Sentenza 4 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/12/2003, n. 18529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18529 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
1 8529/03 [ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA LA ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Mediozian Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NICASTRO Dott. Gaetano R.G.N. 15419/00 36962 - Presidente e Relatore Cron. 4925 SABATINI Consigliere Dott. Francesco Rep. Dott. Michele VARRONE Consigliere Ud.20/10/03 - Dott. Giovanni Battista PETTI · Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere- ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: LA BE EP, elettivamente domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE MARTELLA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SI.DE.CA. SAS Agenzia in Franchising di Casa Mercato, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore sig. De DO ST, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SCANDRIGLIA 7, presso lo2003 1851 studio dell'avvocato MARIA PIA BUCCARELLI, difesa -1- dall'avvocato PLACIDO RIVIERA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 233/99 della Corte d'Appello di MESSINA, sezione promiscua emessa il 20/3/1999, depositata il 19/05/99; RG.327/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13.2/19.7.1996 il Tribunale di Messina condannava la sig.a PP La BE al pagamento della somma di £. 12.000.000, oltre interessi di legge e rivalutazione, quale penale contrattualmente prevista per la mancata conclusione, a lei addebitabile, del contratto di compravendita di un immobile per il quale aveva conferito l'incarico alla s.a.s. SI.DE.CA.. Avverso la sentenza la La BE proponeva appello, rigettato dalla Corte competente con quella ora impugnata. Con riferimento ai motivi di impugnazione, e per quanto qui interessa, la Corte di appello ha ritenuto, in particolare, che: a) sussisteva la legittimazione attiva della SI.DE.CA., con la quale l'appellante come si evinceva dalla documentazione in atti aveva instaurato direttamente il rapporto e che aveva agito autonomamente, obbligandosi in proprio, sia pure nell'ambito di un rapporto di franchising con la Casa Mercato di Torino;
b) non sussisteva, viceversa, il preteso inadempimento della società, per non avere reperito altro appartamento da far acquistare alla La BE, cui sarebbe stata condizionata la vendita: la conferma fornita dal teste NO risultava smentita dal modulo a stampa sottoscritto nel quale lo spazio relativo ad eventuali condizioni era stato lasciato in bianco;
c) il consenso non risultava inficiato da errore;
la semplice lettura del modulo, che la La BE aveva dichiarato di aver fatto, rendeva comunque pienamente riconoscibile il preteso errore, anche in ordine alla clausola sub g); d) l'inapplicabilità della 1. 3.2.1989, n. 39, in quanto il contratto si era perfezionato il 5.9.1998, anteriormente alla sua entrata in vigore. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la La BE, affidandosi a tre motivi cui resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la SI.DE.CA,. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1372 c.c., 100 e 75/3 c.p.c.. Erroneamente secondo la ricorrente la Corte avrebbe ritenuto che il mandato alla Casamercato - rientrasse nel rapporto di franchising intercorrente fra la Fincasamercato s.p.a. e la SI.DE.CA. e, conseguentemente, la legittimazione ad agire di quest'ultima: dall'esame degli atti si sarebbe dovuto giungere ad opposte conclusioni, anche per il mancato utilizzo della particolare modulistica prevista al n. 5, lett. b, del contratto di affiliazione, nella quale sarebbe dovuta apparire la ragione sociale dell'affiliato con la dizione “agenzia in franchising"; l'obbligazione era stata quindi assunta e sussisteva esclusivamente nei confronti della Casamercato di Torino e non della SI.DE.CA.. Il motivo è inammissibile involgendo esclusivamente questioni e valutazioni di merito ed in quanto non riferisce lo specifico contenuto del contratto richiamato, limitandosi ad un generico richiamo "al punto n. 5 lett. b", in contrasto con il principio della autosufficienza del ricorso. 2.- Il secondo motivo, col quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1342, 1370, 1371, 1427. 1428, 1429 e 1431 c.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo, contiene due distinte censure: a) nel silenzio del contratto ed in relazione alla prova testimoniale espletata il dubbio in ordine all'esistenza della condizione ed all'inadempimento della SI.DE.CA., "doveva essere obbligatoriamente valutato a sostegno e non contro le posizioni della ricorrente”; b) non era possibile attribuire un significato univoco alla clausola sub "g"; il contratto sarebbe stato "sottoscritto... nella convinzione che tale clausola, alla luce delle disposizione del codice civile ....non avrebbe mai potuto essere interpretata contro di essa"; "il contratto era quindi “inficiato da errore essenziale, in quanto caduto sul suo oggetto”, “né potevano rilevarsi diversi (ed assorbenti) elementi di prova dall'avere la ricorrente sollevato tali eccezioni solo verbalmente o comunque in sede giudiziaria (v. risultanze testimoniali". Tale motivo, oltre ad investire valutazioni di merito, risulta del tutto infondato nella sua prima parte (sub a) essendo noto che anche la cd.a “insufficienza di prova" ridonda, nell'ambito civile, a carico del soggetto che ne è onerato, nella specie la La BE;
senza considerare l'inammissibilità di una prova che abbia ad oggetto patti aggiunti al contenuto di un documento, contemporanei alla sua stipula (art. 2722 c.c.). Del tutto inammissibile la seconda censura (sub b), non specificandosi nemmeno in che cosa sia consistito il preteso errore essenziale, che non può individuarsi in una convinzione del tutto soggettiva in ordine alla interpretazione di una clausola;
senza considerare, anche qui, che quella clausola non viene riportata nella sua interezza, in violazione del richiamato principio dell'autosufficienza del ricorso.
3. Ugualmente infondato, infine, il terzo motivo col quale, sotto il profilo della violazione della 1. 3.2.1989, n. 39, e della omessa motivazione, si sostiene che, nel considerare inapplicabile la legge richiamata, la Corte non si sarebbe avveduta che i medesimi principi di diritto erano già in precedenza contenuti nella 1. 21.3.1958, n. 263. E' sufficiente sottolineare, in proposito, che mentre per l'art. 6 della 1. 3.2.1989, n. 39, "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", una analoga norma non si rinviene nella precedente 1. 21.3.1958, n 263, che, pur imponendo l'iscrizione nei ruoli per l'esercizio della professione di mediatore (art. 2), dalla mancata iscrizione faceva discendere esclusivamente sanzioni penali (art. 4) e non anche l'esclusione della provvigione (in tal senso già Cass.. 25.2.2000, n. 2135); senza tener conto che nella specie non già della provvigione si tratta bensì della penale prevista per la mancata conclusione del contratto procacciato dalla SI.DE.CA.. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi € 1.600,00, di cui € 1.500,00 per onorari ed € 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della s.a.s. SI.DE.CA., liquidate in complessivi € 1.600,00, di cui € 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003 Il Presidente estensore (dott. G. Nicastro) IL CANCELLIERE CI Dott.ssa Mana Aiello Depositata in Cancelleria oggi, Q-4 DIC. 2003 IL CANCELLERE C1 Dont Sea Malia Hello