Ordinanza collegiale 18 febbraio 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02813/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2813 del 2023, proposto da OM MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tommaso Ventre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Sorgente in Napoli, via Po n. 1 - Parco Parva Domus;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
al giudicato derivante dal Decreto ex L. 89/2001 - Rep. 3894 / 2021 - emesso dalla Corte di Appello di Napoli, depositato in Cancelleria il 02.08.2021, all''esito del procedimento nR.G. 325 / 2021 (legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa MA RA VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto che il ricorrente agisce per l’ottemperanza al Decreto ex L. 89/2001 - Rep. 3894 / 2021 - emesso dalla Corte di Appello di Napoli, depositato in Cancelleria il 02.08.2021, passato in giudicato, con il quale il Ministero della Giustizia, è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 3.680,00 oltre interessi dalla domanda, oltre alle spese e competenze processuali.
Rilevato che a seguito dell’innovazione dell’art. 5 sexies della legge n. 89 / 2001 con l’introduzione del comma 12 bis, con Ordinanza n. 1382 del 18.02.2025 è stata disposta la sospensione del giudizio;
Rilevato che a fronte della rinnovazione della domanda al Ministero in coerenza con le nuove modalità telematiche previste (piattaforma SIAMM - Pintopaga) è seguita l’esecuzione del giudicato e dunque l’integrale pagamento di quanto statuito nel titolo esecutivo ma la parte ha interesse a conseguire pronunzia che, preso atto di quanto sopra, statuisca sulla condanna alle spese del Ministero in termini di soccombenza virtuale;
Trattata la causa alla c.c. del 15.4.2026, previa richiesta di passaggio in decisione con richiesta di cessata materia del contendere e condanna alle spese, laddove l’Avvocatura dello Stato insiste per la compensazione;
Ritenuto che:
-debba dichiararsi la cessata materia del contendere per intervenuto pagamento;
- l’Amministrazione vada condannata al pagamento delle spese processuali avendo omesso di ottemperare per tempo al giudicato civile, costringendo la parte al ricorso davanti al Tar e a subire anche la sospensione ex lege del giudizio, così che l’attività processuale si è ulteriormente prolungata senza giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente che liquida in euro 1000,00 oltre accessori di legge (c.u. non dovuto).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RA VA, Presidente FF, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
MAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA RA VA |
IL SEGRETARIO