Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 19/12/2025, n. 8251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8251 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02870/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2870 del 2025, proposto da
MA FO, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Cutrignelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Filippo n. 8-Bis;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione del giudicato:
sulla sentenza n. 7369/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 06/11/2024, nella procedura iscritta al numero R.G. 15151/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 06/11/2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 05/06/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. AO CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 9 giugno 2025 e depositato in data 10.6.2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza in epigrafe contenente l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per n. 3 anni scolastici (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) per un totale di € 1.500,00.
La ricorrente espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato come da attestazione di cancelleria del 5 giugno 2025.
Lamenta, in proposito, l’esito infruttuoso della notifica del 6.11.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame ex adverso.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025 la causa è stata introitata in decisione.
Il gravame è fondato e va accolto.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede della resistente amministrazione in data 6.11.2024.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario del proprio ufficio.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Va invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes non ritenendosi equa l’applicazione di detta misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione al procuratore antistatario di parte ricorrente che ha avanzato istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Ottava), accoglie il ricorso nei limiti e termini indicati in parte motiva.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO CI, Presidente, Estensore
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO CI |
IL SEGRETARIO