare alla il diritto delle figlie e al versamento di un assegno di CP_1 Parte_2 Per_1
14 mantenimento mensile da parte del padre di euro 1.500,00 per ciascuna direttamente nelle loro mani, oltre al 75% delle spese straordinarie ed il diritto dell'ex moglie alla percezione di un assegno divorzile da parte del di euro 4.500,00 al mese, risulta evidente la prevalente Pt_1
soccombenza del reclamante, reputandosi non rilevante la proposta conciliativa avanzata dallo stesso di trasferimento della restante metà dell'abitazione coniugale, in quanto non idonea a garantire il sostentamento della medesima, stante il corrispondente venir meno della corresponsione mensile di una somma in grado di soddisfare le esigenze di vita della predetta.
Pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per porre le spese di giudizio anche solo parzialmente a carico della reclamata, dovendosi quindi rigettare il relativo motivo di reclamo. È,
invece, fondato il reclamo incidentale della in relazione alla statuizione che ha CP_1
compensato le spese di lite.
Invero, considerato che in primo grado il reclamante risultava soccombente rispetto alle proprie domande, mentre le richieste della reclamata venivano pressoché totalmente accolte dal Giudice,
ad eccezione del quantum proposto per gli assegni di mantenimento per le figlie e per sé, tenuto anche conto del principio espresso nella sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui l'accoglimento di in misura ridotta di una domanda articolata in un solo capo rispetto a quanto richiesto dalla parte non determina la soccombenza neppure parziale della medesima (Cass. Civ.
S.U. n. 32061/2022), si ritiene che sussistano i presupposti per riformare la statuizione relativa alle spese di lite di primo grado, ponendole interamente a carico del , in quanto parte Pt_1
prevalentemente soccombente.
17. Pertanto, deve rigettarsi l'impugnazione principale e accogliere quella incidentale,
stabilendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di al Parte_1
15 pagamento delle spese di giudizio di primo grado, stante la sua prevalente soccombenza.
18. In ragione dell'esito complessivo della causa e stante il rigetto integrale della sua impugnazione, le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante anche per il secondo grado di giudizio, con valutazione unitaria di entrambi i gradi e le spese di primo e secondo grado vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod.
nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità
bassa, ridotte la fase istruttoria e decisionale dell'appello in ragione dell'attività effettivamente espletata e del rito camerale.
19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, il reclamante principale è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
che per il resto conferma, dispone la condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1
di primo grado, come di seguito liquidate.
3) Condanna al pagamento, a favore di delle spese di lite di Parte_1 CP_1
entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per il primo grado, in euro 5.700,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come
16 per legge e, per il secondo grado, in euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
4) Da atto che sussistono i presupposti per disporre il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del reclamante , ai sensi dell'art. 13, comma 1 Parte_1
quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto del gravame.
5) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1018 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZARBO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e dell'avv. BOGONI PAOLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio,
come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPPELLARI CP_1 C.F._2
ALBERTO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 e con l'intervento ex lege
del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data
20/03/2024, non notificata, nel procedimento di divorzio.
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
“in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 258/24: 1) REVOCARE l'assegnazione a
della casa coniugale sita in Baone via Padova 13; 2) DICHIARARE la CP_1
cessazione della materia del contendere in ordine corresponsione diretta a favore delle figlie
maggiorenni e dell'assegno di mantenimento, quantificato Parte_2 Persona_1
in €. 1.500,00 oltre indici Istat e spese straordinarie nella misura del 75%; 3) DICHIARARE che
non ha diritto a percepire da un assegno divorzile;
4) in via CP_1 Parte_1
subordinata PORRE a carico di un assegno divorzile ridotto congruamente Parte_1
rispetto a quello stabilito con la sentenza di divorzio (€. 4.500,00) 5) RIGETTARE l'appello
incidentale di controparte 5) Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per parte reclamata e reclamante incidentale:
“Tanto esposto, richiamate tutte le proprie difese, il sottoscritto procuratore così conclude: 1.
Respingersi integralmente l'appello proposto dal dott. per essere sia inammissibile Parte_1
che infondato in fatto e in diritto.
