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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3412/2023
Il giorno 30/10/2025, nella causa iscritta al n RG 3412 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3412/2023 promossa da:
e ( ), elettivamente Pt_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Vejano (VT), Via Margherita n. 6, con l'avv. BRUGONI FEDERICA
), dal quale rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso C.F._3
RICORRENTI contro
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 12.12.2023, e Pt_1 Parte_2 hanno agito in giudizio al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dell'automobile usata Mercedes Classe GLK targata FK247PM, concluso il 25.1.2023 con la CP_ concessionaria e, per l'effetto, di condannare la Han alla restituzione del Controparte_2 CP_1 prezzo di € 12.000,00 e al rimborso delle spese sostenute per il finanziamento acceso Pt_3 contestualmente all'acquisto, pari ad € 4.079,68, oltre al risarcimento del danno.
2 di 4 A fondamento della domanda, hanno dedotto che il chilometraggio indicato al momento della vendita era stato decurtato, essendo in realtà superiore di almeno 147.240 km e quindi circa il doppio, e che la macchina ha manifestato problematiche meccaniche importanti;
ciononostante, la concessionaria si è rifiutata di riprendere la macchina e restituirne il prezzo;
in diritto, hanno sostenuto la violazione dell'art. 129 Codice del Consumo, invocando la tutela di cui agli artt. 133, 135 bis e 135 septies del medesimo Codice.
La è rimasta contumace e la causa, di natura documentale, è stata rinviata Controparte_2 all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda è infondata.
I ricorrenti hanno attivato la garanzia prevista a tutela dei diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene nei contratti di compravendita.
Va in primo luogo chiarito che, pur essendo in astratto applicabile al contratto per cui è causa la garanzia legale di conformità per i beni di consumo di cui agli artt. 128 e seguenti del Codice del
Consumo, nel caso di specie la domanda va valutata alla stregua dei canoni di responsabilità per i vizi della cosa compravenduta di cui agli artt. 1490 e seguenti c.c., essendo invocato un rimedio (il risarcimento del danno) non previsto dalla normativa a tutela del consumatore.
Facendo applicazione del criterio generale di riparto dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c., deve ritenersi che incombe sui ricorrenti la prova della conclusione del contratto di compravendita.
Tale prova non è stata fornita, non essendo stata prodotta la scrittura privata di compravendita.
Né la documentazione depositata (contratto di finanziamento, certificato di garanzia, libretto di circolazione, fattura) può fornire indizi utili a formare la prova del contratto in via presuntiva, stante il divieto di legge desumibile dal combinato disposto degli artt. 2721 e 2729 comma II c.c..
Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto la restituzione (o, in via subordinata, la riduzione) del prezzo di acquisto, senza tuttavia dimostrarne l'avvenuto pagamento. A tal fine, non è infatti sufficiente la fattura emessa dalla società resistente, priva di dichiarazioni di quietanza.
Neppure il rimborso del costo del finanziamento risulta dovuto, atteso che i ricorrenti non hanno dimostrato il pagamento delle rate.
La domanda risarcitoria, poi, risulta carente già sul piano assertivo prima ancora che probatorio, non essendo neppure specificamente allegato il pregiudizio che i ricorrenti ritengono di aver subito in conseguenza dell'inadempimento.
Ne deriva l'integrale rigetto della domanda.
3 di 4 3. Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 24 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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