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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, EL
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour, 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300155 RITENUTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300155 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300155 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300155 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
congiunte, per la cessazione della materia del contendere a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento n. T6U033300155/2024, notificato a Ricorrente_1 S. r.l. per l'anno d'imposta 2019. L'atto segue una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Loreo, che ha riguardato sia la società Ricorrente_1 sia la ditta individuale Società_2, fornitore della prima. Secondo quanto ricostruito nei verbali di constatazione, la ditta Società_2 avrebbe emesso nei confronti di Ricorrente_1 sei fatture, per un totale di € 32.350,00 più IVA, relative a prestazioni di saldatura e carpenteria. L'Ufficio ritiene che tali fatture siano riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base di una serie di elementi raccolti durante la verifica: la mancanza di personale specializzato alle dipendenze della ditta Società_2, l'assenza di attrezzature idonee, la mancata annotazione di fatture passive per servizi analoghi, e la dichiarazione del vicepresidente di Società_4 S.p.A., secondo cui non sarebbe mai stato autorizzato l'accesso ai cantieri al personale della ditta Società_2. A seguito del contraddittorio instaurato con la società, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento, elevando due rilievi principali: il primo riguarda il recupero a tassazione dei costi e dell'IVA relativi alle fatture emesse dalla ditta Società_2; il secondo concerne la contestazione, ai fini del Modello 770, dell'omessa esecuzione di ritenute su presunti utili extracontabili, in quanto la società – a ristretta base partecipativa – avrebbe generato una maggiore capacità economica in capo ai soci a seguito della deduzione di costi ritenuti inesistenti.
Ricorrente_1 S.r.l., con il ricorso, ha contestato integralmente i rilievi, articolando la propria difesa su cinque motivi: la nullità o illegittimità dell'atto per vizio di motivazione;
la violazione del diritto al contraddittorio preventivo;
l'illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva nel merito;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate;
e, infine, l'istanza di ammissione della prova testimoniale. La società ha prodotto documentazione a sostegno dell'effettività delle prestazioni ricevute, tra cui contratti d'opera, rapportini di lavoro, pagamenti tracciabili e dichiarazioni di operai e collaboratori che riferiscono di aver visto il titolare della ditta Società_2 e il suo personale svolgere attività presso i cantieri navali. È stata inoltre allegata una dichiarazione del vicepresidente di
Cantiere Navale Vittoria, che ha precisato di non occuparsi della parte produttiva e di non essere a conoscenza diretta dei rapporti tra Ricorrente_1 e la ditta Società_2. L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha ribadito la fondatezza delle riprese operate, richiamando la giurisprudenza in materia di operazioni oggettivamente inesistenti e di presunzione di distribuzione di utili nelle società a ristretta base. L'Ufficio ha sottolineato che la ditta Società_2, secondo gli accertamenti, non disponeva di personale o mezzi idonei a svolgere le prestazioni fatturate e che le dichiarazioni dei lavoratori prodotti dalla società non sarebbero attendibili in quanto provenienti da soggetti non terzi, ma coinvolti nell'attività oggetto di verifica. Anche la richiesta di prova testimoniale è stata contestata dall'Ufficio, che ne ha eccepito la non necessità e l'inammissibilità per incapacità a testimoniare del soggetto indicato, in quanto dipendente della parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, deve darsi atto della presentazione delle congiunte conclusioni, avendo le parti trovato un accordo conciliativo a spese compensate, conseguendo pertanto declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate, come ruichiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, EL
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo - Via Cavour, 19 45100 Rovigo RO
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300155 RITENUTE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300155 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300155 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6U033300155 IRAP 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 180/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
congiunte, per la cessazione della materia del contendere a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'avviso di accertamento n. T6U033300155/2024, notificato a Ricorrente_1 S. r.l. per l'anno d'imposta 2019. L'atto segue una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Loreo, che ha riguardato sia la società Ricorrente_1 sia la ditta individuale Società_2, fornitore della prima. Secondo quanto ricostruito nei verbali di constatazione, la ditta Società_2 avrebbe emesso nei confronti di Ricorrente_1 sei fatture, per un totale di € 32.350,00 più IVA, relative a prestazioni di saldatura e carpenteria. L'Ufficio ritiene che tali fatture siano riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, sulla base di una serie di elementi raccolti durante la verifica: la mancanza di personale specializzato alle dipendenze della ditta Società_2, l'assenza di attrezzature idonee, la mancata annotazione di fatture passive per servizi analoghi, e la dichiarazione del vicepresidente di Società_4 S.p.A., secondo cui non sarebbe mai stato autorizzato l'accesso ai cantieri al personale della ditta Società_2. A seguito del contraddittorio instaurato con la società, l'Ufficio ha notificato l'avviso di accertamento, elevando due rilievi principali: il primo riguarda il recupero a tassazione dei costi e dell'IVA relativi alle fatture emesse dalla ditta Società_2; il secondo concerne la contestazione, ai fini del Modello 770, dell'omessa esecuzione di ritenute su presunti utili extracontabili, in quanto la società – a ristretta base partecipativa – avrebbe generato una maggiore capacità economica in capo ai soci a seguito della deduzione di costi ritenuti inesistenti.
Ricorrente_1 S.r.l., con il ricorso, ha contestato integralmente i rilievi, articolando la propria difesa su cinque motivi: la nullità o illegittimità dell'atto per vizio di motivazione;
la violazione del diritto al contraddittorio preventivo;
l'illegittimità e infondatezza della pretesa impositiva nel merito;
l'illegittimità delle sanzioni irrogate;
e, infine, l'istanza di ammissione della prova testimoniale. La società ha prodotto documentazione a sostegno dell'effettività delle prestazioni ricevute, tra cui contratti d'opera, rapportini di lavoro, pagamenti tracciabili e dichiarazioni di operai e collaboratori che riferiscono di aver visto il titolare della ditta Società_2 e il suo personale svolgere attività presso i cantieri navali. È stata inoltre allegata una dichiarazione del vicepresidente di
Cantiere Navale Vittoria, che ha precisato di non occuparsi della parte produttiva e di non essere a conoscenza diretta dei rapporti tra Ricorrente_1 e la ditta Società_2. L'Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, ha ribadito la fondatezza delle riprese operate, richiamando la giurisprudenza in materia di operazioni oggettivamente inesistenti e di presunzione di distribuzione di utili nelle società a ristretta base. L'Ufficio ha sottolineato che la ditta Società_2, secondo gli accertamenti, non disponeva di personale o mezzi idonei a svolgere le prestazioni fatturate e che le dichiarazioni dei lavoratori prodotti dalla società non sarebbero attendibili in quanto provenienti da soggetti non terzi, ma coinvolti nell'attività oggetto di verifica. Anche la richiesta di prova testimoniale è stata contestata dall'Ufficio, che ne ha eccepito la non necessità e l'inammissibilità per incapacità a testimoniare del soggetto indicato, in quanto dipendente della parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, deve darsi atto della presentazione delle congiunte conclusioni, avendo le parti trovato un accordo conciliativo a spese compensate, conseguendo pertanto declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate, come ruichiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.