2. In accoglimento dell'appello incidentale, voglia la Corte di
Appello, in parziale riforma della appellata sentenza, dichiarare tenuto e condannare il dott.
alla integrale rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore Parte_1
della signora ovvero, in subordine, disporne la compensazione nella misura di un CP_1
2 terzo, condannando il dott. alla rifusione dei rimanenti 2/3. Spese del presente Parte_1
grado di giudizio rifuse”.
Per il P.G.:
“Il P.G. con riferimento al ricorso presentato da rileva non essere dovuto Parte_1
intervento ex art. 70 c.p.c., richiamata sul punto Cass. Sez. 2 n. 6262 del 10/03/2017 (“L'art. 70,
comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del Pubblico Ministero nelle cause di
separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo
matrimoniale e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello che concerna i soli rapporti
patrimoniali”). Vi è in ogni caso parere contrario all'accoglimento del motivo relativo al
mantenimento delle figlie”.
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso depositato in data 8 luglio 2021 adiva il Tribunale di Rovigo, Parte_1
chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponendo che: in data 19 gennaio
1991 aveva contratto matrimonio con da cui erano nati i figli (n. 20 CP_1 Per_2
giugno 1991), maggiorenne ed autosufficiente, (n. 13 dicembre 1994) e (n. Parte_2 Per_1
7 dicembre 1998), entrambe maggiorenni e non autosufficienti;
con sentenza del 11 aprile 2016,
il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato la separazione dei coniugi, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'affidamento condiviso della figlia minore ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con regolamentazione del diritto dovere di visita del padre, l'obbligo di quest'ultimo di provvedere al versamento di un assegno mensile di complessivi euro 4.500,00 per i figli (euro 1.500,00 ciascuno), oltre al 75%
3 delle spese straordinarie e di euro 4.500,00 a titolo di assegno di mantenimento mensile della moglie. Tuttavia, stante la sopravvenuta indipendenza economica del figlio maggiore , Per_2
l'elevato quantum dell'assegno previsto per le figlie e e l'assenza di Parte_2 Per_1
presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della resistente, domandava la revoca del proprio obbligo di provvedere al mantenimento del primogenito, la diminuzione del contributo mensile per le altre due figlie ad euro 1.000,00 ciascuna con versamento diretto alle stesse, oltre al 75% delle spese straordinarie e nessun contributo per la moglie o, in subordine, la riduzione dell'importo ad euro 2.500,00 al mese.
2. Con comparsa del 4 novembre 2021 si costituiva in giudizio , nulla CP_1
opponendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo l'assegnazione della casa familiare, l'obbligo del al versamento di un assegno di Pt_1
mantenimento per le figlie e di euro 1.650,00 al mese, direttamente nelle Parte_2 Per_1
loro mani, oltre al 75% delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile per sé di euro 6.500,00 mensili.
3. Con ordinanza del 1° dicembre 2021, il Presidente f.f., esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, stabiliva, in via provvisoria ed urgente, la cessazione dell'obbligo del del Pt_1
versamento del contributo di mantenimento per il figlio , divenuto economicamente Per_2
indipendente e confermava, per il resto, le condizioni disposte in sede di separazione.
4. All'udienza di comparizione del 5 aprile 2022 , insistendo nella richiesta di Parte_1
versamento diretto dell'assegno di mantenimento alle figlie e stante anche Parte_2 Per_1
l'accordo con la sul punto, chiedeva la modifica sul punto dell'ordinanza presidenziale. CP_1
5. Con ordinanza depositata nella medesima data il Giudice istruttore, stante l'accordo della
4 quale genitore convivente con le figlie, accoglieva la domanda del , disponendo, CP_1 Pt_1
in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, l'obbligo del padre di corrispondere, entro il giorno 10 di ogni mese e nella misura prevista dall'ordinanza, l'assegno di mantenimento a favore delle figlie e direttamente alle stesse. Parte_2 Per_1
6. Con sentenza n. 570/2022 depositata il 22 giugno 2022, il Tribunale dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio tra le parti.
7. Rimessa la causa sul ruolo del Giudice istruttore, quest'ultimo, all'udienza del 4 ottobre
2022, incaricava la Guardia di Finanza di Rovigo di acquisire informazioni circa le risorse economico-patrimoniali delle parti, al fine di ricostruire l'effettiva consistenza reddituale e patrimoniale degli ex coniugi, stante le reciproche contestazioni avanzate.
