Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 787/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), residente a [...], Trieste, Località Repen 131, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Sampietro attore contro
(P.IVA Controparte_1
), con sede in via Costantinides n. 2, 34128 Trieste, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Cattarini
convenuta con la chiamata in causa di
C.F. , con sede in Yverdon Le Bains (CH), Avenue Controparte_2 C.F._2 des Sciences n. 1, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudia
Bordin e per subdelega dall'avv. Marzia Broili
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, accertata la responsabilità di parte convenuta Controparte_3
, e del terzo chiamato in causa per la avvenuta rottura della componente protesica, risultata
[...] Controparte_2 difettosa e ed inadeguata all'uso per la quale destinata, condannare entrambe le controparti in solido, al risarcimento dei pregiudizi subiti dal ricorrente, come da dettagliata quantificazione del danno stilata dalla scrivente difesa, di concerto con il consulente di parte ricorrente sulla base dell'espletata CTU, con riferimento alle tabelle del Tribunale di Persona_1
Milano per il corrente anno, il tutto con vittoria di spese ed onorari di Giudizio sia per la presente fase processuale che per il
pagina 1 di 11
-inabilità temporanea totale al 100% per 100 giorni
Euro 115 al giorno Euro 11.500
Con personalizzazione massima
Euro 173 al giorno Euro 17.300
-inabilità temporanea parziale al 40% per 120 giorni
Euro 46 al giorno Euro 4.600
Con personalizzazione massima
Euro 69,20 al giorno Euro 6.920
Per quanto riguarda i postumi permanenti, si tratta di danno permanente incrementale, con riconosciuto danno biologico al 24-
25%, di cui 9-10 punti di natura incrementale.
Ciò significa che ad una menomazione base pregressa, non iatrogena, di valore pari al 15%, si aggiunge una menomazione ulteriore, con suo valore pari al 9-10%.
Ne deriva che il danno permanente si colloca nella fascia tabellare che va dal 16% al 25%.
I postumi al 25% valgono di base Euro 71.093,00 Euro 100.241,00 con l'aggiunta della sofferenza, sino a Euro
124.413,00 con personalizzazione massima.
In definitiva:
-danno da inabilità temporanea in totale Euro 16.100,00 oppure Euro 24.220,00 con personalizzazione massima.
-danno permanente: Euro 100.241,00 con sofferenza, sino a Euro 124.413 con personalizzazione massima.
In totale, temporanea più permanente:
-Senza personalizzazione massima: Euro 116,341,00;
-Con personalizzazione massima: 148.633,00.
Spese di CTU e CTP sin qui sostenute;
CTU dott. Euro 1220; Per_2
Acconto CTU ing. Euro 500; Per_3
Acconto CTU prof. Euro 610; Per_4
CTP dott in due procedimenti Euro 2440.” Per_1
Per la convenuta:
“In via principale: rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la domanda in quanto infondata;
In via subordinata: nel caso di accoglimento, anche parziale, della domanda del ricorrente condannare Controparte_2 in quanto produttore, quantomeno in via di regresso, e tenere indenne a ogni condanna al risarcimento del
[...] CP_1 danno, spese legali, diritti e onorari;
pagina 2 di 11 In via ulteriormente subordinata: ridurre, per i motivi di cui in narrativa, la domanda del ricorrente a misura di giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, o quantomeno con loro integrale compensazione.”
Per la terza chiamata:
“In via preliminare
Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno del signor ex art. 125 Codice del Consumo e Pt_1 la decadenza dall'azione nei confronti di per il decorso del termine decennale di cui all'art. 126 del Codice del CP_2
Consumo.
In via principale
Respingere le domande tutte nei confronti di perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di supporto probatorio, CP_2 data la mancanza di disponibilità della protesi che non ha permesso alcun esame tecnico sulla stessa
In via istruttoria
Disporre la chiamata del CTU a chiarimenti in merito alla mancata valutazione della condizione fisica di “obesità” del signor intervenuta tra l'impianto della protesi del 26 febbraio 2009 e il secondo intervento del 17 maggio 2016, come Pt_1 indicata nella cartella clinica redatta al momento di revisione della protesi, quale fattore favorente il fallimento della protesi, in considerazione anche delle istruzioni fornite da CP_2
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
depositava in data 8.9.2020 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale chiedeva che l'azienda Parte_1
(di seguito venisse condanna al risarcimento del danno Controparte_1 CP_1 dal medesimo partito a seguito della rottura della protesi all'anca sinistra, protesi impiantata nel febbraio
2009 presso l'Ospedale di Monfalcone.
