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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01256/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 20/02/2026
N. 00508 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01256/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2025, proposto da GI TI,
AN D'AM, SP AR, EN NO, AR GN, GI
ST, NL RI e MA LL, rappresentati e difesi dall'avvocato
CL FA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via Trinacria, n. 23;
contro
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, SC
IA e SC Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico eletto presso gli uffici della sua Avvocatura regionale, siti in Palermo, via Maggiore Toselli, n. 5;
per l'esecuzione N. 01256/2025 REG.RIC.
della sentenza di questa Sezione n. 3063 del 7 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Istituto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza n. 3063/2024 di questa
Sezione, che ha condannato l'Istituto intimato a corrispondere in favore della prima quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis, d.l. n. 387/1987, oltre accessori, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. L'anzidetta pronuncia ha ulteriormente riconosciuto in favore dei ricorrenti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
I ricorrenti hanno riferito di aver notificato l'anzidetta pronuncia con pec del
25.11.2024 e che l'intimata amministrazione:
(i) avrebbe erroneamente calcolato il TFS dei sigg.ri TI e D'RO;
(ii) non avrebbe del tutto ottemperato con riguardo agli altri ricorrenti.
Hanno quindi chiesto di accertare l'anzidetta inottemperanza, condannando l'intimata amministrazione a porre in essere quanto necessario per ottemperarvi, nominando se del caso un commissario ad acta e disponendo eventuali penalità di mora nella misura di euro 50,00 per ogni eventuale ritardo. Hanno altresì chiesto di distrarre le spese di N. 01256/2025 REG.RIC.
lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre alla condanna della resistente amministrazione a un'ulteriore somma ex art. 96, c. 3, c.p.c..
2. Si è costituita l'INPS che, con successive memorie, ha dato atto di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto in favore dei ricorrenti ed ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. All'udienza camerale del 4.11.2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo ai soli ricorrenti che hanno ottenuto il bene della vita. L'amministrazione ha istato per la sopravvenuta carenza di interesse.
4. Con ordinanza n. 2452 del 10.11.2025 la Sezione ha chiesto alla resistente amministrazione documentati chiarimenti sulla posizione dei ricorrenti TI e
D'RO.
5. Con successiva memoria l'amministrazione ha, in particolare, dichiarato che "la determina di pagamento con cui si è data esecuzione alla sentenza conteneva un errore di calcolo che ha determinato la liquidazione di un importo inferiore al dovuto", e che "si è proceduto pertanto alla liquidazione dell'importo residuo".
Ha quindi istato per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
6. In prossimità dell'udienza di discussione l'amministrazione ha comunicato l'intervenuto pagamento ai sigg.ri TI e D'RO.
7. All'udienza camerale indicata in epigrafe:
- parte ricorrente ha istato per la cessazione della materia del contendere;
- la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 01256/2025 REG.RIC.
1. Tenuto conto dell'intervenuto pagamento delle somme richieste dai ricorrenti in pendenza del giudizio, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere (art. 34, c. 5, c.p.a.).
2. In applicazione del principio di soccombenza virtuale vanno riconosciute ai ricorrenti le spese di lite nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
3. Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione di un'ulteriore somma ex art. 96, c. 3, c.p.c., articolata da parte ricorrente, tenuto conto del fatto che la resistente amministrazione ha – nelle more del giudizio – adempiuto a quanto disposto con la pronuncia in oggetto e non può dunque fondatamente sostenersi che essa abbia resistito in questa sede con mala fede o colpa grave (cfr. Cass. civ., sez. V, ordinanza
18 luglio 2025, n. 20051).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore di quest'ultima, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01256/2025 REG.RIC.