8. All'udienza del 10 maggio 2023 il si dichiarava disposto a conciliare la causa, Pt_1
proponendo di cedere la propria quota del 50% della casa familiare alla a titolo di assegno CP_1
divorzile una tantum, evidenziando che il valore dell'immobile era idoneo a coprire il valore dell'assegno divorzile per buona parte degli anni a venire, se capitalizzato.
9. Con memoria di precisazione conclusioni del 10 luglio 2023 precisava, in CP_1
ordine alla modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento a carico del padre e a favore delle figlie e di rimettere la scelta al Tribunale, chiedendo di Parte_2 Per_1
valutare l'opportunità che il contributo fosse corrisposto nelle mani delle ragazze o della madre.
10. Con la sentenza n. 258/2024 il Tribunale di Rovigo stabiliva: l'assegnazione dell'immobile coniugale alla in quanto convivente con la figlia l'obbligo del CP_1 Per_1
padre di provvedere al versamento mensile di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento di ciascuna figlia, oltre al 75% delle spese straordinarie, direttamente nelle mani delle ragazze, stante il
5 mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte delle stesse e rilevata la tardività
della domanda della moglie di corrispondere a lei la somma. Stabiliva, poi, l'obbligo dell'ex marito di versare un assegno divorzile mensile di euro 4.500,00 alla resistente Pt_1 CP_1
tenuto conto dell'inadeguatezza dei redditi della medesima, della notevole disparità di risorse economiche complessive delle parti e del contributo familiare e patrimoniale dato, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
Il giudizio di appello
11. Avverso la sentenza ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi Parte_1
d'impugnazione.
11.1. Con il primo motivo il reclamante ha lamentato la violazione di norme e principi processuali della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure assegnato la casa coniugale alla reclamata, nonostante la secondogenita viva stabilmente con il Parte_2
compagno a Strà e viva in via prevalente a Padova, nell'appartamento universitario. Per_1
11.2. Con il secondo motivo il reclamante ha dedotto la nullità ed erroneità della sentenza impugnata e l'omessa pronuncia, per aver il Giudice di prime cure disposto l'obbligo del padre al versamento di un assegno di euro 1.500,00 al mese alle figlie, invece di prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti per il mantenimento diretto delle ragazze da parte del padre,
dichiarando cessata la materia del contendere.
11.3. Con il terzo motivo il reclamante ha lamentato l'erronea e carente motivazione della sentenza in punto di assegno divorzile, per aver il Tribunale riconosciuto il diritto della reclamata alla corresponsione di un assegno di euro 4.500,00 da parte dell'ex marito, nonostante l'evidente mancanza di presupposti e, in particolare, non tenendo conto della funzione perequativa
6 dell'intestazione del 50% della casa coniugale alla Bagno, della sua colpevole inerzia lavorativa e del fatto che l'elevato quantum dell'assegno di separazione era comprensivo delle spese di manutenzione della casa e, dunque, del mantenimento del tenore di vita precedente, parametro non più considerabile in sede divorzile.
11.4. Con il quarto motivo il reclamante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata, per aver il Giudice di prime cure compensato interamente le spese di lite, senza valorizzare la formulazione della proposta conciliativa da parte del , da cui la possibilità di determinare Pt_1
diversamente le spese di giudizio, prevedendo almeno una condanna parziale della reclamata.
12. Con comparsa del 10 settembre 2024 si è costituita in giudizio , sollevando CP_1
in via preliminare, eccezione di inammissibilità del secondo motivo d'impugnazione per carenza di interesse e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione avversaria, in quanto infondata in fatto e diritto. Ha, poi, formulato in via incidentale il seguente motivo di appello.
