TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/11/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
n.722/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 722 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in RD ND (BN) alla Via Fabio Golino n. 39, elettivamente domiciliato in Ceppaloni (BN) alla Via Catalani n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Zollo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE E
, C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] alla Località Sapienze, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all'udienza del 09.10.2025. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Benevento, chiedendo, preliminarmente, pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RD ND (BN), con , nata a [...] il [...], trascritto al N. 21, Parte 2, Serie A del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di RD ND (BN). Il ricorrente ha dedotto: - che, dall'unione sono nati i figli e , Parte_2 Persona_1 entrambi ventottenni;
- di essere intervenuta separazione giusto accordo omologato dal Tribunale di Benevento, con provvedimento del 12/07/2011 (proc. iscritto al N. RG 1182/2011), depositato in Cancelleria il 16/07/2011; - che, dalla data di omologazione della separazione, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, che non vi è alcuna possibilità di ripresa della convivenza ed appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
- che, nelle more, i figli, divenuti maggiorenni, hanno intrapreso una attività lavorativa che li ha resi economicamente indipendenti;
- che, presta anch'ella un'attività lavorativa. Controparte_1 Alla luce delle dedotte circostanze, ha chiesto, quindi, una nuova regolamentazione delle condizioni economiche precedentemente convenute. Nel costituirsi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sotto il profilo economico, ha chiesto la conferma di quanto già previsto in suo favore a titolo di mantenimento e ha dato atto che quanto convenuto in sede di separazione non è stato adempiuto dal . Pt_1
All'udienza del 09.10.2025, le parti sono comparse personalmente, ribadendo l'inesistenza dei presupposti per raggiungere un accordo. Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 12/7/2011 dal Tribunale di Benevento con omologa delle condizioni convenute tra le parti. Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa e dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Dovendo la causa proseguire per l'esame delle domande accessorie delle parti come innanzi richiamate, va emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva. Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (Benevento il 02/10/1964) e elese (BN) il Parte_1 Controparte_1
30/03/1966), in RD ND (BN), trascritto al N. 21, Parte 2, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di RD ND (BN); 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del processo;
4. spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 722 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in RD ND (BN) alla Via Fabio Golino n. 39, elettivamente domiciliato in Ceppaloni (BN) alla Via Catalani n. 13, presso lo studio dell'avv. Maria Zollo che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE E
, C.F.: , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] alla Località Sapienze, giusta procura in atti;
RESISTENTE NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all'udienza del 09.10.2025. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Benevento, chiedendo, preliminarmente, pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RD ND (BN), con , nata a [...] il [...], trascritto al N. 21, Parte 2, Serie A del registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di RD ND (BN). Il ricorrente ha dedotto: - che, dall'unione sono nati i figli e , Parte_2 Persona_1 entrambi ventottenni;
- di essere intervenuta separazione giusto accordo omologato dal Tribunale di Benevento, con provvedimento del 12/07/2011 (proc. iscritto al N. RG 1182/2011), depositato in Cancelleria il 16/07/2011; - che, dalla data di omologazione della separazione, i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, che non vi è alcuna possibilità di ripresa della convivenza ed appare, pertanto, manifesta l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
- che, nelle more, i figli, divenuti maggiorenni, hanno intrapreso una attività lavorativa che li ha resi economicamente indipendenti;
- che, presta anch'ella un'attività lavorativa. Controparte_1 Alla luce delle dedotte circostanze, ha chiesto, quindi, una nuova regolamentazione delle condizioni economiche precedentemente convenute. Nel costituirsi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
sotto il profilo economico, ha chiesto la conferma di quanto già previsto in suo favore a titolo di mantenimento e ha dato atto che quanto convenuto in sede di separazione non è stato adempiuto dal . Pt_1
All'udienza del 09.10.2025, le parti sono comparse personalmente, ribadendo l'inesistenza dei presupposti per raggiungere un accordo. Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata il 12/7/2011 dal Tribunale di Benevento con omologa delle condizioni convenute tra le parti. Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione contestata da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n. 74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l. 898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987 e, peraltro, attese le risultanze degli atti di causa e dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Dovendo la causa proseguire per l'esame delle domande accessorie delle parti come innanzi richiamate, va emessa, ai sensi dell'art. 4, co. 12, l. n. 898/1970, sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva. Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra (Benevento il 02/10/1964) e elese (BN) il Parte_1 Controparte_1
30/03/1966), in RD ND (BN), trascritto al N. 21, Parte 2, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di RD ND (BN); 2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Benevento (BN) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato Civile;
3. provvede come da separata ordinanza per il prosieguo del processo;
4. spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025 IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano