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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 81/2023 depositato il 05/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Partinico - V 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1754/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 07/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12537 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12537 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.81/2023, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Palermo n.1754/2022, di rigetto avverso l'avviso di accertamento n.12537, emesso dal Comune di Partinico, a titolo di TARI periodo d'imposta 2015/2016 .
La Corte di primo grado ha respinto l'atto introduttivo del giudizio, ritenendo destituiti di fondamento i motivi di censura ivi dedotti.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, reiterando i motivi di doglianza dedotti con il ricorso di primo grado .
Si è costituito in giudizio il Comune di Partinico per resistere all'appello.
All'udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello non sia fondato.
Dall'esame degli atti, non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi
Giudici che, dopo esame documentale della controversia, hanno ritenuto destituiti di fondamento i motivi di censura avverso l'avviso di accertamento impugnato.
Infondato è il motivo di censura afferente il difetto di motivazione.
Per quanto specificatamente riguarda gli atti tributari, la motivazione mira a consentire al contribuente di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
E ciò può senza dubbio affermarsi, avuto riguardo ai contenuti della legge n.212/2000, art.7 comma 3 e del
DPR n.602/1973 , artt.1 e 12, che infatti, richiedono che gli atti in questione contengano "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione comunale, essendovi indicato il titolo posto a fondamento della pretesa fiscale.
Infatti, dall'avviso in esame è possibile rinvenire il titolo che legittima l'amministrazione alla riscossione della pretesa tributaria, potendosi rilevare il riferimento chiaro ed inequivocabile agli immobili oggetto di tassazione, nonchè la somma da pagare, tramite l'indicazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, con ciò soddisfacendo i principi di cui all'art. 7 della legge n.212/2000.
Ugualmente destituiti di fondamento sono i motivi dedotti in primo grado che afferiscono la carenza di legittimazione attiva ed il difetto di sottoscrizione, che possono essere tratatti congiuntamente. La Corte osserva che l'art. 3 comma 87 legge n.549/1995, contiene due disposizioni: con la prima, si stabilisce che negli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali, che siano prodotti dai sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del funzionario responsabile del soggetto responsabile;
con la seconda, si stabilisce che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, vengano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
La ratio legis è chiara: il legislatore ha voluto favorire l'informatizzazione delle procedure di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali, consentendo che gli atti prodotti da tali procedure non rechino alcuna firma autografa, bensì la sola indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della loro emanazione;
al contempo, però a previsto — a garanzia del contribuente e, in generale, della trasparenza dell'azione amministrativa — che il nome del soggetto responsabile ( nonché la fonte dei dati utilizzati nelle procedure di liquidazione e accertamento tributi) risultino da un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
cosicchè il cittadino possa in ogni tempo, accedendo al provvedimento che contiene l'indicazione del nome del soggetto responsabile dell'emanazione degli atti impositivi, verificare che il nominativo indicato a stampa in calce all'atto impositivo corrisponda effettivamente a quello del soggetto responsabile dell'emanazione dell'atto medesimo.
Ne discende che la firma autografa è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, se tale nominativo risulti da un apposito provvedimento di livello dirigenziale. In tal senso si è consolidata copiosa giurisprudenza di legittimità (Cass.Civ. nn.9627/2012; 13231/2009;
25573/2009; 15447/2010; n.3941/2011).
Nella fattispecie, dall'avviso impugnato, il Dr. Nominativo_1 risulta nominato Funzionario responsabile di tutti i tributi comunali relativi al periodo fino al 31/12/2016, con deliberazione n.2 del 01/03/2019 dell'organo straordinario, peraltro allegata agli atti del giudizio.
Conclusivamente va rigettato l'appello e, quindi, confermata la sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Palermo n.1754/2022. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune appellato che liquida in €500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Relatore Il Presidente
PE TO PE La RE
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 81/2023 depositato il 05/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Partinico - V 90047 Partinico PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1754/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 7 e pubblicata il 07/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12537 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12537 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.81/2023, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Palermo n.1754/2022, di rigetto avverso l'avviso di accertamento n.12537, emesso dal Comune di Partinico, a titolo di TARI periodo d'imposta 2015/2016 .