12.1. Con il suddetto motivo la reclamante incidentale ha lamentato l'erroneità della sentenza,
per aver il Giudice di prime cure disposto la compensazione totale delle spese di lite, sebbene avesse in realtà accolto tutte le domande della ad eccezione del quantum dell'assegno di CP_1
mantenimento per le figlie e di quello divorzile per sé e rigettato tutte le domande del . Pt_1
13. Gli atti venivano trasmessi al P.G. per le sue conclusioni.
14. Con ordinanza del 7 ottobre 2024 il Collegio, al fine di verificare la situazione economico-patrimoniale aggiornata delle parti, ordinava alle stesse la produzione delle dichiarazioni dei redditi sopravvenute alle ultime depositate nel giudizio di primo grado.
15. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 10 febbraio 2025, la Corte
tratteneva la causa in decisione.
7 Esame dei motivi di impugnazione
16. Così ricostruite le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
16.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Giova premettere che il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve essere emesso dal Giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, così da garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate e che, in particolare, nel caso di figli maggiorenni non economicamente indipendenti, il requisito fondamentale per l'assegnazione è
quello della “coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza
del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno
appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una
determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (ex multis, Cass. Civ. n. 16134/2019).
Da ciò deriva che, in tutti i casi in cui un figlio maggiorenne viva in via prevalente nella casa familiare, possono non essere ritenuti rilevanti, ai fini dell'assegnazione, gli allontanamenti dello stesso per motivi di studio o lavoro, purché collegati alla necessità di frequentazione del corso di studi nella sede universitaria e a ciò finalizzati.
Nel caso di specie, ritenuto pacifico che le figlie e pur maggiorenni, non Parte_2 Per_1
sono economicamente indipendenti (dato mai contestato dalle parti), non potendo considerarsi significativo, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza, il versamento dell'assegno mensile da parte del padre, avendo il contributo di mantenimento come presupposto proprio la mancanza di un'autonoma fonte di reddito da parte delle figlie, occorre verificare l'ulteriore requisito della
8 prevalente convivenza delle figlie con la madre nei termini sopra indicati.
Relativamente alla secondogenita va osservato che, nel corso del giudizio di primo Parte_2
grado, è emerso che la medesima avesse affittato un posto letto a Venezia per ragioni di studio,
tornando però periodicamente nella casa familiare (cfr. pag. 1 memoria del reclamante del 5
maggio 2022), a nulla valendo la successiva deduzione del padre, avanzata solo in sede di memoria conclusionale e ora di appello, secondo cui la figlia vivrebbe con il Stra, CP_2
non avendo il fornito alcuna prova al riguardo ed essendo tale fatto contestato dalla Pt_1
(cfr. pag. 2 della memoria di replica del 29 ottobre 2023 e pag. 4 della comparsa del 10 CP_1
settembre 2024). Relativamente a emerge dagli atti che, sebbene la ragazza avesse a Per_1
disposizione un appartamento universitario a Padova, ella era tornata a vivere stabilmente nella casa familiare con la madre (come ammesso anche dal reclamante stesso a pag. 2 della memoria del 1° giugno 2022, ove può leggersi: “ (nata il [...]) ha più di 23 anni, Persona_1
frequenta un corso di laurea a Padova, dove viveva prevalentemente, anche se al momento è
tornata a vivere con la madre”).
Di conseguenza, considerato quanto sopra e tenuto conto del principio dell'onere della prova ex art. 2697 cc, secondo cui spetta alla parte che voglia far valere un diritto in giudizio l'onere di dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, deve ritenersi che il reclamante non abbia fornito alcuna prova della recisione del collegamento tra le figlie e la casa familiare e quantomeno ciò è da escludersi certamente per Per_1
Stante quanto sin qui argomentato si ritiene che non sussistano i presupposti per disporre la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla reclamata per abitarvi con la prole, dovendo rigettarsi sul punto il motivo di impugnazione e confermarsi la sentenza impugnata.
9 16.2. Il secondo motivo di impugnazione è del pari infondato. Invero, deve osservarsi che,
indipendentemente dall'eccezione di parte reclamata di inammissibilità del motivo d'impugnazione per carenza d'interesse, non può in alcun modo ritenersi che in primo grado fosse cessata la materia del contendere in punto di assegno di mantenimento a favore delle figlie e e a carico del padre, in quanto, l'accordo dell'udienza del 5 aprile 2022, Parte_2 Per_1
citato dal reclamante come presupposto per il venir meno della controversia, riguardava esclusivamente la possibilità per il padre di corrispondere l'assegno direttamente nelle mani delle figlie (cfr. verbale d'udienza, ove può leggersi, in merito alla questione dell'assegno, che il difensore di parte reclamante: “insiste nella richiesta di pagamento diretto del pagamento
dell'assegno alle figlie;
rappresenta che controparte non si oppone a tale modalità di
corresponsione; pertanto chiedono modificarsi l'ordinanza presidenziale e disporsi il
pagamento diretto alle figlie” e che il difensore della reclamata: “non si oppone”, anche se poi,
in realtà, quest'ultima aveva evidentemente cambiato idea, formulando in sede di deposito di memoria di precisazione conclusioni, domanda di versamento dell'assegno a sé, dichiarata tardiva dal Tribunale e quindi non ammessa), persistendo la necessità di accertare, mediante verifica del requisito dell'autosufficienza economica, l'effettivo diritto delle stesse alla percezione del contributo e dovendo, poi, nel caso di esito positivo dell'accertamento, stabilire il
quantum dell'emolumento ordinario e la quota di spese straordinarie, tenendo conto delle risorse economiche complessive dei genitori, delle esigenze delle ragazze e del tenore di vita precedentemente goduto dalla famiglia per garantire alle stesse il soddisfacimento delle loro necessità. Non essendo le medesime conviventi con il padre non esiste una forma di mantenimento diretto a carico dello stesso, ma l'accordo raggiunto e la modifica dell'ordinanza
10 presidenziale sono state nel senso di versamento diretto nelle mani delle figlie dell'assegno come stabilito in sede di separazione e come confermato dal Tribunale in primo grado.
Di conseguenza, chiarita l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in punto di assegno di mantenimento a favore di e Parte_2 Per_1
non può che rigettarsi il motivo d'impugnazione, confermandosi la decisione del Tribunale.
16.3. Il terzo motivo di impugnazione è altresì infondato. Preliminarmente, occorre rilevare che, secondo il costante orientamento di legittimità, il riconoscimento dell'assegno divorzile è
subordinato ad una valutazione, da parte del Giudice, fondata su due parametri equivalenti,
rappresentati, da un lato, dal criterio assistenziale dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli e, dall'altro, da quello perequativo-compensativo volto al riconoscimento del ruolo e del contributo dato dal coniuge che ha sacrificato, in tutto o in parte, la propria carriera lavorativa per quella domestica, in relazione anche della durata del matrimonio (Cass. Civ. Sez. Un. n. 18287/18).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione economica depositata in giudizio, risulta evidente che, da un lato, il , oltre ad essere comproprietario della casa familiare con la Pt_1
e con il fratello di due immobili e di un terreno ereditati dal padre, è pieno proprietario di CP_1
un ulteriore immobile sito a Baone, ove vive e di due auto del valore medio di euro 130.000,00, è
intestatario di due conti correnti bancari, uno presso banca con saldo di euro CP_3
355.280,02 e l'altro presso banca Fideuram con saldo di euro 3.995,77, titolare di due depositi titoli, l'uno presso del valore di euro 809.003,49 e l'altro presso Fideuram del valore di CP_3
euro 36.115,18, di otto polizze assicurative del valore medio di euro 152.859,30, di quattro libretti di risparmio con saldo positivo e di partecipazioni ad un fondo d'investimento del valore
11 di euro 40.726,01 (cfr. relazione della guardia di Finanza del 12 gennaio 2023) e godeva, negli anni 2022 e 2023, di un reddito medio netto mensile di euro 45.546,62, ottenuto dal lavoro di chirurgo ortopedico presso una clinica privata (cfr. docc. del 18 ottobre 2024); mentre, dall'altro,
la reclamata è proprietaria del 50% della casa familiare e di un veicolo Tiguan del valore di euro
38.000,00, intestataria di due conti correnti bancari, l'uno presso banca con saldo di CP_3
euro 29.124,15 e l'altro presso banca BPER con saldo di euro 48.450,09, (somma ottenuta dall'eredità dei defunti genitori), titolare di una polizza vita del valore di euro 26.707,02 e di un fondo Fideuram del valore di circa euro 32.689,61 e si manteneva grazie all'assegno mensile del marito, in quanto casalinga (cfr. relazione Guardia di Finanza del 12 gennaio 2023 e docc. del 6
novembre 2024, ove risulta che il reddito medio netto mensile della signora era pari alla somma versata dal marito come assegno divorzile, diminuita dal pagamento delle imposte).