AT IA, Presidente
SC Mulieri, Consigliere
Fabrizio LL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio LL AT IA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/02/2026
N. 00508 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01256/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2025, proposto da GI TI,
AN D'AM, SP AR, EN NO, AR GN, GI
ST, NL RI e MA LL, rappresentati e difesi dall'avvocato
CL FA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, sito in Palermo, via Trinacria, n. 23;
contro
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Giovanna Norrito, SC
IA e SC Velardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e con domicilio fisico eletto presso gli uffici della sua Avvocatura regionale, siti in Palermo, via Maggiore Toselli, n. 5;
per l'esecuzione N. 01256/2025 REG.RIC.
della sentenza di questa Sezione n. 3063 del 7 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Istituto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. Fabrizio
LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza n. 3063/2024 di questa
Sezione, che ha condannato l'Istituto intimato a corrispondere in favore della prima quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis, d.l. n. 387/1987, oltre accessori, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994, a far data dal momento della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo. L'anzidetta pronuncia ha ulteriormente riconosciuto in favore dei ricorrenti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
I ricorrenti hanno riferito di aver notificato l'anzidetta pronuncia con pec del
25.11.2024 e che l'intimata amministrazione:
(i) avrebbe erroneamente calcolato il TFS dei sigg.ri TI e D'RO;
(ii) non avrebbe del tutto ottemperato con riguardo agli altri ricorrenti.
Hanno quindi chiesto di accertare l'anzidetta inottemperanza, condannando l'intimata amministrazione a porre in essere quanto necessario per ottemperarvi, nominando se del caso un commissario ad acta e disponendo eventuali penalità di mora nella misura di euro 50,00 per ogni eventuale ritardo. Hanno altresì chiesto di distrarre le spese di N. 01256/2025 REG.RIC.
lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre alla condanna della resistente amministrazione a un'ulteriore somma ex art. 96, c. 3, c.p.c..
2. Si è costituita l'INPS che, con successive memorie, ha dato atto di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto in favore dei ricorrenti ed ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
3. All'udienza camerale del 4.11.2025 il difensore di parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo ai soli ricorrenti che hanno ottenuto il bene della vita. L'amministrazione ha istato per la sopravvenuta carenza di interesse.
4. Con ordinanza n. 2452 del 10.11.2025 la Sezione ha chiesto alla resistente amministrazione documentati chiarimenti sulla posizione dei ricorrenti TI e
D'RO.
5. Con successiva memoria l'amministrazione ha, in particolare, dichiarato che "la determina di pagamento con cui si è data esecuzione alla sentenza conteneva un errore di calcolo che ha determinato la liquidazione di un importo inferiore al dovuto", e che "si è proceduto pertanto alla liquidazione dell'importo residuo".
Ha quindi istato per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
6. In prossimità dell'udienza di discussione l'amministrazione ha comunicato l'intervenuto pagamento ai sigg.ri TI e D'RO.
7. All'udienza camerale indicata in epigrafe:
- parte ricorrente ha istato per la cessazione della materia del contendere;
- la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO N. 01256/2025 REG.RIC.
1. Tenuto conto dell'intervenuto pagamento delle somme richieste dai ricorrenti in pendenza del giudizio, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere (art. 34, c. 5, c.p.a.).
2. In applicazione del principio di soccombenza virtuale vanno riconosciute ai ricorrenti le spese di lite nella misura indicata in dispositivo, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
3. Non merita invece accoglimento la richiesta di liquidazione di un'ulteriore somma ex art. 96, c. 3, c.p.c., articolata da parte ricorrente, tenuto conto del fatto che la resistente amministrazione ha – nelle more del giudizio – adempiuto a quanto disposto con la pronuncia in oggetto e non può dunque fondatamente sostenersi che essa abbia resistito in questa sede con mala fede o colpa grave (cfr. Cass. civ., sez. V, ordinanza
18 luglio 2025, n. 20051).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore di quest'ultima, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 01256/2025 REG.RIC.
AT IA, Presidente
SC Mulieri, Consigliere
Fabrizio LL, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio LL AT IA
IL SEGRETARIO