La Corte di primo grado ha respinto l'atto introduttivo del giudizio, ritenendo destituiti di fondamento i motivi di censura ivi dedotti.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, reiterando i motivi di doglianza dedotti con il ricorso di primo grado .
Si è costituito in giudizio il Comune di Partinico per resistere all'appello.
All'udienza del 5 dicembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che l'appello non sia fondato.
Dall'esame degli atti, non si ravvisano, infatti, elementi tali da modificare il giudizio già espresso dai primi
Giudici che, dopo esame documentale della controversia, hanno ritenuto destituiti di fondamento i motivi di censura avverso l'avviso di accertamento impugnato.
Infondato è il motivo di censura afferente il difetto di motivazione.
Per quanto specificatamente riguarda gli atti tributari, la motivazione mira a consentire al contribuente di effettuare ogni necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
E ciò può senza dubbio affermarsi, avuto riguardo ai contenuti della legge n.212/2000, art.7 comma 3 e del
DPR n.602/1973 , artt.1 e 12, che infatti, richiedono che gli atti in questione contengano "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento contiene l'indicazione sufficiente a consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'amministrazione comunale, essendovi indicato il titolo posto a fondamento della pretesa fiscale.
Infatti, dall'avviso in esame è possibile rinvenire il titolo che legittima l'amministrazione alla riscossione della pretesa tributaria, potendosi rilevare il riferimento chiaro ed inequivocabile agli immobili oggetto di tassazione, nonchè la somma da pagare, tramite l'indicazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, con ciò soddisfacendo i principi di cui all'art. 7 della legge n.212/2000.
Ugualmente destituiti di fondamento sono i motivi dedotti in primo grado che afferiscono la carenza di legittimazione attiva ed il difetto di sottoscrizione, che possono essere tratatti congiuntamente. La Corte osserva che l'art. 3 comma 87 legge n.549/1995, contiene due disposizioni: con la prima, si stabilisce che negli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali, che siano prodotti dai sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del funzionario responsabile del soggetto responsabile;
con la seconda, si stabilisce che il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, vengano indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
La ratio legis è chiara: il legislatore ha voluto favorire l'informatizzazione delle procedure di liquidazione e accertamento dei tributi regionali e locali, consentendo che gli atti prodotti da tali procedure non rechino alcuna firma autografa, bensì la sola indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile della loro emanazione;
al contempo, però a previsto — a garanzia del contribuente e, in generale, della trasparenza dell'azione amministrativa — che il nome del soggetto responsabile ( nonché la fonte dei dati utilizzati nelle procedure di liquidazione e accertamento tributi) risultino da un apposito provvedimento di livello dirigenziale;
cosicchè il cittadino possa in ogni tempo, accedendo al provvedimento che contiene l'indicazione del nome del soggetto responsabile dell'emanazione degli atti impositivi, verificare che il nominativo indicato a stampa in calce all'atto impositivo corrisponda effettivamente a quello del soggetto responsabile dell'emanazione dell'atto medesimo.
Ne discende che la firma autografa è legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, se tale nominativo risulti da un apposito provvedimento di livello dirigenziale. In tal senso si è consolidata copiosa giurisprudenza di legittimità (Cass.Civ. nn.9627/2012; 13231/2009;
25573/2009; 15447/2010; n.3941/2011).
Nella fattispecie, dall'avviso impugnato, il Dr. Nominativo_1 risulta nominato Funzionario responsabile di tutti i tributi comunali relativi al periodo fino al 31/12/2016, con deliberazione n.2 del 01/03/2019 dell'organo straordinario, peraltro allegata agli atti del giudizio.
Conclusivamente va rigettato l'appello e, quindi, confermata la sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia - sezione 8^- rigetta l'appello e conferma la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria provinciale di Palermo n.1754/2022. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune appellato che liquida in €500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Relatore Il Presidente
PE TO PE La RE