Da tali risultanze, non può che ritenersi evidente la disparità economico-patrimoniale esistente tra le parti e, soprattutto, la condizione di inadeguatezza reddituale dell'ex moglie, difficilmente superabile, data ormai l'età (61 anni) e i diversi anni di assenza dal mondo del lavoro, da cui si ritiene desumibile una perdita della professionalità, quantomeno parziale, della medesima.
In ragione di ciò, non può che ritenersi esistente il diritto della alla percezione di un CP_1
assegno divorzile sotto il profilo della funzione assistenziale dell'emolumento.
Non può, infatti, ritenersi meritevole di considerazione la tesi del reclamante secondo cui il diritto della alla percezione dell'assegno non sussisterebbe per la colpevole inerzia CP_1
lavorativa della stessa, che ben poteva ricollocarsi nel mondo lavorativo dopo il compimento dei quindici anni della figlia minore, dal momento che, oltre alla notoria difficoltà di reperire lavoro in età avanzata (all'epoca dei fatti la reclamata aveva circa 50 anni) dopo un lungo periodo di
12 assenza, da cui l'inevitabile diminuzione di professionalità, la anche a causa CP_1
dell'ubicazione della casa familiare, sita in una frazione di un piccolo comune, che non permetteva di certo ai figli di potersi muovere liberamente neppure in età adolescenziale, non potendo contare sulla presenza di collegamenti pubblici costanti e non potendo muoversi in bicicletta o a piedi, data la distanza dal centro città e la pericolosità del tratto stradale, doveva ancora occuparsi della gestione quotidiana dei ragazzi, soprattutto di garantendo la Per_1
propria disponibilità per l'accompagnamento a scuola e agli ulteriori impegni sportivi e sociali.
Per quanto attiene, invece, al profilo perequativo-compensativo, va rilevato che, nel corso del giudizio, è chiaramente emerso il contributo familiare della (d'accordo con l'ex marito CP_1
come accertato anche dalla sentenza di separazione passata in giudicato e ammesso in atti dal
, cfr. doc. n. 2, ove può leggersi: “per pacifica ammissione delle parti ogni esigenza Pt_1
familiare e domestica era gestita dalla convenuta, la quale poteva attingere dal conto corrente
cointestato […] alimentato dai versamenti effettuati dal ” e pag. 14 dell'atto di appello), Pt_1
che rinunciava, a seguito della nascita dei tre figli, al proprio posto di lavoro di infermiera professionale per dedicarsi completamente alla gestione della vita domestica e alla cura dei tre figli, permettendo di conseguenza al marito, di concentrarsi sul proprio lavoro (come ammesso,
infatti, dal medesimo, in sede separazione, egli usciva di casa alle 7.00 e vi faceva rientro alle
20.00, spesso avendo turni di reperibilità anche nel weekend), agevolandone gli avanzamenti di carriera e, dunque, l'aumento della sua capacità reddituale, da cui può ritenersi derivato il divario di risorse attualmente esistente tra le parti.
Alla luce di quanto esposto, ritenuta evidente l'esistenza dei presupposti assistenziale e perequativo-compensativo previsti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della
13 reclamata e considerato che, nella sentenza di separazione, non risulta affatto precisato che il
quantum stabilito per l'assegno di mantenimento della moglie tenesse conto espressamente delle alte spese di manutenzione delle casa familiare, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante e che, in ogni caso, in sede di divorzio, il Giudice è tenuto a procedere ad una nuova verifica dei presupposti per la concessione dell'emolumento, trattandosi di requisiti diversi rispetto a quelli previsti in sede di separazione, si condivide la decisione del Tribunale di stabilire il diritto della alla percezione di un assegno divorzile da parte dell'ex marito di euro 4.500,00, CP_1
reputando tale somma correttamente parametrata alle risorse economico-patrimoniali complessive delle parti, nonché al contributo familiare e patrimoniale dato dalla anche in CP_1
virtù dell'età della reclamata (61 anni) e della durata ultratrentennale del matrimonio.