In particolare, il ricorrente deduceva di aver subito nel 2008 l'impianto di protesi all'anca destra e nel 2009
l'impianto di protesi all'anca sinistra.
Nel 2011 la protesi all'anca destra aveva subito una rottura e era stato sottoposto a intervento Parte_1 di sostituzione. Dopo essersi rivolto ad la quale aveva contattato (di CP_1 Controparte_2 seguito , produttrice della protesi, il ricorrente aveva ottenuto un risarcimento da per il CP_2 CP_2 tramite della compagnia assicurativa CP_4
Nel 2016, scendendo dall'auto, sentiva uno strano suono e la gamba cedeva. Trasportato all'ospedale di
Trieste, veniva constatata la rottura della protesi all'anca sinistra e il paziente veniva sottoposto anche questa volta a intervento di correzione e sostituzione.
pagina 3 di 11 Il ricorrente contestava quindi che la protesi impiantata nel 2009 all'anca sinistra fosse difettosa e chiedeva che venisse accertata la responsabilità della fornitrice con conseguente condanna al risarcimento CP_1 dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva negando la propria legittimazione passiva in quanto la disciplina del codice del CP_1 consumo (d.lgs. n. 206/2005) riconosce la responsabilità in capo al produttore, ossia la e solo in CP_2 via subordinata in capo a colui che ha fornito il prodotto difettoso all'utilizzatore finale. Negava altresì la propria responsabilità anche circa un eventuale inadempimento contrattuale riconducibile a malpractice medica, ciò alla luce delle risultanze dell'ATP previamente svolta (n. 1226/2018 R.G. Tribunale di Gorizia).
Contestava infine anche il quantum della pretesa risarcitoria. Chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la vera legittimata passiva, ossia CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, il ricorrente dichiarava di estendere la domanda già svolta anche nei confronti di CP_2
La regolarmente citata in giudizio da si costituiva contestando la domanda avversaria. CP_2 CP_1
Eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto risarcitorio secondo le norme del codice del consumo, negava l'opponibilità a sé dei risultati dell'ATP in quanto non vi aveva partecipato, negava che vi fosse la prova che la protesi fosse difettosa e che vi fosse nesso causale tra il difetto e il danno subito. Deduceva che i componenti della protesi impiantata sul signor e di produzione Pt_1 erano presidi medici verificati, approvati e omologati e conformi alla normativa di riferimento CP_2 relativa ai dispositivi medici vigente al momento dell'impianto della protesi ovvero il D.lgs. 24.2.1997 n. 46, attuativo della direttiva n. 93/42/CEE del 14.6.1993 (doc. n. 5).
Disposto il mutamento di rito, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c..
Alla successiva udienza, il giudice, risolte le questioni di rito, rilevato che in effetti il precedente procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si era svolto in assenza della disponeva l'espletamento di una CP_2 consulenza tecnica d'ufficio sia per accertare se la protesi fosse difettosa sia per valutare l'operato del personale medico e infine accertare il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore.
Espletata la CTU, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Come già rilevato dal giudice precedentemente assegnatario, nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo asserendo che solo questi è legittimato passivo, il giudice deve statuire sulla domanda anche nei confronti del terzo chiamato, ancorché l'attore non abbia esplicitamente esteso la sua domanda anche al terzo chiamato (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 1 giugno 2021, n. 15232). Nel caso di specie, in realtà, l'attore pagina 4 di 11 ha in effetti chiesto, con nota scritta depositata in data 7.6.2021, in sostituzione dell'udienza del 9.6.2021,
l'estensione della domanda anche nei confronti della CP_2
Tanto premesso, è preliminarmente necessario qualificare giuridicamente la domanda dell'attore, potere/dovere che spetta al giudice.
L'attore ha dedotto che la protesi all'anca sinistra si fosse rotta perché difettosa. La domanda, al di là dei riferimenti normativi citati dall'attore, deve quindi essere qualificata come domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso, disciplinata dagli artt. 114 e ss. del codice del consumo.
L'attore è in effetti qualificabile come consumatore in quanto ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Gli artt. 114 e seguenti codice del consumo stabiliscono che il produttore (ossia il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima) è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. Solo eccezionalmente, quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
È così fondata la contestazione di irca la carenza di legittimazione passiva. infatti, non è
CP_1 CP_1 il produttore della protesi, ruolo che deve essere invece riconosciuto in capo a CP_2 otrebbe essere semmai qualificata come fornitore e tuttavia non sussistono i presupposti previsti
CP_1 dall'art. 116 codice del consumo per affermare una sua responsabilità: il consumatore non ha nemmeno allegato di aver richiesto ad e generalità del produttore (che, peraltro, appaiono allo stesso note in
CP_1 quanto in data 3.4.2018 ha in effetti rivolto una richiesta risarcitoria ad comunicata anche a
CP_1
in relazione ai fatti oggetto di causa, allegando la perizia del dott. di data 7.11.2017 – doc. CP_2 Per_1
n. 6 fascicolo oltre al fatto che non appare possibile attribuire ad 'esercizio di un'attività CP_2 CP_1 commerciale.
Riconosciuta la legittimazione passiva per la domanda di risarcimento del danno per prodotto difettoso ex artt. 114 e ss. codice del consumo in capo a si deve dar atto che le eccezioni di prescrizione e CP_2 decadenza sollevate sono fondate.
L'art. 125 codice del consumo stabilisce che il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
L'evento, ossia l'asserita rottura della protesi, si è pacificamente verificato in data 16.5.2016.
pagina 5 di 11 La conoscenza dell'asserita difettosità del prodotto e del nesso di causa tra prodotto difettoso e danno può essere invece datata al 7.11.2017, data in cui è stata rilasciata la perizia del dott. richiesta dall'attore Per_1
(doc. 10 fascicolo . CP_2
Come evidenziato dalla il primo atto interruttivo tempestivo (che può consistere anche in un atto CP_2 stragiudiziale, art. 2943 ultimo comma c.c.) è la richiesta trasmessa dall'attore tramite Assigest e inviata, oltre che ad anche a (doc. n. 6 fascicolo . Si precisa che dalla documentazione in CP_1 CP_2 CP_2 atti tale lettera appare diretta e spedita solo ad e tuttavia la stessa terza chiamata ammette che CP_1 questa è stata inviata pure a Non solo, è la stessa ad attribuire a tale lettera effetto CP_2 CP_2 interruttivo della prescrizione nei suoi confronti.
A quella data, ossia il 3.4.2018, l'attore era poi certamente a conoscenza sia del danno (avendo già subito l'asserita rottura della protesi e il secondo intervento nel 2016), del difetto (in quanto la perizia del dott. di data 7.11.2017 faceva riferimento a una rottura della protesi riconducibile a un necessario suo Per_1 difetto) e dell'identità del responsabile (ossia la produttrice della protesi, la tant'è che la CP_2 comunicazione veniva diretta anche a quest'ultima – che viene citata nella perizia del dott. CP_2 Per_1 relativamente all'intervento di impianto protesi del 2009, cfr. p. 3 doc. 10 fascicolo . CP_2
Individuato il nuovo dies a quo nel 3.4.2018 (art. 2945 co. 1 c.c.) (come pacificamente ammesso dalla stessa terza chiamata , si rileva che nei tre anni successivi non è intervenuto alcun ulteriore atto CP_2 interruttivo nei confronti di CP_2
Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha visto coinvolti solo e mentre non si è Parte_1 CP_1 perfezionata la notificazione della chiamata in causa di nei confronti di come emerge CP_1 CP_2 chiaramente dagli atti di quel giudizio (la cartolina di ricevimento depositata da in data 2.5.2019 CP_1 riporta la dicitura “rimesso” ed è agli atti la comunicazione del Tribunale di Vaud, diretta al Tribunale di
Gorizia, con la quale si informa che la richiesta di notificazione non era conforme alla Convenzione dell'Aja del 1965 e che pertanto non gli era stata data esecuzione – v. deposito di data 14.5.2019).
A tutto voler concedere, il primo atto interruttivo successivo può essere individuato nell'atto di citazione notificato in data 24.11.2021 da a a titolo di chiamata in causa del terzo nel presente CP_1 CP_2 procedimento. L'atto di citazione, ancorché non proveniente dall'asserito creditore (ossia l'attore Pt_1
) potrebbe essere ritenuto atto interruttivo della prescrizione se letto in combinazione con la
[...] dichiarazione dell'attore di estensione della domanda, dichiarazione avvenuta in data 7.6.2021.
In ogni caso, il termine triennale era ormai già decorso alla data del 3.4.2021 (antecedente sia alla dichiarazione di estensione della domanda – di per sé sola comunque insufficiente a determinare l'interruzione della prescrizione, effetto che si produce solo nel momento in cui il debitore ha conoscenza, anche solo legale, della richiesta di pagamento – sia alla successiva notificazione della chiamata in causa) e pagina 6 di 11 pertanto il diritto al risarcimento del danno per prodotto difettoso è andato prescritto ex art. 125 codice del consumo.
Infondati sono i richiami svolti dall'attore solo in comparsa conclusionale alle norme sulla responsabilità solidale (art. 1310 c.c.) ovvero al termine prescrizionale più lungo in caso di illeciti penali (art. 2947 co. 3
c.c.).
Non può certo ritenersi che il ricorso presentato da nei confronti di sia idoneo a Parte_1 CP_1 interrompere la prescrizione anche nei confronti di in quanto non vi è alcuna responsabilità CP_2 solidale tra questi due soggetti in relazione a questo specifico titolo, ossia di responsabilità da prodotto difettoso disciplinata dal codice del consumo.
Come richiamato da la Suprema Corte ha statuito che “in tema di danno da prodotti difettosi il regime di CP_2 responsabilità solidale opera solo tra produttori che collaborano nella destinazione del prodotto finito alla circolazione e non riguarda il fornitore, in quanto estraneo alla catena produttiva e soggetto, ai sensi dell'art. 4 del citato DPR (oggi art. 116 del
d.lgs. n. 206 del 2005) alla responsabilità, alternativa a quella del produttore, derivante dalla mancata comunicazione (nel termine prescritto) al danneggiato dell'identità e del domicilio del medesimo produttore, che non risulti individuato;
ne consegue che l'atto interruttivo della prescrizione indirizzato al fornitore non produce effetti nei confronti del produttore” (Cass.
13.12.2018 n. 32226).
Nemmeno sono state allegate circostanze che facciano ritenere integrato il reato di lesioni colpose.
È altresì fondata l'eccezione di decadenza.
Ai sensi dell'art. 126 codice del consumo il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. L'art. 119 codice del consumo statuisce che il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
Nel caso di specie, anche a voler individuare la data di messa in circolazione del prodotto in quella in cui la protesi è stata impiantata (il che rappresenta certamente una circostanza “di favore” per il danneggiato dato che necessariamente la protesi doveva essere stata consegnata ad prima di quella data), ossia il 26 CP_1 febbraio 2009, il primo atto interruttivo è rappresentato dalla chiamata in causa in questo procedimento notificata a in data 24.11.2021, pertanto ben oltre i dieci anni dal 26 febbraio 2009. CP_2
L'art. 126 co. 2 codice del consumo, infatti, prevede che la decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile. Un atto stragiudiziale (quale è quello intervenuto in data 3.4.2018) non è quindi idoneo a interrompere la decadenza.
Tanto premesso, il diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso vantato da nei Parte_1 confronti di è andato prescritto, oltre ad essere maturata altresì la decadenza. CP_2
pagina 7 di 11 L'art. 127 codice del consumo, tuttavia, stabilisce che “le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi”.
Deve quindi essere indagata la possibilità che quanto rappresentato da costituisca fonte di Parte_1 responsabilità delle convenute ad altro titolo, quale una responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. ovvero una responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2049 c.c..
Si precisa che ha attribuito una responsabilità ex artt. 1218 e 1228 c.c. ovvero ex artt. 2043 e Parte_1
2049 c.c. solo ad ribadendo che nei confronti di la domanda era svolta ex artt. 114 e ss. CP_1 CP_2 codice del consumo. Si riafferma tuttavia il potere/dovere del giudice di qualificare giuridicamente la domanda, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificando i fatti costitutivi e fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio (Corte Cass. ordinanza 25 febbraio
2021, n. 5253). Nel caso di specie, la domanda svolta dall'attore, ossia di risarcimento del danno conseguente alla messa in circolazione e all'utilizzo di un prodotto difettoso, può integrare anche altre forme di responsabilità, come peraltro ammesso dalla stessa disciplina speciale del codice del consumo nell'art. 127.
Nei confronti di potrebbe ipotizzarsi una responsabilità contrattuale in quanto è assodato che tra CP_1 paziente e azienda sanitaria venga concluso un contratto di spedalità rispetto al quale è necessario verificare se ia stata o meno inadempiente. CP_1
Invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, al creditore spetta allegare l'inadempimento di controparte mentre a quest'ultima spetta provare che inadempimento non vi è ovvero che questo non è imputabile.
Invero, sul punto le deduzioni dell'attore sono assai scarne.
Nel ricorso introduttivo, infatti, l'attore si limita ad attribuire ad la qualifica di fornitrice della CP_1 protesi difettosa. Un tanto, tuttavia, non appare in sé e per sé qualificabile come inadempimento contrattuale anche alla luce del fatto che richiama una responsabilità che invece è, per disciplina speciale, del solo produttore, salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 116 codice del consumo (qui escluso per le ragioni su esposte).
Nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. l'attore precisa la sua domanda attribuendo ad una CP_1 responsabilità in quanto avrebbe scelto e utilizzato un prodotto difettoso.
Sul punto, si rileva tuttavia che la controparte ha allegato che la protesi impiantata e fornita da CP_2 disponeva delle certificazioni necessarie per essere posta in commercio (doc. 5 fascicolo . CP_2
Circostanza peraltro mai contestata dall'attore (art. 115 c.p.c.). Non solo, non è condivisibile la prospettazione dell'attore che individua una responsabilità in capo ad per aver utilizzato una CP_1 protesi che già aveva subito una rottura e per non aver segnalato tale circostanza alle autorità competenti.
pagina 8 di 11 Ciò per il semplice fatto che quando la protesi all'anca sinistra è stata impiantata, ossia a febbraio 2009, non si era ancora verificata la prima rottura, ossia quella della protesi destra, avvenuta solo nel 2011.
Non sono in definitiva emerse circostanze tali da individuare un profilo di imputabilità della condotta asseritamente inadempiente: la rottura della prima protesi è avvenuta solo successivamente all'impianto della seconda protesi pertanto non è nemmeno astrattamente ipotizzabile una condotta negligente di irca la scelta e l'utilizzo di una protesi che – nella tesi dell'attore – l'azienda sanitaria doveva, in via CP_1 cautelativa, non scegliere più, sulla base tuttavia di un evento infausto – rottura protesi anca destra – accaduto solo dopo la condotta stigmatizzata dall'attore – scelta e utilizzo di protesi anche per CP_2
l'anca sinistra, tenuto altresì conto del fatto che la protesi era dotata delle certificazioni richieste e non vi erano, ad esempio, segnalazioni di rotture sospette.
Ad abundantiam, i consulenti tecnici d'ufficio nominati hanno altresì valutato che non fosse ravvisabile alcuna malpractice medica in capo ai sanitari di he avevano eseguito l'intervento nel febbraio 2009. CP_1
In ogni caso, ribadendo il principio che in caso di responsabilità contrattuale è onere dell'attore allegare con sufficiente precisione le condotte della controparte che ritiene integrino inadempimento contrattuale, si precisa che nel caso di specie mai ha descritto e imputato ai sanitari di condotte Parte_1 CP_1 negligenti imperite o imprudenti con riferimento all'esecuzione dell'operazione di impianto della protesi, essendosi limitato a contestare la scelta e l'utilizzo di un prodotto difettoso (sulla premessa che i sanitari si sarebbero dovuti accorgere della difettosità), con la conseguenza che tale profilo di responsabilità non può
e non deve essere indagato, pena la violazione del principio dispositivo sostanziale (art. 112 c.p.c.).
Tutto quanto detto per motivare l'assenza di una responsabilità contrattuale in capo ad ale altresì CP_1 ad escludere la sussistenza di profili di responsabilità extracontrattuale (che pur in astratto possono concorrere – Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24869 del 09/12/2010) in quanto, trattando qui la questione più liquida, non sussiste l'elemento soggettivo quanto meno della colpa (dal momento che la protesi impiantata nel 2009 era dotata delle necessarie certificazioni, non vi erano precedenti specifici di rotture e non sono stati allegati ulteriori elementi tali da far ritenere che avesse negligentemente, imprudentemente o CP_1 imperitamente scelto e utilizzato una protesi che appariva difettosa).
Escluso ogni profilo di responsabilità in capo ad è necessario, da ultimo, valutare se vi siano altri CP_1 profili di responsabilità in capo a sulla base delle circostanze dedotte in atti dall'attore. CP_2
Sicuramente non è ipotizzabile alcuna responsabilità di tipo contrattuale non sussistendo alcun precedente rapporto di tipo obbligatorio tra e la Parte_1 CP_2
Residua, pertanto, la sola ipotesi di responsabilità extracontrattuale. Come noto, è onere del danneggiato allegare e provare tutti i fatti costitutivi di tale responsabilità, ossia il fatto, l'evento dannoso, il nesso di causa tra fatto ed evento dannoso nonché l'elemento soggettivo della colpa o del dolo.
pagina 9 di 11 In applicazione del principio che permette di decidere la causa in virtù della ragione più liquida (ex multis,
Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309 “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”), la domanda è infondata in quanto non è stata provata la sussistenza di nessun profilo di colpa in capo a CP_2
Al di là dell'effettivo carattere difettoso della protesi (circostanza che i consulenti tecnici d'ufficio hanno affermato esser vera sulla base, tuttavia, di un ragionamento meramente speculativo, in quanto non hanno potuto esaminare la protesi, fondato sulla particolare conformazione della protesi c.d. modulare e sul tipo di materiale da cui era composta), manca la prova di una condotta anche solo colposa in capo a CP_2
Invero, volendo riconoscere nelle deduzioni dell'attore l'allegazione di una condotta colposa di CP_2 che avrebbe messo in circolazione un prodotto difettoso, è pur vero tuttavia che le circostanze emerse durante la causa danno atto dell'assenza di alcun profilo di negligenza, imprudenza o imperizia in capo alla produttrice della protesi.
Non sono state allegate eventuali precedenti segnalazioni di rottura per protesi simili e la stessa letteratura citata dai consulenti (letteratura dalla quale emergerebbe la non perfetta idoneità del tipo di materiale utilizzato per quello specifico modello di protesi), è successiva al 2009 (p. 23 elaborato peritale), anno in cui
è stata impiantata la protesi.
Non vi è pertanto prova che avesse a disposizione dati tali da indurla, secondo un comportamento CP_2 diligente, prudente e perito, a non mettere in circolazione una protesi che appariva difettosa in quanto priva delle caratteristiche necessarie per un suo sicuro e duraturo utilizzo.
Escluso qualsiasi profilo di colpa, non può essere accertata alcuna responsabilità extracontrattuale, che richiede necessariamente che il fatto del danneggiante sia colposo o doloso.
Rigettate le domande dell'attore, è assorbita la domanda di manleva di ei confronti di CP_1 CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza (dovendo pertanto porsi a carico dell'attore soccombente anche le spese sostenute dalla terza chiamata – si veda, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023)
e sono liquidate come in dispositivo, secondo il DM 55/2014, aggiornato al DM 147/2022, valori intermedi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento da 52.001 € a 260.000 € (rispettato comunque quanto richiesto da in nota spese, ossia 7.616 € per compensi, quantificazione che impedisce al CP_1 giudice di riconoscere un importo superiore – Cassazione civile con ordinanza 26 ottobre 2021, n. 30087).
Non vengono riconosciute le somme richieste da ome “Spese per conto del cl (fatt.688 dd 27.10.21 Ist CP_1
pagina 10 di 11 ”, con nota spese del 30.10.2024, in quanto non si comprende a cosa si riferiscano, non essendo Per_5 agli atti il documento giustificativo (apparentemente fattura n. 688 del 27.10.2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. rigetta le domande dell'attore;
2. condanna a rifondere: Parte_1 ad le spese del presente Controparte_1 giudizio che si liquidano in 7.616,00 € per compensi, 2 € per spese imponibili e 24,37 € per esborsi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge;
a e spese del presente giudizio che si liquidano in 10.000 € per Controparte_2 compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA se dovuta per legge;
3. spese di CTU a definitivo carico di parte attrice.
Gorizia, li 14 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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