16.4. Anche il quarto motivo è infondato e va esaminato con il reclamo incidentale che è
speculare e contrario. Infatti, considerate le conclusioni dimesse in primo grado delle parti, che per il reclamante risultavano: il recepimento dell'accordo delle parti sul mantenimento diretto delle figlie e da parte del padre, con conseguente cessazione della materia Parte_2 Per_1
del contendere e la revoca dell'assegnazione della casa familiare e nessun assegno divorzile per la moglie o, in subordine, il riconoscimento di un assegno in misura ridotta rispetto a quello stabilito in separazione, mentre, per la reclamata: l'assegnazione della casa coniugale a sé,
l'obbligo del di corrispondere un assegno di mantenimento mensile per le figlie di euro Pt_1
1.650,00 per ciascuna, direttamente a loro o alla madre, oltre al 75% delle spese straordinarie ed il riconoscimento di un assegno divorzile per sé e a carico dell'ex marito di euro 6.500,00 al mese e tenuto conto della decisione del Tribunale, che stabiliva l'assegnazione della casa familiare alla il diritto delle figlie e al versamento di un assegno di CP_1 Parte_2 Per_1
14 mantenimento mensile da parte del padre di euro 1.500,00 per ciascuna direttamente nelle loro mani, oltre al 75% delle spese straordinarie ed il diritto dell'ex moglie alla percezione di un assegno divorzile da parte del di euro 4.500,00 al mese, risulta evidente la prevalente Pt_1
soccombenza del reclamante, reputandosi non rilevante la proposta conciliativa avanzata dallo stesso di trasferimento della restante metà dell'abitazione coniugale, in quanto non idonea a garantire il sostentamento della medesima, stante il corrispondente venir meno della corresponsione mensile di una somma in grado di soddisfare le esigenze di vita della predetta.
Pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per porre le spese di giudizio anche solo parzialmente a carico della reclamata, dovendosi quindi rigettare il relativo motivo di reclamo. È,
invece, fondato il reclamo incidentale della in relazione alla statuizione che ha CP_1
compensato le spese di lite.
Invero, considerato che in primo grado il reclamante risultava soccombente rispetto alle proprie domande, mentre le richieste della reclamata venivano pressoché totalmente accolte dal Giudice,
ad eccezione del quantum proposto per gli assegni di mantenimento per le figlie e per sé, tenuto anche conto del principio espresso nella sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui l'accoglimento di in misura ridotta di una domanda articolata in un solo capo rispetto a quanto richiesto dalla parte non determina la soccombenza neppure parziale della medesima (Cass. Civ.
S.U. n. 32061/2022), si ritiene che sussistano i presupposti per riformare la statuizione relativa alle spese di lite di primo grado, ponendole interamente a carico del , in quanto parte Pt_1
prevalentemente soccombente.
17. Pertanto, deve rigettarsi l'impugnazione principale e accogliere quella incidentale,
stabilendo, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna di al Parte_1
15 pagamento delle spese di giudizio di primo grado, stante la sua prevalente soccombenza.
18. In ragione dell'esito complessivo della causa e stante il rigetto integrale della sua impugnazione, le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante anche per il secondo grado di giudizio, con valutazione unitaria di entrambi i gradi e le spese di primo e secondo grado vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod.
nei valori intermedi tra minimi e medi delle controversie di valore indeterminabile di complessità
bassa, ridotte la fase istruttoria e decisionale dell'appello in ragione dell'attività effettivamente espletata e del rito camerale.
19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002, il reclamante principale è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
che per il resto conferma, dispone la condanna di al pagamento delle spese di lite Parte_1
di primo grado, come di seguito liquidate.
3) Condanna al pagamento, a favore di delle spese di lite di Parte_1 CP_1
entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, per il primo grado, in euro 5.700,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come
16 per legge e, per il secondo grado, in euro 5.200,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
4) Da atto che sussistono i presupposti per disporre il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del reclamante , ai sensi dell'art. 13, comma 1 Parte_1
quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto del gravame.
5) Dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei terzi menzionati, in caso di diffusione della presente sentenza.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott. Massimo Coltro
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